Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8274 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8274 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18200-2019 r.g. proposto da:
COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), già titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE (P_IVA. RAGIONE_SOCIALE P_IVA), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’ avvocato NOME COGNOME, col quale elettivamente domicilia per legge in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede in Tossicia INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ avvocato NOME COGNOME, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME
-intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila , depositata in data 4.7.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, per ottenerne la condanna alla restituzione della somma di euro 42.339,31 (oltre accessori), previa declaratorie di inefficacia, ai sensi degli artt. 140 o 67 l. fall., o di nullità ai sensi dell’ art. 168 l. fall., del pagamento di pari ammontare che il convenuto, creditore di COGNOME – dopo aver promosso nei confronti di questi una procedura esecutiva presso terzi conclusasi con ordinanza di assegnazione del G.E. del 18.4.1996 – aveva ricevuto ratealmente dal debitor debitoris, Comunità Montana della Laga, nelle date del 26.2.1997, del 14.12.2004 e del 13.6.2005, la prima successiva all’ammissione d i COGNOME, nel ’96, al concordato preventivo e le altre due successive alla sentenza (emessa nel 2001) di omologa del concordato, poi dichiarato risoltocon conseguente fallimento dell’imprenditore – con sentenza del 2008.
La domanda fu accolta dall’adito Tribunale di Teramo e l’appello proposto da COGNOME contro la decisione è stato respinto dalla Corte di appello di L’Aquila .
La corte del merito ha osservato che il credito di COGNOME, avente sicura natura concorsuale, avrebbe dovuto essere realizzato nel rigido rispetto della proposta concordataria e nella misura falcidiata da questa prevista e che il disposto dell’art. 140 l. fall. esonera dalla restituzione del quantum già riscosso i soli creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento che abbiano ricevuto validamente ed efficacemente le somme loro dovute in base al concordato annullato o risolto; ha inoltre respinto il motivo di gravame col
quale l’appellante aveva contestato che il credito da lui pignorato presso la Comunità Montana fosse ancora nella titolarità di COGNOME, che lo aveva ceduto a Banca COGNOME sin dal 20.6.1995, rilevando che l’opposizione all’esecuzione proposta da quest’ultima proprio per sentir accertare che il credito in questione le era stato ceduto e non poteva pertanto formare oggetto del pignoramento, era stata dichiarata inammissibile con sentenza del 27.6.2001.
La sentenza d’appello , pubblicata il 4.7.2018, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE, quale terzo assuntore del concordato fallimentare della RAGIONE_SOCIALE (omologato con decreto del Tribunale di Teramo del 5 giugno 2019), ha resistito con controricorso.
Il Fallimento è rimasto intimato.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
Il P.G. ha chiesto il rigetto integrale del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Ante omnia devono essere esaminate le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente nella memoria depositata, laddove sostiene che il concordato fallimentare non gli è opponibile, per essere egli ‘rimasto totalmente estraneo alla procedura, non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo’ e che RAGIONE_SOCIALE non sarebbe legittimata a resistere in giudizio in quanto il decreto di omologa di detto concordato non contiene alcun riferimento, neppure indiretto, alla presente controversia.
1.1. Non appare superfluo rilevare che entrambe le eccezioni ineriscono a questioni di fatto e non di diritto e che dunque non è in contestazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui la facoltà di costituirsi nel giudizio di cassazione deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare di chi sia stato parte nel giudizio di merito, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., «nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass. 11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass. 5987/2021 in motivazione).
1.2. Ciò precisato, le eccezioni in esame vanno dichiarate inammissibili, ai sensi dell’art. 366 , 1° co., nn. 4 e 6 c.p.c., sia perché l’una è meramente assertiva mentre l’altra si fonda sul contenuto di un documento (il decreto di omologa del concordato fallimentare) che non è stato prodotto da COGNOME, neppure in allegato alla memoria, sia perché sono entrambe totalmente generiche, posto per un verso che, ai fini della legittimazione dell’assuntrice a resistere al ricorso, era sufficiente che detto decreto contenesse (come espressamente precisato da RAGIONE_SOCIALE nel controricorso) la previsione del trasferimento alla stessa di tutte le azioni già autorizzate dal G.D. e, per l’altro , che non si comprende cosa il ricorrente intenda per ‘inopponibilità’ a sé della procedura di concordato, consecutiva al fallimento e omologata con provvedimento giurisdizionale.
2.Con il primo motivo, che deduce violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta che la corte di merito – pur avendo dato atto nella parte espositiva della sentenza ( pag. 5, primo capoverso ) che col secondo motivo d’appello egli aveva denunciato l’ omess o esame da parte del tribunale dell’eccezione , sollevata in comparsa di costituzione, di irripetibilità del pagamento impugnato perché autorizzato dal G.D. al concordato e disposto dal liquidatore nominato – abbia poi omesso di pronunciare su tale motivo o, comunque, abbia omesso di esaminare i documenti dai quali il fatto decisivo, costituito dall’autorizzazione del AVV_NOTAIO.D. al pagamento, risultava.
2.1. Col secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 2033 c.c. , 100 c.p.c., 67, 168 e 140 l. fall., il ricorrente assume che la corte d’appello ha errato nel ricondurre l’azione recuperatoria esercitata dal Fallimento al paradigma dell’art.2033 c.c., non potendo i pagamenti ricevuti ritenersi né ‘indebiti’, né tantomeno ‘inefficaci’ ex art.67 L.F., in quanto ‘assistiti da titoli giudiziali’ costituiti dal decreto ingiuntivo n.132/1995 emesso dal Tribunale di Teramo e dall’ ordinanza di assegnazion e resa dal Giudice dell’esecuzione all’esito di procedura di espropriazione presso terzi; nonché debitamente ‘autorizzati dagli organi della procedura concordataria’ ed in particolare dal G.D. con provvedimento del 24.9.2003.
2.2. Con il terzo motivo COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1260, 2914 comma 1 n.2 c.c. e 100 c.p.c., nonché omesso esame del fatto decisivo dibattuto tra le parti costituito dalla cessione del credito da lui pignorato, intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE e Banca COGNOME s.p.a. in epoca antecedente la domanda di concordato preventivo, per effetto della quale il Fallimento del cedente doveva ritenersi privo della necessaria legittimazione a pretendere il rimborso dei pagamenti eseguiti dalla terza pignorata.
2.2.1. Il ricorrente evidenzia che l’opposizione di Banca COGNOME all’esecuzione è stata dichiarata inammissibile per tardività, con sentenza evidentemente inidonea a far retrocedere il credito allo COGNOME, tanto più che l’atto di cessione, perfezionatosi ben prima della presentazione della domanda di concordato, non è mai stato impugnato.
3. Il motivo è fondato.
La corte territoriale ha respinto l ‘identica censura sollevata da COGNOME in sede d’appello limitandosi a d osservare che l’opposizione di terzo all’esecuzione , proposta da Banca COGNOME sul rilievo che il credito non poteva essere pignorato perché cedutole dalla ditta RAGIONE_SOCIALE sin dal 20.6.1995 , ‘ era stata dichiarata inammissibile con sentenza emessa in data 27/6/2001, per cui il credito rimaneva nella titolarità della medesima RAGIONE_SOCIALE, tanto che la ditta RAGIONE_SOCIALE soddisfaceva le proprie ragioni creditorie … ‘.
Questa affermazione è errata in diritto, posto che la declaratoria di inammissibilità in rito dell’opposizione di COGNOME non poteva aver comportato alcun accertamento di merito in ordine all’in sussistenza/invalidità della cessione del credito (che, per contro, la stessa corte d’appello sembra aver data per pacifica) e, in conseguenza, al permanere della sua titolarità in capo allo COGNOME alla data del pignoramento eseguito da COGNOME; né, per altro verso, rileva se la cessione fosse o meno opponibile al creditore pignorante, dovendo il giudice d’appello limitarsi a valutare se fosse invece opponibile al concordato (e al successivo fallimento) di COGNOME, dato che in caso di sua opponibilità il credito ceduto non avrebbe potuto entrare a far parte dell’attivo offerto ai creditori e la sua riscossione da parte di COGNOME non avrebbe violato la par condicio .
L’accoglimento del terzo motivo del ricorso, attinente a questione logicamente pregiudiziale, comporta l’assorbimento dei primi due motivi, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’appello d i L ‘Aquila in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i primi due; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila che, in diversa composizione, deciderà anche delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25.10.2023