Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2258/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME domiciliazione telematica legale
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO n. 937/2021 depositata il 15/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 937 del 2021 del Tribunale di Busto Arsizio, esponendo che:
-la società RAGIONE_SOCIALE‘aveva convenuta in giudizio nel 2017 per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo previsto dal Regolamento CE n. 261 del 2004, allegando di essere cessionaria del relativo credito, indicato come fondato sul ritardo di quattro ore accumulato con riferimento a un volo operato l’anno precedente, con passeggero il cedente NOME COGNOME;
-il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda osservando che:
-la società attrice, per sua stessa ammissione, esercitava professionalmente in modo organizzato e nei confronti del pubblico attività di recupero dei crediti spettanti ai passeggeri dei voli aerei in ragione di ritardi, cancellazioni di voli o rifiuti d’imbarco, ottenendo la cessione di quelle obbligazioni attive indennitarie fondate sulla normativa comunitaria;
-ai sensi dell’articolo 106, t.u.b., l’esercizio nei confronti del pubblico di attività di concessione di finanziamenti, quale doveva ritenersi quello effettuato a mezzo della cessione del credito, era riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia;
-non risultando tale iscrizione la cessione era da ritenersi nulla;
il Tribunale, in sede di appello, aveva riformato la decisione osservando che:
-doveva escludersi che fosse ravvisabile un finanziamento, necessariamente consistente in un’anticipazione di mezzi a fronte di un obbligo di restituzione maggiorata nel relativo costo, mentre,
nella fattispecie, era stato espressamente pattuito che il cedente ricevesse il denaro, in misura decurtata, soltanto se e quando la cessionaria avrebbe ottenuto il pagamento della compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea debitrice, altrimenti non essendovi alcun compenso in favore del cedente;
-il prezzo era stato determinato con rinvio al listino prezzi e ai termini e condizioni previsti dal sito internet della cessionaria, con conseguente determinazione indiretta ovvero determinabilità di quello;
-non era stata dimostrata la conoscenza, da parte della cessionaria al momento della cessione, del divieto di trasferimento soggettivo dell’obbligazione quale previsto dall’art. 16.3 delle Condizioni Generali del contratto tra il passeggero e il vettore, il patto in parola non era opponibile ad RAGIONE_SOCIALE
-la responsabilità della compagnia aerea, nel merito, era di carattere oggettivo e risultata nei fatti sussistente;
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato fondato su motivo unico;
Considerato che
parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso con accettazione -e indicazione congiunta di compensazione delle spese di lite -da parte controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata;
il giudizio di legittimità va dunque dichiarato estinto senza regolazione delle spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 08/01/2025.