SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4844 2025 – N. R.G. 00003744 2021 DEPOSITO MINUTA 22 08 2025 PUBBLICAZIONE 22 08 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
————————
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 3744/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all’udienza a trattazione scritta del 18.2.2025 tra:
in concordato preventivo con continuità aziendale (P.I.:
) con sede legale in Roma, INDIRIZZO e sede principale in INDIRIZZO
Ferentino, INDIRIZZO, in persona dell’amministratore e legale rapp.te p.t., sig.
rappresentata e difesa sia congiuntamente
che disgiuntamente dagli Avvocati NOME COGNOME (C.F.: ),
(C.F.:
) e
(C.F.:
) e presso i medesimi elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO in virtù di delega in calce all’atto di appello . C.F.
-APPELLANTE –
P.
-APPELLATA -CONTUMACE
con sede legale in Milano INDIRIZZO, Capogruppo del C.F. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano , P.IVA , aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi, iscritto all’Albo delle Banche con il n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto nell’Albo dei Gruppi Bancari con numero di matricola 237, n.ro MI -2109611 del R.E.A., in persona del Dott. a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Dott.ssa in Milano del 17 luglio 2023, Rep. 48051 Raccolta 15970, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto dall’Avv.to NOME COGNOME (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto avvocato in Roma, INDIRIZZO. P. P. C.F.
-TREZO INTERVENUTO –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 111/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la in Concordato preventivo in continuità aziendale, ha impugnato la sentenza n. 111/21 con cui il Tribunale di Frosinone ha respinto la domanda restitutoria dalla medesima proposta nei confronti della per la complessiva somma di € 108.550,81 pari all’importo di ricevute bancarie, fatture ed effetti anticipati dalla banca anteriormente al deposito del concordato preventivo e incassati dalla stessa
n persona del l.r. p.t. (C.F.
dopo l’apertura del concordato medesimo in forza di un mandato all’uopo ad essa concesso.
Al rigetto della domanda, ha fatto seguito anche la condanna della appellante alla rifusione delle spese e competenze di causa in favore della controparte.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
Erroneità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo della controversia (riconoscimento del debito operato in corso di causa dal – Omessa motivazione sul punto.
Erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che la cessione ‘pro solvendo’ del credito anticipato legittimerebbe la banca a trattene re gli importi riscossi dopo l’apertura del concordato preventivo.
In via subordinata, erroneità ed ingiustificatezza della sentenza relativamente alla liquidazione delle spese legali.
Sulla base dei detti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte D’Appello di Roma:
-in via principale, accogliere, per le causali esposte, l’appello e riformare, quindi, la sentenza n. 111/21 del Tribunale civile di Frosinone, pubblicata in data 09.02.21 e notificata in data 17.05.21, accogliendo le domande e conclusioni tutte proposte in primo grado dalla in concordato preventivo con continuità aziendale, da intendersi qui di seguito integralmente riportate e trascritte, con tutte le conseguenze in ordine alle spese ed ai compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande proposte dalla n concordato preventivo con continuità aziendale nel primo grado di giudizio dovessero essere riconosciute infondate e/o inammissibili, riformare, comunque, la sentenza di primo grado per la parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, procedendo alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio per le ragioni esposte in narrativa ovvero, in via gradata, ad una sostanziale
ed equa riduzione delle stesse, sempre in applicazione dei criteri indicati in narrativa’.
Non si è costituita la benchè ritualmente citata e di cui va dichiarata la contumacia.
Si è invece costituito il che ha incorporato per fusione la appellata principale il quale, nel contestare l’avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell’appellata:
nel merito, per le ragioni tutte di cui alle premesse, RIGETTARE l’appello proposto dalla in concordato preventivo con continuità aziendale, in quanto infondato in punto di fatto e di diritto e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado n°111/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica nella persona del Dott. NOME COGNOME in data 29.01.2021 e pubblicata in pari data;
b) con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giudizio.
Alla udienza a trattazione scritta del 18.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Con il primo motivo la difesa appellante si duole della omessa statuizione da parte del Giudice di prime cure in ordine alla ritenuta ricognizione di debito operata dalla creditrice che, in occasione del procedimento per la ammissione della società al Concordato preventivo, poi di fatto omologato dal Tribunale, non avrebbe votato in modo contrario, così di fatto non potendosi più contestare quanto statuito nella proposta concordataria con la conseguenza che, riconosciuto come credito della controparte il mi nore credito di € 298.813,00, sarebbe residuato un credito dalla procedura vantato nei suoi confronti per € 108.550,81, pari alla differenza tra
quest’ultimo importo e qua nto inizialmente richiesto dalla per gli indebiti (tali ritenuti) incassi operati dalla banca medesima.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Ferma restando che alcun riconoscimento di debito è stato effettuato dalla banca che non ha impugnato il provvedimento ammissivo del concordato, pur non avendo votato favorevolmente, è principio della S.C. che ‘la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, pur determinando un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango dei medesimi e sugli altri diritti impli cati nella procedura; pertanto, è possibile far accertare in via ordinaria nei confronti delle imprese in concordato il proprio credito ed il privilegio che lo assiste’ (Cass. 22.9.2020 n. 12545).
Ne consegue, che il motivo non può che essere respinto, non essendovi preclusione per la banca nei cui confronti è stata esperita una domanda restitutoria, peraltro ampiamente contestata, esercitare il proprio diritto di difesa, tanto più che non è documentato in modo altrettanto certo il credito restitutorio asseritamente vantato dalla procedura su cui incomb eva l’onere probatorio.
Con il secondo motivo si censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto il diritto della banca a trattenere per compensazione gli importi riscossi a vario titolo dai debitori della società dopo l’apertura del concordato.
Al riguardo, ferma restando che il Tribunale ha autorizzato, nell’ambito della procedura, lo scioglimento anche dai contratti bancari in corso, la questione dirimente è proprio quella di verificare se, a fronte di una cessione di crediti pro solvendo e non di mero mandato in favore della banca, quest’ultima che pure aveva provveduto anticipatamente a versare la somme dovute a vario titolo, potesse poi o meno trattenere quanto incassato a fini compensativi e a garanzia dei propri crediti maturati.
L’appellante, in particolare, pur avendo appre zzato le premesse svolte in sentenza dal Primo Giudice con specifico riferimento alla portata dell’art. 169 bis L.F., non
condivide tuttavia le conclusioni a cui lo stesso è poi pervenuto, nel senso che la cessione pro solvendo non sarebbe sufficiente di per sé a far acquisire alla banca la titolarità del credito, ove non accompagnata dalla notifica al debitore ceduto ovvero alla accettazione da parte di quest ‘ ultimo, cosa non verificatasi nel caso in esame.
Ne sarebbe conseguita la mancanza dell’effetto traslativo in favore della banca la quale, quindi, non avrebbe giammai potuto trattenete le somme incassate in virtù delle effettuate anticipazioni.
Va innanzitutto premesso, che in ordine alla questione del mancato consenso del debitore, o comunque della avvenuta notifica al medesimo della cessione pro solvendo del credito, essa è stata posta per la prima volta solo in grado di appello e la controparte ha espressamente manifestato la volontà di non accettare il contradditorio.
Rileva il giudicante, che con riferimento a detta questione in effetti deve trovare applicazione l’art. 115 c.p.c. , laddove la avvenuta cessione e la conoscenza nei tempi e modi previsti da parte del debitore non è stata contestata tempestivamente nei termini previsti per le preclusioni, tanto che controparte non è stata nella necessità e possibilità di fornire prova specifica al riguardo.
Dunque, sotto tale profilo il motivo non è meritevole di accoglimento.
Sulle altre questioni e, in particolare, sul tema delle linee di credito c.d. ‘autoliquidanti’ nel concordato preventivo , la RAGIONE_SOCIALE. è intervenuta affermando un principio valevole non solo nel vecchio regime della Legge fallimentare, ma anche analogicamente nell’ambito del nuovo Codice della crisi .
In particolare, ritiene che sussiste un collegamento funzionale e negoziale tra il contratto di anticipazione e il mandato all’incasso con patto di compensazione, nel senso che per effetto di detto collegamento i rispettivi debiti e crediti traggono origine da un unico rapporto, con conseguente applicabilità della c.d. ‘compensazione impropria’, sicchè non trova applicazione l’art. 1241 c.c. e, dunque l’art. 56 L.F. (oggi art. 155 c.c. i.i.) che presuppone l’autonomia dei rapporti. Ne consegue, che tanto nel concordato preventivo, quanto nella composizione bonaria negoziata, il funzionamento della linea autoliquidante prosegue come da rapporto già in essere e pertanto l’erogazione dell’anticipazione da parte della banca
non esaurisce le obbligazioni a cui è tenuta, tra le quali rientra anche la riscossione dei crediti in virtù del patto di compensazione stipulato, ben potendo esercitare tale facoltà contrattualmente prevista anche in ipotesi di accesso del cliente a detta procedura (Cass. 9.10.2023 n. 28232).
Quanto alla ipotesi di anticipazione già eseguite in esecuzione di un contratto quadro in un periodo anteriore alla apertura del concordato preventivo, a fronte delle quali la banca non abbia ancora incassato il credito, la S.C. ha poi richiamato il distinto caso in cui, all’atto della anticipazione il debitore proponente abbia ceduto in garanzia pro solvendo un credito verso terzi (ed è questo il caso).
Ha affermato, in particolare , che ‘la cessione di credito a scopo di garanzia, ha una immediata efficacia traslativa del credito ceduto dal cliente della banca la quale, essendone divenuta già titolare al momento della erogazione dell’anticipazione, potrà disporre come meglio crede e, quindi, trattenersi le somme che incasserà dal terzo. Ove ricorra tale fattispecie, l’eventuale pattuizione di un patto di compensazione è del tutto irrilevante, atteso che il diritto della banca di incamerare le somme incassate non deriva dal patto di compensazione, ma dalla acquisita titolarità a monte del credito. Non vi è dubbio che, in caso di anticipazione contro cessione di credito, gli effetti dell’operazione si esauriscono al momento del perfezionamento dell’accordo e non si pone quindi neppure la questione della ‘pendenza’ del singolo contratto di anticipazione bancaria’ (Cass. Sez. I^ 15.6.2020 n. 11524).
Tornando al caso di specie, è documentalmente provato dall’esame dei contratti ‘conto anticipi RAGIONE_SOCIALE 715′ e di ‘conto anticipi fatture n. 716’ e precisamente de ll’art. 8, che ‘i crediti del cliente verso terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro solvendo alla banca all’atto delle operazioni, a garanzia di quanto da essa dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, e ciò anche senza bisogno di ulteriori dichiarazioni e/o formalità che comunque sarà in facoltà della banca esigere’.
Dunque, corretto deve ritenersi essere stato il comportamento adottato dalla banca e anche in parte qua il motivo va respinto.
Con l’ultimo motivo la appellante si duole della erroneità della sente nza in ordine alla statuizione sulle spese.
Anche tale censura, tuttavia, non coglie nel segno avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e non ricorrendo motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Stesso principio deve essere seguito nel presente grado per cui la appellante va condannata alla rifusione in favore della sola controparte costituita, delle spese e competenze del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando su ll’appello proposto dalla in concordato preventivo con continuità aziendale avverso la sentenza n. 111/21 del Tribunale di Frosinone, così provvede:
dichiara la contumacia della
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della sola parte intervenuta costituita, delle spese e competenze del presente grado che, liquida, quanto a queste ultime, in complessivi € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese quanto alla appellata contumace.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall’art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell’ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Il Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME