Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5140 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
Oggetto: fideiussione bancaria
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME Plicato pec: EMAIL
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MilanoINDIRIZZO INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3697/2018 del 31.7.2018, nel giudizio r.g. n. 4/2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione d’appello notificato a NOME COGNOME in data 23.12.2016, la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) impugnava la sentenza n. 8323/2016, emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 10.6.2016, con nel primo giudizio instaurato in seguito al ricorso in opposizione promosso dalla RAGIONE_SOCIALE ex art. 615, comma 2, c.p.c., -relativo all’esecuzione immobiliare innescata da RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il pignoramento dell’immobile della RAGIONE_SOCIALE sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia di un contratto di mutuo stipulato con l’istituto bancario in data 27.7.2000 -in parziale accoglimento delle domande della COGNOME, aveva dichiarato l’allora RAGIONE_SOCIALE (alla quale il credito era pervenuto in seguito alla incorporazione di RAGIONE_SOCIALE, la quale a sua volta lo aveva acquistato dall’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE a mezzo di cessione pro soluto), priva della titolarità del credito per cui procedeva e quindi priva di legittimazione attiva, ritenendo che dall’avviso di pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale della Repubblica delr 1 1 dicembre 2008, Parte II n. 146 non risultava se detto credito fosse compreso nel blocco dei rapporti ceduti o tra quelli esclusi, ed aveva poi compensato le spese di lite tra le parti.
Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano.
Con la sentenza impugnata, la Corte adita accoglieva l’appello e , per quanto qui di interesse riteneva che:
a) la banca era titolare del credito azionato e, quindi, aveva la legittimazione attiva a procedere all’esecuzione forzata sul bene offerto in garanzia, poiché il tribunale aveva omesso di prendere visione del contratto di cessione pro soluto stipulato ai sensi dell’art. 58 TUB tra le parti allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. In particolare, l’allegato 2 di detto atto attestava l’inc lusione nella cessione del credito azionato.
NOME ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi
Fino 2 RAGIONE_SOCIALE, quale madataria di RAGIONE_SOCIALE s.pa., che agisce anche in proprio, hanno presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
Con il primo motivo si denuncia: Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. per violazione dell’art. 342 c.p.c., per non avere la Corte rilevato la mancanza di specificità del motivo di appello formulato da RAGIONE_SOCIALE e la conseguente inammissibilità dell’impugnazione ex adverso propos ta. La Corte non avrebbe considerato che nel giudizio di I grado la banca nulla aveva controdedotto sulla eccezione della ricorrente sull’assenza di documentazione idonea e, per tale motivo il Giudice aveva considerata la circostanza non contestata. Ex art. 115, comma 2 c.p.c.; la successiva documentazione allegata alla memoria era, perciò tardiva ed ininfluente. In ogni caso il Tribunale aveva anche chiarito che l’eccezione relativa all’esclusione del credito dalla cessione per carenza della documentazione in originale non era mai stata contrastata dalla RAGIONE_SOCIALE nemmeno in appello
Con il secondo motivo si denuncia: Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. anche in relazione a ll’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte posto a fondamento della decisione un fatto specificamente non contestato, ossia la sussistenza di una causa di esclusione della posizione- asseritamente debitoria- della ricorrente dal blocco dei crediti oggetto della cessione del 27.11.2008. Rispetto alle censure già delineate nel primo motivo la ricorrente deduce che l ‘esclusione del credito dalla cessione era dimostrata anche dalla circostanza che tale credito era stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE, di cui la RAGIONE_SOCIALE era rimasta procuratrice, con atto di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. in data 14.6.2001 così come risulta dall’atto di pignoramento del 6.10.2007.
3. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.) con riferimento agli artt. 101 c.p.c., 2697 c.c. e 58 TUB. La Corte avrebbe considerata idonea
prova l’esibizione di un documento meramente interno quale l’allegato 2 dell’atto di cessione che non è parte della documentazione pubblicata sulla G.U. La RAGIONE_SOCIALE non ha, inoltre, rispettato le istruzioni della vigilanza della RAGIONE_SOCIALE di Italia sulla necessità di trasmettere alla prima data utile una idonea comunicazione dell’avvenuta cessione.
4. In data 5 settembre 2023 la ricorrente ha presentato rinunzia al ricorso ex art. 390 c.p.c. chiedendo l’estinzione del giudizio. La controricorrente ha accettato la rinunzia in data 27 settembre
2023, con compensazione delle spese.
P.Q.M .
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione