SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 337 2026 – N. R.G. 00001043 2025 DEPOSITO MINUTA 16 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Venezia , Terza Sezione Civile e Minorenni, composta dai seguenti Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME Relatrice
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliera
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello promossa con atto di citazione notificato in data 3.6.2025
DA
(C.F. ), con il proc.dom. AVV_NOTAIO ( ), per mandato allegato all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo C.F. C.F.
Appellante
CONTRO
(C.F.
), in persona del legale rappresentante
pro
tempore , con il pro.dom. AVV_NOTAIO COGNOME GRAZIA (
), per mandato
in calce alla comparsa di risposta d’appello
P.
C.F.
Oggetto: Altri contratti d’opera – appello avverso la sentenza n. 341/2025 del 20/02/2025 del Tribunale di Padova rimessa al Collegio in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del , nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: Per l’appellante:
‘ Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 341/2025 del Tribunale di Padova, pubblicata il 20.02.2025, mai notificata, previa dichiarazione di risoluzione del contratto stipulato inter partes: a- revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova, n. 816/2024 notificato in data 07.05.2024 in uno con l’atto di precetto, per tutti i motivi indicati in premessa, per la insussistenza del credito ingiunto.
b- rigettare la domanda di parte opposta perchè infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata: Rideterminarsi, alla luce di quanto risulterà provato e di giustizia, l’ammontare delle ulteriori spese dovute dall’odierno opponente alla carrozzeria
[…
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario, sia del primo che del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc depositata in primo grado, che qui di seguito si ritrascrivono:
Si chiede ammettersi prova per interpello del legale rappresentante della e per testi sui seguenti capitoli:
‘Vero che in data 08.05.2023 il sig. , su indicazione del proprio assicuratore, si rivolgeva alla carrozzeria al fine di procedere con le riparazioni alla propria auto, rimasta danneggiata a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 06.05.2023?’
‘Vero che in tale occasione sottoscriveva contratto di prestazione d’opera, atto di cessione del credito in bianco, ovvero senza indicazione dell’ammontare del credito ceduto, , contratto di locazione di veicolo sostitutivo?’
‘Vero che la valutazione circa i danni subiti dall’auto e le relative riparazioni iniziavano successivamente alla data dell’8.05.2023?’
‘Vero che in data 28.07.2023 la carrozzeria consegnava l’auto al sig: ?’
‘Vero che il sig. , successivamente alla consegna dell’auto, si avvedeva che i lavoro effettuati dalla carrozzeria erano incompleti?’
‘Vero che il sig. si rivolgeva quindi alla carrozzeria per procedere alla verifica dei danni ancora da ultimare?’
‘Vero che le riparazioni di cui l’auto ancora necessitava veniva indicate nel preventivo che mi si rammostra (doc. 7 fascicolo opponente) e che confermo?’
Si indica a teste sui capitoli 6 e 7 il legale rappresentante della carrozzeria
Si chiede inoltre CTU estimativa al fine di valutare le riparazioni effettuate dalla carrozzeria il loro costo effettivo, le riparazioni non effettuate e quelle che sarebbero state necessarie in relazione ai danni riportati dall’auto attorea a seguito del sinistrop del 06.05.2023, la congruità del preventivo prodotto sub doc. 7.
Ci si oppone alle istanze istruttorie di controparte e si chiede in denegata ipotesi di ammissione di essere abilitati a prova contraria’.
Per l’appellat a:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Venezia, disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione:
In Via Preliminare e In Rito : dichiarare la nullità dell’atto di citazione d’appello per l’errata indicazione di costituzione di 70 giorni prima dell’udienza di comparizione per non incorrere in decadenze e preclusioni; dichiarare, comunque, inammissibile l’appello proposto da in ragione della mancata osservanza dei prescritti di cui all’art.342 c.p.c. e dichiarare inammissibile il mezzo di prova per testi sui capitoli 5 e 7 dedotti per le ragioni esplicate trattandosi di istanze rinunciate e non riproponibili
Nel Merito : respingere l’appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza gravata e, comunque, per non decadere dalle eccezioni e domande formulate in I° grado di giudizio, in quanto assorbite e non trattate, si ripropongono le conclusioni in via subordinata e subordinata istruttoria di cui alla nota di precisazione delle conclusioni I° grado qui ritrascritte: nel merito in via subordinata: rigettarsi le domande di e in caso di revoca del decreto, accertato e dichiarato che , in ragione dei titoli dedotti, è debitore nei confronti di della somma di € 12.095,16 oltre interessi, condannare a pagare a favore di la suddetta somma oltre interessi al tasso legale dalla data di recesso dal contratto di cessione fino alla domanda giudiziale e successivamente dalla data dell’emissione del decreto ingiuntivo fino all’effettivo saldo al tasso ex art. 1284 co.4 c.c. o la diversa eventuale somma che venisse determinata in corso di causa.
I n Via Subordinata Istruttoria, richiamandosi alle conclusioni del I°grado di giudizio, nella sola denegata ipotesi di rimessione in istruttoria, al solo fine di non incorrere in decadenze si
chiede l’ammissione delle istanze istruttorie delle memorie ex art. 171 ter n. 2-3 c.p.c. che si riportano pedissequamente:
vero che in data 8.05.23 venivano scattate le fotografie che mi si mostrano datate 8.05.23 h.
11.10 e seguenti della vettura Renault Nuovo Espace sub doc. 27 riportanti la data 8.05.23?
2)Vero che trasmettevo a mezzo mail al perito il preventivo che mi si mostra unitamente alle 36 foto allegate di cui a doc. 28 e 29,
Vero che il perito dopo l’accesso e la visione delle foto e del preventivo concordava sulle opere da eseguire sull’auto Renault Nuovo Espace a seguito del sinistro del 6.05.23 e riconosceva i pezzi di ricambio e le ore di manodopera indicati da nella fattura NUMERO_DOCUMENTO che mi si mostra?
Vero che il perito per RAGIONE_SOCIALE a seguito del sinistro del 6.05.23 predisponeva la perizia per il tipo di lavorazioni e sostituzione ricambi da effettuarsi sulla vettura Renault Espace che mi si mostra a doc.6 fascicolo di causa rg. 2914/2024?
Vero che riconosceva a titolo di danno materiale al sig. l’importo di € 19.359,16 pari alla fattura emessa da come da documento 29 fascicolo ingiunzione e 34 fascicolo merito?
Vero che i DDT che mi mostrano sub doc. 24 allegato memoria sospensiva riguardano i pezzi di ricambio della vettura Renault Nuovo Espace del ?
Vero che le foto sub doc. 31 e sub doc 40-55 riguardano alcune fasi di lavorazioni della vettura Renault Nuovo Espace del anche con ricambi a terra?
Vero che il sig. nel luglio 2023 comunicava a di aver fretta di ritirare la vettura perché dove andare in Moldavia durante le ferie estive?
Vero che il sig. dal settembre 2023 in poi non ha contattato per lamentare il mancato completamento dei lavori?
10) Vero che il sig. dopo aver ritirato la Renault Espace non si è più presentato in
Si indicano a testi i signori di Albignasego (Pd) sui capitoli da 1 a 3, il perito presso RAGIONE_SOCIALE
di Verona sul capitolo 4, la dott.ssa RAGIONE_SOCIALE sul capitolo 5, il sig. di Padova sul capitolo 6 , 7 , 8, 9 e 10.
Ci si oppone alle istanze istruttorie per interpello e testi avversarie, come detto nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. I° grado di giudizio e a quelle per testi sui capitoli da 1 a 4 inammissibili mancando i testi, il 5 perché rinunciato, il 6 perché generico, privo di riferimento temporale, valutativo e irrilevante dato che l’auto sarebbe stata vista da un anno dopo il ritiro e, quindi, possibile oggetto di manipolazioni e/o modifiche e/o altri danni oltre all’inevitabile usura. Capitolo 7 è inammissibile generico irrilevante inconferente su preventivo non datato e valutativo. In denegata ipotesi di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta con il teste di Padova e di Albignasego (Pd) e il legale rappresentante di e di essere ammessi a prova contraria indiretta sui capitoli: 11) Vero che il preventivo sub doc7 avversario, che mi si mostra, indica ricambi come autoradio, aletta parasole, cover presa Usb, cassetto porta oggetti e motorino cassetto porta oggetti non rientranti nei danni del sinistro 6.5.23 concordati con il perito NOME e non inseriti
in fattura
12) Vero che il codice dei pezzi inseriti nel preventivo non corrispondono a quelli dei pezzi di ricambio per l’automobile del di Si indica a teste sul cap.11 e sul cap.12 .
Ci si oppone alla richiesta C.T.U., per i motivi indicati nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. I° grado e richiamando quanto detto trattasi di c.t.u. esplorativa al fine di colmare lacune probatorie avversarie da eseguirsi sulla vettura dopo oltre due anni dal ritiro della stessa che potrebbe essere stata modificata, manipolata o anche semplicitamente degradata dall’uso e, quindi, con evidente alterazione delle condizioni e dello stato della vettura. ha elencato nel cd. ‘preventivo’ 33 pezzi di ricambio ma il non ha allegato foto o perizie del mezzo dei predetti pezzi ‘mancanti’ o ‘non sostituiti’. Ci si oppone alla richiesta perizia circa congruità del preventivo di in quanto contiene pezzi non danneggiati nel sinistro, non riconosciuti dall’assicurazione e non sostituiti da e che non era, né è, tenuta a installarli o a rifonderne il costo al e non costituiscono mancate lavorazioni di riguardo quelle riconosciute dall’assicurazione e presenti al momento della riconsegna del mezzo nel luglio 2023. Il CTU potrebbe solo verificare se la fattura è pertinente con la perizia eseguita da in ordine alle lavorazioni da eseguire a seguito del sinistro del 6.5.2023 e per le quali il aveva sottoscritto la cessione del credito e ottenuto il risarcimento da
In ogni caso condannare l’appellante alla rifusione delle spese di lite’.
Ragioni della decisione
1-Con atto di citazione notificato il 10.6.2024, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 816/2024, con il quale il Tribunale di Padova gli ingiungeva di pagare a la somma di € 12.095,16, a saldo della fattura n. 750/2023 relativa a lavori di riparazione effettuate sull’auto di proprietà del e al noleggio di auto sostitutiva dall’8.058.2023 al 28.07.2023.
A sostegno dell’opposizione esponeva che a seguito del sinistro occorsogli il 6.5.2023, in data 8.5.2023 si era rivolto, su indicazione del proprio assicuratore, alla carrozzeria al fine di procedere alle riparazioni dell’auto. In tale occasione, aveva sottoscritto contratto d’opera interamente predisposto dalla stessa carrozzeria, nel quale non compariva né l’indicazione dei lavori da eseguire né il loro ammontare e al quale erano allegate alcune fotografie raffiguranti l’auto attorea danneggiata, nonché contratto di noleggio di veicolo senza conducente con il costo di € 50,00 oltre iva al giorno ed anche atto di cessione del credito su modulo interamente predisposto dalla carrozzeria, che quest’ultima aveva provveduto successivamente a completare con l’indicazione dell’importo relativo alle riparazioni, pari a € 19.359,16.
La RAGIONE_SOCIALE assicuratrice aveva corrisposto a la somma di € 7.264,00 e non le era dovuto l’ulteriore importo di € 12.095,16 (somma già versata da all’opponente in data 14.9.2023) in quanto l’importo della fattura rispetto al quale non vi era stato riconoscimento alcuno – era eccessivo e alla riconsegna del veicolo, in data 28.7.2023, i lavori non risultavano completati, tanto che aveva dovuto rivolgersi ad altra carrozzeria –, che aveva redatto preventivo di spesa per € 11.431,65 per le riparazioni ancora necessarie.
2-Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione. Rilevava che il aveva sottoscritto il contratto d’opera in data 8.5.2023 relativa mente alle riparazioni della vettura incidentata; l’importo fatturato era quello di cui alla cessione di credito, sottoscritta dall’appellante in data 8.5.2023 ; vi era espresso riconoscimento della quantificazione del danno materiale subito.
3-La causa era istruita solo documentalmente ed era decisa con sentenza n. 341/2025, con la quale l’opposizione era respinta e le spese processuali erano poste a carico dell’opponente.
3.1-Osservava il giudice di primo grado che il aveva confermato il conferimento dell’incarico a di averle ceduto il credito, di aver sottoscritto il contratto di noleggio e di aver utilizzato la vettura sostitutiva e di aver quantificato il danno materiale patito nel sinistro in € 19.359,16 pari all’importo di cui alla NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO e, nella scrittura sottoscritta in data 8.5.2023, aveva riconosciuto di esser tenuto a effettuare ‘ l’immediato pagamento dell’intero ammontare dovuto alla carrozzeria per l’opera e i servizi prestati ‘.
4-Avverso tale sentenza il proponeva appello sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:
4.1-errata valutazione dell’onere probatorio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Il mai ha riconosciuto l’ammontare delle riparazioni nella misura di € 19.359,16 e ha contestato le riparazioni effettuate in quanto incomplete ed eccessivamente onerose, producendo a sostegno delle proprie deduzioni un preventivo di spesa rilasciato da altra carrozzeria. Il giudice ha rigettato l’opposizione senza consentire all’opponente di provare i propri assunti (tramite assunzione di prova orale e CTU);
4.2- errata valutazione degli elementi probatori acquisiti: insussistenza di riconoscimento di debito da parte del . Il giudice non specifica l’elemento dal quale risulterebbe tale riconoscimento da parte dell’appellante, che comunque è contestato: l’indicazione della somma di € 19.359,16 nell’atto di cessione del credito è successiva al momento della sottoscrizione (8.5.2023) poiché a quella data i lavori non erano ancora stati iniziati; l’invio della fattura n. NUMERO_DOCUMENTO da parte dell’allora procuratrice AVV_NOTAIO alla RAGIONE_SOCIALE assicuratrice tenuta alla liquidazione del danno è avvenuto ai soli fini della quantificazione del danno materiale e non certo ai fini dell’accettazione, nei confronti della carrozzeria, dei lavori eseguiti e del loro ammontare; analogamente vale per lettera di intervento inviata dall’attuale procuratore
dell’appellante ad datata 6.9.2023, nella quale, peraltro, vi è soltanto l’indicazione della carrozzeria senza alcun riferimento alle riparazioni ivi effettuate ed al loro costo; 4.3- errata interpretazione della clausola sub 5 dell’atto di cessione del credito, atto che era stato sottoscritto in data 8.5.2023 in bianco e solo successivamente completato dalla carrozzeria con l’indicazione della somma di € 19.359,16 e, dunque, la clausola de quo non può essere interpretata come riconoscimento da parte del . In ogni caso, la sottoscrizione dell’atto di cessione del credito non può in alcun modo aver avuto l’effetto di confiscare al il diritto a contestare la completezza, adeguatezza, congruità dei lavori (successivamente) effettuati dalla carrozzeria.
5-Si costituiva la quale resisteva al gravame . Eccepiva la nullità dell’atto di impugnazione per avere il procuratore dell’appellante, nell’avvertimento rivolto le, di costituirsi per non incorrere nelle decadenze di cui all’art. 38 e 167 c.p.c. e della facoltà di proporre appello incidentale, indicato il termine di settanta giorni prima dell’udienza del 8.10.2025 , in contrasto con il termine previsto dall’art. 347 c.p.c. di venti giorni e non rispettando così i termini di costituzione, concedendo di fatto all’appellante termine fino al 26.6.25 per costituirsi. Eccepiva altresì l’inammissibilità dell’ appello ex art. 345 co. 3 c.c. delle domande in via istruttoria in relazione alla prova per testi sub cap. 5 e 7 rinunciata in primo grado. Chiedeva in ogni caso il rigetto dell’appello in quanto infondato.
6-Respinta l’istanza di inibitoria proposta dall’appellante, la causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all’udienza del 26.1.2026 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa la concessione dei termini di cui all’art. 352 cpc.
7Va in primo luogo respinta l’eccezione di nullità dell’atto di citazione d’appello, atteso che nessun pregiudizio è derivato a parte appellata dall’errata indicazione del termine per la costituzione nel presente grado. Con la sua costituzione nei termini ha dunque sanato l’eventuale nullità.
8Va invece accolta l’eccezione di inammissibilità della prova orale formulata dal in questo grado al capitolo 7 in quanto nuova. Infatti la prova orale sulla quale aveva insistito l’appellante in primo grado era quella di cui all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. nota di precisazione delle conclusioni del 10.1.2025) e il capitolo 7 come formulato in appello non coincide con quello di cui all’atto introduttivo di primo grado : circostanza capitolata in primo grado: ‘ vero che la carrozzeria redigeva preventivo sub doc. 7 che mi rammostra ?’ ; circostanza capitolata in appello: ‘ vero che le riparazioni di cui l’auto ancora necessitava venivano indicate nel preventivo che mi si rammostra (doc. 7 fascicolo opponente) e che confermo? ‘).
Con riferimento al capitolo 5, invece, parte appellante ha precisato che ‘ l’indicazione del legale rappresentante della quale testimone sul capitolo 5 è frutto di mero errore materiale e ad esso di conseguenza si rinuncia ‘ (note depositate il 7.10.2025) .
8L’appello è comunque infondato e va respinto. Tutti i motivi di impugnazione vanno esaminati congiuntamente in quanto tra di loro connessi.
Il ha sottoscritto in data 8.5.2023 con contratto d’opera (doc. 3 per ‘ripristino veicolo’ , con allegate le fotografie del mezzo da riparare.
Ha altresì sottoscritto in pari data l’atto di cessione di credito di € 19.359,16 (doc. 5 appellata).
Secondo l’appellante tale atto di cessione non conte rrebbe riconoscimento alcuno dell’importo delle riparazioni, in quanto necessariamente sottoscritto senza indicazione dell’importo, dal
momento che a quella data i lavori erano ancora da eseguire e la fattura, dalla quale si evincono le voci di danno ed il costo delle riparazioni, è datata 16.6.2023. Ha anche formulato specifico capitolo di prova per interpello per dimostrare la circostanza (capitolo 2).
Osserva questa Corte che l ‘assunto, ancorché dimostrato, non farebbe venir meno la valutazione del giudice di primo grado circa la sussistenza della prova del credito dell’appellata (dal che l’inammissibilità per superfluità del capitolo di prova).
Vero è, infatti, che in data 5.9.2023, tramite il proprio avvocato ( ), il ha accettato l’importo complessivo di € 19.359,16 ‘come da fattura prodotta’ a titolo di risarcimento dei danni materiali patiti (doc. 29 allegato al ricorso per DI).
Privo di pregio è l’assunto dell’appellante secondo cui ‘ l’invio della fattura n.750/2023 da parte dell’allora procuratrice era ‘ai soli fini della quantificazione del danno materiale’.
Premesso che il doc. 29 è ben successivo alla riconsegna da parte di del mezzo al e nelle more non è stata né dedotta né dimostrata eventuale contestazione di incompletezza dei lavori o eccessività del prezzo praticato, la mail del legale con allegata la fattura per € 19.359,16 non può valere solo ‘ per la quantificazione del danno materiale ‘, ma anche per riconoscere l’effettiva esecuzione dei lavori e la loro congruità.
L’a ffermazione secondo cui l’appellata non avrebbe eseguito le riparazioni tanto che il avrebbe dovuto rivolgersi ad altra carrozzeria specializzata non trova d’altro canto riscontro probatorio e neppure le istanze istruttorie sulle quali ha insistito l’appellante sarebbero idonee allo scopo.
L’appellante richiama un preventivo della carrozzeria (doc. 7), non datato, né firmato, al quale non risulta essere seguita fattura (d’altro canto l’appellante afferma che i lavori non sono stati ancora eseguiti), ma che non ha trovato, né necessita di trovare conforto
testimoniale. Invero il capitolo di prova sub 6 è del tutto generico dal momento che non fornisce alcuna indicazione di quali sarebbero i lavori da ultimare, mentre il capitolo 7 (come formulato nell’atto di citazione in opposizione a è diretto solo a provare la predisposizione di un preventivo e non, invece, la riferibilità dei lavori da eseguire -e quali -per completare la riparazione del mezzo. Con
In ogni caso va osservato che in data 6.9.2023 l’attuale legale del dava atto che ‘ La vettura è stata riparata presso la carr. di Padova’ (doc. 30 fasc. ingiunzione) e la riconsegna del mezzo riparato (avvenuta a fine luglio del 2023) risulta esser ben anteriore a tale data, tempo nel corso del quale ben avrebbe potuto il verificare che non tutti i lavori erano stati eseguiti.
Dunque non vi è prova dell’ incompletezza dei lavori eseguiti da La richiesta di CTU risulta quindi del tutto esplorativa e pertanto è inammissibile.
In ordine alla pretesa eccessività dell’importo chiesto, va rilevato che la stessa RAGIONE_SOCIALE assicuratrice -previa perizia del 16.6.2023 (doc. 6 appellata) – ha ritenuto congruo detto importo di € 19.359,16, pari alla fattura n.750/2023 di comprendente il nolo di una vettura sostitutiva, la sostituzione di vari pezzi di ricambio e la manodopera e ha provveduto alla corresponsione del l’intero importo (€ 12.095,16 a ed € 7.264,00 a doc. 24 all. al ricorso monitorio).
Ora, essendosi il in data 8.05.2023 -clausola 5 dell’atto di cessione del credito -dichiarato come tenuto a effettuare ‘ l’immediato pagamento dell’intero ammontare dovuto alla carrozzeria per l’opera e i servizi prestati ‘ nel caso in cui il debitore ceduto, ossia la RAGIONE_SOCIALE assicurativa, non avesse eseguito il pagamento (come avvenuto nella specie, avendo la RAGIONE_SOCIALE già pagato la quota oggi richiesta dall’appellata del danno materiale direttamente al
: doc.24 fascicolo fase monitoria) , va senz’altro confermata la sussistenza del credito dell’appellata.
9-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
10Poiché ‘n el giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame ‘, (Cass. n. 34693 del 24/11/2022), essendosi verificato nella spece tale presupposto, l’appellante va altresì condannato a corrispondere all’appellata a tale titolo l’importo di € 1.983,00, pari alla metà delle spese di lite come liquidate.
P. Q. M.
La C orte d’Appello di Venezia , definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza appellata n. 617/2025 del 24.2.2025 del Tribunale di Padova;
2- condanna l’appellante alla rifusione in favore d ell’appellata del le spese processuali del giudizio di appello, che si liquidano in € 3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3condanna l’appellante al pagamento in favore dell’appellata, ai sensi dell’art. 96, comma 3 cpc, dell’importo di € 1.983,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del testo unico di cui al decreto del COGNOME della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l’appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Venezia, 2 febbraio 2026
La COGNOME Estensora Dott.ssa NOME COGNOME