Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6144 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
SPESE PROCESSUALI
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
Ad. 12/02/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
R.G. n. 8153/2021
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8153 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, in persona del l’am- ministratore unico, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocat o NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: non indicato) e NOME COGNOME (C.F.: non indicato)
-controricorrenti-
nonché COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Venezia n. 33/2021, pubblicata in data 12 gennaio 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire causati ad un proprio immobile in occasione della edificazione, da parte di quest’ultima, di un fabbricato residenziale su un’area adiacente, nonché l’arretramento della recinzione di confine dalla stessa realizzata, assumendola ubicata interamente nella sua proprietà.
RAGIONE_SOCIALE, nel contestare le domande proposte nei suoi confronti, ha chiesto, in via riconvenzionale subordinata, l’accertamento dell’usucapione in proprio favore dell’area di proprietà dell’attore eventualmente occupata con la recinzione di confine; ha, inoltre, chiamato in giudizio: a) quali eventuali effettivi responsabili, l’RAGIONE_SOCIALE, esecutrice dei lavori edili a seguito dei quali si erano verificati i danni lamentati dall’attore , e il direttore dei lavori, ingegnere NOME COGNOME, quale responsabile in solido con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; b) la RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE), sua assicuratrice della responsabilità civile, per essere garantita.
RAGIONE_SOCIALE ha, a sua volta, chiamato in causa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, società alle quali aveva subappaltato i lavori di contenimento del terreno circostante l’area di scavo e le opere di drenaggio, nonché RAGIONE_SOCIALE, sua assicuratrice della responsabilità civile.
Il COGNOME ha, invece, chiamato in causa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sue assicuratrici della responsabilità civile, per essere dalle stesse tenuto indenne, in caso di condanna.
RAGIONE_SOCIALE ha chiamato in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile, RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Venezia: a) ha rigettat o le domande dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta RAGIONE_SOCIALE; b) ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali in favore del COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE; c) ha condannato il COGNOME al pagamento delle spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE; d) ha compensato le spese processuali nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e l ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE (frattanto dichiarata fallita), tra l ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE in fallimento e RAGIONE_SOCIALE, tra l ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE in fallimento e RAGIONE_SOCIALE e tra quest ‘ ultima ed RAGIONE_SOCIALE; e) ha, infine, posto le spese di CTU definitivamente a carico di COGNOME nonché quelle di CTP per euro 6.354,54, così sostenute da RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’a ppello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, per quanto ancora qui rileva: a) ha condannato RAGIONE_SOCIALE ad arretrare le fondazioni del muro di recinzione all’interno del confine della sua proprietà ; b) ha rigettato l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME, di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (con riguardo alle spese), nonché quello incidentale proposto nei
confronti del COGNOME, limitatamente alla domanda di usucapione; c) ha annullato la condanna del COGNOME a rifondere le spese di lite a RAGIONE_SOCIALE; d) ha compensato le spese di entrambi i gradi fra il COGNOME e RAGIONE_SOCIALE; e) ha compensato le spese del secondo grado fra il COGNOME e RAGIONE_SOCIALE; f) ha condannato RAGIONE_SOCIALE a rifondere al COGNOME e ad RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le spese del secondo grado di giudizio; g) ha posto le spese di C.T.U. a carico definitivo del COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE nella misura della metà per ciascuna di dette parti.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resistono con distinti controricorsi: a) RAGIONE_SOCIALE; b) NOME COGNOME.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla dichiarata soccombenza reciproca tra RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME conseguente compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ».
1.1 La società ricorrente contesta la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, nei rapporti con l’attore NOME, disposta dalla corte d’appello in considerazione della reciproca soccombenza parziale, sostenendo che sarebbe stato aAVV_NOTAIOato un criterio arbitrario piuttosto che discrezionale nel valutare tale reciproca soccombenza.
A suo avviso, infatti: a) la domanda risarcitoria proposta dal COGNOME nei suoi confronti era stata integralmente respinta, mentre essa ricorrente non poteva ritenersi soccombente nella domanda riconvenzionale di usucapione, in quanto, trattandosi di azione di regolamento di confini, doveva considerarsi che l’iniziale prospettazione dell’attore era stata comunque disattesa, essendo stato accertato che lo sconfinamento da quest’ultimo deAVV_NOTAIOo era stato solo parziale; b) in ogni caso, anche a voler considerare entrambe le parti reciprocamente soccombenti, la corte d’appello avrebbe dovuto « ponderare il valore delle domande accolte e valutare così ‘ il soggetto maggiormente soccombente ‘ », che a suo dire sarebbe stato il COGNOME; c) infine, la Corte d’ appello avrebbe omesso di valutare il comportamento processuale globale tenuto dal COGNOME, il quale senza alcun giustificato motivo, aveva rifiutato di aderire alle proposte conciliative formulate dal giudice, ai sensi dell’ art. 185 bis c.p.c., e poi anche dal C.T.U., il che avrebbe dovuto comportare l’addebito allo stesso delle spese del processo maturate dopo la formulazione delle proposte stesse.
Il motivo è infondato.
1.2 La corte d’appello ha correttamente ravvisato una ipotesi di soccombenza reciproca nei rapporti tra l’attore COGNOME e la convenuta RAGIONE_SOCIALE.
Il primo aveva, infatti, proposto due domande nei confronti della seconda: una domanda risarcitoria e una domanda di regolamento di confini, con conseguente condanna all’arretramento del muro realizzato tra le RAGIONE_SOCIALE proprietà dalla stessa convenuta; q uest’ultima aveva, a sua volta proposto, nei confronti dell’attore, una domanda riconvenzionale in via subordinata, di usucapione dell’area eventualmente occupata con la recinzione di confine.
Delle due domande dell’attore, una (quella risarcitoria) è stata rigettata, mentre l’altra è stata (sia pure non integralmente)
accolta, con correlativo e corrispondente rigetto della domanda riconvenzionale subordinata della società convenuta.
Non vi è dubbio, pertanto, che si sia verificata una situazione di reciproca soccombenza parziale.
1.3 Orbene, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, « la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell ‘ art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un ‘ esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente » (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389 -01; Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021, Rv. 661569 -01).
Nella specie, tale valutazione risulta effettuata dal giudice di merito (di secondo grado, dopo la riforma della decisione di primo grado) e la stessa, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non può affatto ritenersi arbitraria, anche tenuto co nto del numero, della natura e dell’oggetto delle contrapposte domande, nonché della loro incidenza nell’economia complessiva del processo.
1.4 Per quanto poi riguarda il rifiuto dell’attore di aderire alle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, si deve, in primo luogo, ribadire che « la condanna di cui all’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. non costituisce una sanzione a fronte di un danno punitivo, ma un criterio di riparto dei costi del processo, in applicazione del principio della causalità, sotteso a quello della soccombenza » (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 7591 del 16/03/2023, Rv. 667299 -01).
Nella complessiva valutazione operata dalla corte d’appello in ordine al riparto dei costi del processo sulla base del principio di causalità, in virtù della parziale soccombenza reciproca delle parti, che l’ha conAVV_NOTAIOa a ritenere equa la compensazione integrale delle spese di lite tra l’attore e la società convenuta, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientra, pertanto, anche la considerazione del rifiuto dell’attore di aderire alle proposte conciliative formulate in corso di causa.
Anche per tale aspetto, quindi, la valutazione discrezionale è riservata al giudice del merito in relazione all’esito della lite e all’incidenza delle varie domande sulle attività processuali svolte e, nella specie, essa non appare affatto arbitraria e non può essere sindacata in sede di legittimità.
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’ art 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla condanna di RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi chiamati in causa DD.LL. AVV_NOTAIO COGNOME e RAGIONE_SOCIALE. Carenza di motivazione, contraddittorietà logica, violazione di legge ».
2.1 La società ricorrente, con riguardo alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dall’attore COGNOME (domanda rigettata nel merito), contesta la propria condanna alle spese processuali sostenute dal terzo da essa chiamato in causa quale effettivo responsabile dei danni allegati, cioè il direttore dei lavori a seguito dei quali tali danni si erano verificati, nonché delle RAGIONE_SOCIALE co mpagnie assicurative, da quest’ultimo ulteriormente chiamate in causa, per essere eventualmente garantito. Il motivo è fondato.
2.2 La decisione impugnata non è conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale « in forza del principio di causazione -che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite -il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia p roposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979 -02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Rv. 661752 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Rv. 667650 – 01).
2.3 Si premette che, sebbene la chiamata del terzo NOME, da parte della società convenuta, non possa qualificarsi come chiamata in garanzia, trattandosi di chiamata in giudizio del terzo preteso effettivo responsabile, i giudici di merito hanno ritenuto che, non avendo l’attore esteso la domanda al terzo chiamato, la questione della eventuale responsabilità di quest’ultimo dovesse comunque ritenersi assorbita e, sul punto, non risulta avanzata alcuna censura (ciò sebbene, secondo l’indirizzo di questa Corte, in caso di chiamata in causa del terzo indicato come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell ‘ attore, la domanda attorea si estenda automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013, Rv. 625380 -01; Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15232 del 01/06/2021, Rv. 661668 -01).
2.4 In ogni caso, il principio di diritto più sopra richiamato deve ritenersi applicabile non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la propria condanna, per lo meno nei casi in cui sia esclusa l’estensione della domanda principale dell’attore nei confronti del terzo chiamato.
2.5 Tanto premesso, la corte d’appello non ha correttamente applicato il predetto principio di diritto, in quanto, effettivamente, come deAVV_NOTAIOo dalla società ricorrente, non ha accertato se la chiamata in causa del terzo, sulla base della prospettazione ( ex ante ) dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, fosse del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere addirittura del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa, ma si è sostanzialmente limitata a valutarne l’infondatezza virtuale (e, ancor prima, il carattere generico, e ciò per quanto si trattasse di chiamata in giudizio del terzo preteso responsabile del danno lamentato da parte attrice, la cui causa petendi era pertanto ricavabile da quella della domanda principale), alla luce e all’esito dell’istruttoria svolta.
2.6 La predetta decisione va, pertanto, cassata, affinché la questione, in sede di rinvio, sia rivalutata nel senso indicato ed alla luce dei principi di diritto sopra esposti.
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in riferimento all’ art. 360 n. 3 c.p.c. in ordine alla condanna di RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei terzi chiamati in causa compagnia RAGIONE_SOCIALE. Infondatezza, contraddittorietà della motivazione ».
3.1 La società ricorrente contesta la propria condanna al pagamento delle spese processuali in favore della propria assicuratrice della responsabilità civile, chiamata in garanzia per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria dell’attore (domanda poi rigettata nel merito).
Il motivo è fondato, per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al motivo precedente.
3.2 Anche in questo caso, la corte d’appello ha operato, nella sostanza una valutazione della (in)fondatezza virtuale della
domanda di garanzia, in realtà rimasta assorbita, proposta dalla società convenuta nei confronti della società terza chiamata, alle luce delle difese svolte da quest’ultima, mentre avrebbe dovuto valutare, alla luce della prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio, e a prescindere dall’esito della successiva istruttoria, se l’evocazione in giudizio del la compagnia assicuratrice della responsabilità civile, da parte della stessa convenuta, fosse addirittura priva di una ragionevole e logica connessione con la domanda proposta nei suoi confronti, al punto da potersi configurare del tutto eccentrica rispetto alla stessa, costituendo, quindi, un vero e proprio abuso del diritto di difesa e dello strumento processuale.
3.3 Anche per tale profilo, quindi, la predetta decisione va cassata, affinché la questione sia rivalutata in sede di rinvio, alla luce dei principi esposti.
Il primo motivo del ricorso è rigettato; sono accolti il secondo ed il terzo motivo; la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’a ppello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo ed il terzo motivo e cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-