Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14819/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale:
EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione ed in concordato preventivo con cessione dei beni n. 112/2012- Trib. Roma, in persona del legale rappresentante e del liquidatore giudiziale dei beni ex art. 182 legge fallimentare, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, domicilio digitale: e EMAIL
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME, domicilio digitale:
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di intervento, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale:
-interveniente – nonché
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 3139/2022, pubblicata in data 11 maggio 2022 e notificata in data 30 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8
gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE convenivano in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE formulando domanda di accertamento del credito ceduto nell’ambito dell’Accordo Generale so ttoscritto in data 21 dicembre 2007 e chiedendo la condanna della prima convenuta al pagamento dell’importo di euro 686.188,00, derivante da crediti attinenti a fatture emesse da Telecom RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, trasferiti da RAGIONE_SOCIALE in conseguenza del trasferimento del ramo d’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE Lecito’ , e, in via subordinata, la condanna della seconda a titolo di risarcimento dei danni patiti da RAGIONE_SOCIALE
1.1. Nel costituirsi in giudizio RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’inadempimento delle attrici agli obblighi derivanti dall’accordo transattivo del 21 dicembre 2007, spiegava nei confronti delle stesse domanda riconvenzionale per il pagamento, in suo favore, dell’importo di euro 838.850,58 ; chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa NOME COGNOME che aveva prestato fideiussione a garanzia del pagamento della suddetta obbligazione, e, sempre in via riconvenzionale, proponeva domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del residuo della seconda quota del prezzo della cessione delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), per l’importo di euro 2.385.000,00 ; instava, altresì, in via riconvenzionale, per la condanna di RAGIONE_SOCIALE all’integrale rimborso dei debiti verso Telecom trasferiti
alla stessa RAGIONE_SOCIALE in conseguenza del conferimento del ramo d’azienda, per essere stati pagati dalla stessa Citec s.p.a., per l’ammontare complessivo di euro 718.484,00 (di cui euro 356.310,00 concernenti i servizi Telecom forniti nel periodo compreso fra il 1° aprile 2006 ed il 30 giugno 2006 ed euro 362.174,00 concernenti quelli relativi al periodo compreso fra il 1° luglio 2006 ed il 21 settembre 2006). Chiedeva pure di essere autorizzata alla chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, che si era obbligata a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE i costi di competenza fino al 30 giugno 2006 in relazione ai contratti stipulati con Telecom s.p.a., al fine di estendere nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE la domanda riconvenzionale limitatamente al pagamento della somma di euro 356.310,00; proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di condanna alla restituzione dell’importo di euro 414.242,00, pagato da RAGIONE_SOCIALE s.p.a. in relazione ad oneri e spese di competenza di RAGIONE_SOCIALE a partire dal 21 settembre 2006, le cui partite creditorie e debitorie non erano state oggetto di conferimento nell’allora RAGIONE_SOCIALE
1.2. Nel ricostruire i fatti di causa, RAGIONE_SOCIALE esponeva che: -in data 6 giugno 2004, unitamente a RAGIONE_SOCIALE, aveva costituito un Raggruppamento temporaneo di imprese per partecipare alla procedura di evidenza pubblica indetta dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione della rete telematica del Gioco Lecito, con l’intesa, in caso di aggiudicazione, di trasformare il Raggruppamento in una società per azioni, denominata RAGIONE_SOCIALE; -a seguito dell’aggiu dicazione, RAGIONE_SOCIALE s.p.a., nell’interesse del lo stesso Raggruppamento temporaneo di imprese, aveva attivato a proprio nome con le società del Gruppo Telecom Italia s.p.a. una serie di contratti al fine di esercitare la concessione, pagando le relative fatture , anche nell’interesse della costituenda
RAGIONE_SOCIALE, alla quale sarebbe stata poi trasferita l’attività ; -essendo insorti contrasti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano stipulato un accordo quadro in data 10 luglio 2006, avente natura transattiva, con il quale avevano stabilito che i rispettivi rami d’azienda riguardanti lo svolgimento dell’att ività di gestione del Gioco RAGIONE_SOCIALE avrebbero dovuto essere trasferiti alla costituenda RAGIONE_SOCIALE, mentre RAGIONE_SOCIALE avrebbe trasferito a RAGIONE_SOCIALE la sua partecipazione nella costituenda RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avrebbe assunto tutti i costi ‘ sostenuti e da sostenere da RAGIONE_SOCIALE sino al 30 giugno 2006 relativi ai contratti stipulati con il Gruppo Telecom e Teleleasing’ ; tale impegno veniva ribadito da Criga con lettera del 10 luglio 2006; -in data 31 luglio 2006 RAGIONE_SOCIALE aveva costituito RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE e in data 21 settembre 2006, a seguito di aumento di capitale di RAGIONE_SOCIALE, aveva conferito alla stessa il ramo d’azienda denominato ‘RAGIONE_SOCIALE Slot Gioco Lecito’ – riguardante la fornitura di servizi necessari per la conduzione operativa della Rete telematica da rendere a favore della costituenda RAGIONE_SOCIALE – il cui valore veniva stimato, con apposita perizia, in euro 5.849.202,00, pari alla differenza tra le attività -che comprendevano una serie di crediti verso la costituenda RAGIONE_SOCIALE derivanti da obblighi di pagamento assunti da Citec RAGIONE_SOCIALE.r.l. nei confronti del Gruppo Telecom (e precisamente crediti per euro 2.706.551 per costi ribaltati al 31 marzo 2006 e crediti per euro 365.204 per costi ribaltati dal 1° aprile 2006 al 30 giugno 2006) e le passività (ossia l’ammontare degli importi fatturati dalle società del Gruppo Telecom non ancora pagate da Citec s.p.a.); -sempre in data 21 settembre 2006, RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito a RAGIONE_SOCIALE (società interamente di proprietà di NOME COGNOME) l’intera partecipazione detenuta nella RAGIONE_SOCIALEora RAGIONE_SOCIALE) a fronte del corrispettivo di euro 4.949.202,00, da pagarsi in
due quote (rispettivamente pari ad euro 1.949.202,00 e ad euro 3.000.000,00); -in data 3 ottobre 2006, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano costituito la RAGIONE_SOCIALEpoi s.p.a.), alla quale la seconda aveva conferito il ramo d’azienda denominato ‘Gioco lecito’, nel quale non rientravano le partite creditorie sopra indicate, ma rientravano, invece, i contratti stipulati con Telecom e con le società del Gruppo Telecom, nonché il contratto di locazione finanziaria (RAGIONE_SOCIALE), stipulati ai fini dell’esercizio della concessione ; il ramo d’azienda conferito da parte di RAGIONE_SOCIALE includeva anche i debiti, pari ad oltre 4 milioni di euro, maturati verso RAGIONE_SOCIALE, comprensivi di quelli sorti in forza dell’accordo transattivo del 10 luglio 2006; in forza di tali conferimenti, RAGIONE_SOCIALE sottoscriveva il 49 per cento del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE, mentre il restante 51 per cento veniva sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE; -in data 6 ottobre 2006, in ottemperanza a ll’accordo quadro del 10 luglio 2006, RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito a RAGIONE_SOCIALE una quota pari al 48 per cento del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE e in data 10 ottobre 2006 aveva trasferito la restante quota dell’1 per cento a RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), società controllata da RAGIONE_SOCIALE (a sua volta interamente di proprietà di NOME COGNOME); -in data 19 ottobre 2006, con apposito atto aggiuntivo, RAGIONE_SOCIALE trasformata in RAGIONE_SOCIALE, era subentrata nella concessione rilasciata da AAMS e, essendo già debitrice di RAGIONE_SOCIALE, in forza del conferimento di ramo d’azienda , d el ‘debito relativo agli impegni contrattuali in precedenza assunti da RAGIONE_SOCIALE con il fornitore RAGIONE_SOCIALE, era subentrata anche nei contratti di fornitura in essere con le società del Gruppo Telecom (e quindi, in relazione agli importi già sostenuti da RAGIONE_SOCIALE, nell’obbligo di rimborsare a quest’ultima le somme pagate e, in relazione agli importi ancora da sostenere nei confronti delle società del Gruppo Telecom, nell’obbligo di pagarli direttamente o di
rimborsare le somme che a tale titolo erano già state pagate da RAGIONE_SOCIALE o da RAGIONE_SOCIALE; -non avendo RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE provveduto ai relativi pagamenti in favore di Telecom, in data 5 aprile 2007 RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato con Telecom un atto ricognitivo contabile e contestuale accordo transattivo, con il quale aveva assunto l’obbligo di pagare i debiti di spettanza di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, per un importo pari ad euro 1.000.000,00, poi effettivamente da essa pagati; di tale transazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva dato comunicazione, ancor prima della sua sottoscrizione, a RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE; -in data 21 dicembre 2007, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano stipulato con RAGIONE_SOCIALE un cd. accordo generale, al quale avevano riconosciuto natura transattiva, prevedendo che, a seguito dell’aggiornamento delle partite creditorie, alla data del 21 settembre 2006, RAGIONE_SOCIALE era titolare, verso RAGIONE_SOCIALE, esclusivamente del credito di euro 1.894.202,00, oltre ad euro 209.428,22, per un totale di euro 2.103.630,22; con riferimento alla seconda quota del prezzo delle quote sociali di RAGIONE_SOCIALE, pari ad euro 3.000.000,00, stabilivano che RAGIONE_SOCIALE dovesse pagare l’importo di euro 250.000,00 entro il 31 gennaio 2008 e che il COGNOME dovesse cedere a RAGIONE_SOCIALE il 10 per cento del capitale sociale della medesima società dallo stesso detenuto; RAGIONE_SOCIALE rinunciava al pagamento dell’ulteriore residuo della seconda rata del prezzo, pari ad euro 2.385.000,00 e prevedevano che la rinuncia fosse condizionata ‘all’integrale pagamento di tutte le somme ad essa dovute ai sensi dell’Accordo’ e che in caso di mancato pagamento di due rate consecutive indicate nel piano di pagamento, RAGIONE_SOCIALE sarebbe decaduta dal beneficio del temine e RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto diritto di esigere immediatamente l’intero credito ancora dovuto e, quindi, l’ammontare residuo della prima e della seconda quota di prezzo (art. 4.5). Con il medesimo accordo CGP
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE provvedevano inoltre ad aggiornare al 21 settembre 2006 la situazione patrimoniale del ramo d’azienda conferito, accertando i crediti per costi ribaltati dal 1° aprile al 30 giugno 2006 e di quelli dal 1° luglio al 21 settembre 2006, pari a complessivi euro 686.188,00, riconoscendoli come ‘certi ed esigibili’.
1.3. Si costituivano in giudizio, con autonome comparse, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME
Espletata una c.t.u. contabile volta ad accertare l’esistenza e l’ammontare dei crediti ceduti, il Tribunale di Roma accoglieva la domanda principale avanzata da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.r.lRAGIONE_SOCIALE e condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore delle attrici, della somma di euro 686.188,00, rigettando tutte le altre domande.
Interposto appello principale da RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Roma, dopo avere dichiarato l’inammissibilità della produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il primo gravame e parzialmente accolto il secondo, condannando, in solido, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME a pagare, in favore di RAGIONE_SOCIALE , l’importo di euro 686.188,00 ed ha condannato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare, in favore di RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 414.242,00.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidato a nove motivi.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo con cessione dei beni resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con autonomo controricorso e propone ricorso incidentale, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE a Responsabilità Limitata resiste con
autonomi controricorsi al ricorso principale ed ai ricorsi incidentali.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo con cessione dei beni ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto d’intervento ex art. 111 cod. proc. civ., quale successore a titolo particolare di RAGIONE_SOCIALE dichiarando di avere acquistato, in forza di atto di cessione dell’8 novembre 2023, il credito vantato dalla cedente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato da RAGIONE_SOCIALE quale successore a titolo particolare della controricorrente RAGIONE_SOCIALE ex art. 111 cod. proc. civ.
Secondo l’orientamento tradizionale di questa Corte, infatti, «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato
al giudizio di merito» (Cass., sez. 3, 13/06/2024, n. 16526; Cass., sez. 1, 04/03/2021, n. 5987; Cass., sez. 3, 10/10/2019, n. 25423; Cass., sez. 1, 23/03/2016, n. 5759; Cass., sez. 1, 19/02/2015, n. 3336; Cass., sez. 1, 07/04/2011, n. 7986; Cass., sez. 3, 11/05/2010, n. 11375; Cass., sez. L, 04/05/2007, n. 10215), con la precisazione che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass., sez. 1, 27/05/2005, n. 11322) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass., sez. L, 05/12/1988, n. 6610). È ben vero che si è pure chiarito come, nell’ipotesi in cui il dante causa non si sia costituito nel giudizio di legittimità, la facoltà di intervento debba essere assicurata al successore ex art. 111 cod. proc. civ., ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Cass., sez. 3, 30/01/2019, n. 2543; Cass., sez. 5, 27/12/2018, n. 33444; Cass., sez. 1, 07/06/2016, n. 11638); tuttavia tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.
Con il primo motivo del ricorso principale RAGIONE_SOCIALE denunzia la ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.›› in relazione all’eccepita carenza di titolarità attiva di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe ‘as sunto alcun provvedimento in ordine alla localizzata eccezione di inopponibilità /titolarità attiva della pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (estranea ai conferimenti aziendali) e di RAGIONE_SOCIALE (conferitaria solo nel primo, distinto e precedente conferimento aziendale del 21.9.2006) ‘ .
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Va rammentato che non ricorre il vizio di omesso esame di un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa
dell’attore, deponendo in tal caso la pronuncia per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto di cui sarebbe stato pretermesso l’esame (Cass., sez. 3, 29/07/2004, n. 14486). La censura, nella specie, è stata formulata irritualmente nei termini di violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, laddove deve considerarsi che le eccezioni in questione risultano incompatibili con la decisione adottata dal giudice di merito ed il relativo percorso motivazionale (Cass., sez. 3, 06/11/2020, n. 24953; Cass., sez. 3, 08/05/2023, n. 12131).
Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza d’appello sarebbe affetta da contrasto irriducibile e, comunque, carente anche sotto il profilo minimo, in quanto era necessario ‘accertare che l’esistenza stessa delle transazioni in epoca successiva (2007) ai conferimenti aziendali, da un lato, di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, di RAGIONE_SOCIALE direttamente con RAGIONE_SOCIALE, facesse emergere un quadro indiziario confermativo dell’inesistenza del credito ceduto alla data dei precedenti conferimenti aziendali (2006)’ .
3.1. La doglianza è inammissibile, in quanto la ricorrente si limita ad estrapolare dalle pagine 9, 11, 12, 13 della sentenza alcuni passaggi della motivazione, al fine di supportare l’assunto che questa sarebbe priva di senso logico, ma omette in realtà di chiarire le ragioni per cui le affermazioni contenute nella sentenza, se lette nel più ampio percorso argomentativo seguito dai giudici di merito,
sarebbero tra loro contrastanti.
3.2. Al riguardo, va ribadito che il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione e che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione soltanto l’anomalia motivazionale che si concretizzi nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., sez. U, 17/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. L, n. 12096 del 17/05/2018; Cass., sez. L., n. 17196 del 17/08/2020).
3.3. Tale grave vizio non è ravvisabile nella sentenza qui impugnata che , analizzando le doglianze fatte valere con l’atto di appello, è addivenuta a rigettarle, ritenendo dimostrato che, oltre ai crediti esistenti alla data di costituzione di RAGIONE_SOCIALE e ceduti a RAGIONE_SOCIALE avesse maturato anche crediti ulteriori nei confronti dell’odierna ricorrente, derivanti dai rapporti contrattuali intrattenuti con le società del Gruppo Telecom, non avendo queste ultime provveduto a volturare tempestivamente i contratti a nome di RAGIONE_SOCIALE ed avendo, anzi, continuato a richiedere il pagamento delle fatture alla stessa RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo, denunziando la violazione degli artt. 2558 e 2560, secondo comma, cod. civ., la ricorrente contesta alla Corte d’appello di avere erroneamente sussunto la fattispecie concreta nella disposizione di cui all’art. 2558 cod. civ., sebbene il caso di specie dovesse essere regolato dal richiamato art. 2560 cod. civ., avendo ad
oggetto un debito puro in sé considerato, sia pure oggetto di accollo da parte di RAGIONE_SOCIALE con l’accordo del 10 luglio 2006.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. La Corte d’appello a pag. 18 della motivazione ha accertato che RAGIONE_SOCIALE, per effetto del conferimento effettuato da RAGIONE_SOCIALE il 3 ottobre 2006, è subentrata a questa in tutti i rapporti relativi al ramo d’azienda ‘gioco lecito’, che comprendeva anche alcuni contratti conclusi con Telecom s.p.a. per servizi di vario genere, rispetto ai quali RAGIONE_SOCIALE risultava utilizzatrice; ha inoltre posto in rilievo che, con raccomandata del 1/3/2007, inviata a Telecom s.p.a., la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto di essere debitrice verso TelecomRAGIONE_SOCIALE
Da tanto emerge che, essendo RAGIONE_SOCIALE subentrata anche nei rapporti contrattuali non ancora esauriti, originariamente intrattenuti da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE e nati anteriormente alla cessione, il debito conferito atteneva a posizioni contrattuali non ancora definite, cosicché la Corte d’appello ha fatto correttamente riferimento all’art. 2558 cod. civ.
4.3. Soccorre, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ., con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, secondo il quale di essi risponde anche l’acquirente dell’azienda allorché risultino dai libri contabili obbligatori, si applica ai debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 cod. civ. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserisce nell’ambito della più generale sorte del contratto non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda (Cass., sez. 2, n. 8539 del 06/04/2018; Cass., sez. 2,
03/12/2021, n. 38356).
Con il quarto motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 2560, secondo comma, cod. civ., 2214 cod. civ. e 2343 cod. civ. nella parte in cui attribuisce a RAGIONE_SOCIALE la titolarità passiva delle poste debitorie di RAGIONE_SOCIALE facendo riferimento alla perizia di stima ex art. 2465 cod. civ., allegata all’atto costitutivo della stessa RAGIONE_SOCIALE
Lamenta che la Corte territoriale avrebbe sovrapposto ‘la nozione di scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 cod. civ. (intesa come elemento costitutivo della responsabilità cumulativa dell’acquirente) con la ben diversa funzione della perizia di stima del conferimento aziendale, allegata alla costituzione’ ; precisa, al riguardo, che la previsione nella perizia di stima di una macrocategoria ‘debiti verso RAGIONE_SOCIALE per euro 4.275.810,00 costituisce ‘un dato aggregato dell’indebitamento’ e che a tale dato la Corte d’appello non avrebbe potuto ricollegare l’insorgenza di una responsabilità cumulativa dell’acquirente, rispetto alle partite azionate da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La censura è inammissibile, perché non si confronta con la autonoma ratio decidendi della pronuncia, di per sé idonea a sorreggere la decisione, secondo cui la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE per i debiti verso Telecom antecedenti alla cessione discende dal fatto che l’odierna ricorrente , in conseguenza della cessione dei rami d’azienda, è subentrata nei rapporti contrattuali non ancora esauriti, e quindi nei rapporti di debito e credito previsti contrattualmente, sicché essa, quale acquirente dell’azienda , risponde per l’inadempimento dei relativi contratti, a prescindere dalla riscontrabilità delle relative poste passive nelle scritture contabili (tra le tante, Cass., sez. 1, 29/04/1999, n. 4301; Cass., sez. 2, 03/01/2020, n. 15).
Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza per omesso esame su un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’appello tenuto conto della circostanza che nella perizia di stima non vi era traccia del credito di RAGIONE_SOCIALE
6.1. La censura è inammissibile.
6.2. In primo luogo, poiché si configura una ipotesi di cd. doppia conforme, è preclusa, ai sensi dell’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ., la possibilità di proporre, in sede di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi.
La ricorrente argomenta che non sarebbe ravvisabile, nel caso di specie, una ipotesi di cd. ‘doppia conforme’ , poiché la Corte di Appello avrebbe rigettato il gravame sulla scorta di una motivazione diversa da quella resa dal Tribunale. Sul punto, è opportuno evidenziare che l’ipotesi prevista dall’art. 348ter , quarto e quinto comma, cod. proc. civ. ricorre qualora la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado sulla base delle ‹‹ stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto ›› : la decisione di secondo grado, pertanto, non deve necessariamente corrispondere in toto a quella di primo grado, ma è sufficiente che le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico -argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa. Non osta, dunque, alla configurazione della cd. ‘doppia conforme’ il fatto che il giudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (tra le tante, Cass., sez. 6 – 2, 09/03/2022, n. 7724; Cass., sez. L, 03/11/2020, n. 24395; Cass., sez. 6 -5, 05/11/2018, n. 28174).
Nel caso de quo , la ricorrente , per evitare l’inammissibilità del motivo, aveva l’onere nella specie non assolto -di indicare le
ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L, 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass., sez. 3, 28/02/2023, n. 5947).
6.3. In ogni caso, con la doglianza proposta la ricorrente invoca una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass., sez. U, 25/10/2013, n. 24148) ed un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, riservato in via esclusiva al giudice di merito.
A tanto deve aggiungersi che il vizio denunciato non è stato formulato nei termini in cui esso è deducibile secondo i criteri enunciati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8052 e 8053 del 2014.
7. Con il sesto motivo la sentenza è impugnata per violazione degli artt. 1965, 1260, 1264, 1362 e 1363 cod. civ. in relazione alla qualificazione dell’accordo del 21 dicembre 2007.
Nello specifico, la ricorrente sostiene che la decisione gravata avrebbe violato: a) l’art. 1965 cod. civ. per avere ritenuto che il credito di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, ceduto a RAGIONE_SOCIALE, fosse già esistente alla data dei conferimenti e non fosse sorto solo con l’accordo del 2007 , avente carattere novativo; b) gli artt. 1260 e 1264 cod. civ., per avere ritenuto che l’accordo del dicembre 2007 prevedesse al suo interno una cessione di credito di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE e che, con la comunicazione del 21 gennaio 2008, RAGIONE_SOCIALE avesse notificato a RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE l’avvenuta cessione; c) gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per non avere ritenuto che l’accordo generale del 2007 si riferiva ad un credito futuro e subordinato all’avvenuto pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE dei costi Telecom di cui quest’ultima avrebbe dovuto fornire
prova, nonché degli artt. 1260 e 1264 cod. civ., per avere ritenuto che la comunicazione del 21 gennaio 2008 fosse sufficiente ai fine di provare la cessione.
7.1. Le doglianze di cui ai punti a) e b) sono inammissibili, in quanto, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, sono chiaramente volte a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda fattuale ed il riesame del merito della controversia, precluso in questa sede di legittimità.
Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., tra le molte, Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505).
7.2. Parimenti inammissibile è la censura di cui al punto c) sopra illustrato, in punto di presunta violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., dovendosi dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e assistita da congrua motivazione: con la conseguenza che, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante
specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass., sez. L, 09/12/2012, n. 17168; Cass., sez. 3, 11/03/2014, n. 5595; Cass., sez. 6 -3, 27/02/2015, n. 3980; Cass., sez. 3, 19/07/2016, n. 14715; Cass., sez. 3, 29/03/2018, n. 7794).
La censura non può quindi risolversi, come nella specie, nella mera contrapposizione tra l’interpretazione data dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., sez. 1, 27/06/2018, n. 16987).
7.3. Quanto, poi, all’ulteriore profilo di doglianza di cui alla lettera c) (violazione degli artt. 1260 e 1264 cod. civ. -paragrafo 3 del motivo in disamina), risulta evidente come la qualificazione di RAGIONE_SOCIALE come debitore ceduto e la prova del negozio di cessione sia stata, dalla Corte territoriale, ritenuta pienamente fornita dalla originaria RAGIONE_SOCIALE, sicché si appalesa del tutto irrilevante, ai fini della decisione, che la sentenza qui impugnata abbia inquadrato la comunicazione del 21 gennaio 2008 di RAGIONE_SOCIALE a Gamenet nella previsione delle disposizioni normative evocate (pag. 12 motivazione). Ne discende che, anche sotto tale profilo, la censura si appalesa inammissibile.
Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. , sull’assunto che sarebbero ravvisabili
nella sentenza impugnata insanabili incongruenze all’interno della motivazione laddove ha parzialmente accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE con condanna della ricorrente al pagamento dell’importo di euro 414.242,00.
Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente nell’illustrare la censura si limita a riportare alcuni passi della motivazione ed a genericamente contestare l’assenza di conseguenzialità tra quanto affermato alle pagg. 17 e 18 della motivazione e le conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello, senza tuttavia individuare in modo comprensibile l’asserita contraddittorietà tra le affermazioni contenute nella sentenza impugnata.
9. Con l’ottavo motivo, denunciando ‘ omessa pronuncia su un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) ‘ , la ricorrente lamenta che i giudici d’appello avrebbero ‹‹supposto, alla pagina 18, rigo 25, l’esistenza di servizi resi dopo il 21.9.2006 nelle fatture oggetto di rimborso ‘come esposto dal ctu nella tabella 5’ sovrapponendo il concetto di ‘servizi resi dopo il 21.9.2006’ con la diversa nozione di ‘costi di competenza Gamenet pagati da Citec dal 22.9.2006′, proprio come esposto dal ctu nella tabella 5’, traendo conseguenze prive di collegamento plausibile››. Contesta, in sostanza, ai giudici di merito di avere fatto coincidere il concetto di pagamento (eseguito da Citec dopo il 21.9.2006) con la data delle prestazioni fatturate oggetto di rimborso.
La censura è inammissibile, in quanto l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso
storico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente questioni ed argomentazioni difensive (tra le tante, Cass., sez. 2, n. 13024 del 26/04/2022; Cass., sez. 1, 26/01/2022, n. 2268; Cass., sez. 2, 20/06/2024, n. 17005).
10. Con il nono motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 1180, 1201 e 1203, n. 3 cod. civ. -la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamento del debito del terzo da parte di RAGIONE_SOCIALE avesse dato luogo automaticamente al diritto di rimborso in danno di RAGIONE_SOCIALE in assenza di un titolo convenzionale e/o legale (come affermato a pag. 18 della motivazione).
10.1. La censura è inammissibile.
10.2. Manca sia l’allegazione dell’avvenuta deduzione della relativa questione dinanzi al giudice di merito, quanto l’indicazione degli atti specifici dei gradi precedenti in cui quella questione è stata a quegli sottoposta, onde dare modo a questa Corte, a cui sono prospettate questioni giuridiche che implicano accertamenti di fatto, di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; ne discende che, in difetto di ottemperanza a un tale onere, è inevitabile la sanzione di inammissibilità per novità della censura (Cass., sez. 6-3, 10/08/2017, n. 19988, Cass., sez. 6 -1, 13/06/2018, n. 15430; Cass., sez. 2, 24/01/2019, n. 2038; Cass., sez. 1, 01/07/2024, n. 18018).
L’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi comportano il rigetto del ricorso principale.
11 . Passando all’esame del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo, si lamenta che la sentenza d’appello sarebbe lacunosa, incongrua e/o contraddittoria nella parte
in cui ha accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE condannando, in solido, la stessa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME al pagamento dell’importo di euro 686.188,00.
11.1. La censura è infondata.
11.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di ‘contrasto irriducibil e fra affermazioni inconciliabili, ‘di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’. Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi solo laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 05/04/2016, n. 16599).
È stato altresì specificato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purch é il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. 3, 12/07/2023, n. 19944).
11.3. Ebbene, la motivazione della sentenza qui gravata non
rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate dagli arresti sopra richiamati e non concretizza una ipotesi di motivazione ‘apparente’ o contraddittoria, perché si pone sicuramente al di sopra del cd. ‘minimo costituzionale’.
Difatti, la Corte d’appello, nell’accogliere l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE ha spiegato in modo esaustivo, all’esito dell’esame dei documenti offerti dalle parti e delle risultanze dell’accertamento contabile disposto, che effettivamente la RAGIONE_SOCIALE risultava creditrice per un importo di euro 4.373.690,22, ‹‹ di cui euro 365.203,00 per costi ribaltati, relativamente alla gestione dei contratti Telecom, dal 1/4/2006 al 30/6/2006 ed euro 301.936,00 per analoghi costi dal 1/7/2006 al 21/9/2006, nonché di un ulteriore credito, verso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, pure relativo al pagamento di fatture Telecom per l’importo di euro 764.241,40›› (pag. 15 della motivazione) ; disattendendo, poi, l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 cod. civ., sollevata da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha pure accertato che RAGIONE_SOCIALE aveva effettivamente provveduto al pagamento delle fatture RAGIONE_SOCIALE, divenendo in tal modo creditrice dei relativi importi, con relativo debito residuo a carico di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 686.188,00 (avendo versato in favore di Citec la minor somma di euro 1.41.442,83 su un totale di euro 2.103.630,22) (pag. 15 motivazione).
Le argomentazioni che sorreggono la motivazione, condivisibili o non, danno conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di addivenire all’accoglimento della domanda, mentre la ricorrente, formulando una generica contestazione, neppure chiarisce le ragioni per le quali ritiene che la motivazione della sentenza sia del tutto carente o comunque inidonea ad illustrare il percorso seguito dal
giudice di merito per addivenire al proprio convincimento.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE denuncia ‹‹ violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.›› .
Evidenzia c he, nell’Accordo generale del 21 dicembre 2007 (‘transazione tombale’), era stato tra le parti pattuito all’art. 4 la sussistenza di un credito in favore di RAGIONE_SOCIALE ed a carico di RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 2.103.630,22, di cui euro 686.188,00 (iva esclusa) per i crediti di cui è causa; soggiunge che ‘l’importo era da corrispondersi in rate mensili dell’importo di euro 100.000,00 ciascuna, dal dicembre 2007 sino al saldo. Games corrispondeva quanto dovuto, in rispetto dell’accordo, secondo le modalità ivi pattuite, ad eccezione della somma qui controversa, che decurtava in ragione della contestazione dell’esistenza del credito da parte di Gamenet. In sostanza, RAGIONE_SOCIALE agiva, rispetto a Citec, nell’esercizio del suo diritto di autotutela, ex art. 1460 c.c.’.
12.1. Il motivo non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità.
12.2. Anche se si potesse prescindere dalla palese mancanza di specificità della censura, che neppure indica in rubrica la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, emerge evidente che essa è volta a rimettere in discussione il merito della controversia ed a sollecitare a questa Corte una ricostruzione della vicenda diversa e contrapposta a quella operata dai giudici di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di giudizio (Cass., sez. 1, 23/10/2024, n. 27455; Cass., sez. 5, 13/07/2018, n. 18721; Cass., sez. 6 -3, 04/04/2017, n. 8758).
12.3. Peraltro, non può sottacersi che la stessa ricorrente incidentale riconosce, nell’illustrare la doglianza, di non avere assolto integralmente l’obbligazione assunta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (pari
a complessivi euro 2.103.630,22), sancita con l’accordo del 21 dicembre 2007, e di avere decurtato da tale importo la somma di euro 686.188,00, in tal modo non confrontandosi con l’accertamento svolto, sul punto, dalla Corte d’appello.
La ricorrente incidentale, a pag. 41 del controricorso, laddove si legge ‹‹ 3) ‘Domanda di RAGIONE_SOCIALE a seguito di impugnazione incidentale’›› non formula, in realtà, un terzo motivo di ricorso incidentale, poiché si limita a rappresentare che, in caso di accoglimento delle domande di RAGIONE_SOCIALE dovrebbe essere ritenuta inadempiente nei suoi confronti agli obblighi di cui all’Accordo generale del 21.12. 2007, per non avere trasferito nel ramo d’azienda conferito i crediti sussistenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Il rigetto del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE comporta l’assorbimento di ogni altra questione prospettata dalla ricorrente incidentale ed esonera questa Corte da ogni valutazione in merito alla ritualità della domanda avanzata da RAGIONE_SOCIALE al paragrafo 3) del controricorso sopra richiamato.
14 . Venendo, quindi, all’esame del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in concordato preventivo, il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE consentono di dichiarare assorbito il primo motivo, con cui è stata dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 115, primo comma, co d. proc. civ., trattandosi di censura espressamente proposta in via condizionata per la sola ipotesi di cassazione del capo della sentenza d’appello con il quale RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE.lRAGIONE_SOCIALE e CGP s.r.lRAGIONE_SOCIALE la somma di euro 686.188,00 e/o del capo della sentenza con il quale RAGIONE_SOCIALE e COGNOME sono stati condannati, in solido, a pagare a RAGIONE_SOCIALE
somma di euro 686.188,00.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, RAGIONE_SOCIALE denunzia la ‹‹ violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1371 cod. civ. in relazione all’interpretazione delle disposizioni di cui all’accordo generale del 21 dicembre 2007 ›› e censura la decisione gravata nella parte in cui ha respinto il motivo di appello incidentale da essa proposto diretto ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.385.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di importo residuo della seconda quota di prezzo per il trasferimento delle quote sociali della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE).
Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe fornito una interpretazione atomistica dell’art. 4.4. dell’Accordo generale, senza procedere ad una interpretazione sistematica dello stesso che tenesse conto, come dalle parti sottolineato in più punti dell’accordo, che la rinunzia al pagamento del residuo prezzo delle quote sociali era condizionata all’integrale pagamento delle somme ad essa dovute ai sensi dello stesso Accordo.
15.1. La censura è inammissibile.
15.2. La disamina del motivo impone di ripercorrere i passaggi più significativi della decisione impugnata.
La Corte di appello, prendendo in esame la pattuizione contrattuale di cui al punto 4.4. dell’Accordo generale del 21 dicembre 2007 (che prevedeva: ‘Per il pagamento della Seconda Quo ta di prezzo dovuta alla RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto del 100% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE (ad oggi Games), pari ad euro 3.000.000,00, la CGP e l’ing. COGNOME, ciascuno per quanto di propria competenza, si obbligano: a) CGP a pagare alla Citec l’importo di euro 250.000,00 (iva compresa ove dovuta), entro il 31/1/2008; b) l’ing. COGNOME a cedere entro e non oltre il
28/02/2008 in favore di RAGIONE_SOCIALE, il 10% del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE stessa di sua proprietà, al valore nominale, senza comunque alcun esborso da parte di RAGIONE_SOCIALE in favore dell’ing. COGNOME o di altri soggetti, anche eventualmente per il tramite di una RAGIONE_SOCIALE; tale ultima ipotesi, riguardante la RAGIONE_SOCIALE, non verrà perseguita ove determini una plusvalenza imponibile in capo a NOME COGNOME, fermo il resto. In caso di mancato adempimento anche di una sola delle due obbligazioni suindicate ai punti a) e b) che precedono, la RAGIONE_SOCIALE avrà diritto all’integrale pagamento dell’importo di euro 3.000.000,00; tale somma verrà corrisposta dalla CGP’), ha disatteso le prospettazioni dell’allora appellante incidentale, ora odierna ricorrente incidentale.
A supporto della decisione ha svolto le seguenti considerazioni: ‹‹in particolare per quanto riguarda l’importo di euro 2.385.000,00 quale residuo della seconda quota di prezzo per il trasferimento delle quote sociali, si osserva che il punto 4.4. dell’accordo 21/12/2007 prevedeva due distinte obbligazioni: la prima in capo a CGP, che avrebbe dovuto pagare l’importo di euro 250.000,00 entro il 31/1/2008 e la seconda in capo all’ing . COGNOME che avrebbe dovuto cedere entro e non oltre il 28/2/2008 in favore di RAGIONE_SOCIALE il 10% del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE. Il mancato adempimento anche di una sola delle predette obbligazioni avrebbe determinato il diritto della RAGIONE_SOCIALE all’integrale pagamento dell’importo di euro 3.000.000,00, mentre nel successivo punto 4.5 si stabiliva che ‘A fronte del pagamento e della relativa cessione di azioni sociali di cui al 4.4. la RAGIONE_SOCIALE, l ‘ing. COGNOME la Games, la CGP dichiarano di avere integralmente soddisfatto tutti i loro interessi, nessuno escluso, in relazione al titolo richiamato nello stesso 4.4 e pertanto nulla sarà più dovuto dall’una all’altra parte, salvo quanto previsto al successivo art. 9′ (relativo alle partite creditorie/debitorie non definite e quindi
escluse dall’Accordo). Inoltre , nel paragrafo immediatamente consecutivo si prevedeva che il mancato pagamento di due rate consecutive avrebbe determinato il diritto della Citec di esigere immediatamente l’intero credito ancora dovuto. Premesso che non è contestata dalla Citec la cessione delle azioni da parte dell’ing. COGNOME in ordine all’obbligazione di pagamento della CGP si rileva che è stata prodotta la ricevuta del bonifico effettuato a favore della Citec il 31/1/2008, per l’importo di euro 250.000,00 con riferimento all’accordo del 21/12/2007. Pertanto , risultano soddisfatte le due condizioni alle quali era stata subordinata la transazione avente ad oggetto la seconda quota del prezzo, non sussiste il diritto della Citec ad ottenere la somma richiesta››.
La Corte di merito ha inoltre aggiunto, in risposta alle contestazioni sollevate dall’appellante: ‹‹né tale diritto può invocarsi, come ritiene la RAGIONE_SOCIALE, in forza della pattuizione contenuta nel punto 6.3 dell’accordo secondo cui ‘ resta inteso tra le Parti che, con la sottoscrizione del presente Accordo generale, transigono, ex art. 1965 c.c., e rinunciano a qualsiasi pretesa e/o azione, direttamente e/o indirettamente, connessa ai rapporti ed ai titoli sopra indicati intercorsi tra la RAGIONE_SOCIALE da una parte e la CGP e la Games dall’a ltra, al fine di risolvere e prevenire qualsiasi controversia che trovi fondamento, sia direttamente che indirettamente, in atti e/o contratti e/o fatti e/o comportamenti anteriori alla sottoscrizione del presente Accordo generale medesimo. La predetta rinuncia della RAGIONE_SOCIALE è condizionata all’integrale pagamento di tutte le som me ad essa dovute ai sensi del presente Accordo››. Ha, quindi, concluso che ‹‹la rinuncia indicata nella clausola in esame, che la RAGIONE_SOCIALE ha condizionato al pagamento delle somme alla stessa dovute, riguarda invero non i rapporti di cui al punto 4, i cui effetti transattivi sono disciplinati nello stesso articolato, bensì le eventuali pretese o le azioni connesse a
quei rapporti sorti anteriormente alla sottoscrizione dell’Accordo. Pertanto, la tesi dell’appellante incidentale non è condivisibile›› .
15.3. La doglianza di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, riproposta in questa sede da RAGIONE_SOCIALE, non tiene conto della complessiva ratio decidendi della pronuncia, che non si è limitata ad una interpretazione atomistica del solo art. 4.4. dell’Accordo generale, ma ha piuttosto valutato la clausola anche in relazione alle altre contenute nell’Accordo generale, al fine di individuare la volontà delle parti e lo scopo pratico perseguito, per cui, a fronte dell’accertamento di fatto svolto dai giudici di merito, la ricorrente sostanzialmente insiste nel prospettare la personale interpretazione delle pattuizioni, già disattesa, con congrua motivazione, dalla Corte d’appello.
Ne discende che la censura va dichiarata inammissibile, dovendosi rammentare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass., sez. 1, 22/02/2007, n. 4178; Cass., sez. 2, 03/09/2010, n. 19044; Cass., sez. 1, 27/06/2018, n, 16987).
16. Con il terzo motivo del ricorso incidentale la sentenza impugnata è censurata per violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ. in relazione all’interpretazione di cui all’accordo generale del 21 dicembre 2007, nonché per violazione degli artt. 1372 e 1304 cod. civ, oltre che per insanabile contraddittorietà della motivazione e comunque per sua assoluta insufficienza.
La censura attinge la decisione nella parte in cui, rigettando i motivi dell’appello incidentale, ha respinto le domande avanzate dalla
odierna ricorrente volte ad ottenere la condanna in solido di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 356.310,00 relativamente ai servizi Telecom del periodo 1/4/2006 -30/06/2006, nonché la domanda di condanna della sola RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’importo di euro 362.174,00 relativ o ai servizi resi da Telecom s.p.a. nel periodo compreso tra il 1/7/2006 ed il 21/9/2006.
La ricorrente, in particolare, contesta alla Corte territoriale di avere, da un lato, dato atto che, sulla base delle risultanze della c.t.u., risultavano esistenti crediti di Citec di euro 365.203,00 ‘per costi ribaltati, relativamente alla gestione dei contratti Telecom, dal 1/4/2006 al 30/6/2006’ e d i ‘euro 301.936,00 per analoghi costi dal 1/7/2006 al 21/9/2006’ e , dall’altro, di avere ritenuto che detto accertamento non fosse sufficiente a far ritenere fondate le domande spiegate da Citec dirette al pagamento di detti crediti, seppure quantificati per un importo parzialmente diverso e di poco superiore.
Assume, inoltre, la ricorrente incidentale che la sentenza incorre pure nella violazione degli artt. 1304 e 1372 cod. civ. là dove ha ritenuto ‘coperto da transazione’ il credito fatto valere anche nei confronti di Criga, sebbene quest’ultima non fosse parte dell’accordo generale del 21 dicembre 2007.
Il motivo è fondato.
Il denunciato vizio di motivazione si riscontra nella motivazione della sentenza qui impugnata, nella parte in cui la Corte di merito, pur affermando, a pag. 14, che ‹‹la consulenza tecnica espletata in primo grado ha accertato l’esistenza di crediti di Citec per l’ammontare di euro 4.373.690,22, di cui euro 365.203,00 pe r costi ribaltati, relativamente alla gestione dei contratti Telecom, dal 1/4/2006 al 30/6/2006 ed euro 301.936,00 per analoghi costi dal 1/7/2006 al 21/9/2006 nonché di crediti verso RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE relativi al pagamento di fatture RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 764.241,40′, a pag. 16, in evidente contraddizione con tale premessa, ha rigettato la domanda di pagamento avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per difetto di prova del credito, sul rilievo, del tutto generico e non adeguatamente motivato, che ‹‹ il c.t.u. ha dato atto di avere esaminato la documentazione prodotta dalle parti ed ha riepilogato in 5 tabelle l’ammontare dei crediti oggetto del giudizio, confermando l’inesistenza di ulteriori crediti di C itec per fatture Telecom ››.
La motivazione resa è, all’evidenza, generica e contraddittoria, perché non illustra in modo esaustivo ed adeguato il ragionamento decisorio seguito e non dà conto, in modo coerente e comprensibile rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di rigettare la domanda proposta e deve, pertanto, ritenersi viziata, risolvendosi in una motivazione meramente assertiva.
Peraltro, la sentenza impugnata, sempre in relazione alla medesima statuizione, incorre anche nella violazione degli artt. 1304 e 1372 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto che l’Accordo generale del 21 dicembre 2007 potesse spiegare effetti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sebbene quest’ultima fosse rimasta ad esso estranea.
17. L’accoglimento del terzo motivo consente di dichiarare assorbiti il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale, con cui RAGIONE_SOCIALE censura la decisione gravata in punto di spese di lite, laddove, nel condannare, in solido, in suo favore, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha proceduto alla liquidazione sulla base dei parametri medi della tariffa di cui al d.m. 55/2014, senza applicare l’aumento previsto dal secondo comma dell’art. 4, comma 2, dello stesso d.m. per il caso in cui il difensore abbia difeso una parte contro più parti (nella specie sei) non aventi identica posizione processuale e omettendo di motivare sul punto, in
violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.
18. In conclusione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE; va accolto il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, mentre vanno rigettati il primo ed il secondo motivo e dichiarati assorbiti il quarto ed il quinto motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa