Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
sul ricorso 18379/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SARDEGNA, elettivamente domiciliata in Roma, presso l’Ufficio Rappresentanza della Regione RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME – controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI n. 855/2019 depositata il 25/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/5/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza che si riporta in epigrafe ha respinto il gravame di RAGIONE_SOCIALE, nella sua veste di procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE -cessionaria del credito azionato in ragione di successive operazioni di cartolarizzazione del medesimo ex lege 30 aprile 1999, n. 130 -avverso l’accoglimento in primo grado dell’opposizione della Regione Autonoma della RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo notificatole dalla Banca CIS a fronte del credito accordato a NOME COGNOME, del cui adempimento l’intimata si era resa fideiubente sull’assunto che, benché tutte le successive operazioni di cartolarizzazione fossero state pubblicizzate mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, non era stata tuttavia provata -quanto all’ultima di esse che aveva comportato la cessione dei crediti da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE -, mediante la produzione del corrispondente contratto, che tra i crediti ceduti fosse incluso anche il credito verso il COGNOME, a nulla rilevando l’avviso pubblicato sulla G.U. essendo esso finalizzato solo ad assolvere l’obbligo di notificazione previsto dall’art. 1264 cod. civ.
La cassazione di detta sentenza è ora reclamata dalla soccombente, a mezzo del proprio procuratore speciale RAGIONE_SOCIALE, con sette motivi, resistiti avversariamente da controricorso e memoria
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo di ricorso -con cui la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 58 TUB e degli artt. 1 e 4 l. 130/1999 in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. poiché la Corte territoriale, nel ritenere carente la prova sul trasferimento dello specifico credito, non si era preoccupata di verificare la
corrispondenza tra le caratteristiche dello stesso e quelle indicate, sub specie di criterio di identificazione in blocco, nell’atto di cessione e nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale -; il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso -con cui la ricorrente lamenta nell’ordine un errore di interpretazione, un vizio di nullità della motivazione ed un vizio di omesso esame di fatto decisivo poiché la Corte territoriale aveva giudicato generico l’avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale disattendendone il contenuto letterale -; il quinto motivo di ricorso -con cui la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli arrt. 1189, 1260 e 1264 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. poiché la Corte territoriale non si era curata di disaminare la condotta della Regione RAGIONE_SOCIALE che, nonostante plurimi elementi indiziari attestassero la legittimazione della RAGIONE_SOCIALE, si era limitata a rifiutare di eseguire la prestazione, senza invece previamente indicare il creditore effettivo, interpellarlo sull’effettività del negozio traslativo del credito ed, eventualmente (al fine di costituire la mora accipiendi ), presentare offerta di adempimento all’originario contitolare del relativo diritto -; il sesto motivo di ricorso -con cui la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1262 e 2697 cod. civ. poiché la Corte territoriale, nonostante il possesso da parte della RAGIONE_SOCIALE di specifica documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione, non aveva ritenuto che fosse onere della Regione RAGIONE_SOCIALE giustificare altrimenti il possesso di essa da parte della deducente -; ed il settimo motivo di ricorso -con cui la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1262, 1264, 1333, 1362, 2733 e 2735 cod. civ. e dell’art. 221 cod. proc. civ. poiché la Corte territoriale non aveva ritenuto che la prodotta dichiarazione del 12.6.2013 di RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo Spa ad RAGIONE_SOCIALE, con cui la prima confermava che tra i crediti ceduti in favore di COGNOME
RAGIONE_SOCIALE di cui alla cessione del 6.12.2005 vi era anche quello nei confronti del COGNOME, attestasse pienamente l’intervenuta cessione anche dello specifico credito a favore di RAGIONE_SOCIALE, svilendo in tal modo la concludenza di siffatta dichiarazione che avrebbe dovuto semmai essere fatta oggetto di più concreta impugnazione probatoria -, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti sono, in disparte da ogni altra ragione preclusiva rilevabile, privi di oggettivo fondamento e non meritano perciò seguito alcuno.
3. Come si è invero già osservato da questa Corte, in relazione ad analoga vertenza che ebbe ad opporre RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE in rapporto agli effetti della cessione dei crediti in favore di RAGIONE_SOCIALE avvenuta il 6.12.2005, con sentenza 22151/2019, va inizialmente osservato che nel disciplinare la cessione “in blocco” di beni e rapporti giuridici l’art. 58, comma 2, TUB prescrive che “”la banca cessionaria dà notizia dell’avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”; il successivo comma 4 aggiunge che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile”, in particolare, dunque, dispensando, il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie.
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione -costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive -e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
E tuttavia sull’esatta portata di questa disciplina, anche per tacitare ricorrenti riserve, in passato affioranti anche nella giurisprudenza di questa Corte, è bene intendersi, perché è certo vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma occorre pure rammentare, come ancora si è avvertito di recente (Cass., Sez. I, 29/02/2024, n. 5478) che una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere correttamente evidenziato che pacificamente non era stato prodotto il contratto di
cessione e che sul cessionario incombeva l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa contro il debitore ceduto si è esattamente attenuta aì criteri di cui sopra, accertando, in fatto, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, che siffatto onere non era stato soddisfatto, atteso che l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale non recava l’indicazione del credito in questione ma solo “tipologie di crediti”, e che le coordinate, cioè le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nel Foglio Inserzioni n. 300 della G.U. 27.12.2005, non erano sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione era stato oggetto della cessione.
Ne discende, dunque, alla luce della constatata aderenza dell’ excursus motivazionale al sopra richiamato quadro di diritto, che le declinate doglianze possano essere disattese e che il ricorso debba perciò essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.5.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME