Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11586 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28283 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE costituita da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e da RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del curatore dottor AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO dello studio legale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
s.n.c. irregolare costituita tra RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, –RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , e le tre socie dell’anzidetta s.RAGIONE_SOCIALE irregolare, rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente d all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso ed elettivamente domiciliati in
Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
CONTRORICORRENTI
e contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; COMUNE di RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE delle ENTRATE – RISCOSSIONE
INTIMATI
nonché sul ricorso n. 29055 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore dottor AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
s.n.c. irregolare costituita tra RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e le tre socie dell’anzidetta s.n.c. irregolare , rappresentate e difese disgiuntamente e congiuntamente dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTI
e contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE costituita da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; COMUNE di RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE delle ENTRATE – RISCOSSIONE
INTIMATI
entrambi avverso il decreto dei 3/14.11.2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
1. La Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 14.11.2022, ha accolto il reclamo proposto dalla – così qualificatasi – s.n.c. irregolare costituita da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (che, quale società di RAGIONE_SOCIALE, era stata dichiarata fallita dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa città su ricorso del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione) nonché, in proprio, da ciascuna dalle tre società (dichiarate fallite per ripercussione) contro il decreto del giudice di primo grado che aveva respinto la loro istanza di chiusura RAGIONE_SOCIALE procedura.
La corte ha rilevato che non c’era prova RAGIONE_SOCIALE presentazione di domande tempestive di ammissione al passivo RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE e ha ritenuto, pertanto, che la chiusura RAGIONE_SOCIALE procedura si imponesse alla stregua RAGIONE_SOCIALE letterale interpretazione dell ‘art. 118, 1° co., n. 1, l.fall., con conseguente chiusura, ai sensi dell’art. 118, 2° co., anche dei fallimenti delle singole società socie.
Avverso tale decreto hanno proposto separati ricorsi il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE nonché delle società socie illimitatamente responsabili e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Il ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.d.f., notificato il 1°.12. 2022, da qualificare come principale, è affidato a quattro motivi; il ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, notificato il 7.12.2022, da qualificare incidentale, è affidato a due motivi.
La s.n.c. irregolare costituita tra RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nonché le tre società sue socie, hanno resistito a ciascun ricorso con distinti controricorsi.
Le altre parti intimate non hanno svolto difese.
Il ricorrente principale e le controricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c od. proc. civ., va rilevato in via preliminare che, con ordinanza n. 7544/2023 del 15 marzo 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal curatore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.d.f. costituita fra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 649/2020 del 1° dicembre 2020 de lla Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE che aveva revocato il fallimento.
Alla revoca del fallimento RAGIONE_SOCIALE c.d. RAGIONE_SOCIALE, con sentenza ormai coperta da giudicato, consegue il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia che faccia stato fra le stesse in ordine alla questione dibattuta nella presente sede, sicché va dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere sui ricorsi riuniti.
I ricorsi vanno tuttavia scrutinati al fine di provvedere, secondo il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza virtuale, alla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio.
Il ricorrente principale denuncia col primo motivo la violazione dell’art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 2295 e 2297 cod. civ. , per aver la corte d’appello ritenuto legittimata a proporre il reclamo non già la società di RAGIONE_SOCIALE accertata dal tribunale e dichiarata fallita bensì una presunta società in nome collettivo irregolare.
Col secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALE corte del merito sulle eccezioni pregiudiziali di rito da esso sollevate, di difetto di legittimazione e di interesse all’impugnazione delle reclamanti, e di mancanza di valida procura alle liti ‘ rilasciata dai curatori delle singole società fallite ai propri difensori per la rappresentanza in giudizio RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Con il terzo motivo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi costituiti: a) dall’impossibilità, per ragioni tecniche, di aprire in via telematica un procedimento a carico RAGIONE_SOCIALE s.d.f., sicché il progetto di stato passivo depositato dal curatore il 16.11.2020 all ‘interno RAGIONE_SOCIALE procedura RAGIONE_SOCIALE doveva intendersi riferito anche ai crediti insinuati nei confronti RAGIONE_SOCIALE c.d. RAGIONE_SOCIALE fallita; b) dall’aver il RAGIONE_SOCIALE depositato in data 25.5.2021 – ben prima dell’udienza del 1°.6.2021 – la domanda di ammissione allo stato passivo RAGIONE_SOCIALE s.d.f..
Con il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 101, 1° co. e 4° co., e 118, 1° co., n. 1, l.fall, sostenendo che anche la presentazione di una domanda tardiva -qualora tale potesse considerarsi quella presentata dal
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– preclude la chiusura del fallimento ai sensi del n. 1 dell’art. 118 cit.
Censure sostanzialmente coincidenti con quelle illustrate nel terzo e nel quarto motivo del ricorso principale formano, rispettivamente, oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale.
Nessuno dei predetti motivi merita accoglimento.
10.1 Quanto al primo -ricordato che si qualifica come s.RAGIONE_SOCIALE.f. la società costituita dai soci verbalmente (o per facta concludentia) e come sRAGIONE_SOCIALE irregolare quella che, pur in presenza di un atto costitutivo redatto per iscritto dai soci, non risulta iscritta nel registro imprese, ma che in entrambi i casi la disciplina applicabile è quella propria RAGIONE_SOCIALE collettiva irregolare -va rilevato che il RAGIONE_SOCIALE che la reclamante si fosse impropriamente qualificata sRAGIONE_SOCIALE non comportava alcun problema nell’identificazione RAGIONE_SOCIALE stessa come il soggetto fallito e non era pertanto sufficiente ad escluderne la legittimazione a impugnare il provvedimento del tribunale di diniego RAGIONE_SOCIALE chiusura RAGIONE_SOCIALE procedura.
Del resto, a conferma dell’identità soggettiva RAGIONE_SOCIALE reclamante e del corretto riscontro RAGIONE_SOCIALE sua legittimazione da parte RAGIONE_SOCIALE corte d’appello, va evidenziato che il reclamo è stato proposto anche dalle tre società dichiarate fallite ai sensi del 1° co. dell’art. 147 l.fall. in quanto socie RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. 2.12.2011, n. 25860, secondo cui nei giudizi instaurati nei confronti di una società di persone, ai fini RAGIONE_SOCIALE rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio di tutti i soci, nei quali si esaurisce la società).
10.2. Quanto al secondo , va premesso che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, che si configura esclusivamente nel caso di
mancato esame di domande od eccezioni di merito; più esattamente, può configurarsi un vizio RAGIONE_SOCIALE decisione per violazione di norme diverse dall ‘ art. 112 cod. proc. civ., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte ( cfr. Cass. 12.1.2016, n. 321).
Ciò precisato, la corte d’appello ha correttamente ritenuto (in via implicita) prive di qualsivoglia fondamento le eccezioni svolte in rito dal RAGIONE_SOCIALE, di difetto di legittimazione delle reclamanti e di mancanza di una valida procura in capo al loro difensore, basate sul singolare assunto che dovessero essere i curatori (o meglio, il curatore) dei fallimenti delle singole società dichiarate fallite, e non già i liquidatori delle stesse, a dover conferire la procura per proporre il reclamo: assunto frutto , all’evidenza, di un’indebita (e per il vero incomprensibile) confusione nell’individuazione delle parti del procedimento , quasi che il curatore possa (in qualsivoglia giudizio che veda il fallito contrapposto al fallimento) rivestire la funzione di rappresentante processuale sia RAGIONE_SOCIALE massa sia, al contempo, dell’imprenditore insolvente (in altri termini, fungere sia da attore sia da convenuto o, come nella specie, sia da reclamante sia da reclamato).
Altrettanto correttamente il giudice del reclamo ha ritenuto di non doversi soffermare a motivare sul rigetto dell’ulteriore eccezione pregiudiziale del(l’allora) resistente, di difetto di interesse delle fallite a proporre il reclamo, sorretta da ll’assunto che per una società in liquidazione volontaria l’ottenimento di un provvedimento di chiusura RAGIONE_SOCIALE procedura non costituisce un risultato utile e giuridicamente apprezzabile volta che il fallimento mira al medesimo scopo, RAGIONE_SOCIALE liquidazione del patrimonio sociale: anche tale assunto è, all’evidenza, alquanto singolare e palesemente errato, non fosse altro che
perché – pur a prescindere dalla considerazione per cui la liquidazione fallimentare si impone solo in caso di eccedenza RAGIONE_SOCIALE passività sulle attività ( cfr. da ultimo, fra le tante, Cass. n. 24660/020) -condurrebbe all’esito abnorme di precludere la chiusura ex art. 118, 1° co., n. 1, l.fall. di tutti i fallimenti di società in liquidazione volontaria.
10.3. L ‘inammissibilità e l’ infondatezza delle censure svolte nel terzo motivo del ricorso principale e nel primo di quello incidentale emergono dal duplice rilievo che nessuno dei due ricorrenti è stato in grado di indicare quali altri creditori, oltre al RAGIONE_SOCIALE, avessero richiesto l’ammissione allo stato passivo RAGIONE_SOCIALE s.d.f. e che, secondo quanto espressamente riportato nel ricorso incidentale, il tribunale, con la sentenza dichiarativa, aveva fissato l’udienza per l’esame delle domande tempestive al 9 giugno del 2020 ( sicché il termine per la loro proposizione scadeva il 9 maggio 2020).
E’ del tutto irrilevante che l’udienza sia stata poi rinviata, sino a slittare al 23 febbraio e al 1° giugno 2021, date in cui, secondo quanto accertato nel decreto impugnato, sono stati chiusi e dichiarati esecutivi gli stati passivi dei fallimenti RAGIONE_SOCIALE s.d.f. e delle socie illimitatamente responsabili. Peraltro, la domanda del RAGIONE_SOCIALE, depositata il 25 maggio 2021, sarebbe risultata tardiva anche a ritenere (così come erroneamente RAGIONE_SOCIALE dalla corte d’appello) che il termine per la sua proposizione dovesse essere conteggiato, a ritroso, d all’ultima delle predette date.
10.4. Il rigetto del quarto motivo del ricorso principale e del secondo di quello incidentale discende infine dall’applicazione del principio, enunciato in via incidentale da Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478, al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118 , 1° co., n. 1 l. fall. si impone qualora nessun creditore abbia proposto domanda di
ammissione al passivo nel termine stabilito dalla sentenza dichiarativa, stante l’inesistenza di una razionale causa di prosecuzione del la procedura in assenza di creditori da soddisfare.
All’astr atta infondatezza di tutti i motivi di ricorso consegue la condanna del ricorrente principale e di quello incidentale, in via fra loro solidale, al pagamento in favore delle controricorrenti, anch’esse in via fra loro solidale, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
Vanno invece interamente compensate fra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE prima e RAGIONE_SOCIALE seconda fase del procedimento di merito, ex art. 119, 1° e 3° comma, l. fall., per le ragioni già enunciate dalla corte d’appello (parziale novità delle questioni trattate; mancanza di precedenti specifici riguardanti il fallimento di una cd. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE).
N on v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti che non hanno svolto difese, rimaste contumaci anche nel procedimento di reclamo.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass. 20697/2021).
P.Q.M.
La Corte, riunito il ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g. al ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g., dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli stessi; condanna il ricorrente principale e quello incidentale, in via fra loro solidale, a pagare alle controricorrenti, anch’esse in via fra loro solidal e, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 15.600,00, di cui euro 600,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; compensa integralmente fra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE fase di merito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte