ORDINANZA TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00003456 2025 DEPOSITO MINUTA 21 10 2025  PUBBLICAZIONE 21 10 2025
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA –
Riunito in camera di consiglio nella seguente composizione
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice est.
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Giudice
sciogli endo la riserva assunta all’udienza del 15/10/2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Il reclamo proposto da
a respinto.
In primo  luogo,  sono  infondati  i rilievi  di  inammissibilità  della  domanda cautelare.
È  infondato  il  rilievo  di  inammissibilità  per  non  avere  la  ricorrente prospettato la causa di merito. Nel ricorso introduttivo, infatti, è stato prospettato che, nel merito ‘ è intenzione di ottenere un provvedimento di condanna del Sig. al pagamento di quanto dovutole in forza della promessa irrevocabile di acquisto ‘.   
Emerge dunque testualmente che il sequestro conservativo è stato richiesto al fine  di  assicurare l’effettività  della  tutela in  rapporto  alla  prospettata  domanda di condanna dell’odierno reclamante al pagamento del prezzo.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità della domanda cautelare per incompetenza,  innanzitutto  si  deve  affermare  che  sussiste  la  competenza  per materia  della  Sezione  specializzata  in  quanto  la  causa  prospettata  riguarda  un contratto che ha ad oggetto il trasferimento di partecipazioni azionarie della società RAGIONE_SOCIALE
Infatti,  l ‘art. 3,  comma  2,  lett.  b)  chiaramente  prevede  la  competenza  per materia della Sezione specializzata per le cause e i procedimenti relativi a qualsiasi negozio  abbia  ad  oggetto  le  partecipazioni  sociali  (e  tale  è  la  compravendita  di azioni)  o  diritti  che  ineriscono  a  tali  negozi  (e  tale  è  il  diritto  al  pagamento  del prezzo) 1 .
Quanto alla competenza per territorio, è infondato il rilievo per cui sarebbe competente il Tribunale di Treviso (o quello di Venezia, sede della Sezione specializzata in materia di impresa, ex art. 4 d.lgs. n. 168/2003) in quanto l’ obbligazione di pagamento del prezzo della cessione della partecipazione azionaria avrebbe dovuto essere adempiuta al domicilio del debitore ex art. 1182, quarto comma, c.c., trattandosi di somma illiquida. Infatti, l’unico dato esterno al testo contrattuale cui è necessario attingere per determinare il prezzo della compravendita è il tasso interbancario Euribor, che viene comunicato giornalmente dall’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , essendo necessario per il resto eseguire una semplice operazione aritmetica. Ebbene, il tasso Euribor è un elemento oggettivo e pubblico, immediatamente accertabile dalle parti e, dunque, il credito è
1 Cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20365 del 16/07/2021
liquido. A conferma di ciò, peraltro, si deve osservare che la puntuale quantificazione del prezzo operata da non è stata contestata dal reclamante. 
Sempre in tema di competenza per territorio, è pure infondato il rilievo per cui l’obbligazione di pagamento del prezzo avrebbe dovuto essere eseguita presso la sede sociale di RAGIONE_SOCIALE, in provincia di Treviso, ai sensi dell’art. 1498, secondo comma , c.c., perché ivi avrebbero dovuto essere consegnate le azioni compravendute. Infatti, le azioni, quali titoli nominativi 2 , sono beni mobili che, ai sensi dell’art. 1510 c.c., devono essere consegnati nel luogo ove si trovavano al momento della vendita, se conosciuto alle parti, ovvero nel luogo ove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa. Ora, non pare essere circostanza nota ad entrambe le parti -né è noto al Tribunale non essendo stato dedotto alcunché in proposito -dove , con sede a Trieste, detenesse i titoli azionari. Pertanto, la consegna delle cose compravendute avrebbe dovuto essere eseguita a Trieste presso la sua sede (luogo ove peraltro, presuntivamente, i titoli azionari si trovavano al momento della compravendita). Pertanto, anche ai sensi dell’art. 1498, secondo comma , c.c., il prezzo avrebbe dovuto essere pagato a Trieste, luogo di consegna delle cose compravendute, con conseguente corretta individuazione del Tribunale adito.
È  infine  infondato  il  rilievo  di  incompetenza  territoriale motivato  sull’art.  23 c.p.c.  in  quanto  la  prospettata  causa  avente  ad  oggetto  il  pagamento  del  prezzo della  compravendita  di  azioni  non  è  una  causa  tra  soci,  riguardante  il  rapporto sociale,  ma  è  una  causa  relativa  al  negozio  di  trasferimento  della  partecipazione sociale tra un soggetto — che, per effetto del contratto, perde la sua qualità 
2 cfr. art. 6.2 dello statuto di RAGIONE_SOCIALE -doc. 1, pag. 46 ric. ‘ Le azioni sono rappresentate da titoli
azionari. ‘
di  socio,  e  un  altro  –  che  acquista  la  qualità  di  socio  solo  quale effetto del trasferimento 3 . 
Quanto  al fumus  boni  iuris ,  l’eccezione  di  nullità del  contratto  sollevata  dal reclamante  per  violazione  del  divieto  di  patto  leonino  non  appare, prima  facie , fondata.
Tralasciando ogni questione formale, e concentrandoci sulle fondamenta razionali dell’operazione economica , appare evidente che lo scopo perseguito fosse quello di finanziare un ‘impresa con fondi sostanzialmente pubblici al fine di promuovere indirettamente l’occupazione e lo sviluppo del territorio . Ciò esclude che fosse indifferente (o addirittura controinteressata, come sostengono i reclamanti) all o sviluppo positivo dell’iniziativa imprenditoriale e che, pertanto, prima facie , l’operazione entri in tensione con la ratio sottesa alla nullità del patto , che è proprio quella di evitare la presenza nella compagine sociale di un socio privo di un reale interesse per le sorti della società.
Quanto  alla  causa  concreta  del  negozio,  poi,  si  deve  evidenziare  che  la complessa  operazione  economica  e  giuridica  ha  il  chiaro  scopo  di  finanziare  la società RAGIONE_SOCIALE, realizzando un assetto di interessi che la Corte di Cassazione ha più volte  giudicato  meritevole  di  tutela  e,  quindi,  non  in  contrasto  con  la ratio del divieto di patto leonino 4 .
3 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13422 del 22/06/2005 : ‘ La controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà di azioni, e la correlativa domanda di condanna al pagamento del prezzo, riguarda un contratto di compravendita, cui può accedere il mutamento soggettivo della compagine sociale come effetto del passaggio di proprietà delle azioni medesime, il quale non vale però a trasformare la lite in una controversia riguardante il rapporto sociale. Pertanto non si applica ad essa la regola di cui all’art. 23 cod. proc. civ., che prevede, per le controversie inerenti al rapporto sociale, la competenza del giudice del luogo in cui si trova la sede della società. ‘
4 Cfr.  Cass.  Civ,  Sez.  1,  Ordinanza n. 7934/2024 :  ‘ L ‘assunto dell’illiceità, per contrarietà al divieto del patto leonino, della  c.d.  opzione  put  si  scontra  con  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  secondo  cui  è  lecito  e  meritevole  di  tutela
Inoltre, si deve osservare che il negozio traslativo delle azioni di cui i ricorrenti assumono  la  nullità  è  estraneo  al  contratto  di  società  sia  da  un  punto  di  vista dell’oggetto,  in quanto  diretto  a  trasferire  la  titolarità  delle  azioni e  non  a disciplinare  l’esercizio  in  comune  dell’attività  economica,  sia  da  un  punto  di  vista soggettivo,  in  quanto  le  parti  contraenti  sono  un  socio, ,  e  un  non  socio, 
Infine, quanto al rilievo di nullità del contratto perché l’efficacia dell’offerta di acquisto delle azioni sarebbe stata sottoposta a una condizione meramente potestativa, costituita dalla decisione rimessa al mero arbitrio di di accettare un’offerta pervenuta entro un dato termine, si deve poi osservare che, in realtà, vi erano più condizioni di efficacia tra loro alternative, tra le quali ha operato quella, diversa, oggettiva e totalmente estranea alla volontà dell ‘alienante, costituita dalla radicale assenza di offerte pervenute nel termine di dodici mesi dal conferimento dell ‘ incarico all ‘ advisor (risalente al maggio 2024). Pertanto, la condizione contestata non ha avuto modo di operare in concreto.
Passando al periculum in mora , da ultimo, si deve considerare che il valore del patrimonio immobiliare che il reclamante assume essere di circa 4,6 Milioni di euro, valore basato su stime effettuate su ‘ EMAIL ‘ la cui attendibilità è tutta da verificare, sarebbe comunque appena suff iciente a garantire l’ingente debito per cui l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società (Cass. 4 luglio 2018, n. 17498; in senso conforme: Cass. 21 ottobre 2019, n. 26774, non massimata in CED; Cass. 7 ottobre 2021, n. 27227). Da tale giurisprudenza il Collegio non trova ragione di discostarsi. ‘
è causa, di 3,8 Milioni di euro, se parte di quel patrimonio immobiliare non fosse, com’è, già ipotecato a garanzia di un debito, dell’ex moglie, di oltre 3 Milioni di euro.
Inoltre, è  amministratore  di  RAGIONE_SOCIALE  e  della  controllante entrambe società che risultano gravate da debiti milionari per omessi pagamenti di contributi previdenziali e oneri tributari e, perciò, risulta esposto  al  concreto  rischio  di  subire  azioni  di  responsabilità  per mala  gestio e  a conseguenti ingenti pretese risarcitorie.   
A  ciò  si  aggiunga  che,  nell ‘ aprile  2024,  in  un  momento  in  cui  la  società  RAGIONE_SOCIALE versava  già  in  una  situazione  di  crisi  che  rendeva  probabile  l ‘ avveramento  della condizione  cui  era  subordinata  l ‘ opzione  put, ha  provveduto  ad alienare alcuni beni immobili di valore, tra cui una villa di quattordici vani e sette terreni, siti nel comune di Vedelago (TV). 
In  conclusione,  l’impugnazione  cautelare  va  respinta  e  l’ordinanza  reclamata integralmente confermata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste -sezione specializzata in materia di impresa, così provvede:
1rigetta il reclamo;
2spese processuali rimesse al merito;
3dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/2002.
Trieste, il 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO