Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33340 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33340 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2175/2025 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 1747/2024 emessa dalla Corte di appello di Milano il 13 giugno 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ La RAGIONE_SOCIALE promuoveva, tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, una espropriazione immobiliare a carico di NOME COGNOME, per il recupero del credito residuo vantato nei confronti di quest’ultimo dall’allora Banca Popolare di VeronaRAGIONE_SOCIALE Geminiano RAGIONE_SOCIALEp.ARAGIONE_SOCIALE in forza di un contratto di mutuo immobiliare. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE affermava di essere legittimata a tale espropriazione (conclusasi con la vendita dell’immobile staggito) in forza dell’avviso di cessione in blocco a suo favore di crediti deteriorati da parte di Banco BPM e Banca Popolare di Milano di cui all’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2018 foglio inserzioni n. 65 nel cui novero assumeva ricompreso il credito verso NOME COGNOME. Quest’ultimo proponeva opposizione avverso il pignoramento in questione eccependo che la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sostitutiva del disposto dell’art. 1264, comma 2 c.c., non forniva una indicazione chiara e specifica dei crediti inclusi nel blocco o dallo stesso esclusi, con la conseguenza che essa non era, di per sé, sufficiente a provare l’avvenuta cessione degli specifici crediti verso l’opponente.
Il Tribunale di Monza rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME ritenendo che, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 130 del 1999 fosse sufficiente, per l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, l’indicazione nell’estratto della pubblicazione in G.U. del nome del cedente, del cessionario e della data della cessione. Nel caso di specie, avendo la RAGIONE_SOCIALE prodotto la pubblicazione sulla G.U., che consentiva « di identificare con certezza le posizioni a sofferenza oggetto di cessione, contenendo sia il riferimento alla categoria dei debiti ceduti che il relativo arco temporale, il contratto di cessione ed, inoltre, la comunicazione inviata personalmente al debitore tramite lettera raccomandata, presso l’indirizzo di residenza sito nell’immobile staggito, notificata per compiuta giacenza, non essendo stata ritirata dallo stesso» , non sarebbe residuato « alcun dubbio circa la titolarità del credito e la legittimazione attiva in capo alla RAGIONE_SOCIALE» .
Rigettato l’appello, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistevano, con distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c. A fronte di
essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – NOME COGNOME ha articolato tre motivi di ricorso per cassazione, ricondotti al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., con i quali deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., non avendo la Corte d’appello effettuato un’adeguata disamina logico -giuridica degli elementi da cui avrebbe tratto il proprio convincimento.
In particolare, con il primo motivo, si fa valere la nullità della sentenza « per avere il Giudice di Appello fondato la propria decisione su una errata ricognizione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (parte seconda del 7 giugno 2018) dal cui avviso di cessione non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientri anche quello di cui si discute nel presente giudizio».
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe «fondato la propria decisione su una errata ricognizione dell’art. 58 n.4 del Testo Unico Bancario che prevede una modalità semplificata dell’avvenuta cessione in blocco avente gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti ma non esonera il cessionario in fase di riscossione dal deposito dell’atto notarile (il titolo) dell’avvenuta cessione dello specifico rapporto creditizio trasferito».
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della decisione impugnata «per avere il Giudice di Appello fondato la propria decisione su una errata ricognizione del link http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ (pag. 2 dell’avviso di cessione allegato sub doc. 4 alla comparsa di costituzione e risposta di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado) tramite il quale assume che sarebbe possibile verificare i crediti ceduti con anche l’indicazione delle relative linee di credito».
2. La proposta di definizione evidenzia quanto segue:
« i tre motivi di ricorso sono ricondotti dal ricorrente alla previsione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.: in realtà, nell’impugnazione si lamenta «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in quanto gli elementi
da cui la Corte di appello ha tratto il proprio convincimento sono indicati senza un’adeguata disamina logico -giuridica»; si fa quindi questione di un vizio motivazionale, come tale rientrante nella previsione dell’art. 360, n. 4, c.p.c.;
«ora, la Corte di appello ha evidenziato che il motivo di gravame vertente sulla carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, era «sostanzialmente inammissibile non traducendosi in puntuali argomenti di censura all’esaustiva motivazione posta dal Tribunale a fondamento della decisione di rigetto», oltre che palesemente infondato;
«la prima statuizione adottata dalla Corte di merito è dunque nel senso dell’inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c.: nella sentenza appellata è stato infatti rilevato che il mezzo di censura era privo di idoneo contenuto critico;
«tale statuizione avrebbe dovuto essere aggredita deducendo l’ error in procedendo in cui fosse incorso il Giudice del gravame: e a tal fine era necessario che l’odierno istante indicasse, nel ricorso, le ragioni per cui riteneva erronea tale pronuncia del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello, dovendo il ricorrente stesso riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405);
«in ogni caso, la decisione in questione, avendo natura processuale, non poteva essere impugnata, come invece è avvenuto, per difetto di motivazione (tra le tante: Cass. 2 settembre 2019, n. 21944; Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27728; 24 novembre 2004, n. 22130);
«né il ricorrente poteva censurare la statuizione con cui la Corte di appello ha dichiarato comunque infondato il motivo di gravame di cui qui si discorre: infatti, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 19
settembre 2022, n. 27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; cfr. pure, di recente, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092);
«avendo riguardo alla pronuncia di infondatezza, può aggiungersi, solo per completezza espositiva -stante il rilievo assorbente che assumono le considerazioni che precedono -, una considerazione;
«la Corte territoriale ha spiegato che, in sintesi, l’inclusione del credito oggetto di causa tra quelli trasferiti con la cessione in blocco di cui era stata pubblicità con la Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018 trovava fondamento nel link presente nell’avviso di cessione (link che consentiva di «verificare i crediti ceduti con anche l’indicazione delle relative linee di credito»);
«tale argomentazione dà pienamente ragione della conclusione cui è pervenuta la Corte di appello e permette di escludere che nella fattispecie si ravvisi il denunciato vizio motivazionale; si osserva, infatti, che la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione: pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598); il ricorrente fa invece questione di un profilo -quello vertente sul rinvio, col richiamato link, a una posizione a sofferenza «che peraltro non evidenzia nell’oggetto alcun elemento idoneo ad indicare il credito ceduto salvo che l’inciso ‘posizione a sofferenza 11347542’ e il riferimento alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018, foglio inserzioni n° 65» -che attiene a un profilo di fatto devoluto all’accertamento del giudice del merito e che non può essere fatto valere come vizio di motivazione» .
– Il Collegio reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1,
secondo comma, c.p.c.
Infatti, in tali scritti difensivi, il ricorrente evidenzia che il fatto decisivo controverso che ha formato oggetto del ricorso per cassazione «è la carenza di uno strumento informativo idoneo ad individuare nel blocco dei crediti ceduti quello di interesse dell’appellante giacché la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sostitutiva del disposto dell’art. 1264, comma 2 c.c., non fornisce alcuna indicazione chiara e specifica dei crediti inclusi nel blocco o dallo stesso esclusi».
Tuttavia, nella proposta di definizione, il Consigliere delegato ha rilevato che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello, poiché non si era tradotto « in puntuali argomenti di censura all’esaustiva motivazione posta dal Tribunale a fondamento della decisione di rigetto». Ebbene, la parte non si è confrontata con tale dato, non avendo dimostrato che l’atto di appello conteneva specifiche censure alle argomentazioni svolte nella decisione di primo grado.
Inoltre, anche a volere prescindere da tale assorbente considerazione, con i motivi di doglianza, la parte ricorrente intende fornire una ricostruzione del materiale probatorio alternativa a quella cui è giunto il giudice del merito, evidenziando come dalla documentazione versata in atti doveva escludersi la ricomprensione del credito vantato nei confronti di NOME COGNOME tra quelli oggetto di cessione in blocco.
Tuttavia, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492 – 03; Cass. Sez. 1, 04/03/2021, n. 5987, Rv. 660761 – 02).
4. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., devono essere applicati – come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis c.p.c. ora richiamato – il terzo e il quarto
comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 – 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 – 01).
Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 – 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 – 01).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 5.000,00;
condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME