Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31563 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 31563 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Oggetto
Obbligazioni in genere -Cessione dei crediti -Cessione pro solvendo -Inadempimento del debitore ceduto -Pretesa restitutoria azionata, con d.i., dal cessionario nei confronti del cedente e del di lui garante ─ Opposizione proposta da entrambi in separati giudizi non riuniti -Rigetto della opposizione proposta dal garante ─ Declaratoria del diritto di quest’ultimo a surrogarsi nei diritti del cessionario nei confronti del cedente/garantito -Efficacia di tale sentenza nel separato giudizio di opposizione promosso dal cedente nei confronti del cessionario
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4617/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 3118/2021, pubblicata il 27 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udita l’Avvocat a NOME COGNOME, per delega;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
In virtù di due contratti di factoring stipulati rispettivamente nel 2009 e nel 2011, RAGIONE_SOCIALE, a fronte del finanziamento concesso, si rese cessionaria dal RAGIONE_SOCIALE, di crediti da questa vantati nei confronti di propri debitori. Scaduto invano, per molti, il termine di pagamento, RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi UCF) chiese ed ottenne, nel 2014, dal Tribunale di Milano, l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della cedente.
Questa vi si oppose deducendo che:
─ i crediti ceduti si riferivano a lavori ad essa affidati in appalto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (committente);
─ la loro esecuzione era stata interamente poi affidata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
NOME s ebbene formalmente cedente dei crediti fosse il RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) , l’unico soggetto che si era determinato alla cessione era la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) che aveva accesso diretto ai conti correnti attivati da UCF;
─ NOME, dunque, avrebbe dovuto considerarsi unica effettiva
titolare del rapporto dal lato passivo, mentre nessun inadempimento era ascrivibile alla cedente RAGIONE_SOCIALE.
Respinta la richiesta di chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed acquisiti i contratti e la documentazione relativa al finanziamento concesso, il Tribunale pronunciò sentenza (n. 8066 del 2019) con la quale rigettò l’opposizione condannando l’opponente alle spese.
Con sentenza n. 3118/2021, pubblicata il 27 novembre 2020, la Corte d’appello di Milano ha confermato tale decisione, rigettando il gravame interposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
In motivazione ha infatti rilevato che:
─ è incontestato tra le parti che trattavasi di cessione pro solvendo , con espressa assunzione, all’art. 8 dei contratti, da parte del fornitore (RAGIONE_SOCIALE), della garanzia della solvenza dei debitori ceduti e dell’impegno di restituire, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del factor , quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi maturati;
─ il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, debitore ceduto, non è litisconsorte necessario e non è sindacabile la decisione, discrezionale, del giudice di primo grado di non autorizzarne la chiamata in causa;
─ nessuna incidenza poteva spiegare nel presente giudizio la sentenza n. 9871 del 2017 emessa dal Tribunale di Milano sulla opposizione separatamente promossa, avverso lo stesso decreto ingiuntivo, da RAGIONE_SOCIALE, che ne era pure destinataria quale fideiussore.
A tal ultimo riguardo la Corte territoriale ha in particolare osservato che:
─ in quel procedimento NOME aveva chiamato in causa NOME che però non si era costituita ed era stata dichiarata contumace;
─ né RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE opposta) né RAGIONE_SOCIALE avevano segnalato la pendenza dei due giudizi di opposizione avverso il medesimo decreto
ingiuntivo;
─ benché sollecitate , nessuna delle parti aveva dato prova dell’eventuale passaggio in giudicato della sentenza n. 9871 del 2017, resa per prima in detto separato giudizio a conclusione del primo grado;
─ in tale sentenza il Tribunale ha affermato la piena validità ed efficacia della garanzia fideiussoria rilasciata da RAGIONE_SOCIALE in relazione ai contratti di factoring stipulati tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, donde il rigetto della opposizione proposta, ma ha anche dichiarato il diritto di RAGIONE_SOCIALE, nel caso di pagamento dell’importo azionato in favore di RAGIONE_SOCIALE, a surrogarsi nei diritti vantati da quest’ultima nei confronti della debitrice principale, RAGIONE_SOCIALE;
─ in questo contesto, ed in mancanza, come detto, di una emergenza documentale dell’intervenuto giudicato, la sentenza in questione non esplica una diretta incidenza sul tema del contendere, se non per rendere evidente che non sussiste comunque l’ asserita contraddittorietà della sentenza appellata rispetto a detto antecedente pronunciamento;
─ s e, infatti, la sentenza antecedente fosse passata in giudicato, essendo stata emessa nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE e pur non essendosi direttamente pronunciata sulla definitività del decreto nei suoi confronti, tuttavia avrebbe statuito, con efficacia preclusiva rispetto a qualsivoglia ulteriore accertamento, sul ruolo di debitore principale del RAGIONE_SOCIALE (rispetto al creditore UCF) e su quello di garante in capo ad RAGIONE_SOCIALE;
─ in mancanza di detta prova, mantiene validità quanto già sopra evidenziato in tema di diretta riferibilità all’appellante NOME della stipula dei contratti di factoring , della sua qualità di beneficiaria dell’erogazione anticipata dell’importo di due milioni di euro nonché della espressa assunzione ex art. 8 del citato contratto dell’obbligo di restituzione in caso di mancato pagamento da parte del debitore
ceduto.
Avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE.
Il P.M. ha depositato memoria con le proprie conclusioni.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia « violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1945, 1949 e 1950 c.c. e alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c. – Omissione di pronuncia su atti e fatti rilevanti ai fini del decidere trattati in contraddittorio tra le parti » (così testualmente in rubrica).
Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui (v. supra , «Fatti di causa», § 2, ultimi quattro alinea), respingendo il terzo motivo di appello, ha negato che dalla sentenza in precedenza resa nel separato giudizio potesse trarsi motivo alcuno per ritenere che unica legittimata passiva rispetto al credito vantato da UCF fosse la RAGIONE_SOCIALE
Deduce la ricorrente che:
─ l’argomentazione travisa il contenuto della sentenza n. 9871 del 2017 che, in relazione alla medesima vicenda, ha statuito l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE – non già di NOME – quale fideiussore e garante del ricorrente, di restituire a UCF le somme ingiunte;
─ la sentenza incorre anche in vizio di omessa pronuncia «su questione ampiamente controversa in giudizio, afferente (al)la carenza di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE rispetto alla pretesa di pagamento di RAGIONE_SOCIALE sulla base di fideiussione che onerava a tanto, e in via diretta, RAGIONE_SOCIALE» (così testualmente alle pagg. 9-10 del ricorso);
─ in base a detta sentenza la posizione di NOME viene in rilievo solo ed esclusivamente nei confronti del fideiussore Esa, e solo e «condizionatamente» al «pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in favore della RAGIONE_SOCIALE creditrice, RAGIONE_SOCIALE»;
─ non si poneva nel precedente grado di giudizio né si pone in questa sede «problematica di ‘accertamento del giudicato’» (così in ricorso a pag. 14).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia « violazione dell’art. 360 n. 3 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Omissione di pronuncia su atti e fatti rilevanti ai fini del decidere trattati in contraddittorio tra le parti ».
Sostiene che sarebbe stato onere dell’appellata (opposta in primo grado) dare prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 9871 del 2017.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia « violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1455, 1988, 1945, 1949, 1950, 2700, 2697 c.c. e alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. Omissione di pronuncia su atti e fatti rilevanti ai fini del decidere trattati in contraddittorio tra le parti » (così testualmente nell’intestazione) .
La censura investe la motivazione della sentenza impugnata là dove afferma la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa azionata.
Rileva di avere documentato a più riprese nel corso del giudizio di aver adempiuto all’obbligo di assicurare la solvenza del debitore ceduto, oggetto dei contratti di factoring , avendo dato prova della «esistenza dei crediti ceduti» e dei «rapporti da cui essi originano», oltre che della liquidità ed esigibilità degli stessi.
Sostiene che «l’insolvenza del debitore ceduto, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione a poste debitorie riconosciute con atti ufficiali dalla medesima Amministrazione, configura fatto in alcun modo imputabile alla condotta di NOME, e insuscettivo di assurgere a circostanza legittimante la pretesa restitutoria».
Censura, inoltre, l’affermazione secondo cui non sarebbe stato contestato l’ammontare del minor incasso ricevuto dal debitore ceduto RAGIONE_SOCIALE, in quanto smentita dalle allegazioni (che dice contenute nella comparsa conclusionale del 20 maggio 2019 e nella memoria del 10 giugno 2019) con le quali si era dato atto che RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE relativamente ai lavori in appalto.
Il primo motivo è inammissibile, sotto vari profili.
4.1. La denuncia di « Omissione di pronuncia su atti e fatti rilevanti ai fini del decidere trattati in contraddittorio tra le parti » non corrisponde ad alcuno dei vizi tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ. ed ancor meno può riuscire compatibile con i pure dedotti, in rubrica, plurimi errores in procedendo .
Combinando e confondendo i paradigmi del vizio di omessa pronuncia ( error in procedendo ) e di quello di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», di cui al num 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., la censura all’esame rimane comunque priva di conferente illustrazione sia con riferimento all’uno, che all’altro.
Sotto entrambi i profili pare sufficiente rilevare che quel che si contesta, stando alla successiva illustrazione del motivo, non è affatto né un vizio di omessa pronuncia (in astratto ipotizzabile su un motivo di gravame o su una specifica eccezione, del che non vi è nel motivo alcuna indicazione), né un vizio di omesso esame di fatto (storico) decisivo, non configurabile con riferimento a mere questioni e comunque inammissibile nella specie ex art. 348ter , ult. comma,
cod. proc. civ. per la preclusione che deriva -ai sensi dell’art. 348 -ter, ultimo comma, cod. proc. civ. -dall’avere la Corte d’appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo i ricorrenti assolto l’onere in tal caso su di essi gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello (v. Cass. 22/12/2016, n. 26774; 6/8/2019, n. 20994; 15/3/2022, n. 8320).
Quel che si contesta è piuttosto solo l’interpretazione che la Corte di merito -proprio nell’esaminare il motivo di appello (il terzo) che per l’appunto su detta sentenza intendeva far leva a supporto della insistita tesi del difetto di titolarità passiva (donde la palese eccentricità della prospettazione di un vizio di omessa pronuncia) -ha dato al contenuto decisorio della sentenza resa in separato giudizio.
Una tale sostanza censoria si espone però a plurimi rilievi di inammissibilità.
4.2. Il primo, assorbente, è che essa non coglie la ratio decidendi ma attinge considerazioni meramente aggiuntive svolte in sentenza, prive però in sé di valore fondante; la ragione principale e assorbente del rigetto dell’appello sta, infatti, nel rilievo della mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza citata e della conseguente incapacità della stessa di sortire effetti preclusivi nel presente separato giudizio. Le considerazioni oggetto di critica sono poi svolte dal giudice a quo solo per dire, in prospettiva meramente ipotetica e comunque in subordine, che, quand’anche di quella sentenza fosse stato documentato il passaggio in giudicato, in ogni caso nessuna preclusione ne sarebbe potuto ugualmente derivare, avendo essa deciso su rapporti diversi da quello intercorrente tra creditrice
(cessionaria) e debitrice principale (cedente).
La detta principale e assorbente ratio decidendi (assenza di effetti preclusivi in mancanza di prova del passaggio in giudicato) non è attinta dal motivo in esame, se non con affermazione del tutto generica e meramente oppositiva, come tale priva di significato censorio, quale quella secondo cui « non si pone … problematica di ‘accertamento del giudicato’ ».
4.3. Il secondo rilievo da fare a supporto della valutazione di inammissibilità del motivo è che non è in ogni caso consentito, nell’ambito del giudizio di legittimità, pervenire ad una interpretazione della sentenza prodotta nel corso del giudizio di merito diversa da quella fornita dal giudice del merito, senza che il ricorrente abbia denunciato il vizio ermeneutico o che abbia indicato le parti della motivazione della sentenza impugnata ove si sia manifestato l’errore interpretativo ovvero l’insufficienza o contradditorietà della motivazione (Cass. n. 12596 del 28/08/2002).
4.4. Può comunque, ad abundantiam , osservarsi che non è dato leggere dal contenuto della sentenza in questione, trascritto alle pagg. 10 -11 del ricorso, alcuna affermazione interpretabile nel senso che la garante NOME fosse la sola obbligata nei confronti della creditrice, essendo al contrario assai chiaro che in essa si afferma ben diversamente che: a) NOME, in quanto garante a prima richiesta, è tenuta ad adempiere nei confronti della creditrice beneficiaria senza poter opporre eccezioni legate al rapporto principale (il che ovviamente non significa che questo venga per ciò meno: per definizione il garante, come ogni obbligato in solido, si aggiunge, non si sostituisce, al debitore principale, in coerenza con la funzione stessa della garanzia e dell’obbligo solidale che è quello di rafforzare le garanzie di soddisfacimento del credito); b) Esa potrà surrogarsi al creditore soddisfatto, se e in quanto lo avrà per l’appunto soddisfatto, nei confronti del debitore principale (il che ovviamente non significa
che quest’ultimo resti obbligato solo, in via di surroga, nei confronti del garante ove questi abbia pagato e non anche, in via diretta, nei confronti del creditore).
4.5. È appena il caso di soggiungere che non si vede, né è illustrato in ricorso, come e in che parte l’interpretazione, nei detti termini, del contenuto di detta sentenza possa ritenersi frutto di una erronea interpretazione o applicazione delle varie norme evocate in rubrica.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
La tesi censoria -se ben si comprende – è che, spettando a controparte l’onere di dimostrare che la sentenza citata «non» è passata in giudicato, e non avendo essa assolto tale onere, la Corte d’appello avrebbe dovuto attribuire rilievo dirimente alla sentenza resa nel separato giudizio.
Tale tesi è inammissibile, anzitutto, perché non si confronta con la surriferita ratio aggiuntiva esposta in sentenza secondo cui, quand’anche si fosse trattato di sentenza passata in giudicato, la stessa non avrebbe potuto svolgere alcun effetto preclusivo rispetto alla domanda avanzata nel presente giudizio da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, si tratta di tesi manifestamente priva di fondamento logico giuridico essendo del tutto evidente che, ex art. 2697 cod. civ., è la parte che intende opporre alla domanda un fatto impeditivo (nella specie, il giudicato esterno in thesi maturatosi e dotato di tale efficacia paralizzatrice) a doverne dare la prova in giudizio.
Il terzo motivo è anch’esso inammissibile e comunque manifestamente infondato.
La censura non si confronta con la ratio decidendi sul punto spesa in sentenza, là dove ripetutamente si fa riferimento anche all’impegno espressamente posto a carico della cedente dall’art. 8 dei contratti , di
restituire, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del factor , quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo.
In ogni caso appare evidente la mistificazione terminologia e concettuale su cui poggia la censura.
In caso di cessione pro solvendo , quale pacificamente è quella di che trattasi, l’obbligo in capo al cedente non è certo solo quello di garantire che i crediti ceduti sussistano effettivamente e che, dunque, ne sussistano i fatti costitutivi, ma anche quello di soddisfare il cessionario, pagando al posto del debitore ceduto insolvente, quanto da quello non riscosso.
Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 14.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza