Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10860 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10860 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 3944/2022 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Casale Monferrato INDIRIZZO), in INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Casale INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– controricorrente
RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE rappresentata Da RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza nr 1450/2021 della Corte d’Appello di Torino, depositata in data 30.12.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Torino ha respinto il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della reclamante emessa dal Tribunale di Vercelli.
1.1.La Corte distrettuale riconosceva la legittimazione a proporre istanza di fallimento in capo a RAGIONE_SOCIALE (che aveva agito per il tramite di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, rappresentata Da RAGIONE_SOCIALE) per effetto della cessione del credito derivante da mutuo erogato dalla cedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE.
1.2 Evidenziavano i giudici piemontesi che la società non aveva fornito la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di esonero dal fallimento non essendo sufficiente la semplice allegazione di inattività dell’impresa nel periodo precedente alla dichiarazione di fallimento; né la cancellazione del legale rappresentante dal registro IVASS poteva essere equiparata, agli effetti dell’art. 10 l.fall., alla cancellazione dal registro delle imprese.
1.3 Rilevava, infine, la Corte che il superamento della soglia fallibilità di cui all’art. 15 ul. comma l.fall. risultava, indipendentemente dalla esigibilità o meno del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, dalla pacifica esposizione debitoria, per € 158.061,84, di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione affidandosi a quattro motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1264 c.c. e 58 Testo unico bancario per avere la Corte d’appello di Torino affermato la legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito, non avendo prodotto il relativo atto di cessione del contratto tale da dimostrare la titolarità del credito vantato. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente la notizia della pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale.
1.1.Il motivo è infondato
1.2 Secondo l’insegnamento di questa Corte « in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia» (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)
1.3 Il Collegio giudicante ha fatto buon governo di tali principi, avendo accertato che la cessione del credito è stata documentata dall’ avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dove si dà atto dell’intervenuta cessione da parte di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE dei crediti derivanti da contratti di mutuo, da apertura di credito, finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e società nel periodo compreso tra il 1973 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate,
rinviando per una più puntuale identificazione del credito a quanto pubblicato sul sito internet www.biverbanca.it/maggese (dati resi disponibili sino all’estinzione del credito).
1.4 Il credito azionato dal creditore che ha presentato istanza di fallimento era ricompreso nel periodo oggetto della cessione in blocco (il mutuo è stato concesso nel 2010), ed, essendo stato oggetto di azione esecutiva infruttuosa, era annoverabile tra le attività finanziarie deteriorate.
2 Il secondo motivo oppone « violazione e falsa applicazione della legge decreto sostegno 2021 nr 41»; l a Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto che il debito fiscale andava ridotto per effetto dello stralcio delle cartelle con importi inferiori ad € 5.000,00 esposti che la ricorrente avrebbe prodotto
2.1 Il motivo è inammissibile, oltre che per l’ assoluta carenza di specificità (le cartelle non sono state indicate nel ricorso), anche per la mancanza di interesse non incidendo il credito erariale sul presupposto di fallibilità di cui all’art 15 l.fall, posto che già l’ammontare del credito, certo ed esigibile, della Banca istante risulta pacificamente ed ampiamente superiore alla soglia di fallibilità di € 15.000.
3 Il terzo motivo prospetta « violazione ed errata applicazione della legge fallimentare in relazione alla revoca del mandato da parte della RAGIONE_SOCIALE anche alla luce della disposizione legislativa dell’ art.40 comma 2 del decreto n.76 2020 »; la ricorrente assume che la revoca del mandato ad esercitare attività assicurativa e la conseguente inattività dell’impresa determina effetti equiparabili alla cancellazione della società dal registro delle imprese con l’applicazione dell’art 10 l.fall. Sempre a dire della RAGIONE_SOCIALE, la società avrebbe dovuto considerarsi estinta non avendo depositato bilanci per oltre cinque anni.
4 Il motivo è manifestamente infondato in quanto è evidente che l’inattività della società per la revoca del mandato ad esercitare
l’attività assicurativa non determina di per sè la sua estinzione, effetto giuridico correlato all’intervento del formale atto di cancellazione dal registro delle imprese che, per le società di capitali, quale era quella ricorrente, è preceduto dal compimento della procedura di messa in liquidazione della compagine sociale o viene disposto negli altri casi previsti dalla legge.
4.1 Della questione della estinzione della società per non essere stati depositati i bilanci negli ultimi cinque non vi è traccia nella sentenza impugnata.
4.2 Va allora ricordato che secondo l’insegnamento di questa Corte qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che Corte di RAGIONE_SOCIALEzione -siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr.tra le tante Cass. n. 32804/2019; 2038/2019; 20694/2018; 15430/2018). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado. Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. 20712/2018). 4.3 Il ricorrente non ha assolto a tali incombenti non avendo allegato di aver introdotto nei giudizi di merito la specifica questione della estinzione della società per mancato deposito dei bilanci per cinque anni.
In ogni caso anche nel caso di mancato deposito dei bilanci per cinque va ribadito che secondo il consolidato orientamento di questa Corte «il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, prescritto dall’art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese (e non dalla richiesta di cancellazione), perché solo da tale momento la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi (cfr. Cass. n.8932/13, 10105/2014 e 5688/2017) ».
5 Il quarto motivo, che deduce violazione degli att. 91 e 94 c.p.c., è inammissibile in quanto la censura è un mero auspicio dell’accoglimento dei motivi del ricorso con conseguente riforma della statuizione sulla condanna al pagamento delle spese di giudizio del legale rappresentante della società.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.700 di cui € 200 per esborsi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2024