SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12875 2025 – N. R.G. 00019671 2024 DEPOSITO MINUTA 22 09 2025 PUBBLICAZIONE 22 09 2025
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa
NOME COGNOME
ai sensi degli articoli 281 quater , 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 19671 -2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell’udienza del 3.7.25, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in INDIRIZZO 00121 ROMA ITALIA , presso lo studio dell’ avv. COGNOME da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti. C.F.
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, 00198 , presso lo studio dell’ avv. NOME COGNOME da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti. P.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 3.7.25 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 9.5.24 ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto a lui notificato da il 19.4.24 sulla scorta del mutuo fondiario concesso da Intesa San Paolo spa per atto Notaio di Roma rep. n. 123216, racc. n. 20864, reso esecutivo in data 19.5.2008, deducendo l’illegittimità e/o inammissibilità del precetto per la carenza di legittimazione attiva della creditrice intimante ed, in particolare, la mancanza di prova dell’inclusione, nell’operazione di cessione in blocco del credito precettato; il proprio difetto di legittimazione passiva essendosi il titolo esecutivo formato nei soli confronti della società
Nel costituirsi la società a chiesto il rigetto dell’ opposizione con vittoria di spese, contestando puntualmente le deduzioni di parte avversa.
La causa è stata decisa con prova documentale e trattenuta in decisione all’udienza del 3.7.25 previa concessione dei termini massimi di cui all’art. 189 c.p.c..
Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizione preventiva all’esecuzione poiché implicano l’accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di
Con riferimento all’eccezione di carenza di legittimazione di ed in particolare al fatto che il credito precettato fosse incluso nella cessione di crediti in blocco in data 19 aprile 2022, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari, tra e pubblicata in G.U., Parte II n. 45 del 19 aprile 2022, va detto che essa è priva di pregio.
Occorre premettere, in linea generale, che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass.,19/02/2019, n. 4713).
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ..
L’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495). Il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull’esistenza e
sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III ordinanza 14 ottobre 2021).
La notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogata da questi ultimi. Segnatamente la notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495; Cass., 17/03/2006, n. 5997).
Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Sono così individuabili distinti profili: il perfezionamento della cessione, la prova dello stesso, l’opponibilità di quella al debitore ceduto (Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200).
La prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario.
In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando sia contestata l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Ora, nel caso in esame, l’avviso pubblicato in G.U. dà notizia della cessione dei crediti in blocco tra e nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente
ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari in sofferenza. Parte opposta ha, inoltre, prodotto
l’attestazione da parte della banca cedente dell’inclusione nella cessione dei crediti vantati nei confronti della società datata 7.6.24. Essa è, inoltre, in possesso del titolo esecutivo e della documentazione afferente al credito.
In assenza di altra plausibile ricostruzione offerta da parte opponente, non sussiste alcun dubbio circa la legittimazione attiva di
Quanto poi all’eccezione di carenza di legittimazione passiva di va detto che anch’essa è priva di pregio.
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, infatti, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo ( Cass., sez. III, 29 aprile 2024, n. 11411).
Nel caso in esame parte opposta ha documentato, mediante visura storica della società che è stato dapprima socio unico della società e poi liquidatore sino alla data della cancellazione dal registro delle imprese della medesima, avvenuta il 14.2.20. Ciò appare senz’altro sufficiente, alla luce del consolidato indirizzo di legittimità, a ritenere che si sia verificata la successione dell’odierno opponente nei rapporti attivi e passivi riferibili alla società estinta.
Inoltre, ha specificato nell’atto di precetto che esso era volto a minacciare l’esecuzione forzata nei confronti dei terzi proprietari del bene immobile (oggetto della garanzia ipotecaria) alienato dalla società cancellata in data 18.02.2014.
In definitiva, l ‘opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 520.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria in ragione della natura documentale della controversia e della scarsa attività processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
Rigetta l’opposizione ;
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che liquida in € 6.023,00, oltre spese generali Cpa ed Iva.
Così deciso in Roma il 20/09/2025
Il Giudice
NOME COGNOME
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott. NOME COGNOME.