Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 5228  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2577/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
 nonché contro BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
-intimata- avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  di  VENEZIA  n.  4827/2019 depositata il 06/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione della sentenza con la  quale  la  corte  d’appello  di  Venezia,  in  riforma  della  decisione  del tribunale di Vicenza, ha condannato essa banca a restituire alla RAGIONE_SOCIALE la somma  di 74.657,82 EUR, oltre interessi, come conseguenza del ricalcolo del saldo di un conto corrente in esito alla esclusione della prassi anatocistica degli interessi passivi al tasso legale;
h a dedotto tre motivi ai quali l’intimata ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
il secondo e il terzo motivo di ricorso -deducendo rispettivamente la  violazione  o  falsa  applicazione  degli  artt.  1362,  1363  cod.  civ.  in relazione al contratto di cessione del 26-6-2017, nonché degli artt. 2, 3 e  4  del  d.l.  n.  99  del  2017  come  convertito,  in  ordine  alla  ritenuta legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quanto ai crediti azionati, e la
violazione o falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 cod. civ., 2 e 3 del d.l. n. 99 del 2017, per avere la corte d’appello altresì fondato la decisione sull ‘a sserita applicabilità delle dette norme, senza considerare che la disciplina da esse impartita non è pertinente al caso, essendo stata la pretesa associata a un rapporto di conto corrente estinto prima del 25-6-2017, ed essendo dettate la normativa codicistica per la cessione volontaria di azienda non bancaria, oltre tutto in bonis , e non invece per il trasferimenti coattivi nell’ambito delle procedure concorsuali -pongono questioni involgenti il nesso tra la normativa speciale sulle cd. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire che in unico contesto tematico, siano trattate (secondo i casi, in pubblica udienza o in adunanza camerale) i diversi profili indotti dal d.l. n. 99 del 2017, il d.m. attuativo e il contratto di cessione;
p.q.m.
La Corte rinvia a causa a nuovo ruolo.
Deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Prima  sezione