Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5746 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5088/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, pec:
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del curatore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME
COGNOME ed elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio del medesimo, in INDIRIZZO, pec:
-controricorrente e ricorrente incidentalenonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del curatore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
-controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6901/2021 depositata il 20/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, premesso che la società in bonis nel gennaio 2003 aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria con la società RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata nella società RAGIONE_SOCIALE); che il rapporto si era risolto per inadempimento della utilizzatrice all’obbligazione del pagamento dei canoni, nel 2011 convenne in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per ivi sentirla condannare alla restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto, detratto l’equo compenso per l’uso della cosa .
La convenuta si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo essa ceduto, prima dell’introduzione del giudizio, il compendio aziendale – attivo nel settore del leasing -in favore della società RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE).
Previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 106 c.p.c. , il RAGIONE_SOCIALE chiamò in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, che si costituì chiedendo il rigetto della domanda.
Incontestato che la società RAGIONE_SOCIALE -con cui è stato concluso il contratto di leasing in esecuzione del quale siano stati pagati gli importi di cui il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la restituzione- è stata incorporata da RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE); e che a seguito di operazione di scissione, perfezionata prima dell’introduzione del giudizio , quest’ultima aveva conferito alla RAGIONE_SOCIALE (poi fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE) il ramo di azienda relativo al leasing, il Tribunale adito dichiarò la carenza di legittimazione della società originariamente convenuta RAGIONE_SOCIALE, ‘ difettando la corrispondenza tra il soggetto contro cui si propone la domanda e colui che l’attore stesso riconosce essere titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio ‘ .
Ritenuto di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per non essere stato il processo instaurato almeno nei confronti di uno dei legittimati passivi, a autorizzata la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, rigettò quindi la domanda nel merito.
Il gravame interposto dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME è stato successivamente accolto dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, che con la sentenza n. 6901 pubblicata in data 21/10/2021 in totale riforma della sentenza di primo grado ha condannato le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al solidale pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE , della somma di € 450.870,36, oltre a interessi legali e spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, che spiega altresì ricorso incidentale adesivo sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resiste ad entrambi con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente in via principale denunzia <> degli artt. 106 e 269 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Con il 1° motivo la ricorrente in via incidentale denunzia<> degli artt. 106 e 269 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Entrambe le ricorrenti si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuta ammissibile la chiamata in causa autorizzata dal giudice di prime cure, risultando l’azione proposta contro soggetto privo di legittimazione a contraddire, e non potendo la chiamata del terzo valere a sanare l’erronea evocazione del convenuto da parte dell’originario attore , dovendo la causa essere stata <>.
Con il 2° motivo la ricorrente in via incidentale denunzia <<violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 329 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che <>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che i ricorsi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che non risultano debitamente riportati nel ricorso per la parte strettamente d’interesse in questa sede-gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle mosse censure ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469 ).
Principio applicantesi anche allorquando la RAGIONE_SOCIALEC. è giudice del fatto ( v. Cass., 29/10/2022, n. 30720 ).
Deve per altro verso porsi in rilievo come nell’impugnata sentenza la corte di merito abbia dato invero atto che, <>, l'<>; e che <>.
Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ove a seguito di eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, l’attore chiami in giudizio un terzo proponendo anche nei suoi confronti la domanda iniziale e chiedendo la condanna in via alternativa o dell’originario convenuto o del chiamato in causa, si costituisce un litisconsorzio passivo, per effetto del quale al giudizio di appello, instaurato dal chiamato in causa, rimasto soccombente, deve necessariamente partecipare l’originario convenuto ( v. Cass., 15/12/1962, n. 3377 ).
Si è al riguardo altresì precisato che, allorquando come nella specie il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell’attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità
dell’uno comportare l’esclusione di quella dell’altro, ovvero, in ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l’una come limite dell’altra; e pure ove l’attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario. In questo caso si ha infatti un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo -perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi nel tema di tale controversia, in via alternativa con quella che l’attore ha assunto a carico del convenuto-, sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un’altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo ( v. Cass., Sez. Un., 11/6/1973, n. 1672. E, conformemente, Cass., 13/4/1995, n. 4259; Cass., 28/2/2000, n. 2219; Cass., 16/1/2007, n. 847; Cass., 29/4/2016, n. 8486; Cass., 18/12/2023, n. 35257 ), sicché viene a determinarsi una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame (v. Cass., 18/12/2023, n. 35257; Cass., 29/4/2016, n. 8486).
Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente corretta applicazione, in particolare là dove ha affermato che il giudice di prime cure <<ha errato nel ritenere sussistente 'la carenza di legittimazione della società originariamente convenuta RAGIONE_SOCIALE', dovendo al riguardo sottolinearsi che trattasi invero propriamente di questione di titolarità passiva del rapporto attinente al merito; nonché essere <>, stante la rilevata mera improprietà terminologica dell'<> , essendosi nella specie <>.
Senza sottacersi che le odierne ricorrenti si sono invero limitate a riproporre le proprie già non accolte tesi difensive inammissibilmente in termini di mera contrapposizione alle ragioni dalla corte di merito poste a fondamento della raggiunta decisione.
Atteso che nessuna <> è dato invero rinvenire nelle riportate conclusioni più sopra trascritte, con particolare riferimento al 2° motivo del ricorso incidentale va d’altro canto sottolineato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario a tale fine che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell’eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all’attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile ( v. Cass., 9/5/2024, n. 12756; Cass., 18/1/2021, n. 723; Cass., 14/7/2017, n. 17582. Cfr. altresì, da ultimo, Cass., 20/5/2024, n. 13904 ).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, con compensazione tra le ricorrenti, principale e incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a carico delle controricorrenti e in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di legittimità. Condanna le ricorrenti, principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile