Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6293 R.G. anno 2023 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE;
contro
ricorrente
avverso la SENTENZA n. 2115/2022 emessa da CORTE D’APPELLO VENEZIA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE RILEVA
─ NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, Intesa Sanpaolo s.p.a. Per sentire accertare la nullità degli acquisti di azioni di Veneto Banca da loro effettuati e, in via subordinata, per sentire accertato l’inadempimento di quest’ultima per la violazione d ell’art. 46 reg. Consob n. 16190 del 2007, con condanna della convenuta al pagamento delle somme di euro 1.380.000,00 in favore di COGNOME e di euro 55.846,05 in favore di NOME COGNOME.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto fosse accertato il proprio difetto di legittimazione passiva, domandando, nel merito, il rigetto delle domande attrici. E’ intervenuta in giudizio Venet o Banca in liquidazione coatta amministrativa, la COGNOME, dopo aver affermato essere l’unica legittimata passiva nella vicenda dedotta in lite, ha chiesto respingersi le domande proposte.
Il Tribunale ha disatteso queste ultime e gli attori soccombenti hanno proposto appello.
La Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame reputando che i rapporti relativi alla commercializzazione delle azioni di Veneto Banca non fossero trasmigrati a Intesa Sanpaolo.
– Ha proposto ricorso per cas sazione COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME denunciato con un primo motivo la violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 d.l. n. 99/2017, convertito in l. n. 121/2017 e con il secondo lo stesso vizio, in relazione all’art. 2560 c.c.. Sono state depositate memorie.
E’ stata formulata, da parte del Presidente della Sezione, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie.
Sul tema investito dai motivi di censura la Prima Sezione Civile ha disposto la trattazione di alcuni ricorsi in pubblica udienza, onde appare opportuno il rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisione che verrà in quella sede adottata.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione