Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26342 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13578-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE difesi dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona di RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE E COGNOME, difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 448/2024 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI BRESCIA, depositata il 29/4/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio dell ‘ 11/9/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Brescia, con sentenza del 27/10/2023, ha dichiarato, su ricorso della RAGIONE_SOCIALE, l ‘ apertura della liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME e C. e di NOME COGNOME.
1.2. La RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE. NOME e C. e NOME COGNOME hanno proposto reclamo avverso tale sentenza deducendo il difetto della legittimazione attiva della ricorrente sul rilievo che, a fronte delle tre operazioni di cessione in forza delle quali il credito di cui si discute sarebbe pervenuto alla Maior (‘ la prima da Banco Popolare di Brescia S.p.A. a RAGIONE_SOCIALE del 29.2.2012, la seconda da Ubi RAGIONE_SOCIALE a Ubi S.p.A. del 23.5.2018 e la terza, del 20.7.2018, tra Ubi S.p.A. e la reclamata NOME), mancava la prova tanto del contratto scritto di cessione dei crediti ‘ in blocco ‘ in favore di quest’ultima, quanto dell ‘ inclusione tra i crediti ceduti di quelli relativi alla reclamante.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE e la Liquidazione Giudiziale hanno resistito al reclamo chiedendone il rigetto.
1.4. La corte d ‘ appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.
1.5. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: in caso di cessione ‘ in blocco ‘ dei crediti da parte di una banca ai sensi dell ‘ art. 58 TUB, la produzione dell ‘ avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l ‘ indicazione per categorie dei rapporti ceduti ‘ in blocco ‘ è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le
singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; la dichiarazione del cedente circa l ‘ avvenuta cessione e la produzione del titolo esecutivo sono, inoltre, elementi rilevanti e potenzialmente decisivi per ritenere provata l ‘ inclusione tra i crediti ceduti di quello di cui si discute; – la dichiarazione di Intesa San Paolo, in quanto proveniente dal soggetto succeduto tanto al Banco di Brescia, quanto a Ubi Banca s.p.a., è, dunque, decisiva nel confermare che i crediti sono rientrati nelle cessioni di cui si discute.
1.6. In ogni caso, la corte d ‘ appello ha aggiunto che: a) per ciò che riguarda la ‘ prima cessione ‘: – la sussistenza dei criteri indicati nell ‘ avviso pubblicato in G.U. non è contestata dalla reclamante, la quale, anzi, fondando la propria argomentazione sulla mancata prova dell ‘ insussistenza dei medesimi, ne ha, in sostanza, affermato la sussistenza; – risulta, dunque, provato, in relazione a tale cessione, che il credito di cui si discute presentasse le caratteristiche comuni previste nell ‘ avviso pubblicato in G.U.; b) per ciò che riguarda la ‘ seconda cessione ‘ , la titolarità in capo alla reclamata del credito, sorto in capo al Banco di Brescia e ceduto a Ubi Finance CB 2 s.r.l., emerge, oltre che dall ‘ avviso, anche dal fatto che la reclamata aveva la disponibilità del titolo esecutivo che lo presupponeva; c) per ciò che riguarda, infine, la ‘ terza cessione ‘ , ossia quella tra Ubi Banca s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE: emerge dall ‘ avviso pubblicato in G.U. che la stessa ha riguardato tutti i crediti di Unione di Banche Italiane s.p.aRAGIONE_SOCIALE derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d ‘ Italia 272/2008 e segnalati alla centrale rischi, e che la RAGIONE_SOCIALE incaricata da RAGIONE_SOCIALE di svolgere,
in relazione a detti crediti, l ‘ attività di riscossione, ha comunicato alla reclamante la cessione del credito in data 9/11/2018; anche se non è stata prodotta la lista dei crediti ceduti, ‘ è ‘, pertanto, ‘ certo che il credito ceduto derivasse da un mutuo concesso dal Banco di Brescia ‘ ‘ contratto tra il 1960 e il 2017 ‘ e ‘ che questo fosse stato successivamente ceduto a RAGIONE_SOCIALE ‘; – la notificazione della cessione del credito da parte della Prelios ha, del resto, valore indiziario dell ‘ esistenza del contratto di cessione; – risulta, quindi, provata l ‘ inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti.
1.7. La corte d’appello , infine, per ciò che riguarda la contestata quantificazione del credito operata dal tribunale, ha, in sostanza, ritenuto che, pur a non voler considerare le poste di credito contestate, la reclamante resta comunque debitrice del capitale mutuato, e ciò è sufficiente a determinare in capo all ‘ istante la legittimazione a proporre la domanda di liquidazione giudiziale; – l ‘ esito di tale delibazione incidentale trova, del resto, conferma nell ‘ ammissione, da parte del curatore, in sede di predisposizione dello stato passivo, di un credito della RAGIONE_SOCIALE pari a €. 127.149,31, e cioè ad una somma superiore alla soglia di cui all ‘ art. 49 c.c.i.i.
1.8. La RAGIONE_SOCIALE. di RAGIONE_SOCIALE NOME e C. e NOME COGNOME, con ricorso notificato il 29/5/2024, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
1.9. La RAGIONE_SOCIALE e la Liquidazione giudiziale hanno resistito con controricorsi.
1.10. I ricorrenti e la Liquidazione giudiziale hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell ‘ art. 58 TUB, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c.,
hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che i crediti azionati dalla società istante erano stati inclusi tra quelli ceduti ‘ in blocco ‘ alla stessa ai sensi dell’art. 58 TUB , omettendo, tuttavia, di considerare che: – la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in ragione di una cessione di crediti ‘ in blocco ‘ a norma dell ‘ art. 58 cit. ha anche l ‘ onere di dimostrare l ‘ inclusione del credito azionato in detta operazione, fornendo in tal modo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l ‘ abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta; – il presunto creditore, in caso di contestazione del debitore, deve, pertanto, dimostrare, mediante il deposito di documenti ulteriori, come i contratti di cessione, di essersi reso cessionario del credito; l ‘ estratto della G.U. ha la mera funzione di pubblicità notizia e non è, dunque, sufficiente, in mancanza del contratto scritto di cessione dei crediti ‘ in blocco ‘ , a fornire la prova dell ‘ acquisto dei crediti in capo all ‘ istante; – del resto, seppure fosse sufficiente, il cessionario, in caso di contestazione del debitore, deve comunque allegare e dimostrare, in primo luogo, quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e, in secondo luogo, che le caratteristiche del credito di cui si discute siano riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell ‘ ambito della cessione ‘ in blocco ‘ ; – in presenza di plurime cessioni, peraltro, è onere dell ‘ ultimo cessionario fornire la prova certa anche delle precedenti cessioni, ovvero dell ‘ inclusione del credito nelle operazioni di cartolarizzazione che hanno preceduto l ‘ ultima.
2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell ‘ art. 58 TUB, degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché
degli artt. 2729, comma 2°, e 2721 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che i crediti azionati dalla società istante erano stati inclusi nelle tre operazioni di cessione ‘ in blocco ‘ , senza, per contro, considerare che: – l ‘ istante, con riguardo a tutte e tre le cessioni in questione, non aveva fornito la prova di tutti i criteri comuni e specifici a tal fine previsti dagli avvisi in G.U.; – in caso di cessione di crediti ‘ in blocco ‘ ex art. 58 cit., infatti, ove il debitore ceduto contesti l ‘ esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla G.U. ai sensi dell ‘ art. 58 cit.; in caso di cessione di crediti ‘ in blocco ‘ , infatti, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell ‘ avvenuta cessione nella G.U. ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ma non costituisce di per sé prova della cessione; – se l ‘ esistenza della cessione è stata specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria deve, quindi, fornirne un’ adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione può al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio; – nel caso in esame, l ‘ esistenza della cessione è stata specificamente contestata dal debitore ceduto, mentre, come risulta dalle produzioni documentali dell ‘ istante, non sono stati prodotti ‘ altri elementi ‘ a sostegno della prova della esistenza della cessione; -in ogni caso, l ‘ istante, quand ‘ anche l ‘ avviso in G.U. fosse sufficiente, avrebbe dovuto fornire la prova, che ha invece omesso, della sussistenza di tutti i requisiti indicati nello stesso; – la dichiarazione del cedente non ha alcuna valenza probatoria perché non può avere natura sostitutiva del contratto di cessione (completo dell ‘ elenco crediti ceduti), che è un contratto ad evidenza pubblica, né costituisce
atto avente efficacia confessoria in senso tecnico, non essendo proveniente dalla parte costituita ma da un terzo; – si tratta, al più di una presunzione che, come tale, soggiace al limite di cui agli artt. 2729, comma 2°, e 2721 c.c., e non è, dunque, ammissibile come prova di un contratto scritto di cessione di crediti.
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 40, comma 6, e 120 c.c.i.i., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che il credito di cui si controverte è certo e che, una volta accertato che l ‘ ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia indicata all ‘ art. 49 cit., come il debito relativo al capitale mutuato, la sua esatta quantificazione è irrilevante, senza, tuttavia, considerare che: – la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, al pari del ricorso di fallimento, rappresenta ‘ un ‘ azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l ‘ accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso, la quale spetta a qualsiasi soggetto che vanti un credito nei confronti dell ‘ imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, purché idoneo, in prospettiva, a giustificare un ‘ azione esecutiva e che deve essere oggetto di mera delibazione incidentale del giudice fallimentare ‘ ; – nel caso in esame, il credito di cui si controverte non può dirsi idoneo, in prospettiva, a ‘ giustificare un ‘ azione esecutiva ‘, posto che l ‘ esecuzione immobiliare pendente innanzi al tribunale di Brescia è ancora oggi sospesa non avendo la COGNOME soddisfatto l ‘ onere della prova relativo alla titolarità del credito ceduto; – nel caso di specie, infatti, come affermato nel relativo provvedimento, la
parte istante non ha prodotto né il contratto relativo alla prima cessione in blocco, da Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. a Ubi RAGIONE_SOCIALE, né quello relativo alla cessione da Ubi RAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE né ha dimostrato la riconducibilità del credito contestato alle medesime categorie giuridiche ed economiche dei crediti oggetto di cessione ‘ in blocco ‘ .
2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.5. La Corte, intanto, ritiene che: – la legittimazione alla proposizione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale è assoggettata alle stesse regole che presiedevano all’analoga legittimazione alla presentazione del ricorso di fallimento; l’art. 37, comma 2, c.c.i.i. prevede, infatti, che ‘ la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso ‘, tra l’altro, ‘ di uno o più creditori ‘; – la norma, sul punto, è pressoché identica a quella già contenuta nell’ art. 6, comma 1°, l.fall., lì dove era stabilito che ‘ il fallimento è dichiarato … su ricorso di uno o più creditori …’; – la legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al pari di quella alla presentazione del ricorso di fallimento, al ‘ creditore ‘, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita; – non è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 21022 del 2013); – anche un credito contestato (Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n.
16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012) attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere l’apertura, nei confronti del debitore, del la procedura di liquidazione giudiziale come, in passato, della procedura fallimentare; – la legittimazione alla proposizione del ricorso spetta, dunque, al ‘ creditore ‘, e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo; – se, però, il soggetto contro il quale l’istanza è proposta contesti l’ an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l’esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente; -il giudice del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese ed ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d’ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass. n. 8238 del 2012), l’effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del 2022; Cass. n. 23494 del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda, ed il resistente, che l’ha subita (cfr. Cass. n. 24153 del 2022, in motiv.); – solo in caso di siffatto accertamento positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l’istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del suo debitore; – non è, dunque, sufficiente, per proporre l’istanza di apertura di tale
procedura, come già del fallimento, che non ha (né aveva) natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus ), la mera possibilità o probabilità dell’esistenza del credito né, a fortiori , che il ricorrente si dichiari creditore (Cass. n. 24309 del 2011); – n é, d’altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto; – occorre, piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale, il giudice (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014), che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente (Cass. n. 4406 del 2025).
2.6. Nel caso in esame, la corte d ‘ appello, procedendo al doveroso accertamento in ordine all’effettiva sussistenza del credito azionato dall’istante, ha, come visto, ritenuto che quest’ultima aveva dimostrato di essere creditrice verso la società reclamante in ragione delle cessioni ‘ in blocco ‘ di tali pretese a norma dell ‘ art. 58 TUB sul rilievo, in fatto, che tali cessioni emergevano tanto, in via diretta, dagli avvisi delle stesse così come pubblicati sulla G.U., in ragione delle caratteristiche comuni ai crediti ceduti ivi indicate, quanto, in via indiziaria, dagli ulteriori elementi raccolti in giudizio, come la dichiarazione resa dalla banca cedente e l ‘intervenuta notificazione dell ‘(ultima) cessione (e, di conseguenza, di quelle precedenti) alla debitrice.
2.7. Tale statuizione è senz’altro corretta sul piano giuridico.
2.8. Questa Corte, infatti, ha, di recente, condivisibilmente affermato (Cass. n. 2511 del 2025, in motiv., che rinvia a Cass. n. 17944 del 2023) che, se è vero che ‘ in caso di cessione di crediti individuabili (in) blocco ai sensi dell ‘ art. 58
T.U.B. ‘ , ‘ la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera … la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ‘ ma ‘non prova l’ esistenza di quest ‘ ultima ‘, resta, nondimeno, il fatto che: – a) ‘ quando non sia contestata l ‘ esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l ‘ inclusione dello specifico credito controverso nell ‘ ambito di quelli rientranti nell ‘ operazione conclusa dagli istituti bancari, l ‘ indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell ‘ avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell ‘ avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell ‘ operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete ‘ ; ‘ in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l ‘ esistenza del contratto di cessione, quest ‘ ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum) ‘ poiché ‘ il fatto da provare è costituito soltanto dall ‘ esatta individuazione dell ‘ oggetto della cessione’ ; – b) quando, invece, (come nel caso in esame) il debitore ceduto abbia contestato l’esistenza stessa de l contratto di cessione di crediti ‘ in blocco ‘ ex art. 58 cit., ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla G.U. ai sensi dell’art. 58 cit., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale, tuttavia, la citata notificazione ben può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando sia avvenuta su iniziativa della parte cedente: ‘ la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma
(e) dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità ‘ .
2.9. Nel caso in esame, la corte d ‘ appello, con apprezzamento non utilmente censurato per l ‘ omesso esame di fatti storici decisivi emergenti dagli atti del giudizio, ha ritenuto, in fatto, che la società istante aveva dimostrato, attraverso gli avvisi così come pubblicati sulla G.U. e gli ulteriori elementi acquisiti in giudizio (come la dichiarazione resa dalla banca cedente e la notificazione delle cessioni alla debitrice), la stipulazione dei contratti di cessione ‘ in blocco ‘ in suo favore dei crediti (poi) azionati dalla stessa con la domanda di liquidazione giudiziale ai danni della debitrice ed ha, quindi, correttamente affermato, in forza di tale accertamento (incidentale), che la creditrice era titolare della necessaria legittimazione attiva alla presentazione del ricorso per l’apertura dell’indicata procedura nei confronti della stessa.
2.10. I ricorrenti, dal loro canto, pur lamentando la violazione di norma di diritto sostanziale o processuale, hanno finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte (ovvero di quelle offerte), hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, al di là delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che le prove raccolte in giudizio avevano dimostrato l ‘ inclusione dei crediti azionati con il ricorso per l ‘ apertura della liquidazione giudiziale nelle dedotte cessioni ‘ in blocco ‘ di tali pretese da parte delle banche originariamente titolari delle stesse in favore della RAGIONE_SOCIALE
2.11. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce, un ‘ attività riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento
discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione: se non per il vizio (che, nel caso in esame, non risulta dedotto con la dovuta specificità) consistito, come stabilito dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nell ‘ avere quest ‘ ultimo, in sede di accertamento della fattispecie concreta, omesso del tutto l ‘ esame (e cioè la ‘ percezione ‘) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell ‘ eccezione dalla stessa proposta.
2.12. L ‘ omesso esame degli elementi istruttori forniti o invocati, al pari (ed a maggior ragione) della loro (asseritamente) errata valutazione, non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito (ancorché la pronuncia impugnata non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove acquisite o richieste in giudizio) e il convincimento espresso sul punto dal giudice di merito sia stato motivato e la motivazione resa al riguardo non sia apparente, contraddittoria ovvero perplessa (Cass. SU n. 8053 del 2014).
2.13. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta
nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall ‘ art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione come detto -sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all ‘ accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
2.14. La sentenza impugnata, in effetti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dalla reclamante, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio, che l ‘ istante aveva dimostrato, come suo onere, l ‘ atto d ‘ acquisto dei crediti che aveva azionato in giudizio nei confronti della debitrice poi assoggettata a liquidazione.
2.15. Si tratta, com ‘ è evidente, di un apprezzamento in fatto che non risulta utilmente censurato (nell ‘ unico modo possibile), e cioè, a norma dell ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., per avere il giudice di merito supposto l ‘ inesistenza di uno o più fatti storici,
principali o secondari, controversi tra le parti, la cui esistenza, sia risultata con certezza (come doverosamente esposto in ricorso ed emergente dagli atti allo stesso allegati nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) dal testo della pronuncia stessa o (più probabilmente) dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo ai fini della soluzione della controversia (nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz ‘ altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da escludere il fondamento della domanda proposta in giudizio nei confronti della parte poi ricorrente, e cioè la mancata inclusione dei crediti azionati nei suoi confronti tra quelli compresi negli atti di cessione ‘ in blocco ‘ invocati dall’ istante).
2.16. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che era emersa in giudizio la prova che i crediti in questione erano stati compresi nelle cessioni ‘ in blocco ‘ in favore dell ‘ istante e che la stessa era, di conseguenza, titolare nei confronti della società reclamante di pretese creditorie (per un importo superiore, come emerge dalla sua ammissione allo stato passivo, alla misura minima stabilita dall’ art. 49 c.c.i.i.), non si presta ad alcuna censura, per violazione di norme di legge, la decisione che la corte d ‘ appello ha conseguentemente assunto, e cioè l ‘ accoglimento della domanda proposta dalla società cessionaria in quanto volta, appunto, ad ottenere l ‘ apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice.
Il ricorso , per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile e come tale dev’essere, pertanto, dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le spese di lite, che liquida nella somma di €. 8.200,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE e nella somma di €. 10.200,00 in favore della Liquidazione giudiziale, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l ‘ 11 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME