Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18909/2023 R.G. proposto da :
LA VECCHIA IGNAZIO, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti.
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ricorrenti – contro
COGNOME NOME, CROCE VINCENZO, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrenti – nonchè contro
CARUSO NOME, CARUSO NOME.
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intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 903/2023 depositata il 11/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 903 dell’ 11 maggio 2023 con cui, in riforma della sentenza di prime cure, la Corte di Appello di Palermo, dopo aver premesso che, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, ‘Non occorre dunque, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che il creditore agente rivesta tale qualità anche nei confronti del terzo subacquirente, bensì unicamente che si configurino i presupposti di revocabilità del primo degli atti alla base di una catena di trasferimenti e che di tali presupposti il terzo subacquirente (a titolo oneroso) sia consapevole’ , ha accolto la domanda di revocatoria, ritenendo -sulla base: a) della contestualità della cessazione e del nuovo avvio dell’attività; b) della coincidenza della sede delle due imprese; c) della sostanziale identità dell’attività esercitata per entrambe le imprese’l’attitudine degli atti, apparentemente scissi di cessazione dell’attività richiesta da NOME COGNOME con istanza del 29.5.2008 e inizio il 7.5.2008 di una nuova attività da parte di NOME COGNOME, a occultare un fenomeno traslativo’ (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata).
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Restano intimate le altre parti indicate in epigrafe.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarato inammissibile il controricorso, in quanto tardivo.
Emerge dal fascicolo telematico nel p.c.t. che il controricorso è stato depositato in data 6 novembre 2023, a fronte della notifica del ricorso in data 12 settembre 2023, e pertanto in violazione del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ.
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‘Difetto di giurisdizione (in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c.)’.
Lamentano che erroneamente la corte di merito ha ritenuto che la cessazione dell’attività di impresa intestata a COGNOME NOME, invece più correttamente da intendersi in termini di decadenza dalla gestione della rivendita di tabacchi n. 11 in Bagheria, e l’avvio della medesima attività da parte della moglie, COGNOME NOME, invece più correttamente da intendersi in termini di autorizzazione alla rivendita di tabacchi ed alla ricevitoria del lotto, abbiano costituito una ‘cessione di azienda’, suscettibile di azione revocatoria.
Risulterebbe invece evidente che la domanda attorea, piuttosto che diretta alla dichiarazione di inefficacia di una ‘cessione di azienda’, mirava alla dichiarazione di inefficacia di ‘provvedimenti’ della Pubblica Amministrazione, come correttamente era stato affermato dal giudice di prime cure, sull’espresso rilievo per cui ‘l’avvenuta cessazione dell’attività di impresa da parte di NOME COGNOME, e l’avvio di corrispondente attività di impresa da parte di NOME COGNOME, sono condotte prive di rilievo negoziale’.
Deducono quindi che la sentenza impugnata è stata emessa su materia in ordine alla quale difetta la giurisdizione del giudice ordinario e, conseguentemente, la corte di merito avrebbe dovuto dichiarare improponibile l’azione revocatoria.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già infatti avuto modo di affermare che ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito (Cass. S.U., n. 26497/2020; Cass., 02/05/2018, n. 10438).
Peraltro, come si desume dalla lettura dell’impugnata sentenza, la corte di merito ha specificatamente individuato come oggetto dell’azione revocatoria l’azienda oggetto della declaratoria di inefficacia passata in giudicato del primigenio atto di cessione tra tale COGNOME, debitore degli odierni resistenti, e COGNOME NOME, terzo acquirente.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 cpc) -violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., art. 156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)’.
Lamentano che la corte di merito non ha fatto corretta applicazione dell’art. 2901 cod. civ. (norma che presuppone l’esistenza di atti con cui il debitore ‘faccia uscire’ dal proprio patrimonio un bene, sottraendolo alla garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 cod. civ. ) là dove non ha tenuto conto che nella specie il COGNOME non ha trasferito alcunché a COGNOME NOME, difettando pertanto un presupposto per il valido esercizio dell’azione revocatoria, circostanza di cui la corte palermitana non ha erroneamente tenuto conto.
Ribadiscono che le condotte del COGNOME e della COGNOME sono ‘condotte prive di rilievo negoziale’, in quanto relative ad attività esercitate in forza di provvedimenti amministrativi (l’autorizzazione del Comune all’attività commerciale e la licenza del Monopolio di Stato per la rivendita di tabacchi), per cui non possono essere considerate ‘atti di trasferimento’, ovvero atti dispositivi, suscettibili di essere impugnati con l’azione
revocatoria.
2.1. Il motivo è infondato.
Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte di merito ha considerato, con motivata valutazione della quaestio facti , pertanto non più sindacabile in sede di legittimità, che l’avere l’odierno ricorrente COGNOME dapprima acquistato l’azienda dal debitore principale e poi trasferito la medesima alla moglie integri un unitario atto di disposizione, tale da determinare un depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano ‘Violazione dell’art. 112 cpc (in relazione all’art. 360 n. 4 cpc). omessa pronuncia’.
Lamentano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per la mancata corrispondenza tra il chiesto – cioè la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto ‘di costituzione dell’impresa stipulato il 7 maggio 2008 dalla convenuta signora COGNOME NOME, a seguito della cessazione della medesima attività da parte del convenuto COGNOME NOME in data 20/05/2008′ – ed il pronunciato – per cui la sentenza impugnata ha dichiarato ‘inefficace ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME l’atto di trasferimento dell’azienda’ con cui ‘RAGIONE_SOCIALE ha trasferito a COGNOME NOME l’azienda avente a oggetto la rivendita di tabacchi n. 11 e ricevitoria lotto n. 1288 sita in INDIRIZZO in Bagheria’.
3.1. Il motivo è infondato.
Emerge da ll’impugnata sentenza che nell’individuare l’oggetto della domanda revocatoria nell’azienda oggetto del giudicato di inefficacia del primigenio atto di cessione tra COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, azienda da quest’ultimo successivamente ceduta alla moglie COGNOME NOME, la corte territoriale ha preso in considerazione l’operazione complessiva posta in essere dal
debitore principale, per il tramite di un primo acquirente, sino all’ultima subacquirente.
Va esclusa, dunque, qualsivoglia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
All’ infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30 maggio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME