Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33638 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 9695 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: BNS LGU 38E10 L388M) COGNOME NOME (C.F.: BNS GPP CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: BNS CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: BNS FNC CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F: PRC GND CODICE_FISCALE
G791X)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE società con socio unico (C.F.: P_IVA, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME (C.F.: TARGA_VEICOLO)
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOMEC.F.: PCR CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 268/2023, pubblicata in data 17 febbraio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso come da requisitoria scritta già in atti, per l’accoglimento del ricorso;
l’avvocato NOME COGNOME per delega dell’avvocato NOME COGNOME per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE
l’avvocato NOME COGNOME per la controricorrente Intesa Sanpaolo S.p.A.RAGIONE_SOCIALE
Fatti di causa
Unione di Banche Italiane (UBIRAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, sulla base di titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato dal Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A., ed assumendo che il relativo credito fosse stato oggetto di cessione in favore di RAGIONE_SOCIALE ha promosso una procedura esecutiva immobiliare nei confronti di NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME.
I debitori esecutati hanno proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo altresì il risarcimento dei danni a loro dire subiti in virtù dell’illegittima esecuzione. Nel corso del giudizio di primo grado, si è costituita RAGIONE_SOCIALE in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, assumendo che quest’ultima si fosse a sua volta resa ulteriormente cessionaria del credito posto in esecuzione.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bergamo, che -dichiarata inammissibile l’azione risarcitoria ha accertato e dichiarato « l’inesistenza del diritto di Unione di Banche Italiane S.p.A., quale procuratore di UBI RAGIONE_SOCIALE.r.l., a procedere ad
esecuzione forzata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ».
La Corte d’a ppello di Brescia, su gravame di Unione di Banche Italiane (UBIRAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALElRAGIONE_SOCIALE, cui ha aderito RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato l’opposizione all’esecuzione.
Ricorrono NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME sulla base di quattro motivi.
Resistono, con distinti controricorsi: a) RAGIONE_SOCIALE in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE; b) Intesa Sanpaolo S.p.A., la quale ha incorporato Unione di Banche Italiane S.p.A., assumendo che quest’ultima aveva precedentemente riacquistato il credito oggetto della presente controversia.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Regolarità del contraddittorio nel giudizio di legittimità
In primo luogo, va dato atto che l’avviso di udienza non risulta comunicato tempestivamente alle parti dalla Cancelleria, ma queste ultime hanno tutte regolarmente svolto la propria attività difensiva, depositando memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (e/o partecipando all’udienza di discussione orale), senza nulla eccepire, mentre lo stesso pubblico ministero ha depositato, a sua volta, requisitoria scritta, onde ogni vizio deve ritenersi sanato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11609 del 04/12/1990, Rv. 470015 -01; Sez. U, Sentenza n. 9232 del 25/06/2002, Rv. 555303 -01; Sez. U, Sentenza n. 8468 del 04/05/2004, Rv. 572605 -01; in senso analogo, per
il procedimento in camera di consiglio: Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2726 del 11/02/2015, Rv. 634230 – 01).
2. Legittimazione della controricorrente Intesa Sanpaolo
RAGIONE_SOCIALE
Intesa Sanpaolo S.p.A. si è costituita, per la prima volta nella presente fase del giudizio, deducendo di avere incorporato Unione di Banche Italiane S.p.A. (in precedenza costituita solo in qualità di procuratrice di UBI RAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALElRAGIONE_SOCIALE) e assumendo che quest’ultima aveva , prima della fusione, ‘ riacquistato ‘ il credito oggetto della presente controversia.
Ha, in effetti, adeguatamente documentato di avere incorporato RAGIONE_SOCIALE (producendo l’atto di fusione a rogito Notaio NOME COGNOME in data 26 marzo 2021 n. 16080 rep., 8638 racc.: doc. 7 della sua produzione).
L ‘ulteriore assunto per cui RAGIONE_SOCIALE (che aveva agito in via esecutiva quale mera mandataria e procuratrice di RAGIONE_SOCIALE e che nella medesima qualità ha partecipato al giudizio di merito, senza mai dichiararsi titolare, in proprio, del credito azionato) si sarebbe, precedentemente, resa cessionaria (nel giugno 2018) del credito oggetto della presente controversia, non può ritenersi, invece, sufficientemente documentato con l’atto a tal fine richiamato nel ricorso (doc. 6 della produzione di Intesa Sanpaolo S.p.A.).
Tale atto attesta unicamente che Unione di Banche RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE avrebbe ‘ riacquistato ‘ da RAGIONE_SOCIALE una serie di crediti, individuati in base a numeri di pratica che, però, non consentono in alcun modo di verificare se tra essi rientra effettivamente quello di cui si discute nel presente giudizio.
Inoltre, non emerge (e, comunque, non risulta allegato in modo chiaro e specifico negli atti difensivi della controricorrente costituita per la prima volta nella presente fase del giudizio), né che il credito in questione fosse mai stato in precedenza ceduto a UBI RAGIONE_SOCIALEr.lRAGIONE_SOCIALE da Unione di Banche Italiane S.p.A. (che
non sembrerebbe mai esserne stata titolare prima, sebbene l’espressione ‘ ri-acquistare ‘ lascerebbe intendere una retrocessione ad un originario cedente), né, soprattutto, come avrebbe potuto UBI Finance S.r.l. disporne a favore di Unione di Banche Italiane S.p.A. nel 2018, considerato che, per quanto emerge dallo svolgimento delle vicende del processo, essa lo aveva già ceduto a RAGIONE_SOCIALE in virtù di una autonoma operazione di cessione di crediti in blocco, avvenuta in data 30 luglio 2017, secondo quanto allegato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nel suo atto di intervento nella procedura esecutiva, in cui viene anche richiamata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale cessione e in relazione alla quale non risultano avanzate contestazioni.
Più precisamente, per quanto emerge dagli atti, RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto di avere acquistato il credito di cui si controverte, nel 2010, direttamente dalla banca mutuante (il mutuo risulta stipulato nel 2009), cioè il Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. (si tratta della cessione oggetto di contestazione da parte dei debitori); risulterebbe, poi, che RAGIONE_SOCIALE aveva successivamente ceduto tale credito, nel 2017, a RAGIONE_SOCIALE (che si era costituita, quale cessionaria, nel processo esecutivo, nonché nel primo e nel secondo grado del presente giudizio di merito, senza che risultino sollevate contestazioni, e che si è anche costituita nella presente fase del giudizio).
Quindi, in definitiva, in primo luogo, non è dato comprendere, sulla base delle allegazioni contenute nel controricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A., la successione dei passaggi della titolarità di tale credito che avrebbe potuto dare luogo ad un ‘ riacquisto ‘ diretto di esso, in favore di Unione di Banche Italiane S.p.A. (incorporata da Intesa Sanpaolo S.p.A.), da UBI Finance S.r.l., nel 2018 e, comunque, non vi è adeguata documentazione dei suddetti passaggi (in particolare, mancherebbe quanto meno un atto di cessione del credito da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, di modo che non può ritenersi sufficientemente provata la attuale legittimazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. a contraddire nel presente giudizio.
Il controricorso di quest’ultima va dichiarato, di conseguenza, inammissibile.
Per completezza, va precisato che la legittimazione a partecipare alla presente fase del giudizio, da parte di RAGIONE_SOCIALE va, invece, ritenuta sussistente, sul piano processuale, per il solo fatto di avere quest’ultima partecipato al giudizio di merito, fermo restando che -per quanto si dirà oltre -in sede di rinvio rimane impregiudicata la necessità di svolgere un accertamento sulle vicende sostanziali del credito per cui si controverte, in modo da stabilire con certezza, sempre che vi sia sufficiente prova in proposito, quale eventualmente sia il soggetto attualmente titolare dello stesso, unico legittimato a proseguire il processo esecutivo.
3. Esame dei motivi del ricorso
3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 n. 4 e 276 cpc per omessa motivazione sull’eccezione preliminare sollevata dagli odierni ricorrenti nel primo motivo della propria comparsa di costituzione in appello – Violazione degli artt. 360 n. 4 e n. 5 cpc. ».
I ricorrenti deducono che la corte d’appello avrebbe disatteso, senza esporre al riguardo alcuna effettiva motivazione, la loro eccezione preliminare, con la quale avevano sostenuto l’inammissibilità del gravame proposto da UBI RAGIONE_SOCIALE.lRAGIONE_SOCIALE (a mezzo della procuratrice Unione di Banche Italiane S.p.A.), avendo essa perduto la propria legittimazione a partecipare al giudizio quale (pretesa) effettiva titolare del credito, per averlo in realtà già ceduto a RAGIONE_SOCIALE, che si era costituita sia nel processo esecutivo, sia nel corso del giudizio di secondo grado,
quale cessionaria del medesimo (senza che risultino sollevate contestazioni in proposito).
Il motivo è fondato.
L’eccezione avanzata dai ricorrenti in appello riguardava la titolarità del rapporto obbligatorio, sul piano sostanziale, avendo essa ad oggetto la contestazione della titolarità attuale del credito per cui è causa in capo alla società appellante, essendosi frattanto costituita, sia nel processo esecutivo, sia in quello di merito relativo all’opposizione, la pretesa cessionaria di quello stesso credito.
Pur potendosi effettivamente ritenere che, almeno implicitamente, la predetta eccezione sia stata disattesa (avendo i giudici di secondo grado esaminato nel merito il gravame avanzato da RAGIONE_SOCIALE), è innegabile che, in proposito, nella decisione impugnata non è esposta alcuna motivazione.
Ciò è sufficiente per determinare la nullità della decisione sul punto e la sua conseguente cassazione, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, quanto meno sotto il profilo della violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. .
È, poi, opportuno osservare, in proposito, che, anche a prescindere dalla sussistenza della legittimazione a proporre l’appello (in astratto e di norma configurabile anche in capo al cedente -o dante causa -non estromesso), ed anche ritenendo applicabili alla successione nel credito azionato in via esecutiva i principi generali in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso validi per il processo di cognizione (art. 111 c.p.c.), resterebbe, quanto meno, pur sempre necessaria (come del resto già chiarito) l’individuazione del soggetto attuale titolare del diritto in questione (e ciò anche nel caso in cui l’originario titolare non sia estromesso dal giudizio) , non potendo, ovviamente , prescindersi dall’individuare chi sia il dante causa e chi l’avente causa , nella successione a titolo particolare nel diritto controverso.
A maggior ragione, ciò è necessario nei giudizi di opposizione esecutiva, in considerazione del fatto che si tratta pur sempre di giudizi di cognizione strumentali ad un processo esecutivo, in cui non può operare l’istituto dell’estromissione eventuale del dante causa, previsto dall’art. 111 c.p.c. per il processo di cognizione, in quanto, nel processo esecutivo, la costituzione del cessionario del credito azionato ha carattere necessariamente ‘sostitutivo’ rispetto alla posizione del cedente (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 30/08/2018, in motivazione, spec. pagg. 9-10, richiamata dai ricorrenti), trattandosi di processo diretto non ad accertare diritti (ed in cui l’accertamento, ai sensi dell’art. 2909 c.c. , ha effetti sia nei confronti del dante causa che dell’avente causa) ma esclusivamente ad attuarli (attuazione che può avvenire esclusivamente in favore dell’attuale titolare, quanto meno se questo si sia costituito in sede esecutiva).
3.2 Con il secondo motivo (indicato, erroneamente, anch’esso con il numero 1) si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132 n. 4 cpc. Omessa e insufficiente motivazione esposta dal Giudice di Appello nella sentenza n. 268/2023. Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti -Violazione dell’ art. 360 c.p.c. n. 4 e n. 5 – Nullità della decisione ».
I ricorrenti deducono che la decisione impugnata non conterrebbe una effettiva motivazione neanche in relazione al merito del gravame, nella parte riguardante la prova della avvenuta cessione del credito azionato in via esecutiva in favore di UBI Finance S.r.l. ( che aveva promosso l’esecuzione forzata a mezzo della sua procuratrice Unione di Banche Italiane S.p.A.). Anche tale motivo è fondato.
Le contestazioni svolte dai debitori opponenti in relazione alla titolarità del credito per cui aveva agito in via esecutiva RAGIONE_SOCIALE avevano riguardo all’atto con cui quest’ultima
aveva sostenuto di essersi resa cessionaria dello stesso, originariamente vantato, quale banca mutuante, dal Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A., cioè un atto di cessione di crediti in blocco nell’ambito di una operazione di ‘cartolarizzazione’ ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 30, pubblicizzata ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.).
Secondo gli opponenti, non era stata sufficientemente documentata la suddetta cessione e, comunque non era stato provato che essa avesse ad oggetto, tra gli altri, il credito derivante dal mutuo da loro stipulato con la cedente.
Il tribunale aveva accolto l’opposizione, in primo grado, proprio sul rilievo che non vi fosse adeguata prova di tale cessione, in quanto non era stato prodotto il contratto con cui essa era stata conclusa, ma solo un documento parziale, di una sola pagina, integrante peraltro una mera ‘ proposta ‘ e non una cessione definitiva.
A fronte dell’appello della banca opposta, gli opponenti avevano, inoltre, ribadito che, in ogni caso, sia l’indicata ‘proposta’, sia il relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non contenevano elementi idonei a consentire di ritenere che, tra i crediti oggetto della cessione in blocco, rientrasse quello relativo al contratto di mutuo fondiario da essi concluso con la banca cedente.
Orbene, la corte d’appello, in proposito, si è limitata ad affermare che la banca appellante aveva in realtà prodotto il documento, che il tribunale aveva ritenuto mancante, nella fase sommaria cautelare del giudizio di opposizione e che tale produzione doveva ritenersi sufficiente per far ritenere tale documento regolarmente acquisito anche agli atti del giudizio di merito, accogliendo per ciò solo il gravame sul punto, senza alcuna ulteriore motivazione.
Non ha, quindi, in alcun modo preso in esame e valutato le effettive contestazioni avanzate dai debitori opponenti in ordine alla natura del documento prodotto (che, secondo i debitori e secondo lo stesso tribunale, giudice di primo grado, costituiva comunque una mera provvisoria proposta e non il contratto definitivo di cessione dei crediti in essa indicati) e, soprattutto, non ha in alcun modo preso in esame e valutato le specifiche contestazioni avanzate dagli stessi debitori opponenti in ordine alla possibilità di ritenere compreso il credito azionato in via esecutiva tra quelli oggetto della predetta cessione, con riguardo alla sua individuazione mediante il richiamo degli estremi del contratto di mutuo da cui traeva titolo, ovvero almeno con riguardo alla specifica indicazione delle caratteristiche dei crediti compresi nella cessione in blocco.
Sotto tale profilo, è palese la sussistenza del dedotto vizio di carenza assoluta di motivazione della decisione impugnata, che, di conseguenza, va per ciò solo cassata, affinché, in sede di rinvio, la corte d’appello proced a ad una nuova valutazione della sufficienza degli elementi di prova della cessione, da effettuarsi sulla base dei principi di diritto enunciati da questa Corte in proposito (cfr., di recente, sul punto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, Rv. 668451 -01, così massimata: « in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l ‘ esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell ‘ art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell ‘ ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente »; in motivazione, ulteriori puntualizzazioni sulla questione) e, comunque, sulla base di un esame
puntuale delle contestazioni avanzate dalle parti e d all’esito di una valutazione delle prove dalle stesse parti prodotte sostenuta da adeguata e specifica motivazione.
3.3 Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc -L. 108/96 -art. 111 Cost.. Omessa, insufficiente, apparente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 cpc. Mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione ai motivi di opposizione decisi in appello e trascurati dal giudice di prime cure ».
Il terzo motivo del ricorso riguarda la validità del mutuo e l’entità del credito azionato in via esecutiva.
Esso, al di là del non corretto richiamo, nella rubrica, al testo ormai abrogato del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., resta assorbito in conseguenza della cassazione della decisione impugnata, in virtù dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, aventi carattere pregiudiziale.
3.4 Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 360, comma primo, n. 3, 4 e 5 c.p.c. ».
Anche il quarto motivo, relativo alle spese processuali, resta assorbito in conseguenza della cassazione della decisione impugnata, che rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese stesse , all’esito del giudizio di rinvio .
4. Conclusioni
È dichiarato inammissibile il controricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A..
Sono accolti i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’a ppello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-