Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11824 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11824 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
CESSIONE DI AZIENDA -RESPONSABILITA’ EX ART. 2560 C.C.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6963/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME
Gentile
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 2236/2021 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 24 agosto 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE domandò giudizialmente la condanna solidale della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 1.523.895,10, a titolo di corrispettivo per forniture di merci eseguite nei confronti della RAGIONE_SOCIALE nel periodo maggio – luglio 2015, invocando la responsabilità ex art. 2560, secondo comma, cod. civ. della seconda società, quale cessionaria di ramo di azienda dalla prima in forza di contratto successivo alle forniture;
nel resistere alla lite, la RAGIONE_SOCIALE: (i) propose, previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa, domanda di manleva nei confronti della Franco RAGIONE_SOCIALE in forza di un contratto autonomo di garanzia da quest’ultima stipulato a favore della RAGIONE_SOCIALE per ogni obbligazione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE con la cessione di azienda nonché in forza di una fideiussione rilasciata dalla medesima Franco RAGIONE_SOCIALE a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni della RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE per forniture; (ii) spiegò « domanda subordinata riconvenzionale di regresso » nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE, deducendo l’obbligo contrattualmente assunto da quest’ultima di corrispondere qualsiasi somma dovuta a terzi ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ.;
disposta ed effettu ata la chiamata in causa, all’esito del giudizio di primo grado, svolto nel l’attiva resistenza della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, l’adito Tribunale di Ferrara : (i) condannò le
nonché contro
società originariamente convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della somma richiesta ; (ii) condannò la RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE dagli importi versati alla RAGIONE_SOCIALE; (iii) rigettò ogni altra domanda;
la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dalla RAGIONE_SOCIALE
per quanto qui ancora d’interesse ed in estrema sintesi, la Corte d’appello felsinea ha: (a) ritenuto integrata la fattispecie contemplata dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ., per essere il debito verso RAGIONE_SOCIALE correttamente inserito nelle scritture contabili obbligatorie (partitario e libro giornale) della società cedente; (b) negato ogni responsabilità della RAGIONE_SOCIALE verso la società appellante, sia in relazione alla fideiussione (dacché operativa tra parti diverse e priva di effetti nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE), sia in relazione al contratto di garanzia accessorio alla cessione di azienda (e tanto per mancato svolgimento da parte della RAGIONE_SOCIALE della procedura prevista per azionare la garanzia);
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi;
resistono, con separati controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
la NOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato memoria illustrativa;
Considerato che
il primo motivo denuncia « error in iudicando. Violazione dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2560, 2214, 2215, 2216, 2219 cod. civ. »;
ad avviso di parte ricorrente, « non può ritenersi provato l’elemento costitutivo della responsabilità della cessionaria, ossia l’iscrizione delle partite debitorie azionate dalla RAGIONE_SOCIALE nei libri contabili obbligatori
dell’azienda ceduta »: il partitario (comunque privo di numerazione di pagine e di data) non rientra tra le scritture contabili obbligatorie, mentre l’estratto del libro giornale prodotto in lite non corrisponde al paradigma normativo, in quanto costituito da « una copia di alcune pagine sfalsate che non permettono di verificare la regolare tenuta della scrittura » e privo di numerazione progressiva in ogni pagina;
il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;
infondata la doglianza (peraltro oltremodo generica) in ordine alla natura dei c.d. partitari: come affermato dal giudice territoriale, infatti, essi costituiscono schede contabili obbligatorie, ricomprese tra le scritture ausiliarie previste dall’art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ciascuna di dette schede riferita ad un conto utilizzato dall’imprenditore e riportante i movimenti del conto, senza previsione positiva di numerazione progressiva, vidimatura o bollatura;
inammissibile la doglianza concernente l’estratto del libro giornale, poiché diretta a sollecitare una valutazione di fatto di questa Corte sul concreto ed effettivo contenuto del documento prodotto ed operata senza una adeguata localizzazione dello stesso, cioè a dire senza offrire idonea indicazione sulla collocazione del documento nel fascicolo di ufficio e sulla sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità, in spregio a quanto disposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (sul tema, cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
in specie, il documento in parola – il cui contenuto è trascritto nell’esposizione del fatto – è indicato come prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE quale allegato num. 4 alla comparsa di risposta di appello, ma non è invece localizzato nel presente giudizio di legittimità: parte ricorrente omette di riferire se il documento sia stato qui prodotto e dove oppure se abbia inteso fare riferimento alla (eventuale) presenza nel fascicolo di parte della controricorrente depositato in questa sede o innanzi al
giudice di appello oppure ancora se il documento sia ubicato nel fascicolo di ufficio del giudizio di appello (cfr., oltre agli arresti sopra citati, anche Cass., Sez. U, 03/11/2011, n. 22726);
a tanto aggiungasi che nemmeno è precisato da parte ricorrente se le contestazioni qui formulate (alla pag. 17 del ricorso) sulla produzione dell’estratto del libro giornale siano state svolte nel giudizio di merito dopo il deposito dello stesso: e tanto le rende del tutto tardive;
con il secondo motivo, per violazione dell’art. 1203 cod. civ., parte ricorrente censura il rigetto della domanda di condanna proposta nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE sulla base della fideiussione da questa concessa in favore della RAGIONE_SOCIALE;
afferma, breviter , il proprio diritto di agire verso il fideiussore della debitrice sostanziale RAGIONE_SOCIALE poiché il pagamento ad opera di tale fideiussiore avrebbe determinato il venir meno di proprie obbligazioni, implicando la surrogazione legale ex art. 1203 cod. civ.;
il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
inammissibile perché a tacere dell’apparente evocazione soltanto nel presente giudizio di legittimità dell’istituto della surrogazione legale – non opera una critica puntuale, specifica e pertinente rispetto alla trama argomentativa posta a sostegno della impugnata decisione, incentrata, come riferito nell’esposizione del fatto, sulla estraneità della odierna ricorrente al rapporto fideiussorio intercorso inter alios ;
infondato dacché -fermo questo preliminare rilievo l’eventuale pagamento ad opera della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE (in adempimento della fideiussione prestata alla RAGIONE_SOCIALE) non avrebbe in ogni caso giustificato la esperita domanda di manleva della RAGIONE_SOCIALE, in tutta evidenza operando la surrogazione legale (supponendone per ipotesi, la ricorrenza dei presupposti) a vantaggio del soggetto effettuante il pagamento;
il terzo motivo, per violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., contesta invece il rigetto della domanda proposta verso la RAGIONE_SOCIALE in virtù del contratto autonomo di garanzia;
assume che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la procedura pattiziamente prevista era stata rispettata: « la richiesta di indennizzo nei confronti di FC Gold è da intendersi necessariamente formulata correttamente, stante la comunicazione rectius notizia di pagamento da parte di NOME con la notifica dell’atto di citazione, mentre la richiesta di indennizzo e/o manleva deve ritenersi avvenuta con la domanda riconvenzionale di COGNOME nei confronti di GDS e con la notifica della chiamata in garanzia da parte di RAGIONE_SOCIALE »;
il motivo è inammissibile, per plurime ragioni;
esso, in primis , argomenta sulla base di circostanze integranti il fatto costitutivo dell’azionato diritto alla manleva (la individuazione degli atti processuali indicati come perfezionativi del procedimento contrattualmente previsto per far valere la garanzia) di cui la ricorrente non allega la introduzione nel thema decidendum del giudizio di merito con i modi e nei termini per detto giudizio previsti: sicché, nessuna traccia del problema rinvenendosi nella sentenza gravata, la questione appare inammissibilmente dedotta per la prima volta in Cassazione ( ex multis, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477);
in secondo luogo – e pur superando il precedente rilievo -degli atti processuali richiamati il ricorso introduttivo non reca una riproduzione del contenuto seppur per stralci o passaggi d’interesse – in maniera adeguata o quantomeno sufficiente: e tanto preclude a questa Corte il vaglio sulla fondatezza nel merito dell’assunto sostenuto;
in ogni caso, l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. è in ricorso soltanto postulata, cioè a dire in alcun modo spiegata, così impropriamente rimettendo a questa Corte il
compito di ricercare come la predetta violazione si sia verificata, ovvero di ricercare se si intenda denunciare l’erronea assunzione del significato di termini linguistici delle norme evocate oppure la non corretta individuazione del risultato finale della loro lettura;
il ricorso è rigettato;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo tariffa professionale, distintamente per ciascuna delle parti controricorrenti, avuto riguardo alle attività difensive effettivamente svolte da ognuna in questo grado;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p.q.m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, alla refusione in favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida per la RAGIONE_SOCIALE in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge e per la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione