Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33598 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11258/2021 R.G. proposto
da
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso
Oggetto: Garanzia a prima richiesta -Exceptio doli -Opposizione a decreto ingiuntivo -Chiamata del terzo -Modalità -Citazione diretta – Inammissibilità
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 12/11/2025 CC
lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 304/2021 depositata il 10/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 304/2021, pubblicata in data 10 febbraio 2021, la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , ha respinto l’appello proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 2698/2017, pubblicata in data 24 novembre 2017.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE in bonis , col quale era stato ingiunto all’istituto di credito il pagamento della somma di € 500.000,00 in virtù di una garanzia a prima richiesta con esclusione del beneficio di escussione rilasciata dalla medesima banca in relazione alle obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) quale conduttrice di un complesso immobiliare a destinazione alberghiera di titolarità della locatrice RAGIONE_SOCIALE.
Nell’opporre il decreto ingiuntivo , l’istituto di credito aveva direttamente citato RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di essere da quest’ultima manlevata.
Costituitesi sia l’opposta sia RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, all’esito del giudizio interrottosi per la dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE e poi riassunto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della stessa -aveva dichiarato inammissibile la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE in quanto effettuata con citazione diretta, rigettando poi nel merito l’opposizione.
La Corte d’appello di Venezia, nel respingere il gravame di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ha, in primo luogo, disatteso le doglianze dell’appellante rivolte alla declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE perché effettuata con citazione diretta.
La Corte territoriale, infatti, si è dichiaratamente conformata a precedenti di questa Corte, rimarcando poi la rilevabilità dell’ufficio del profilo di inammissibilità, in quanto connesso ad una preclusione processuale.
La Corte d’appello, poi, nell’esaminare i profili di merito del gravame, ha ritenuto di qualificare la garanzia rilasciata dall’odierna ricorrente come contratto autonomo di garanzia, concludendo, conseguentemente, nel senso della inammissibilità delle deduzioni poste a fondamento dell’opposizione, in quanto circostanze riconducibili ad eccezioni opponibili dal debitore garantito e non dal soggetto vincolatosi con contratto autonomo di garanzia, cui era rimessa la sola possibilità di dedurre la mala fede del creditore garantito nell’escutere la garanzia, mala fede che non era nella specie ravvisabile.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 1941, 1362, 1363 e 1366 c.c.
La ricorrente censura la decisione della Corte d’appello di Venezia in quanto la stessa, dopo aver evidenziato, sulla scorta del tenore delle previsioni della garanzia e di un successivo contratto che l’aveva parzialmente modificata, che la garanzia medesima era da riferirsi al solo pagamento dei canoni di locazione scaduti o da corrispondere in caso di recesso anticipato, ha poi ritenuto che la garanzia venisse a coprire anche eventuali danni agli immobili locati.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Argomenta il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso nella specie la condotta abusiva dell’odierna controricorrente, la quale aveva azionato una garanzia del valore di € 500.000,00 a fronte di un credito che -in virtù del recesso della conduttrice e del preavviso di sei mesi -ammontava ad € 250.000,00, sebbene ribadisce ancora la ricorrente -la garanzia concernesse, appunto, il solo pagamento dei canoni.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 269 e 157 c.p.c.
Si censura la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui ha disatteso il gravame avverso la declaratoria di inammissibilità -assunta in prime cure – della chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), in quanto effettuata con citazione diretta.
La censura si muove su un duplice piano.
Da un lato, si contesta in linea generale che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che intenda chiamare in causa un terzo sia tenuto a chiedere il differimento dell’udienza senza poter procedere alla citazione diretta del terzo stesso.
Dall’altro lato, si evidenzia che l’eccezione di inammissibilità della chiamata in causa era stata sollevata dall’odierno controricorrente RAGIONE_SOCIALE -e non dalla terza chiamata RAGIONE_SOCIALE -unicamente nella comparsa conclusionale e si argomenta sia che l’eccezione in tal modo sollevata doveva essere dichiarata tardiva sia che la costituzione del terzo chiamato senza sollevare eccezione alcuna avrebbe sanato l’eventuale irregolarità.
Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulle domande della stessa ricorrente incidentale, quale interveniente autonoma.
La ricorrente incidentale censura la decisione impugnata in quanto la stessa, pur gravandola delle spese dell’appello assieme all’odierna ricorrente e pur qualificandola -implicitamente -quale interventore, avrebbe omesso di statuire sulle domande che la stessa ricorrente incidentale aveva formulato nel giudizio di gravame.
2.2. Con il sec ondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1941, 1362, 1363 e 1366 c.c., nella parte in cui la decisione della Corte territoriale ‘non ha escluso del tutto l’accessorietà della fideiussione al contratto’ .
La ricorrente censura la decisione impugnata per aver ritenuto che la garanzia per cui è causa, in quanto garanzia autonoma, non consentisse di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito.
2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Si censura la sentenza della Corte veneziana per non aver valutato un fatto decisivo, consistente nell’ essere la garanzia limitata unicamente all’obbligazione relativa al pagamento dei canoni a scadere e non anche a pretese connesse allo stato di conservazione dell’immobile , argomentando che ‘ il Giudice d’Appello avrebbe potuto agevolmente evitare siffatto errore anche solo esaminando il Contratto di locazione ‘ .
2.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 segg. c.c.
La ricorrente censura la decisione della Corte d’appello di Venezia per aver affermato che la garanzia veniva a coprire anche eventuali danni agli immobili locati, evidenziando che tale interpretazione sarebbe frutto non solo del travisamento del dato letterale ma anche di una inadeguata valutazione dell’intenzione delle parti come desumibile anche dal loro comportamento successivo, ed in particolare da affermazioni contenute in atti provenienti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE
2.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. ‘ nella parte in cui la corte d’appello si è una pronunciata su una domanda non oggetto del thema decidendum ‘ .
Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che la garanzia concernesse anche pretese connesse ad eventuali diritti inerenti allo stato di conservazione dell’immobile , argomentando la ricorrente incidentale che l’odierna controricorrente ‘ non ha mai pretesto di estendere la Fideiussione a tali ulteriori diritti né è stata legittimamente formulata tale domanda’ , avendovi fatto riferimento solo una volta nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e non riproponendo più la questione dopo che era stata disattesa dal giudice di prime cure.
2.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la ‘ violazione di norme in materia di exceptio doli e in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. ‘ .
Si censura ulteriormente la decisione della Corte di Venezia nella parte in cui la stessa escluso la sussistenza di una ipotesi di exceptio doli , laddove ’emerge con chiarezza che la richiesta di RAGIONE_SOCIALE di chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’intero importo di cui alla Fideiussione, in un contesto nel quale l’immobile era già stato riconsegnato e, quindi, non c’era alcun rischio per RAGIONE_SOCIALE adova di rimanere ‘scoperta’ per canoni ulteriori che non potevano maturare dopo la riconsegna e, comunque, dopo i sei mesi di preavviso, fosse connotato da una evidente intento abusivo e fraudolento, mirando ad ottenere consapevolmente una somma superiore a quella a cui avrebbe avuto diritto (ovvero, ad ottenere il pagamento di canoni di locazione pacific amente non dovuti poichè l’Immobile era stato consegnato e sinanco adibito ad hotel)’ .
Il ricorso principale, nei singoli motivi in cui si viene ad articolare, è inammissibile.
3.1. L’inammissibilità del primo motivo discende, in primo luogo, dal mancato rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., dal momento che la ricorrente, pur sollevando il tema dell’interpretazione di due distinti contratti -cioè sia l’originario contratto di locazione sia l’accordo modificativo del 2012 -argomentando anche in ordine al rapporto tra le due intese, omette di procedere ad una anche essenziale riproduzione delle pattuizioni, limitandosi alla localizzazione del solo accordo modificativo e rimettendosi, poi, alla mera produzione in allegato degli atti in questione.
Vertendosi, del resto, in tema di individuazione dell’ambito della garanzia rilasciata dall’odierna ricorrente, a venire in rilievo non erano solo le intese intercorse tra le parti del contratto di locazione, ma anche -e con maggior rilievo -le previsioni della garanzia rilasciata dalla stessa BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., previsioni il cui tenore non viene né riprodotto né analizzato in rapporto alla decisione impugnata.
Ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dal sostanziarsi delle censure in una critica dell’interpretazione che il giudice di merito ha dato delle intese in questione, senza, peraltro, dedurre alcuna concreta violazione delle regole interpretative, come indirettamente desumibile dall’affermazione per cui la Corte territoriale avrebbe proceduto ad un ‘corretto accertamento in punto di fatto’ (pag. 18).
Non può, a questo punto, che richiamarsi il principio per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di
interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).
Nel caso ora in esame, il ricorso, ben lungi dall’assumere su di sé l’onere di un’analisi critica del percorso ermeneutico della decisione impugnata, allo scopo di dimostrare la radicale implausibilità dell’esito interpretativo cui è pervenuta la Corte territoriale, si limita a dedurre una – generica e debolmente argomentata – contraddittorietà della motivazione, assumendo che la decisione impugnata avrebbe dapprima riferito la garanzia al solo pagamento dei canoni e successivamente ritenuto la garanzia medesima operante per altre obbligazioni contemplate dal medesimo contratto di locazione.
La fragilità di tale assunto argomentativo, tuttavia, risulta evidente sol che si consideri che la Corte territoriale ha, in modo univoco e ragionato, richiamato la clausola per cui la garanzia concerneva tutte gli ‘obblighi derivanti dal succitato contratto di locazione’ (pag. 11
della motivazione) per concludere -secondo un’ interpretazione che non è stata concretamente censurata -che la garanzia non era limitata ai soli canoni, laddove la contraria affermazione – per cui la garanzia avrebbe interessato i soli canoni – costituisce contenuto non della parte motiva della decisione bensì della ricostruzione in fatto (pag. 5 della sentenza) e non costituisce, quindi, elemento costitutivo della sentenza medesima.
3.2. Inammissibile è anche il secondo motivo, il quale non viene nel concreto a dedurre alcun inadeguato governo delle previsioni di legge bensì, con argomentazioni ampiamente versate in fatto, si limita a contestare le argomentate conclusioni cui la decisione impugnata è pervenuta circa l’assenza di una condotta contraria a buona fede nell’escussione della garanzia, in modo, del resto, pienamente coerente con la precedente individuazione del l’oggetto della garanzia medesima operata dalla Corte territoriale con un’ interpretazione che -come appena constatato -la ricorrente non è stata in grado di censurare ammissibilmente.
Il motivo, quindi, si colloca ampiamente al di fuori dell’ambito delineato dall’art. 360, n. 3), c.p.c. e si traduce nella mera sollecitazione rivolta a questa Corte affinché proceda ad un nuovo vaglio del merito della controversia, dovendosi, a questo punto, ribadire il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U – Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia
della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
Quanto al – non argomentato richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., sarebbe invero sufficiente rilevare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2018, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
Questa Corte, tuttavia, non può esimersi dal rilevare che il richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. risulta operato al solo scopo di sostenere che la decisione impugnata sarebbe ‘errata, omissiva ed anche contraddittoria’ (pag. 22 ricorso); il che, da un lato, conduce a richiamare l’insegnamento di questa Corte per cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134), risulta ormai denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, risultando
invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), e, dall’altro lato, viene a palesare come, ancora una volta, le deduzioni della ricorrente si traducano in una mera ed inammissibile censura di merito.
3.3. Quanto al terzo motivo, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360bis , n. 1), c.p.c.
È la stessa ricorrente a mostrarsi edotta del fermo orientamento di questa Corte, per cui l’opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l’atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 41383 del 23/12/2021; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16336 del 30/07/2020), integrandosi, in tal modo, una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015).
Le deduzioni che la ricorrente svolge con il motivo, quindi, sono già state da tempo esaminate e disattese da questa Corte, dovendosi quindi constatare che la sentenza impugnata ha deciso la questione in
senso conforme alla giurisprudenza di questa Corte e che quanto argomentato dal mezzo in esame non offre elemento alcuno per confermare o mutare detta giurisprudenza.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine di impugnazione, e cioè il 28 maggio 2021, a fronte della notifica della sentenza della Corte d’appello in data 22 febbraio 2021 (cfr. Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 737 del 11/01/2025; Cass. Sez. 6 – 2, Decreto n. 4260 del 03/03/2015).
In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo deve essere dichiarato inefficace.
Per quanto concerne le spese del giudizio di legittimità, le stesse, liquidate direttamente in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., quanto al rapporto tra la ricorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA ed il controricorrente RAGIONE_SOCIALE, mentre, quanto al rapporto tra la stessa ricorrente a la ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, assume rilievo la sostanziale convergenza delle tesi sostenute dalle due parti, rispetto alle quali, pertanto, non può individuarsi concreta soccombenza, risultando, conseguentemente , giustificata l’integrale compensazione delle spese medesime.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la
debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
L’attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e non quello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a rifondere a RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 12.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
compensa integralmente le spese tra BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME