Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5318 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5318 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2116/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-intimatiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 1028/2022 depositata il 12/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Reggio Calabria dichiarava improcedibile il reclamo, proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva pronunciato il fallimento della società su istanza di cinquantadue lavoratori subordinati.
1.1 Rilevava la Corte che la sopravvenuta dichiarazione di chiusura del fallimento, con conseguente ritorno in bonis della società, aveva determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del reclamante, sicché il reclamo andava dichiarato improcedibile.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex art 380bis 1 c.p.c.; il Fallimento e i creditori istanti sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito posto a fondamento della decisione
una questione rilevata d’ufficio – la sopravvenuta carenza di interesse al reclamo – omettendo di invitare preventivamente le parti a depositare memorie contenti osservazioni sulla medesima.
1.1 La ricorrente deduce che se la Corte avesse concesso un termine a difesa sarebbe stato possibile rappresentare le ragioni della fallita ad ottenere una pronuncia di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, nonostante l’intervenuta chiusura ex art. 119 l.fall. .
1.2 Rileva il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, non poteva dirsi integrata la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la sopravvenuta revoca del sequestro penale (o della confisca) avrebbe comportato, ai sensi dell’art 63, comma 4, d.lvo 159/2011 (di seguito denominato per brevità ‘Codice Antimafia’), la riapertura del Fallimento, con conseguente apprensione dei beni e del patrimonio aziendale da parte del curatore piuttosto che del fallito tornato in bonis, il quale avrebbe subito gli effetti della sentenza di fallimento passata in giudicato.
Il motivo è infondato.
2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio per le quali si pone l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della “terza via”, si riferisce alle circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (cfr. Cass. 105/2023, 822/2024 e , da ultimo, Cass. S.U. 30833/2024).
2.2 Difatti, l’obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dal secondo comma all’art. 101 cod. proc. civ., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero
una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (cfr. Cass. nn. 822/2024, 1617/2022 e 11724/2021).
2.3 La Corte d’Appello ben poteva, quindi, rilevare la questione, di puro diritto, dell’ ‘ improcedibilità ‘ del reclamo per il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire, senza procedere alla sua segnalazione alle parti.
Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 118 l.fall. e 63 del Codice Antimafia, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la chiusura del fallimento determinasse la cessazione di tutti gli effetti, senza tener conto che nella fattispecie in esame il fallimento poteva essere riaperto a seguito della revoca del sequestro penale (o della confisca), con conseguenze irreparabilmente pregiudizievoli per la società RAGIONE_SOCIALE.
3.1 Argomenta la reclamante che era portatrice di un interesse concreto a far dichiarare l’illegittimità della pronuncia del proprio fallimento , dal momento che solo la revoca del fallimento le garantiva la restituzione dei beni nell’ipotesi di revoca del sequestro penale disposto ex art.63 del Codice Antimafia.
Il motivo è fondato.
4.1 Secondo l’orientamento di questa Corte la chiusura del fallimento non rende improcedibile l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in tale giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito, o meno, e, perciò, se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio (cfr. Cass. 2399/2016 15782/2018); sicché, «seppure il fallimento sia stato chiuso … l’imprenditore fallito resta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento, essendo in re ipsa il pregiudizio che questa infligge alla sua reputazione commerciale» (Cass. 21681/ 2012).
Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 l.fall. e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c.: si
sostiene che la Corte distrettuale, nell’aver erroneamente definito il giudizio con una pronuncia di rito, non ha esaminato l’articolato motivo di reclamo con il quale veniva evidenziata l’illegittimità della sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria su istanza dei dipendenti che erano privi della legittimazione e dell’interesse ad agire.
5.1 Il motivo è inammissibile, poiché agita questioni di merito che la Corte di merito non ha esaminato, ritenendole assorbite dal rilievo della ragione più liquida di inammissibilità dell’impugnazione, sulle quali sarà eventualmente tenuto a pronunciare il giudice del rinvio (cfr. Cass., Sez. U., 15122/2013; nello stesso senso Cass. n. 23558/2014 e 4804/2007).
6. In accoglimento del secondo motivo, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla statuizione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda anche la statuizione sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Presidente