SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 371 2026 – N. R.G. 00000929 2024 DEPOSITO MINUTA 24 02 2026 PUBBLICAZIONE 24 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME PRESIDENTE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME CONSIGLIERE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello, iscritto al numero di registro sopra indicato e promosso da:
(COGNOME , nato a Fossano (CN), il DATA_NASCITA, ivi residente, INDIRIZZO, ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO (C.F. ), del Foro di Frosinone, con studio in Fossano INDIRIZZO) INDIRIZZO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nuovamente allegata all’atto di citazione in appello, il quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo pec ed al seguente n. di fax: , C.RAGIONE_SOCIALE P.
PARTE APPELLANTE
contro
:
corrente in INDIRIZZO in Milano, codice fiscale e partita IVA , capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per essa (giusta atto a rogito notaio di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima mandataria titolare di procura (a rogito notaio , rep. 42685/NUMERO_DOCUMENTO) rilasciata da , in persona del direttore generale dr. rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione in appello, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Bologna, codice fiscale , con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, codice fiscale , INDIRIZZO, e con indicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 comma 1° c.p.c. e 13, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002, del numero di fax NUMERO_TELEFONO e degli indirizzi di posta elettronica certificata P. P. C.F. C.F.
PARTE APPELLATA
avverso:
la sentenza del Tribunale di Torino n. 109/2024, resa tra le parti in data 25/01/2023 nella causa civile iscritta al n. 1872/2021 R.G. Trib. e pubblicata il 02/02/2024, iscritta al Repert. n. 162/2024 in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nella presente nota e nell’atto di citazione in appello; in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti del pro-posto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 109/2024 resa nella Causa Civile iscritta al n. 1872/2021 RG., pubblicata il 02.02.2024 (Reper. 162/2024 del 02.02.2024), a firma della dott.ssa , mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui testualmente si riportano: ‘Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito – per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte in atti respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 479/2021 del 12.05.2021 (N.G.N.R. NUMERO_DOCUMENTO), emesso dal Tribunale di Cuneo. Solo nella denegata ipotesi in cui il predetto decreto non fosse (per qualsivoglia ragione) revocato e/o posto nel nulla, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte in atti, l’infondatezza delle asserite pretese creditorie avversarie e per l’effetto accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta (a qualsiasi titolo) dall’attore in opposizione al convenuto opposto. In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite liquidati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. Si chiede altresì liquidarsi le spese di mediazione, per le ragioni di cui in narrativa, da porre a carico della controparte’; e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente giudizio; – con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria: si chiede l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte in atti’.
Per parte appellata:
‘ Voglia l’Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale rigettare l’appello proposto dal sig. poiché infondato in fatto e in diritto, e per l’effetto confermare nei suoi confronti in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e onorari.
Nel merito in via gradata, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di per l’importo di 8.004,52, oltre interessi e per l’effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia all’esito del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende ‘.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio d’appello trae origine dal ricorso per ingiunzione di pagamento depositato dinanzi al Tribunale Ordinario di Cuneo dalla società la quale, per il tramite della propria mandataria ha agito sulla base di un credito derivante da un’operazione di cessione in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
La pretesa creditoria, quantificata in euro 8.004,52 oltre interessi e spese, si fondava sul mancato integrale rimborso del finanziamento n. 28282 originariamente concesso da RAGIONE_SOCIALE al signor in data 8 marzo 2007. Tale rapporto negoziale prevedeva l’erogazione di un capitale di euro 14.760,00 da restituirsi mediante settantadue rate mensili da euro 205,00 ciascuna, con rimborso previsto tramite trattenuta diretta sullo stipendio del debitore.
In data 21 marzo 2007, ovvero soli tredici giorni dopo la firma del contratto, RAGIONE_SOCIALE cedeva pro soluto a un pacchetto di crediti. Tra essi, identificato dal numero d’ordine 52, compare specificamente la posizione n. 28282 intestata a , per un valore di euro 14.760,00 e un prezzo di cessione pro quota pari ad euro 12.608,83.
Poiché il piano di ammortamento prevedeva la decorrenza della prima rata dal 30 aprile 2007, tutti i versamenti eseguiti dal (dall’aprile 2007 all’ottobre 2008) venivano versati a beneficio di tramite trattenuta diretta sullo stipendio del debitore effettuata dal datore di lavoro.
In data 5 dicembre 2008, trasferiva a il credito verso nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario – TUB).
In accoglimento del ricorso di , il Tribunale di Cuneo emetteva il decreto ingiuntivo n. 479/2021, notificato a in data 28 maggio 2021.
Con atto di citazione in opposizione notificato il 29 giugno 2021, il signor conveniva in giudizio opponendosi al provvedimento monitorio da questa ottenuto. Nell’atto di opposizione, il perimetro delle difese dell’opponente risultava circoscritto ad una sola eccezione: l’intervenuta prescrizione decennale del credito. Anche l’eccezione di nullità delle notifiche del decreto ingiuntivo e dei precedenti atti interruttivi (nel senso che dette notifiche sarebbero state eseguite presso un indirizzo non coincidente con la residenza anagrafica del debitore) era ancillare rispetto all’eccezione di prescrizione. Secondo la tesi del , infatti, il termine prescrizionale decennale sarebbe iniziato a decorrere dal 30 ottobre 2008, data dell’ultimo versamento da lui effettuato, e ogni atto successivamente inviato all’indirizzo erroneo non avrebbe potuto interrompere il decorso della prescrizione.
Si costituiva davanti al Tribunale di Cuneo la società opposta, contestando l’eccezione di prescrizione e sostenendo la natura unitaria del debito rateizzato, con decorrenza del termine solo dalla scadenza dell’ultima rata contrattuale prevista per il 30 marzo 2013 (72 mesi dopo -id est sei anni dopo -la stipula del contratto di finanziamento).
Nel corso del processo di primo grado, dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e l’esito negativo della mediazione, si teneva l’udienza di trattazione in data 28 aprile 2022 dinanzi al Giudice Istruttore. Quest’ultimo assegnava alle parti i termini perentori previsti dall’articolo 183, comma sesto, del Codice di procedura civile, nel testo precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”). In data 27 maggio 2022, ovvero entro il primo termine di trenta giorni stabilito dalla legge, il signor depositava la propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.
In tale scritto difensivo, l’opponente operava un sensibile ampliamento del thema decidendum : oltre a precisare le precedenti difese, introduceva, infatti, nuove deduzioni ed eccezioni relative alla qualificazione giuridica del rapporto (affermandone la natura di delegazione di pagamento fondata sul mandato), alla illegittimità delle cessioni del rapporto medesimo per mancanza del consenso del debitore e del datore di lavoro e alla violazione della normativa sulla privacy per l’asserito illecito trattamento dei dati personali.
In particolare, il sosteneva che il finanziamento da lui sottoscritto, prevedendo il rimborso mediante cessione di quote della retribuzione ai sensi del D.P.R. 180/1950, non costituisse un prestito (mutuo), bensì un rapporto modellato sullo schema del mandato e della delegazione di pagamento. Secondo la tesi dell’opponente, un siffatto rapporto non poteva essere trasferito dal lato attivo senza l’espresso assenso del lavoratore/debitore e del suo datore di lavoro. Di conseguenza, il deduceva che l’inclusione del credito in questione nell’ambito di una cessione in blocco ex art. 58 TUB doveva essere ritenuta radicalmente nulla o comunque inefficace, poiché tale normativa speciale non potrebbe derogare alla disciplina imperativa e al requisito del consenso necessari per i rapporti di delegazione. A corollario di tale impostazione, l’opponente introduceva l’eccezione relativa alla violazione della normativa sulla privacy (artt. 161 e 167 del Codice della Privacy). Egli argomentava che, se la cessione del rapporto era avvenuta arbitrariamente e senza il suo consenso, anche il trasferimento e il trattamento dei suoi dati personali tra le diverse società finanziarie (RAGIONE_SOCIALE, e infine ) dovevano considerarsi illeciti. Tale condotta, descritta dal come fonte di “nocumento”, costituiva l’oggetto di una pregressa denuncia -querela in sede penale.
Infine, l’opponente sosteneva che, essendo la cessione a invalida per difetto di consenso del debitore ceduto e del datore di lavoro del medesimo, la società non sarebbe mai divenuta legittima titolare del credito e, pertanto, non avrebbe mai potuto porre in essere validi atti interruttivi del termine decennale, il quale sarebbe continuato a decorrere inesorabilmente dall’ultimo pagamento, avvenuto nel 2008.
eccepiva la tardività e l’inammissibilità di tali nuove contestazioni, ritenendole una mutatio libelli preclusa dal rito vigente, non essendo state nemmeno sommariamente accennate nell’atto di citazione.
Il primo grado si concludeva con la sentenza n. 109/2024, qui appellata, con la quale il Tribunale di Cuneo rigettava integralmente l’opposizione, condannando l’opponente a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.
Il Giudice di prime cure fondava la propria decisione sull’osservazione secondo cui la prescrizione non era maturata poiché il termine decennale doveva essere calcolato dalla scadenza dell’ultima rata, il 30 marzo 2012 ( recte , 30 marzo 2013, trattandosi di 72 rate dal marzo 2007), e non dall’ultimo pagamento effettuato dal (nel 2008).
Avverso tale decisione, il signor ha proposto appello articolando quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo, egli lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni di merito riguardanti la legittimità della cessione e la natura del rapporto dedotto in giudizio.
Con il secondo motivo, l’appellante denuncia l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla corretta qualificazione del contratto originario. Secondo il , trattandosi di un finanziamento da restituirsi mediante cessione volontaria del quinto dello stipendio (regolata dal D.P.R. 180/1950) o delegazione di pagamento (fondata sul mandato), il rapporto non può circolare liberamente come un comune credito. Secondo questa tesi, il trasferimento della titolarità del credito richiederebbe necessariamente l’assenso preventivo del debitore ceduto (il lavoratore) e della parte datoriale.
Con il terzo motivo, l’appellante censura l’erronea valutazione delle prove e contesta l’efficacia probatoria dei documenti prodotti da . L’appellante contesta, in particolare, i solleciti di pagamento (documenti n. 4 e 5 del fascicolo monitorio) e le lettere di diffida del 2015 e 2019, sostenendo che non siano mai stati legalmente recapitati al proprio indirizzo di residenza, così come il decreto ingiuntivo. Pertanto, in assenza di atti interruttivi validi, il termine di prescrizione decennale, secondo l’appellante, dovrebbe ritenersi prescritto nel 2018 (dieci anni dopo l’ultimo pagamento), e quindi ben prima dell’iniziativa giudiziaria di (2020). COGNOME censura, poi, il contratto di cessione (doc. 8) perché prodotto in forma incompleta e con numerose cancellazioni e oscuramenti (37 facciate su 44), nonché l’elenco dei crediti (doc. 7) in quanto documento interno privo di valore probatorio. Con tali censure, l’appellante intende affermare che non ha fornito la prova rigorosa dell’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco, venendo meno all’onere probatorio su di essa spettante in ordine alla propria legittimazione ad agire. L’appellante contesta il piano di ammortamento (doc. 2) e l’estratto conto (doc. 6) definendoli documenti unilaterali, privi di data certa e redatti ad uso interno successivamente alla richiesta del decreto ingiuntivo. Il fine è, evidentemente, dimostrare che non avrebbe provato l’esistenza né l’esatto ammontare del credito. L’appellante contesta, poi, la documentazione relativa alla procedura ex art. 58 TUB per sostenere che essa sarebbe stata applicata arbitrariamente ad un rapporto (cessione del quinto) il cui trasferimento non potrebbe avvenire senza il consenso preventivo del debitore e del datore di lavoro.
Infine, con il quarto motivo, si duole della mancata sanzione per la condotta tenuta durante la mediazione dalla società appellata, la quale si sarebbe rifiutata ingiustificatamente di proseguire il confronto al primo incontro.
Si è costituita nel presente grado , ribadendo la correttezza della sentenza appellata e l’inammissibilità dei motivi di gravame inerenti alla validità della cessione,
poiché introdotti tardivamente solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. in primo grado. La parte appellata ha inoltre difeso la natura unitaria del credito ai fini della prescrizione e la regolarità della propria partecipazione alla procedura di mediazione.
Questa Corte, con ordinanza del 18 febbraio 2025, ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenendola manifestamente infondata e condannando l’appellante al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 800,00 a favore della cassa delle ammende.
All’esito dello scambio tra le parti di comparse conclusionali e di memorie di replica, la causa giunge a decisione sulle conclusioni precisate come indicato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che tutte le questioni sollevate in appello (ad eccezione dell’eccezione di prescrizione) esulano dal thema decidendum come individuato nell’atto di citazione in opposizione in primo grado, atto nel quale le predette questioni non erano presenti, neppure in nuce . Ivi, come detto, il aveva circoscritto il perimetro della lite all’intervenuta prescrizione decennale del credito, da calcolarsi, secondo la sua prospettazione, a partire dall’ultimo pagamento, avvenuto in data 30 ottobre 2008. Solo con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. l’opponente ha introdotto, per la prima volta, deduzioni ed eccezioni relative alla natura del contratto (delegazione di pagamento o cessione del quinto), al difetto di consenso al trasferimento del credito e al difetto di titolarità del credito in capo a . Tuttavia, secondo il rito applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado, la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. era destinata esclusivamente alla precisazione o alla modificazione di domande ed eccezioni già formulate ( emendatio libelli ), restando preclusa l’introduzione di eccezioni nuove in senso stretto ( mutatio libelli ).
Rispetto al contesto sopra indicato, questa Corte evidenzia che il principio della rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di titolarità della posizione sostanziale fatta valere in giudizio deve ritenersi mitigato dal contrario principio secondo il quale la relativa eccezione è destinata a soccombere ogniqualvolta il convenuto abbia svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità medesima o comunque allorché, come nella specie, il difetto di titolarità non emerga dagli atti del processo (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 01/12/2015, dep. 16/02/2016, n. 2951). L’omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulle eccezioni nuove non costituisce, dunque, un vizio della sentenza, bensì la corretta applicazione delle preclusioni processuali e del principio di non contestazione. I motivi di appello sono quindi inammissibili nella misura in cui introducono dei nova , ossia delle eccezioni non ricomprese nel petitum e nella causa petendi tempestivamente delineati in primo grado.
In ogni caso, l’appello va respinto perché manifestamente infondato.
Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.
Con tali motivi, il signor sostanzialmente richiama tutte le eccezioni e difese da lui introdotte in primo grado.
In particolare, l’appellante reintroduce in secondo grado:
l’eccezione fondata sulla natura del rapporto (D.P.R. 180/1950), secondo la quale, trattandosi di cessione del quinto dello stipendio, il credito non poteva circolare ex art. 58 TUB e comunque non poteva circolare senza il previo consenso del debitore e del datore di lavoro o la previa notificazione agli stessi;
la contestazione della titolarità del credito, sostenendo che non abbia provato di essere cessionaria del credito monitoriamente azionato e che all’uopo sarebbe inidonea la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
l’eccezione di prescrizione.
Quanto al primo profilo, è pacifico tra le parti che il credito azionato da sia scaturito da un prestito contro cessione del quinto dello stipendio, concesso in base al D.P.R. 180/1950. Il contratto originario n. 28282 dell’8 marzo 2007, in effetti, ne presenta tutte le caratteristiche. In particolare, tale contratto era stato qualificato dalle parti contrattuali, RAGIONE_SOCIALE e , come finanziamento da rimborsarsi mediante cessione di quota della retribuzione o delegazione di pagamento, tramite trattenuta diretta sullo stipendio. Nel regolamento contrattuale allegato al finanziamento si era fatto esplicito riferimento a un mandato irrevocabile all’incasso, avente funzione solutoria e di garanzia impropria. Il piano di ammortamento prevedeva il rimborso del debito (pari a complessivi euro 14.760,00) in 72 rate mensili fisse di euro 205,00 ciascuna (l’ultima delle quali scadente, pertanto, nel 2013). Il contratto prevedeva espressamente la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi. Nel dettaglio del costo del finanziamento sono indicati i premi relativi al “Rischio vita” (euro 82,29) e al “Rischio impiego” (euro 1.310,85). Tali coperture assicurative erano stipulate a beneficio della società mutuante (RAGIONE_SOCIALE), a garanzia del recupero del credito in caso di morte o perdita dell’occupazione del debitore.
Ciò posto, la cessione del quinto, sia che si sostanzi in una cessione parziale di crediti futuri a scopo di adempimento (art. 1198 c.c.) sia che si sostanzi (come nella specie) in un mandato irrevocabile in rem propriam all’incasso, con funzione solutoria e di garanzia impropria, cioè di rafforzamento del credito, non attribuisce specialità genetica all’operazione di credito in sé considerata (sentenza Corte di Appello di Torino n. 1025/2025 – n. r.g. 246/2024, 20/11/2025, pubbl. 20/11/2025). Pertanto, la presenza di una clausola accessoria di cessione del quinto in un contratto di finanziamento (mutuo) non modifica la natura del contratto e non osta, di conseguenza, all’applicazione integrale a detto contratto della disciplina della cessione del credito come scaturente dall’art. 58 T.U.B., secondo il quale -per quanto interessa in questa sede -la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c.
È manifestamente infondato anche il secondo profilo di doglianza. Questa Corte ritiene, infatti, pienamente ed evidentemente provata la titolarità del credito in capo alla società
risultando la catena delle cessioni del tutto lineare, coerente e supportata da idonei riscontri documentali.
Sul punto, valga richiamare l’ormai consolidato principio di diritto, alla cui stregua ‘ la prova della cessione di un credito non è soggetta a vincoli di forma, e quindi la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in
sede di legittimità ‘ (Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 11/04/2025, dep. 21/07/2025, n. 20551 ; Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 18/05/2023, dep. 22/06/2023, n. 17944).
Come correttamente rilevato dal Tribunale, l’esistenza del contratto di finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO, sottoscritto da e da RAGIONE_SOCIALE l’8 marzo 2007, e l’effettiva erogazione della somma mutuata non sono mai stati oggetto di contestazione da parte dell’opponente. Allo stesso modo, non è contestato il quantum del debito residuo (euro 8.004,52), stante il pagamento di sole 19 rate delle 72 previste, con l’ultimo versamento effettuato il 30 ottobre 2008. D’altronde, proprio quest’ultima data è assunta da come dies a quo del termine prescrizionale.
Il primo passaggio traslativo è avvenuto a ridosso della genesi stessa del rapporto negoziale, come emerge dal documento indicato come ‘cessione’ nel fascicolo della fase monitoria: in data 21 marzo 2007, RAGIONE_SOCIALE proponeva alla
la cessione pro soluto di un pacchetto di crediti, proposta accettata da quest’ultima nella medesima giornata. L’inclusione del finanziamento concesso al in tale operazione è comprovata dall’elenco analitico allegato all’atto, ove la posizione n. 28282 risulta chiaramente identificata con i dati anagrafici dell’odierno appellante e i relativi dettagli economici (ammontare del prestito, ammontare del rateo). Se dal punto di vista documentale la prova della prima cessione è ampiamente raggiunta, va anche osservato che, sotto il profilo fattuale, il non ha mai effettuato alcun pagamento in favore della società concedente il credito, prima cedente (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), ma solo a favore della prima cessionaria, la Risulta, infatti, che il contratto di finanziamento è stato sottoscritto l’8 marzo 2007 e che la scadenza della prima rata era fissata al successivo 30 aprile. Poiché la cessione a è intervenuta subito dopo, e precisamente il 21 marzo 2007, ne consegue che, sin dal primo versamento, il debitore ha corrisposto le rate -come detto, diciannove rate su settantadue -al soggetto cessionario del credito, riconoscendone così, anche nei fatti, la piena legittimazione, come emergente dalla documentazione prodotta.
Parimenti certa e documentata è la successiva cessione “in blocco” intervenuta in data 5 dicembre 2018, con la quale ha acquisito la titolarità del credito da Tale operazione ha seguìto correttamente le formalità pubblicitarie previste dalla normativa speciale di settore, come dimostrato dall’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2018. A tal proposito, preme richiamare il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il soggetto cessionario del credito nell’ambito di un’operazione di cessione in blocco può dimostrare la propria titolarità del credito ceduto, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., mediante la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che gli elementi comuni, indicati per categorie, consentano di individuare senza incertezze i rapporti ceduti ( ex multis , Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 07/05/2024, dep. 13/06/2024, n. 16526 ; Cass. civ., Sez. III, Sent., c.c. 09/01/2023, dep. 03/03/2023, n. 6392).
Nel caso di specie, l’avviso in G.U. prodotto da unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo identifica espressamente la categoria dei ” finanziamenti contro cessione del quinto e/o assistiti da delegazione di pagamento “. La prova dell’inclusione dello specifico credito del signor trova un riscontro definitivo nella lista dei debitori ceduti depositata fiduciariamente presso il AVV_NOTAIO in Milano il 5 dicembre 2018, lista timbrata e firmata dal AVV_NOTAIO, richiamata espressamente nell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale e prodotta da in primo grado quale documento n. 7. In tale elenco, la posizione dell’odierno appellante compare identificata con i dati anagrafici e il codice NDG NUMERO_DOCUMENTO.
In questo contesto, le doglianze dell’appellante relative alla presunta inutilizzabilità dei contratti di cessione a causa degli oscuramenti presenti su numerose facciate appaiono prive di pregio. Tali omissis sono finalizzati evidentemente a proteggere i dati sensibili di centinaia di terzi soggetti estranei alla lite, i cui crediti sono stati parimenti ceduti nell’ambito della medesima operazione. Risulta, peraltro, del tutto contraddittorio e paradossale il comportamento processuale del signor : da un lato, egli lamenta una presunta violazione della propria privacy per il trasferimento dei dati senza consenso; dall’altro, pretenderebbe la produzione integrale di atti contenenti i dati personali di terzi, che egli non ha alcun diritto di conoscere.
La contestazione mossa dal in ordine alla titolarità del credito in capo alla si appalesa, peraltro, del tutto generica. L’appellante, infatti, non chiarisce in alcun modo quale dei criteri oggettivi indicati nell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2018 non risulterebbe soddisfatto dal rapporto debitorio litigioso. Al contrario, deve constatarsi che il credito azionato risponde integralmente ai criteri della G.U., in quanto, come ivi previsto: si tratta di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio; tale finanziamento deriva da un contratto originariamente concesso da un intermediario finanziario (RAGIONE_SOCIALE) e successivamente acquisito dalla cedente esso è riferito a un soggetto rientrante nella categoria del lavoratore dipendente; il credito è denominato in Euro ed è regolato dal diritto italiano; infine, il credito possiede un valore nominale ampiamente superiore al limite minimo di 100,00 euro fissato per l’operazione. Soprattutto, la riconducibilità del rapporto alla cessione è definitivamente sancita dal criterio identificativo decisivo, ovvero, come poc’anzi rilevato, l’inclusione del nominativo del (corrispondente al codice NUMERO_DOCUMENTO) nella lista dei debitori ceduti depositata fiduciariamente presso il AVV_NOTAIO in Milano.
A corroborare ulteriormente e in via definitiva la legittimazione attiva della
concorre la circostanza, di assoluto rilievo logico e processuale, che la medesima società è nel possesso di tutta la documentazione riservata inerente alla posizione negoziale dell’appellante. , infatti, ha prodotto non solo il contratto di finanziamento originario del 2007 e il relativo piano di ammortamento, ma anche copia della carta di identità del debitore, l’estratto conto analitico con il dettaglio dei diciannove ratei effettivamente corrisposti e finanche la corrispondenza intercorsa tra le precedenti titolari del credito. La disponibilità di siffatta documentazione sensibile e specifica -che per sua natura si deve presumere appartenere esclusivamente al patrimonio informativo del creditore e dei suoi aventi causa -non ha altra spiegazione se non l’effettivo perfezionamento della catena traslativa che ha portato il credito nella piena ed esclusiva titolarità di .
L’accertamento della titolarità attiva del credito per effetto di una successione a titolo particolare è evidentemente funzionale a consentire al debitore di pagare correttamente, con efficacia liberatoria, a favore del suo creditore attuale, facendo sì che l’obbligato non corra il rischio di pagare al soggetto sbagliato, od anche solo di dover dimostrare la ricorrenza delle condizioni per invocare l’efficacia liberatoria del pagamento al creditore apparente (art. 1189 c.c.). Tutti gli elementi sopra indicati consentono inequivocabilmente al debitore ceduto di comprendere quale suo debito sia stato trasferito, con quale atto di autonomia privata e in favore di chi (vedasi, sul tema, ex multis , la sentenza di questa Corte n. 833/2025 – N. R.G. 1550/2023 del 14/10/2025), soprattutto tenuto conto del fatto che , il quale non ha mai negato di avere sottoscritto il finanziamento con RAGIONE_SOCIALE né di avere ricevuto la somma
finanziata, non ha mai invocato l’incertezza dell’identificazione del debito in ragione dell’esistenza di una pluralità di debiti analoghi.
In definitiva, la prova della titolarità dello specifico credito in capo a deve ritenersi pienamente raggiunta.
Il motivo di appello avente ad oggetto la riproposizione dell’eccezione di prescrizione è inammissibile perché non si misura con la motivazione della sentenza appellata. L’appellante, infatti, non spiega perché non dovrebbe applicarsi al caso di specie il criterio, utilizzato dal Tribunale, della corrispondenza del dies a quo del decennio di prescrizione con la scadenza dell’ultima rata contrattualmente prevista.
L’eccezione di prescrizione, comunque, è manifestamente infondata. Il frazionamento del debito in singole rate non scalfisce l’unitarietà del contratto di finanziamento, motivo per il quale la decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni rimane ancorata alla scadenza dell’ultima rata prevista nel contratto e non alle singole scadenze ( ex multis , Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 16/12/2022, dep. 10/02/2023, n. 4232). Di conseguenza, il dies a quo del termine di prescrizione ordinario (decennale) previsto dall’art. 2940 c.c. va individuato, come già indicato dal Tribunale, nella scadenza dell’ultima rata prevista nel piano di ammortamento, id est il 30 marzo 2013. Anche a voler obliterare il piano di ammortamento (dal momento che l’appellante ne disconosce la valenza probatoria), è il contratto stesso che prevede la restituzione in 72 rate mensili. La settantaduesima rata mensile a partire dalla data di sottoscrizione del contratto (8 marzo 2007) sarebbe scaduta non prima dell’8 febbraio 2013. La prescrizione, quindi, non era maturata neppure al momento della proposizione dell’opposizione da parte del (29 giugno 2021). È quindi irrilevante stabilire se vi siano stati oppure no validi atti di interruzione della prescrizione e pertanto le deduzioni sul punto del restano assorbite.
L’ultimo motivo di appello, sulla mediazione obbligatoria, va parimenti rigettato. Nella sentenza appellata, il Tribunale ha dato atto del regolare, ancorché infruttuoso, esperimento della mediazione obbligatoria. COGNOME evidenzia che , comparendo al primo incontro, ha dichiarato tramite il proprio difensore di non voler proseguire nella procedura. Secondo l’appellante, la “preconcetta indisponibilità” di a mediare equivarrebbe a una mancata partecipazione. Di conseguenza, la condizione di procedibilità non sarebbe soddisfatta.
Il motivo è manifestamente infondato. Dal verbale dell’incontro del 17 febbraio 2022 emerge che la società creditrice non solo ha assunto l’iniziativa della mediazione ma ha partecipato regolarmente alla sessione tramite il proprio procuratore speciale. Si legge nel verbale: ‘ Al termine del primo incontro di mediazione, le parti, chiamate dal mediatore, cosi si esprimono: parte istante non intende proseguire in mediazione, parte invitata ne prende atto ‘. La scelta di non proseguire oltre il primo incontro non configura una mancata partecipazione alla mediazione, bensì il legittimo esercizio di una facoltà prevista dall’istituto, che non autorizza, come tale, alcuna sanzione di improcedibilità né giustifica altre sanzioni. Non è dato, poi, comprendere da quale elemento concreto il signor pretenda di desumere la preconcetta indisponibilità di alla mediazione. Una simile intenzione non può certo essere ricavata, per via meramente presuntiva, dal tenore del verbale di mediazione del 17 febbraio 2022. Ove si volesse seguire il ragionamento dell’appellante, si giungerebbe al paradosso per cui la medesima “preconcetta indisponibilità” alla mediazione potrebbe essere simmetricamente attribuita allo stesso COGNOME: dal verbale emerge, infatti, che quest’ultimo si è limitato a
“prendere atto” della volontà di di non proseguire con la mediazione, senza formulare alcuna controproposta e senza sollecitare un approfondimento della discussione, mostrandosi così mal disposto alla mediazione almeno quanto lo era .
In definitiva, la sentenza appellata merita di essere integralmente confermata.
Le spese del grado di appello seguono la totale soccombenza della parte appellante.
Tenuto conto del valore della causa, che comporta l’applicazione dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 , nonché dell’attività processuale in concreto svolta, le spese del presente grado di appello si liquidano sulla base dei parametri medi espressi nelle tabelle -ai sensi del D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 -e quindi in complessivi € 3.966,00 per onorari (di cui €1.134 ,00 per la fase di studio, €921 ,00 per la fase introduttiva ed €1.911 ,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge. Nulla si liquida per la fase istruttoria e di trattazione, non essendosi svolta istruttoria in appello ed essendo consistita la trattazione nella riproposizione delle difese contenute negli atti precedenti, senza un effettivo apporto contenutistico.
Sussistono i presupposti per la condanna, d’ufficio, della parte appellante ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., il quale richiede la sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, configurabile nella violazione del grado minimo di diligenza che consenta di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda.
Nella specie, la stessa modalità di formulazione dell’appello rivela una generale carenza di diligenza. Questa Corte ha dovuto preliminarmente svolgere un’opera di ricostruzione interpretativa delle singole censure formulate dalla Difesa della parte appellante, traendole ed enucleandole da un’esposizione caratterizzata da uno stile magmatico e da una struttura logico-argomentativa non sempre perspicua. Tali modalità espositive, non rispettose dei requisiti minimi di sinteticità e di specificità, unitamente all’introduzione di temi nuovi e alla reiterazione di censure inammissibili, manifestamente infondate e prive di un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza appellata, rivelano una condotta processuale connotata quantomeno da colpa grave. L’appello, considerato nel suo complesso, si appalesa persino pretestuoso e defatigatorio.
Questa Corte ritiene, pertanto, che la parte appellante sia meritevole di essere condannata a pagare, a favore della parte appellata integralmente vittoriosa, una somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. che si determina equitativamente in misura pari agli onorari di causa come sopra liquidati, oltre agli interessi legali sulla predetta somma, calcolati al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
Sussistono, infine, i presupposti previsti dall’art. 13, co. 1 -quater , D.P.R. 115/2002 per porre a carico della parte appellante integralmente soccombente l’obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1bis del predetto art. 13.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
RESPINGE l’appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Torino n. 109/2024, resa tra le parti in data 25/01/2023 nella causa civile iscritta al n. 1872/2021 R.G. Trib. e pubblicata il 02/02/2024, iscritta al Repert. n. 162/2024 in pari data, confermando integralmente, per l’effetto, tale sentenza.
CONDANNA l’appellante a rifondere all’appellata u.s., e per essa alla procuratrice u.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , le spese processuali del presente grado di appello, che si liquidano in complessivi € 3.966,00 (euro tremilanovecentosessantasei/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA l’appellante a pagare all’appellata u.s., e per essa alla procuratrice u.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di € 3.966,00 (euro tremilanovecentosessantasei/00), oltre agli interessi legali sulla predetta somma, calcolati al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
DICHIARA che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, co. 1 -quater , D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell’appellante integralmente soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello, in data 20 febbraio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME COGNOME