Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2577/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 4827/2019 depositata il 06/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale la corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione del tribunale di Vicenza, ha condannato essa banca a restituire alla RAGIONE_SOCIALE la somma di 74.657,82 EUR, oltre interessi, come conseguenza del ricalcolo del saldo di un conto corrente in esito alla esclusione della prassi anatocistica degli interessi passivi al tasso legale;
h a dedotto tre motivi ai quali l’intimata ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
il secondo e il terzo motivo di ricorso -deducendo rispettivamente la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. in relazione al contratto di cessione del 26-6-2017, nonché degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99 del 2017 come convertito, in ordine alla ritenuta legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quanto ai crediti azionati, e la
violazione o falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 cod. civ., 2 e 3 del d.l. n. 99 del 2017, per avere la corte d’appello altresì fondato la decisione sull ‘a sserita applicabilità delle dette norme, senza considerare che la disciplina da esse impartita non è pertinente al caso, essendo stata la pretesa associata a un rapporto di conto corrente estinto prima del 25-6-2017, ed essendo dettate la normativa codicistica per la cessione volontaria di azienda non bancaria, oltre tutto in bonis , e non invece per il trasferimenti coattivi nell’ambito delle procedure concorsuali -pongono questioni involgenti il nesso tra la normativa speciale sulle cd. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire che in unico contesto tematico, siano trattate (secondo i casi, in pubblica udienza o in adunanza camerale) i diversi profili indotti dal d.l. n. 99 del 2017, il d.m. attuativo e il contratto di cessione;
p.q.m.
La Corte rinvia a causa a nuovo ruolo.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione