Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12084 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
OGGETTO: cessione di azienda
R.G. 8474/2019
C.C. 24-4-2024
sul ricorso n. 8474/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso il secondo, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliate in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrenti avverso la sentenza n. 2258/2018 della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 22-8-2018,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24-42024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La sentenza n. 2258/2018 pubblicata il 22-8-2018 della Corte d’appello di Venezia ha considerato in fatto che con atto di cessione di azienda del 18-9-2002 RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE l’azienda esercitata dalla stessa nei loc ali di RAGIONE_SOCIALE nello stabilimento di Vignate in INDIRIZZO, al prezzo di Euro 206.586,00; in forza di tale contratto RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto al Comune di Vignate il nulla osta per l’esercizio dell’attività, ricevendo diniego per problematiche relative ai locali; RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il pagamento del residuo prezzo e l’acquirente aveva opposto che l’esigibilità della somma era subordinat a alla condizione prevista dall’art.12 del contratto, riferita alla consegna della documentazione necessaria per il certificato di prevenzione incendi, che non era stato ottenuto. Da questi fatti scaturivano una serie di contenziosi e con sentenza n. 1240/2013 il Tribunale di Verona, dopo avere delimitato l’oggetto d i quel giudizio rispetto a quello delle altre cause pendenti tra le parti , ha accolto l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a loro carico e a favore di RAGIONE_SOCIALE e rigettato tutte le domande di RAGIONE_SOCIALE; ha accolto la domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, e ha condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare a suo favore Euro 45.287,18 con gli interessi.
Decidendo le impugnazioni proposte da entrambe le parti, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello di RAGIONE_SOCIALE, ha condannato la stessa al pagamento a favore di RAGIONE_SOCIALE della minore somma di Euro 40.263,30, oltre interessi; ha compensato per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi e ha posto a carico di RAGIONE_SOCIALE i resti due terzi.
La sentenza ha confermato il rigetto della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE di risoluzione del contratto di cessione di azienda per inadempimento della cedente consistito nell’avere ceduto licenze che autorizzavano attività diversa da quella realmente voluta dalle parti e dichiarata nel contratto, in quanto RAGIONE_SOCIALE conosceva perfettamente il contenuto delle licenze, la negazione di volturazione delle licenze da parte del Comune era imputabile all’acquirente dell’azienda e anche la decadenza delle licen ze era stata determinata dalla chiusura dell’esercizio comunicata da RAGIONE_SOCIALE Ha altresì rigettato la tesi dell’appellante RAGIONE_SOCIALE secondo la quale per il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi non si era verificata la condizione alla quale l’art. 12 del contratto subordinava il pagamento del saldo del prezzo.
La sentenza ha parzialmente accolto il motivo di appello con il quale RAGIONE_SOCIALE aveva censurato la quantificazione del corrispettivo residuo dovuto, che ha determinato nella minore somma di Euro 40.263,30.
2.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 24-4-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è rubricato ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 1490, 1491 e 1497 cod. civ. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.: la risoluzione del contratto di cessione d’azienda per consegna di beni difformi e/o privi delle qualità essenziali e/o promesse; la mancanza di
conoscenza dei vizi al momento della conclusione del contratto. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’. La ricorrente evidenzia che nel contratto la cedente aveva dichiarato di trasferire la proprietà di ‘commercio al minuto di prodotti tessili e abbigliamento con magazzino e controllo qualità’ e invece RAGIONE_SOCIALE aveva scoperto a posteriori di avere ricevuto azienda nella quale la vendita al minuto era necessariamente subordinata allo svolgimento sul posto di attività produttiva; rileva che per questo i beni consegnati erano inidonei a soddisfare i bisogni che avevano indotto l’acquirente all’acquisto e che costituivano presupposto esplicito del contratto, in quanto RAGIONE_SOCIALE non produceva direttamente i capi di abbigliamento; aggiunge che nel contratto era stata addossata all’acquirente ogni conseguenza negativa di una eventuale impossibilità di utilizzo dell’azienda per la sola vendita al dettaglio. Perciò sostiene che la motivazione della Corte d’appello sia erronea in quanto, sebbene abbia riconosciuto che nel contratto non vi fosse stato il minimo cenno alla necessità di contestuale svolgimento di attività produttiva, ha escluso l’inadempimento del venditore, in forza della presunzione secondo la quale RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza del contenuto della licenza; lamenta che la sentenza abbia tratto tale dato dalla dichiarazione di avvio dell’attività produttiva datata 23 -102002, che era successiva al contratto di cessione di azienda concluso il 16-9-2002; quindi, poiché nessuno dei documenti è in grado di dimostrare che RAGIONE_SOCIALE fosse a conoscenza, al momento della conclusione del contratto, della necessità di contestuale attività produttiva, sostiene sia palese la violazione dell’art. 1491 cod. civ. e lamenta che la Corte abbia ritenuto di potere ricercare fuori dal contratto elementi integrativi della volontà negoziale; aggiunge che RAGIONE_SOCIALE ha avuto conoscenza della necessità di svolgimento di
attività produttiva nei locali in data 17-10-2002, allorché aveva ricevuto dal Comune di Vignate la nota del 14-10-2002.
Quindi la ricorrente indica, quale ulteriore violazione di legge compiuta dalla pronuncia censurata, non avere considerato la disciplina ex art. 1497 cod. civ. per il caso di mancanza di qualità essenziali o promesse e per avere omesso di considerare la prevalenza, rispetto alla norma generale in materia di vizi e adempimento, della specifica disciplina voluta dalle parti a tutela dell’acquirente per il caso di mancanza delle qualità promesse della cosa venduta. Infine evidenzia che, anche nel caso in cui RAGIONE_SOCIALE avesse saputo della necessità per il rilascio della licenza d ell’esistenza di contestuale produzione nei locali, ciò non avrebbe potuto escludere la responsabilità del venditore per la mancanza di qualità promesse, perché non avrebbe fatto venire meno l’obbligo della cedente di consegnare bene conforme a quello contrattualmente stabilito, per cui sostiene anche sotto questo profilo la violazione dell’art. 1491 cod. civ.
1.1.Il motivo è inammissibile in quanto, sotto la rubrica della violazione di legge, prospetta errori motivazionali della sentenza estranei al sindacato di legittimità, limitato al rispetto del minimo costituzionale, nella fattispecie sicuramente rispettato, non essendo la motivazione né mancante, né apparente né irrimediabilmente contraddittoria (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01); inoltre, il motivo è finalizzato a ottenere una lettura del materiale probatorio diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata, in quanto tale preclusa in sede di legittimità e nella fattispecie non perseguibile neppure attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., essendo tale motivo inammissibile ex art. 348ter ult. co. cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in quanto il giudizio di appello è stato instaurato dopo l’11 -9-2012 e quello di Cassazione prima del 28-2-2023 e si verte in ipotesi di ‘doppia conforme’, avendo
la sentenza d’appello integralmente confermato la sentenza di primo grado, riducendo soltanto l’entità del corrispettivo dovuto (capo della sentenza non oggetto di alcuno dei motivi di ricorso).
Infatti, la ricorrente sostiene che vizio dell’azienda ceduta fosse riferito al fatto che la licenza commerciale era relativa allo svolgimento di attività produttiva e commerciale, in quanto la licenza oggetto di contratto riguardava esclusivamente l’attività di commercio al pubblico , per cui la diversità dell’oggetto della licenza rilevava anche quale difetto di qualità essenziali della cosa ceduta. Al contrario, la sentenza impugnata (pag. 8) ha accertato, confermando sul punto la sentenza di primo grado, che l’acquirente aveva perfetta conoscenza del contenuto delle licenze commerciali cedute e, in particolare, della necessità che il commercio al minuto fosse funzionalmente collegato all’attività di produzione. In questo modo la sentenza non ha ritenuto, come sostiene la ricorrente, una conoscenza in capo all’acquirente della mancanza delle qualità essenziali della cosa ceduta, in quanto tale irrilevante: la sentenza ha ritenuto in fatto che il contratto di cessione di azienda avesse compreso anche le licenze con il loro reale contenuto, riferito allo svolgimento di commercio al minuto funzionale all’attività di produzione , per cui l’accordo delle parti aveva avuto a oggetto quelle licenze. Sul punto la sentenza ha svolto l’accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in questa sede in quanto immune da vizi logici e giuridici, mentre gli argomenti della ricorrente sono finalizzati in modo inammissibile solo a prospettare una erronea ricostruzione della fattispecie concreta.
2.Con il secondo motivo , rubricato ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la risoluzione del contratto di cessione di azienda per clausola risolutiva espressa (art. 11)’, la ricorrente evidenzia che l’art. 11 del contratto prevedeva che l’acquirente pote sse invocare la risoluzione del contratto
qualora le licenze comunali o qualsiasi altra autorizzazione fossero state negate o revocate entro due anni dal subentro effettivo e che la condizione si era verificata in data 4-11-2002, allorché il Comune di Vignate non autorizzava il subentro della cessionaria per la mancanza di autorizzazioni urbanistico-amministrative che sarebbe spettato alla cedente fornire. Rileva che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il Comune aveva negato la volturazione delle licenze non per motivi imputa bili all’acquirente , ma per le carenze dell’immobile espresse dal Comune nella nota del 4 -11-2002 e sostiene che la condizione risolutiva dell’art. 11 si sia verificata per le comunicazioni del Comune del 4 e 14 novembre 2002; aggiunge che la cedente era stata avvisata dell’abbandono dei locali e, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la cedente si era colpevolmente sottratta agli obblighi restitutori.
2.1.Il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348 -ter cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, per le ragioni già sopra esposte, essendo le sentenze di primo e secondo grado del tutto conformi.
Il motivo è altresì inammissibile perché, come il precedente, si risolve nella proposta di una rilettura delle risultanze probatorie diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata, in termini del tutto esterni al perimetro del sindacato di legittimità. La sentenza impugnata, a fronte dell’accertamento che l’accordo delle parti era di cessione di azienda comprendente la licenza di commercio al minuto funzionalmente collegata all’attività di produzione, ha conseguentemente ritenuto che il Comune avesse negato la volturazione delle licenze per ragioni imputabili all’acquirente, che non aveva svolto quelle attività nei locali; ha aggiunto che la decadenza delle licenze era stato determinato esclusivamente dalla dichiarazione di cessazione dell’attività per chiusura dell’esercizio comunicata da
RAGIONE_SOCIALE E’ evidente che gli argomenti della ricorrente sono finalizzati esclusivamente a censurare questa ricostruzione in fatto, senza neppure individuare il fatto decisivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. del quale sarebbe stato omesso l’esame . Quindi, non rileva neppure il richiamo eseguito dalla ricorrente all’operatività della clausola risolutiva espressa di cui all’art.11 del contratto, in quanto il richiamo è eseguito sulla base di una ricostruzione dell’accaduto diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata che, avendo individuato nella condotta della cessionaria la ragione della mancata volturazione delle licenze, non aveva motivo di considerare la questione della clausola risolutiva espressa.
3.Il terzo motivo è rubricato ‘ omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento del residuo prezzo’ e con esso la ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto RAGIONE_SOCIALE obbligata al pagamento del saldo prezzo, in quanto non si era verificata la condizione alla quale era subordinato tale pagamento. Evidenzia che ai sensi de ll’art.12 del contratto il saldo prezzo era subordinato alla consegna all’acquirente di tutta la documentazione necessaria per ottenere il certificato di prevenzione incendi e che, invece, la documentazione depositata dalla cedente presso il RAGIONE_SOCIALE si era dimostrata insufficiente, tanto che il RAGIONE_SOCIALE non aveva concesso il certificato; lamenta che la Corte d’appello non abbia considera to la comunicazione del 19-9-2003 del professionista incaricato dalla cedente, che informava del mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, la condizione prevista dall’art.12 del contratto ai fini dell’esigibilità del credito non si era verificata neppure a seguito della presentazione della pratica il 9-12003.
3.1.Il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. è inammissibile in primo luogo ex art. 348-ter cod. proc. civ., in quanto anche sul punto la sentenza di primo e di secondo grado sono conformi.
Inoltre, il motivo è inammissibile perché nemmeno attinge le ragioni della sentenza impugnata, in quanto continua a lamentare il dato della mancanza del certificato di prevenzione incendi senza prendere in esame le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla questione . La sentenza ha dichiarato che, in forza dell’art.12 del contratto, il pagamento del saldo era esigibile al momento della consegna all’acquirente della documentazione necessaria a ottenere il certificato di prevenzione incendi; quindi ha dichiarato che non vi era traccia del fatto che RAGIONE_SOCIALE si fosse attivata per ottenere il certificato e del fatto che avesse informato la cedente dell’esito della pratica; ha dichiarato che ciò era comprensibile, per il fatto che a quel punto si era a settembre 2003 e, se vi fosse stato interesse di RAGIONE_SOCIALE, l’ulteriore attività amministrativa era di carattere ordinario e ben poteva essere compiuta, ma a quell’epoca era già stata accertata dalla polizia municipale la totale assenza di attività produttiva funzionale a quella commerciale. In questo modo la sentenza ha accertato che era RAGIONE_SOCIALE a non avere più interesse a ottenere il rilascio del certificato di prevenzione incendi e perciò non aveva compiuto l’attività amministrativa a ciò necessaria.
4.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione