Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10619 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10619 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5527/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME DECEDUTO, COGNOME NOME, costituitosi anche quale erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE). come da procura speciale in atti -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso la SENTENZA della CORTE di APPELLO di VENEZIA n. 1492/2017 depositata il 12/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con atto di citazione, notificato al Comune di Treviso in data 11/8/2013 NOME NOME NOME COGNOME agirono dinanzi al Tribunale di Treviso, facendo valere la nullità originaria/sopravvenuta della clausola di determinazione dell’indennizzo dell’atto di ce ssione volontaria stipulato il 15/6/2007, da sostituire con il criterio dell’integrale valore venale del bene ceduto, in virtù della forza espansiva retroattiva della declaratoria della sentenza n. 348 del 24/10/2007 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.5 bis del d.l. n.333/1992 conv. in legge n.359/1992, nonché della contrarietà di tale norma al diritto dell’Unione. Il Comune chiese il rigetto della domanda deducendo che si trattava di rapporto ad effetti già esauriti al momento della declaratoria di incostituzionalità e che pertanto non ne subiva gli effetti.
Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo completamente esaurito il rapporto concernente la cessione volontaria dei terreni tra gli attori ed il Comune.
La Corte di appello di Venezia, investita del gravame dai COGNOME, ha confermato la prima decisione, condannando i ricorrenti alle spese di giudizio.
I COGNOME hanno proposto ricorso con sette mezzi per la cassazione della sentenza in esame. Il Comune di Treviso ha replicato con controricorso. COGNOME NOME con comparsa di costituzione in luogo di ricorrente defunto si è costituito, nel corso
del giudizio di legittimità, nella qualità di ‘erede del padre COGNOME NOME‘ deceduto.
CONSIDERATO CHE:
2.- Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
- Primo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 16 e 17 della legge n.865/1971, degli artt. 45, 27, primo comma, lett. f), 20, 21, 23 e 37 del d.P.R. n.327/2001; dell’art.5/bis del d.l. n.333/1992; degli artt. 1173, 1321, 1322, 1339, 134, 1346, 1374, 1418, 1419, 1421, 1422, 1470 cod.civ.; degli artt. 10, 11, 42, 117 e 136 Cost. e dell’art.30 della legge n.87/1953; dell’art.1, primo protocollo CEDU; dell’art.17 Carta Europea dei Diritti dell’ Unione; dell’art.39 della legge n.2359/1865.
I ricorrenti preliminarmente deducono che la Corte di appello erroneamente ha attribuito alla cessione volontaria e alla clausola di determinazione dell’indennità natura di atto frutto del libero incontro delle parti, sia quanto alla causa, sia quanto alla misura dell’indennizzo, così parificandolo ad un normale contratto ed a una clausola di diritto privato, e sostengono -di contro – che la cessione volontaria costituisce atto che si inserisce in una procedura espropriativa, ha natura particolare ed autoritativa e la determinazione dell’indennizzo ha natura legale e non è rimessa alle parti di guisa che deve essere sensibile agli effetti retroattivi della declaratoria di illegittimità costituzionale dei criteri di legge per la determinazione dell’indennizzo, con riconoscimento ai ricorrenti del saldo rispetto al valore venale previa sostituzione della clausole nulle (fol.13 ric.).
Quindi, deducono che la cessione volontaria non produce l’effetto reale di cui a ll’art.1376 cod.civ. di trasferimento della proprietà, con preteso esaurimento del rapporto per il prodursi di tale effetto in ragione del semplice consenso. Rimarcano che la cessione volontaria produce gli effetti del decreto di esproprio (art.45 d.P.R. 327/2001) che produce il trasferimento del diritto solo sotto condizione che il
decreto sia notificato od eseguito (art.23 d.P.R. n.327/2001) sicché i suoi effetti non sono riconducibili all’art.1376 cod.civ. , né alla volontà delle parti, ma alle norme in tema di espropriazione.
Secondo motivo -a) Violazione, falsa e mancata applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod.civ., 116 cod.proc.civ.; b) Violazione degli artt. 112, 115 116, 132, 163 e 183 cod.proc.civ.; c) Travisamento della prova ed omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti costituito dal fatto che dall’atto di cessione non risultava l’integrale versamento del prezzo, ma solo del netto (senza la ritenuta d’acconto e la prova del suo versamento).
La censura intende contrastare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto provato che l’indennizzo indicato in cessione risulta va interamente pagato dal Comune prima della sentenza della Corte Cost. n. 348/2007, nonché tardivo il rilievo della mancata prova del momento del versamento della ritenu ta d’acconto (con conseguente affermazione della irretroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale per esaurimento del rapporto, e mancata declaratoria di nullità sopravvenuta della determinazione legale dell’indennizzo e sua sostituzione con le norme imperative di giusto indennizzo secondo il valore venale del bene).
Terzo motivo -violazione, falsa e mancata applicazione degli artt. 39 legge n.2359/1865; dell’art.1, Primo Protocollo Addizionale, CEDU; dell’art.17 CEDU; art.2 legge n.848/1955; dell’art.1, 1217 comma, della legge n. 296/2006, ora 16 bis, comma 5, della legge n.34/2008; dell’art.5 bis d.l. n.333/1992; artt. 37, 45 del d.P.R. n.327/2001; artt.12, 16, 17 legge n.865/1971; artt.1339, 1376, 1418, 1419, 1422, 2946 cod.civ.; artt.42, 117, 136 Cost. e art.30 della legge n.87/1953.
I ricorrenti si dolgono che non si sia tenuto conto della illegittimità costituzionale dichiarata con la sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale, avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto esaurito il rapporto con il pagamento del prezzo;
sostengono, inoltre, che la Corte di merito non ha considerato che la prescrizione decennale non era maturata e che l’azione di nullità era imprescrittibile.
Quarto motivo: – a) Violazione, falsa e mancata applicazione dell’art.136 Cost., dell’art.30 legge n.87/1953, dell’art.12 legge n.865/1971; b) violazione dell’art.132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ. e dell’art.118 disp.att. cod.proc.civ., relativamente all’art.136 Cost., dell’art.30 legge n.87/1953, dell’art.12 legge n.865/1971 ; motivazione mancante, inesistente e manifestamente illogica.
I ricorrenti si dolgono che la pendenza di una impugnativa presso il Consiglio di Stato, riguardante -a loro parere -l’intera procedura espropriativa -non sia stata presa in considerazione, al fine di valutare se il rapporto poteva dirsi ‘non esaurito’.
Quinto motivo -Violazione, mancata e falsa applicazione degli artt. 1352, 1418, 1419, 1422 cod.civ., 112 e 183 cod.proc.civ.
I ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia negato ingresso al rilievo attoreo della nullità della clausola di indennizzo per presupposizione per asserita tardività di inserimento del tema solo con la memoria ex art.183 cod.proc.civ.
Sesto motivo -Violazione degli artt. 12 legge n.865/1971, art.45 d.P.R. n.327/2001, art.5 bis d.l. n.333/1992; artt. 1325, 1339, 1418, 1419 cod.civ., artt.10, 11, 42, 117, 136 Cost.; art. 30 legge n.87/1953; art.39 legge n. 2359/1865; art.1, primo protocollo CEDU, art.2 legge n.848/1955; ar t.17 Carta dei diritti dell’Unione Europea, art.1, 1217° comma, legge n.296/2006 (ora art.16 bis, comma 5, legge n.34/2008).
I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale erroneamente ha escluso che l’indennizzo corrisposto loro fosse contrario all’ar t.1, primo protocollo, CEDU, con travisamento della sentenza ‘Scordino’.
-Settimo motivo (erroneamente numerato come ‘8’) -Violazione, falsa e mancata applicazione degli artt.3, 10, 11, 42, 117,
136 Cost.; art.30 legge n.87/1953; art.39 legge n.2359/1865; art.46 CEDU, art.1, primo protocollo, CEDU; art.17 Carta dei diritti de ll’Unione Europea; art.1, 1217° comma, legge n.296/2006 (ora art.16 bis, comma 5, legge n.34/2008). Riproposizione delle questioni di pregiudizialità costituzionale, di interpretazione ed applicazione del diritto nazionale in materia di equo indennizzo da esproprio conformemente alla CEDU, alla Carta dei diritti dell’Unione Europea.
I ricorrenti si dolgono che siano state respinte espressamente le questioni di pregiudizialità costituzionale, nonché di corretta interpretazione ed applicazione della CEDU e della Carta dei diritti dell’Unione Europea, con motivazione erronea.
3.1.- I motivi primo e terzo vanno accolti, assorbiti tutti gli altri.
3.2.La disamina dei motivi sollecita la valutazione dell’incidenza, sulla cessione volontaria oggetto della controv ersia, della sentenza n.348/2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di indennità di espropriazione.
3.3.- A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, i richiamati criteri riduttivi non possono più trovare applicazione, ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell ‘ art.30, comma 3, della legge n.87/1953, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
La sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale si traduce in un ordine rivolto, tra l’altro, ai giudici di non applicare più la norma illegittima: ciò significa che gli effetti della sentenza di accoglimento non riguardano soltanto i rapporti che sorgeranno in futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato, purché non si tratti di ‘rapporti esauriti’.
3.4.- Per costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 26291/2017; Cass. n.13515/2014; Cass. n. 20381/2012; Cass. n. 8384/2008; Cass. n. 16450/2006; Cass. n. 15809/2005), infatti, le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, in quanto connesse a una dichiarazione di illegittimità che inficia fin dall’origine la dichiarazione colpita, con l’unico limite delle situazioni già consolidate, perché il rapporto si è esaurito attraverso quegli eventi che l’ordinamento riconosce idonei a produrre tale effetto, tra i quali si collocano non solo la sentenza passata in giudicato (e l’atto amministrativo non più impugnabile), ma anche altri fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essere maturate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità.
3.5.- Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che il rapporto era già esaurito (cessione volontaria stipulata il 15/7/2007) quando venne dichiarata la illegittimità costituzionale (sent. n.348 del 24/10/2007), avendo rilevato che il contratto di cessione volontaria aveva prodotto i suoi effetti in quanto risultava attestato anche l’avvenuto pagamento e non vi era stata riserva di conguaglio: ciò ha fatto ritenendo di dover compiere la valutazione in ordine all’esaurimento degli effetti dell’accordo di cessione bonaria, sulla scorta dell’art.1376 cod.civ., che codifica il principio del consenso traslativo e che preside all’efficacia dei contratti reali e non dell’art.5 bis commi 1 e 2 della legge n. 359/1992, oggetto della declaratoria di incostituzionalità (fol.9-11 della sent. imp.).
3.6.- Tale argomentazione non può essere condivisa perché prescinde dal considerare la decisiva circostanza che la cessione volontaria, lungi dall’essere un c ontratto di diritto privato, è
disciplinata dall’art.45 del d.P.R. n.327/2001, che parla di ‘atto di cessione’ a sottolineare come è stato rimarcato dalla dottrina – la dequotazione del momento contrattuale rispetto a quello pubblicistico, e si inserisce nell’ambito della procedura amministrativa di espropriazione tanto che, come previsto dallo stesso art.45, comma 3, del d.P.R. n.327/2001, «L’accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.», effetti che sono disciplinati e previsti dagli artt. 23 e ss. del medesimo d.P.R.
3.7.- Invero, la cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico e non può essere configurata come una compravendita civilistica, nella quale la determinazione del prezzo è rimessa all’ autonomia contrattuale, e in cui per effetto del contratto si produce il trasferimento della proprietà, ma non l’estinzione dei diritti dei terzi.
3.8.- In proposito, va osservato che gli elementi costitutivi della cessione volontaria, indispensabili a differenziarla dal contratto di compravendita di diritto comune, sono: a) l’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell’acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo all’ablazione d’autorità; b) la preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerta ed accettazione, con la sequenza e le modalità previste dall’art. 12 della legge n. 865 del 1971; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell’indennità di espropriazione. Ne consegue che, ove non siano riscontrabili tutti i requisiti sopra indicati al negozio traslativo immobiliare non possono collegarsi gli effetti di cui all’art. 14 della legge n. 865/1971, ossia
l’estinzione dei diritti reali o personali gravanti sul bene medesimo (Cass. n.1534/2018; Cass. n. 11955/2009).
3.9.- Nel caso di specie, si discute del terzo elemento, il prezzo, deducendo che la pattuizione non sarebbe conforme al disposto dell’art. 12 della legge n. 865/1971.
Ed invero, il carattere imperativo della disposizione contenuta nell’art. 12 della legge n.865/1971, che fissa inderogabilmente, quale parametro per la determinazione del prezzo della cessione volontaria, la misura dell’indennità di esproprio secondo la normativa vigente al momento della procedura, comporta, in coerenza con la natura di contratto di diritto pubblico della cessione, l’invalidità della clausola convenzionale di previsione di un prezzo diverso, commisurato ad una normativa abrogata, non solo qualora i parametri legali, cui le parti si siano riferite, siano stati in seguito dichiarati incostituzionali, ma a maggior ragione allorché al momento della cessione detti parametri non fossero più vigenti, con la conseguenza che la pattuizione invalida sul prezzo viene automaticamente sostituita con il precetto detraibile dal criterio legale, non essendo sufficiente, ai fini della qualificazione dell’operazione in termini di mero negozio di diritto privato per un corrispettivo definitivamente determinato e insuscettibile di integrazioni successive, il mero profilo della eventuale mancata previsione del diritto al conguaglio del prezzo di cessione (Cass. n. 22105/2004; Cass. n. 2755/2007; Cass. n.15331/2010). In tema di espropriazione per pubblica utilità e con riferimento ai procedimenti espropriativi cui – come nella fattispecie concreta – non trova applicazione il criterio indennitario di cui alla legge n. 244/2007 (in applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 2, comma 90, della legge n. 244/2007), il corrispettivo della cessione volontaria del bene, pattuita tra espropriante ed espropriato in epoca antecedente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei criteri indennitari di cui alla legge n.
385/1980, non poteva che riflettere l’ammontare dell’indennità per come prevista da tale ultima legge, facendo riferimento a quelli dichiarati costituzionalmente illegittimi, salvo conguaglio. Peraltro, venuti meno detti criteri per l’intervento di Corte cost. n. 223 del 1983 e divenuti, successivamente, inutilizzabili, per effetto di Corte cost. n. 348 del 2007, anche quelli di cui all’art. 5 bis della legge n. 359/1992, il criterio indennitario applicabile per la determinazione del menzionato corrispettivo deve ritenersi quello del valore venale del bene di cui all’art. 39 della legge n. 2359/1865 (Cass. n.16059/2016; Cass. n.24652/2016; Cass. n.15159/2018, con riferimento al carattere vincolante dei parametri normativi in ordine alla determinazione del prezzo della cessione).
3.10.Alla luce degli anzidetti principi, pertanto è errato l’assunto della Corte d’ appello secondo cui il rapporto contrattuale instauratosi con la cessione volontaria del fondo colpito dalla dichiarazione di pubblica utilità, di cui alla delibera consiliare del 2005, era esaurito in applicazione dell’art.1376 cod.civ. formulato sulla scorta della valutazione della sola cessione, e la statuizione sul punto va cassata.
Invero, la valutazione circa l’effettivo esaurimento del rapporto espropriativo de quo in epoca antecedente alla pronuncia di incostituzionalità deve essere compiuta secondo i criteri ricordati sub 3.3., 3.4. e 3.6., tenendo conto della natura di contratto pubblico dell’atto di cessione inserito nell’ambito della procedura espropriativa e considerato che l’atto di cessione volontaria produce gli stessi effetti del decreto di espropriazione ex art.45, comma 3, del d.P.R. n.327/2001, ed a tanto la Corte di appello dovrà procedere in sede di rinvio.
3.11.È evidente che l’accertamento circa l’effettivo esaurimento o meno della procedura espropriativa è preliminare rispetto agli ulteriori argomenti a sostegno della tesi dei ricorrenti svolti negli altri motivi.
4.- In conclusione, vanno accolti i motivi primo e terzo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023.