SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 2819 2024 – N. R.G. 00004880 2023 DEL 04 11 2024 PUBBLICATA IL 04 11 2024
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. NOME COGNOME all’esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 4880 /2023 R.G.L. promossa da:
(avv.ti COGNOME
RICORRENTE
contro
(avv. COGNOME
RESISTENTE
I Con ricorso depositato il 7.7.2023, propone opposizione avverso l’avviso di addebito n. 410 2023 00009629 35 000 notificato il 31.5.2023, relativo a ‘… contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di: Euro 927.459,58′ relativi al periodo dal 12/2020 al 11/2021’ (doc. 2 di ricorso).
I.1 L’Avviso di addebito ha fatto seguito al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2021001522/DDLN.TO00001/2022-301-01 e Diffida ad Adempiere del 25.07.2022, relativa al periodo dal 12/2020 al 11/2021, durante il quale aveva ottenuto il trattamento di Cassa Integrazione per cessazione attività, disconosciuto dall’ sul presupposto che ‘… e continuazione della stessa in capo a diverso soggetto ( ) ‘(doc. 3
ritenuto non si è trattato di cessazione definitiva di attività, ma di cessione ricorso).
II La società opponente contesta la ricostruzione operata dagli ispettor i dell’ secondo i quali – costituita il 14.5.2018 e controllata al 100% da -avrebbe indebitamente beneficiato della CIGS per cessazione definitiva dell’attività, dal momento che quest’ultima sareb be in realtà proseguita, attraverso una retrocessione di ramo d’azienda, presso la società controllante.
II.1 L’opponente eccepisce, inoltre, la decadenza dal diritto azionato per divieto di venire contra factum proprium , il difetto di legittimazione passiva o, comunque, la totale estraneità di in relazione alle pretese dell’ da ultimo, contesta il criterio di calcolo delle sanzioni civili, accessorie al debito contributivo.
III Resiste in giudizio l’ replicando alle avversarie eccezioni e rivendicando la correttezza dei rilievi dei propri ispettori in ordine alla mancanza, in capo a , dei presupposti per accedere alla CIGS.
IV Non possono trovare accoglimento le preliminari eccezioni sollevate da , la prima delle quali avente ad oggetto la presunta decadenza in cui sarebbe incorso l’
IV.1 Rileva la società che l’ Ente, successivamente alla notifica del Verbale di Accertamento di Notificazione e diffida ad adempiere , abbia -a suo avviso contraddittoriamente -inoltrato alla società ‘ RAGIONE_SOCIALERecupero Addizionale CIG ‘ per un totale di € 144.623,266 quale contributo addizionale relativo alle integrazioni salariali relative al periodo 02.11.2020 al 01.11.2021 (doc. 42); dopo aver incassato il pagamento di tale contributo addizionale (doc. 43), l’ notificava l’ Avviso di Addebito conseguente al Verbale Ispettivo.
IV.2 Così operando, l’ da un lato disconosceva il trattamento di cassa integrazione, chiedendo il pagamento di € 927.459,58 a titolo di contribuzione e sanzioni non versate, dall’altro lato richiedeva ed otteneva il pagamento di € 144.623,266 quale contributo addizionale della medesima cassa integrazione.
IV.3 Tacciando il contegno dell’ di contrarietà al dovere generale di correttezza e coerenza ‘ che comporta il divieto di venire contra factum proprium ‘, la società assume essere l’ente decaduto dal diritto riv endicato con Avviso d’Addebito . IV.4 La tesi attorea non merita adesione. Pur essendo innegabile una contraddittorietà fra le richieste per così dire ‘incrociate’ dell’ (per un verso, pagamento di contribuzione aggiuntiva per la CIGS, per altro verso, pagamento di contribuzione piena e sanzioni, sul presupposto che la CIGS non fosse concedibile), non vi è ragione di concludere che essa determini la drastica conseguenza della decadenza dal diritto: in primo luogo, nessuna norma di diritto positivo configura una decadenza in relazione alla descritta fattispecie; in secondo luogo, il diritto al recupero del credito contributivo non è rinunziabile dall’Ente, neppure per facta concludentia ; infine, l’eventuale accoglimento della pretesa dell’ nel presente procedimento renderebbe indebiti i versamenti effettuati a titolo di integrazione dei contributi per CIGS, giustificando la parziale compensazione delle reciproche poste creditorie.
eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva o comunque la totale estraneità in relazione alle pretese dell’ poiché nell’ipotesi che sia accertata una cessione di azienda da a a decorrere dal l’ 01.10.2020, tutti i rapporti di lavoro dei lavoratori di cui alla tabella A del Verbale Ispettivo a decorrere dalla medesima data del 01.10.2020 sarebbero dovuti passare ex art. 2112 c.c. dalla cedente alla cessionaria, « con la conseguenza che, tuttalpiù, solo quest’ ultima società
(e non l’attuale ricorrente), quale datore di lavoro, dovrebbe rispondere della mancata contribuzione di cui all’Avviso di Addebito opposto ».
V.1 La pur suggestiva ricostruzione di parte opponente non può essere condivisa. Secondo quanto verrà accertato con la presente sentenza (v. infra) la CIGS è stata richiesta, ed ottenuta, da servendosi di una non corretta rappresentazione della realtà giuridico-fattuale. Tanto basta per ritenere che la società debba farsi carico della contribuzione non versata in favore dei suoi dipendenti ed indennizzare l’ per quanto erogato in assenza dei presupposti di legge; senza dimenticare, sotto l’aspetto processuale, che nessuna delle parti in causa ha domandato di accertare in questo giudizio il trasferimento in capo a (peraltro neppure chiamata in causa) dei rapporti di lavoro in discussione alla data dell’ 01/10/2020: detti rapporti, dunque, sono proseguiti con sino al momento in cui questa ha comunicato il licenziamento collettivo, a valle del procedimento ex lege 223/1991 (soltanto da quel momento, per vero, può ritenersi perfezionata la retrocessione a del ramo di azienda originariamente distaccato).
VI Passando al merito della contesa, sono incontestate e documentali le seguenti circostanze di fatto:
a) In data 25.06.2018 conferiva alla neocostituita il ramo d’azienda ‘ ‘ , avente ad oggetto tutto l’Ente RAGIONE_SOCIALE e la relativa attività di ingegneria, in precedenza svolta da (in parte direttamente, in parte tramite la controllata , anch’essa oggetto del conferimento);
b) previo esperimento della procedura ex art. 47, L. 428/90 e raggiungimento del relativo accordo sindacale (doc.ti 6-7 di ricorso), a decorrere dal l’ 01.07.2018 tutti i beni aziendali ed i 122 dipendenti del ramo ‘ ‘ transitavano alle dipendenze (senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c.) di ;
c) i lavoratori ceduti prestavano la loro attività dapprima presso la filiale di Cambiano e, a decorrere dal 15.09.18, presso la sede del Lingotto (doc. 9).
d) in data 01.10.2020 ricostituiva , al suo interno, un’unità volta a gestire autonomamente le attività di progettazione, design ed operations, denominata ‘Program & Product Development Unit’ , assumendo fra gli altri tre dirigenti di (il Direttore Tecnico responsabile del settore
ingegneria, ing.
, il responsabile della fattibilità, ing.
responsabile del Program Manager, ing.
;
e) da ottobre a dicembre del 2020, 59 dipendenti di venivano distaccati presso la
f) A fronte dei risultati produttivi al di sotto delle aspettative iniziali e del deterioramento dei risultati economici, veniva messa in liquidazione volontaria dal 30.10.2020; la società dismetteva le licenze dei softwares utilizzati per le sue attività di sviluppo ingegneristico (v. doc. 11), il contratto di locazione della propria sede operativa del Lingotto, i contratti di noleggio delle auto aziendali (doc. 17, pag. 85/103), liquidando ogni cespite (pc, arredi degli uffici, etc.) (doc. 19);
g) con comunicazione del 2.11.20 (doc. 20) avviava, ai sensi degli artt. 4 e 24 l. 223/91, la procedura di licenziamento collettivo del personale in forza (135 lavoratori, di cui 5 dirigenti, 57 quadri e 73 impiegati) per cessazione di attività. Nell’ambito della procedura venivano sottoscritti due distinti Accordi Sindacali: – il primo, in data 27.11.2020 con RAGIONE_SOCIALE per il personale inquadrato nella categoria dirigenziale (doc. 21); – il secondo, in data 18.12.2020 (doc. 22) con le RSU e la in relazione al personale non dirigente.
h) L’accordo del 18.12.2 020 prevedeva:
i) la richiesta di concessione di CIGS per cessazione di attività, per il periodo 2.11.2020 -31.10.2021;
ii) la prosecuzione, ove possibile, del distacco del personale di presso o presso altre società già precedentemente in atto;
iii)
la formulazione di almeno 75 proposte di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al personale di
da
parte di
(in numero di 30 proposte entro il gennaio 2021) e di
società terze operanti nell’attività di sviluppo di RAGIONE_SOCIALE e site nel territorio di
Torino e zone limitrofe;
iv) un percorso di outplacement per i lavoratori che non avessero trovato ricollocazione al 30.4.21, o avessero rifiutato una delle proposte di assunzione di cui sopra;
v) un incentivo all’esodo per i lavoratori che, al termine del periodo di CIGS, non avessero trovato ricollocazione e non avessero rifiutato proposte di assunzione.
il
VII Ciò premesso in punto di fatto, l ‘ sospetta che il distacco dei dipendenti di presso abbia ‘ di fatto determinato, da un canto, il totale depauperamento delle risorse umane in forza presso la la quale, infatti, a scapito degli ostentati propositi di miglioramento, in data 2.11.2020 comunicava alle rappresentanze sindacali la decisione di cessare definitivamente l’attività, attivando la procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 per cessazione attiv ità; dall’altro, la possibilità per la neocostituita unità operativa di progettazione ingegneristica di acquisire il personale qualificato necessario per intraprendere, o meglio riprendere, l’attività già a suo tempo svolta dalla ‘ Parte Parte
VII.1 Così operando, la società controllante e la sua controllata avrebbero inteso dissimulare la prosecuzione, da parte della prima, dell’attività di ingegneria svolta dalla seconda, con il conseguente venir meno del presupposto per l’accesso alla CIGS, costituito dalla tota le e definitiva cessazione dell’attività produttiva dell’azienda distaccante .
VII.2 Ad avviso dell’ ‘ aveva stabilito di acquisire per sé le professionalità più elevate e non fungibili, gestendo con i propri dipendenti (distaccati prima ed assunti in parte successivamente) i progetti di maggiore complessità, ricorrendo invece all’esternalizzazione al cospetto di attività richiedenti l’apporto di progettisti-designers semplici, reperibili sul mercato a costi minori rispetto a quelli sostenuti in caso di gestione interna. Tale differenziazione di attività, concretizzatasi solo al cospetto di commesse di minore complessità, non ha tuttavia prodotto il determinarsi della soluzione di continuità tra l’attività della rispetto a quella della , necessaria per potersi configurare una reale cessazione totale dell’attività, bensì una continuazione in capo a quest’ultima della stessa attraverso un negozio sostanzialmente configurante l’ipotesi di una retrocessione d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ . … Viceversa, nel caso di specie, il ricorso all’istituto del distacco con le modalità sopra descritte, ha consentito all’azienda cessionaria di acquisire solo il personale di proprio gradimento in ragione della più specifica attività che essa ha inteso proseguire, e ciò in violazione dell’art. 2112 CC che prevede la prosecuzione in capo al cessionario della totalità dei rapporti di lavoro in essere al momento del trasferimento . ‘ Part Cont Cont
VII.3 Inoltre, la simulata cessa zione definitiva dell’attività d’impresa , conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale
dell’attività , avrebbe permesso alla società di eludere il divieto di licenziamento introdotto dall’ art. 14 d.l. 104/2020, va levole anche nell’ipotesi di trasferimento d’azienda , o di un ramo di essa, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.
VIII La ricorrente, dal canto suo, respinge le avversarie deduzioni, replicando che:
a) a decorrere dall’ottobre 2020, non effettuava più ordinativi di attività di sviluppo ingegneristico a (messa in liquidazione nello stesso mese di ottobre 2020), a tutela di sé e dei propri committenti, a fronte dello stato di dissesto di quest’ultima;
b) contestualmente, avviava lo sviluppo in proprio soltanto delle attività ingegneristiche in relazione al progetto PF0 (c.d. ) e Ford TARGA_VEICOLO, ovvero commesse a breve scadenza (ed ormai scadute) per show cars , vetture one/off , o piccole serie, e/o progetti di fattibilità;
c) si trattava di commesse ‘ rientranti nel perimetro di attività dell’unità Programs e Product Development di , la quale ‘ non si è mai occupata di tutte le ulteriori attività ingegneristiche affidate a per le altre commesse ‘;
d) Infatti, la ‘ Programs & Product Development Unit non svolgeva ‘ un’attività di ingegneria completa (ossia comprendente tutte le fasi che vanno dal progetto di stile sino alla messa in produzione dell’auto), rivolta principalmente alle vetture di serie e da effettuarsi per clienti terzi (come accadeva alla ): essa sviluppava unicamente ‘ progetti di fattibilità e di sviluppo di show cars, vetture oneoff o piccole serie e per il solo sviluppo di progetti di RAGIONE_SOCIALE spa e non per conto terzi ‘;
e) per esercitare l’attività di fattibilità e sviluppo di show cars , vetture one-off e piccole serie, ha dovuto acquistare (per oltre € 250.000,00) le licenze dei software necessari (i quali rapprsentano le principali attrezzature utilizzate: v. doc. 3334-35 memoria difensiva), nonché le attrezzature complementari (postazioni cad mobili complete con monitor, personal computer); nessuna attrezzatura è stata acquisita da ;
f) n ell’ambito della neo -costituita Programs & Product Development Unit , diretta da veniva creata un’area dedicata alla gestione dei progetti (Programs management office), in cui confluiva un ente di monitoraggio economico (Economics Monitoring) preesistente in veniva anche creata un’area dedicata allo sviluppo dei progetti (Product Development Office, sotto la responsabilità del sig. ), la quale a sua volta comprendeva , tra l’altro, un’area stabilmente relativa ai progetti di fattibilità (‘Feasibility & Performances’,
sotto la responsabilità dell’ing .
;
g) , invece, era dotata delle seguenti funzioni: gestione finanziaria (Corporate & Finance); Marketing (Sales & Marketing Development); gestione informatica (IT); gestione delle risorse umane (Human Resources); approvvigionamento (Procurement); attività segretariali (Secretary); sicurezza sul lavoro (Environment Health & Safety), funzioni assenti nell unità Programs & Product ‘ Development di (composta dalle due sole funzioni Programs Management e Product Development).
IX Come si è visto al precedente par. VI, in data 25/06/2018 conferiva alla neocostituita il ramo d’azienda ‘ ‘, avente ad oggetto tutto l’RAGIONE_SOCIALE e la relativa attività di ingegneria in precedenza svolta da (in parte direttamente, in parte tramite la controllata , anch’essa oggetto del conferimento); pertanto, a decorrere dal l’ 01.07.2018 tutti i beni aziendali ed i 122 lavoratori del ramo ‘ ‘ transitavano (senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c.) alle dipendenze di ; i lavoratori ceduti prestavano la loro attività dapprima presso la filiale di Cambiano e, a decorrere dal 15.09.18, presso la sede del Lingotto (doc. 9).
IX.1 Nell’accordo sind acale del 4/6/2018 si legge che
Il ramo d’azienda & composto da;
a) attrezzaturc € accessori attualmente siti ncllo slabilimento di Canbiano (prevalentemente nell’aren della Business Unit Engineering) strumentali all’attività dí ingegneria dell’autoveicolo;
il fondo TFR rclativo ai dipendenti trasferiti, unitamente ai rclativi ratei, la cui provvista finanziaria sarà interamente trasferita al Cessionario alla di esecuzione del contratto;
b) rapporti contrattuali in essere fra la Cedente e addetti all’altività di ingegneria dell’autoveicolo (53 impiegati, 52 quadri 2 6 dirigenti identificati nella totalità della Business Unit RAGIONE_SOCIALE) nonché n 10 dipendenti appartenenti ad enti collegati (7 impiegati, 2 quadri e 1 dirigenle) ed adibiti principalmente ad attività di supporto al ramo d’azienda meglio individuati nell ‘elcnco allegato sub A”
d) contralti (relativi all’attività di ingegneria dell’autoveicolo 0 a questa connessi) con clienti € fornitori e partecipazioni.
motivi della ‘programmata operazione di conferimento del rano d’azienda sono da rinvenirsi nella strategia industriale, propria sia del cedente che del cessionario; diretta alla corrispondenza del business con entità legali dedicate mediante la realizzazione di strutture societarie coerenti con le differenti Iinee di business, anche al fine di consentire una risposta più flessibile pronta alle esigenze del internazionale con evidenti ottimizzazioni in termini di tempi e costi.
In ragione di ciò RAGIONE_SOCIALE a seguito del programmato trasferimento di ramo d’azienda concentrerà il business sui servizi di stile e attività collegate; la neocostituita RAGIONE_SOCIALE si dedicherà, invece, al distinto settore di busincss della foritura di servizi di ingegneria conccntrando in essa sia dircttanente che attraverso la controllata RAGIONE_SOCIALE– tutti i servizi di ingegncria.
IX.2 In sostanza, la ‘ Business unit engineering ‘ veniva scorporata da
, il cui settore di business era individuato nella ‘fornitura di servizi di ingegneria’, in favore di vari (che, per la precisione, si rivolgeva alla società controllata per le attività di sviluppo ingegneristico relative alle commesse
e conferita in blocco alla neo-costituita clienti fra i quali la stessa ottenute dai propri clienti: cft. pag. 5 del ricorso).
X A distanza di due anni circa, ha cessato di fornire servizi di ingegneria a quello che era rimasto il suo principale cliente, poiché quest’ultima aveva deciso di re -internalizzare la suddetta attività, avvalendosi di personale distaccato da , fra i quali i responsabili e Il distacco dei dipendenti preludeva alla cessazione dell’attività produttiva di , che si è poi compiuta nei mesi immediatamente successivi.
XI Questa fase di passaggio da a è ricostruibile attraverso le dichiarazioni rese dal personale coinvolto agli ispettori dell’ e di quanto testimoniato nel presente procedimento dai soggetti apicali.
XI.1 Dal materiale istruttorio prodotto dall’ (nello specifico dalle dichiarazioni rilasciate dai sigg.ri , , ,
,
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, emerge con chiarezza la circostanza che l’operazione posta in essere dalle società coinvolte mirasse a riportare all’interno di quanto meno una parte dell’attività di sviluppo ingegneristico, ridimensi onando la struttura e le
risorse umane, anche attraverso l’esternalizzazione di una parte delle attività stesse, e tuttavia mantenendo il nucleo forte della direzione operativa (nella sostanza, il personale più qualificato).
XI.2 Le testimonianze raccolte nel presente giudizio confortano tale ricostruzione fattuale. A detta di tutti i testi, la società odierna ricorrente lavorava sui commesse provenienti in maggior parte da clienti ‘esterni’, e per una minor quota da nel primo caso, era richiesto un livello di ingegneria ‘ molto più di dettaglio, ma anche dedicato a tecnologie differenti ‘ (teste responsabile del team project management), trattandosi di produzioni di massa; le commesse di erano, invece, perlopiù legate a progetti di show cars o di one off (ossia produzione di esemplari unici partendo da una vettura esistente : teste , ‘ oppure soltanto di una quota parte di tutto il progetto di sviluppo ‘ (teste .
XI.3 Queste ultime tipologie di commesse (provenienti da sono state dopo pochi anni riassorbite dalla stessa società committente, la quale nel frattempo aveva ricostituito al suo interno un’unità di ingegneria, attingendo dal personale (distaccato) di o, per i livelli superiori, riassunto (come l’ing. . Si tratta, in ogni caso, di attività che preesistevano alla creazione di , ed erano in passato seguite da quella che, ante giugno 2018, era denominata Business Unit (teste ).
XI.4 A detta dei testi, non ha invece ‘ereditato’ da l’attività di sviluppo ingegneristico di vetture di serie, che peraltro si era ormai ridotta al lumicino (motivo per il quale la società controllante aveva ritenuto non più sostenibile l’attività imprenditoriale della controllata ).
XI.5 Per svolgere le attività ingegneristiche sulle vetture one off e show car , si è dotata delle medesime licenze software impiegate dal personale già in forza a , anche perchè ‘ i software sono tendenzialmente – per chiunque fa questo tipo di attività nell’ambito dell’automobile gli stessi ‘ (teste ).
XII Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, si può concludere che attraverso il distacco di personale (e parziale riassunzione) si è realizzata, nella sostanza, la occulta retrocessione del ramo di azienda da a
consentendo a quest’ultima di riassorbire le risorse umane ritenute più utili
per ricostituire al suo interno – sia pure sotto la diversa etichetta della unità Programs & Product Development -l’originaria Business unit engineering .
XII.1 Non rileva, ad avviso del giudicante, che non abbia acquisito i pc e le attrezzature di : l’operazione di retrocessione di ramo d’azienda, proprio perché occulta, non poteva che rimanere sotto traccia. E’, tuttavia, assai significativo che la società si sia dotata delle medesime licenze software impiegate dal personale già in forza a (v. par. XI.4), a conferma del fatto che l’attività continuava ad essere svolta con le stesse modalità operative pr ecedentemente impiegate, avvalendosi dell’apporto di personale collaudato ed affidabile, che già in passato aveva lavorato allo sviluppo ingegneristico alle dirette dipendenze di
2 La resistente sottolinea che la ridotta attività di ingegneria svolta presso non era rivolta a fornire servizi a clienti esterni, bensì ‘asservita’ alle sole necessità interne della produzione (area c.d. Operations) della società, ed era concentrata su show cars , vetture one-off o piccole serie. Anche questo dato non pare decisivo, nel senso auspicato dalla società, poiché le concrete modalità di impiego delle risorse non fanno venire meno l’ autonomia operativa del gruppo di dipendenti. Non si dimentichi che anche prima della creazione di (ossia anteriormente a giugno 2018) gli stessi lavoratori erano -mutuando la terminologia impiegata della resistente -‘asservit ‘ alle necessità i interne della produzione, il che non aveva impedito alla società di ricondurli, u nitariamente considerati, al ramo d’azienda destinato ed essere ceduto alla neo -costituita .
XII.3 Infatti, non si vede come l’impiego dei lavoratori su progetti ‘interni’, anziché su commesse provenienti da clienti ‘esterni’, possa far perdere la connotazione unitaria all’insieme del personale addetto ai servizi di ingegneria; e ciò anche a prescindere dal fatto che, nel corso della sua fugace esistenza,
abbia sempre avuto fra i suoi committenti -per una quota non maggioritaria, ma certamente significativa, del proprio fatturato -la stessa (il che equivale a dire che i lavoratori trasferiti a , e in seguito rientrati in non hanno mai cessato di f ornire servizi di ingegneria a quest’ultima società, sotto la direzione dell’immutata gerarchia direzionale).
XII.4 Infine, non ha peso la constatazione che fosse dotata di una serie di funzioni (che si preferisce descrivere nella lingua di Albione, anziché
nell’ idioma gentil sonante e puro , come: Corporate & Finance, Sales & Marketing Development, IT, Human Resources, Procurement, Secretary, Environment Health & Safety ), non presenti nell’unità Programs & RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE: ciò è dipeso, in tutta evidenza, dal fatto che fosse un’impresa a sè stante, e dunque abbisognasse delle descritte funzioni, mentre l’unità Programs & Product Development si inseriva in una compagine più ampia, verosimilmente dotata delle medesime – o analoghe – funzioni (per fare un esempio, è indubitabile che disponesse della funzione Sicurezza, ed è verosimile che questa si occupasse di tutto il personale, compresi i lavoratori addetti ai servizi di ingegneria). In altri termini, se il ramo d’azienda viene, come nel caso di specie, riassorbito dall’impresa che ne aveva effettuato lo scorporo, è inevitabile la perdita dei connotati organizzativi che rappresenterebbero delle inutili duplicazioni: il che però non implica, a parere del giudicante, il venir meno dell’ autonomia operativa del gruppo di dipendenti addetti ai Servizi di ingegneria.
XII.5 Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, e di quanto emerso in sede istr uttoria, nel caso di specie è dunque riscontrabile l’ autonomia operativa del gruppo di dipendenti, la cui direzione è rimasta in capo ai medesimi soggetti (a loro volta ritornati alle dipendenze di .
XIII Sotto altro profilo, la socie tà lamenta che, quand’anche accertato, il trasferimento dell’azienda da a avrebbe comunque consentito di accedere al beneficio della Cassa Integrazione ai sensi dell’art. 44, d.lgs 109/2018. La considerazione lasc ia il tempo che trova, poiché nel caso concreto la società, nell’avviare il procedimento previsto dagli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 con la comunicazione datata 02/11/2020 (doc. 20), ha palesato alle OO.SS. l’intenzione di cessare definitivamente l’attiv ità, e non di retrocedere l’azienda a la CIGS è stata successivamente accordata muovendo appunto dal dichiarato presupposto -rivelatosi fallace – che l’attività di impresa di non fosse destinata a proseguire, in tutto o in parte.
XIV In via subordinata, contesta l’applicazione delle sanzioni per evasione contributiva . Ai sensi dell’art. 116, co 8°, L, 388/2000, « I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in
misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia .»
XIV.1 Secondo la società opponente, nella vicenda in esame non si sarebbe verificata alcuna forma di ‘occulta mento , essendo anzi ‘ l’intera l’operazione « svolta pubblicamente con la partecipazione non solo delle OO.SS ma anche delle istituzioni Regione Piemonte e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali».
XIV.2 Anche quest’ultima doglianza non regge. Se è vero, infatti, che l’azienda ha ottenuto nelle fasi amministrative il placet delle OO.SS. e degli Enti pubblici coinvolti, per quanto di rispettiva competenza, ciò non significa che a posteriori , ed in conseguenza degli approfondimenti effettuati dagli ispettori dell’ l’oper azione appaia preordinata ad occultare il vero scopo del ripetuto distacco (e in qualche caso riassunzione) dei dipendenti, che si è rivelato essere quello di
ritrasferire il ramo d’azienda (divenuto autonoma azienda con la creazione di ) all’originario cedente senza che questa fosse costretta ad assumere i lavoratori secondo le previsioni dell’art. 2112 cod. civ.
XIV.3 Inoltre, la fattispecie dell’om issione ai sensi dell’art. 116 c. 8, lett. a) ricorre solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto meno di quanto dallo stesso dovuto in base alle denunce mensili presentate ‘ mentre la fattispecie dell’evasione ricorre ogni qualvolta manchi anche uno solo degli altri necessari adempimenti, come la presentazione delle denunce mensili ‘ (Cass. n. 24536/2015; n. 10427/2018).
XV Per tali motivi, è accertata la legittimità dell’operato dell’ nella vicenda in esame ed il diritto dell’Ente a riscuotere le somme oggetto dell’Avviso di addebito impugnato, con la maggiorazione di ulteriori interessi e sanzioni civili maturati e maturandi sino al saldo.
XVI Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della causa, in conformità ai parametri indicati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
v isto l’art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
respinge il ricorso proposto da nei confronti dell’
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 25.000,00, oltre rimborso forfetario.
Così deciso in Torino, il 4 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. NOME COGNOME