Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13379 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6991-2022 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME; – ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
Oggetto
Art. 2112 c.c.
R.G.N. 6991/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/03/2024
CC
dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti al ricorso successivo nonché contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 2908/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2021 R.G.N. 1855/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui veniva accolta la domanda proposta da NOME COGNOME e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe – dipendenti della RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena – di accertamento dell’inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda effettuato in data 30.12.2013 dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti con la società cedente;
dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere per taluni degli originari ricorrenti, la Corte distrettuale -in estrema sintesi e per quanto ancora qui rileva -ha precisato che le società appellanti avevano ammesso l’inesistenza, in capo al ramo d’azienda oggetto della cessione per cui è causa, dei caratteri dell’autonomia e della preesistenza rispetto al trasferimento; ha disatteso, però, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità relativa alla medesima vicenda traslativa, la tesi delle società secondo cui tali caratteri sarebbero irrilevanti sulla base dell’art. 2112 c.c. nella formulazione pro tempore applicabile;
avverso la detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena, prima, e la società RAGIONE_SOCIALE, poi, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione affidati, rispettivamente, a cinque e a sette motivi; gli intimati hanno resistito con separati controricorsi;
tutte le parti hanno depositato memorie, dando atto del deposito di verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale tra le società e i lavoratori ricorrenti ad eccezione di NOME COGNOME;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del processo, in ragione dei verbali di conciliazione sottoscritti tra i lavoratori meglio specificati in dispositivo e le società in epigrafe, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra dette parti tenuto conto della regolamentazione pattizia intervenuta tra le parti della conciliazione;
per i controricorrenti COGNOME e COGNOME, invece, occorre delibare i ricorsi proposti;
i motivi di ricorso di RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena possono essere sintetizzati come di seguito;
con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 segg. c.c. per avere la Corte d’Appello mal interpretato il ricorso in appello della RAGIONE_SOCIALE (e di RAGIONE_SOCIALE), ritenendo -erroneamente – che le parti appellanti abbiano ammesso l’insussistenza, nel ramo ceduto, dei requisiti dell’autonomia funzionale e della preesistenza e che le stesse abbiano affermato l’irrilevanza dell’autonomia funzionale ai fini della legittimità del trasferimento di un ramo;
con il secondo motivo, RAGIONE_SOCIALE deduce, ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., la nullità del procedimento per violazione degli artt. 434, 436 bis, 437, 348 bis c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile l’appello di RAGIONE_SOCIALE con la motivazione che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe censurato la sentenza di
primo grado limitatamente ad un elemento ‘secondario’ il mancato trasferimento della titolarità dei software da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -di per sé insufficiente a determinarne la riforma; con il terzo motivo RAGIONE_SOCIALE deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione dell’art. 2112 c.c. in quanto i criteri individuati dalla Corte d’Appello per escludere l’autonomia funzionale del ramo non sono conformi alla Direttiva 23 /2001/CE e all’art. 2112 cod. civ. nelle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza interna e comunitaria; con il quarto motivo la RAGIONE_SOCIALE deduce, ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto tuttora necessario il requisito della preesistenza del ramo ceduto, pur testualmente non più richiesto dalla norma in esame, e per avere la Corte d’Appello ritenuto che la preesistenza coincida con l’immutabilità del ramo ceduto; con il quinto motivo la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., e la nullità parziale della sentenza, per non avere la Corte d’Appello accolto l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e dal Sig. NOME COGNOME per intervenuta transazione tra le parti; 3. i motivi di ricorso di RAGIONE_SOCIALE possono essere sintetizzati come di seguito; con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avessero ‘ammesso’ l’inesistenza dei caratteri onomia e della preesistenza del ramo ceduto e, ritenuto da dell’aut conseguentemente, nella parte in cui ha inammissibile il quarto motivo di appello proposto RAGIONE_SOCIALE‘;
con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione dell’art. 111 comma 6 Cost. e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., nonché violazione degli artt. 434, 436 bis, 437 e 348 bis c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.): ancora l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE MPS avessero ‘ammesso’ l’inesistenza dei caratteri dell’autonomia e della preesistenza del ramo ceduto e nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il quarto motivo di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE‘;
con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione dell’art. 2112, commi 1 e 5, c.c. anche in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 6 della Direttiva 2001/23/CE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la ric orrenza del requisito dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto’;
con il quarto motivo si denuncia: ‘Violazione dell’art. 2112, commi 1 e 5, c.c. anche in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 6 della Direttiva 2001/23/CE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto necessario il requisito della c.d. preesistenza del ramo di azienda ceduto ai fini della riconducibilità della cessione alla fattispecie di cui all’art. 2112, comma 5, c.c.’;
con il quinto motivo (proposto in via subordinata rispetto al motivo che precede) si denuncia: ‘Violazione dell’art. 2112, commi 1 e 5, c.c. anche in relazione agli artt. 1, 3, 4 e 6 della Direttiva 2001/23/CE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che la preesistenza del ramo di azienda vada intesa quale assoluta ‘immutabilità’ della composizione del ramo stesso’; con il sesto motivo (proposto in via subordinata rispetto ai motivi n. 4 e 5 che precedono) si denuncia: ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.):
l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di considerare che lo ‘scorporo’ di alcuni settori dal compendio ceduto è stato determinato dall’esigenza di adempiere a obblighi stabiliti dagli Organismi di vigilanza’; con il settimo motivo si denuncia: ‘Violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.): l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a spese compensate, t ra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il sig. NOME COGNOME; 4. opportuno esaminare prioritariamente l’ultimo motivo sia del ricorso di RAGIONE_SOCIALE che del ricorso di COGNOME, motivi comuni che riguardano la posizione di NOME COGNOME rispetto al quale si lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto il gravame delle appell anti senza rilevare l’intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione;
i motivi sono fondati;
secondo questa Corte, la censura in Cassazione della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della “cessazione della materia del contendere”, riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio (per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione), configura un ” error in procedendo ” e legittima la S.C. a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti (v. Cass. n. 6617 del 2012);
essendo incontestato tra le parti che il COGNOME ha conciliato la lite con le società appellanti prima della pronuncia della sentenza qui impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in conseguenza della rilevata cessazione della materia del contendere che avrebbe dovuto essere dichiarata già in sede di merito, può procedersi, previa cassazione della sentenza impugnata in parte qua , direttamente in questa sede (ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
comma 2) all’adozione di tale declaratoria, compensando anche le spese tra dette parti;
5. per i restanti motivi, in larga parte comuni ad entrambe le società, i ricorsi non possono trovare accoglimento in ragione delle motivazioni diffusamente esposte da questa Corte rispetto ad analoghi ricorsi aventi ad oggetto la medesima vicenda traslativa ed ai quali si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato (v. Cass. nn. 7364, 17193, 17194, 17195, 18948, 18949, 22249 del 2021, tutte pronunciate all’esito dell’udienza pubblica del 3 febbraio 2 021);
in particolare, poi, i primi due motivi di entrambi ricorsi sono inammissibili sia perché investono l’interpretazione di atti processuali che è attività di competenza del giudice del merito, sia perché la Corte territoriale ha comunque delibato anche nel m erito l’infondatezza delle censure proposte, in adesione a quanto già ritenuto dal giudice di primo grado; per i restanti motivi dei ricorsi per cassazione è sufficiente innanzitutto ribadire l’oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell’art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., oltre le decisioni citate in premessa, anche Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del
2012; Cass. n. 1821 del 2013; Cass. n. 2151 del 2013; Cass. n. 24262 del 2013; Cass. n. 10925 del 2014; Cass. n. 27238 del 2014; Cass. n. 22688 del 2014; Cass. n. 25382 del 2017; Cass. n. 2315 del 2020; Cass. n. 6649 del 2020);
per il resto la sentenza impugnata è conforme al principio secondo cui: ‘Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c., il trasferimento di ramo d’azienda (che si verifica allorquando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi) è configurabile -come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17) – anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti’ (Cass. n. 7364 del 2021);
avuto riguardo alle richieste di sospensione del presente procedimento e di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ex art. 267 comma 3 del Trattato per il funzionamento della Unione Europea, ancora reiterate dalla difesa delle ricorrenti società si rinvia espressamente e testualmente a quanto già argomentato da questa Corte al punto n. 10 di Cass. n. 7364/2021 cit. e ribadito da Cass. n. 17195 del 2021, tra le altre;
in conclusione, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le società e i lavoratori specificati in dispositivo, va accolto il quinto motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE e il settimo motivo di RAGIONE_SOCIALE, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo
nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette società e COGNOME NOME; entrambi i ricorsi delle società devono essere respinti nei confronti di NOME COGNOME, con condanna al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo;
stante il rigetto dei ricorsi nei confronti del COGNOME, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per detti ricorsi, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere tra RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di Siena Spa e RAGIONE_SOCIALE con i controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
in accoglimento del quinto motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE e del settimo motivo di RAGIONE_SOCIALE, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito dichiara la cessazione della materia del contendere tra dette società e COGNOME NOME, con compensazione delle spese;
rigetta entrambi i ricorsi delle società nei confronti di NOME COGNOME e le condanna, in solido, al pagamento delle
spese liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi nei confronti del COGNOME, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 marzo