Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11075 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11075 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22890 R.G. anno 2023 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME presso cui sono domiciliati, e dall’avvocato NOME COGNOME
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 3408/2023 della Corte di appello di Roma, depositata l’11 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma pubblicata l’11 maggio 2023 .
La detta Corte aveva respinto l’impugnazione degli odierni ricorrenti avverso la sentenza di primo grado: questa aveva a sua volta rigettato un’oppos iz ione all’esecuzione dei predetti COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALEin qualità di mandataria della RAGIONE_SOCIALE
─ E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa, la sola NOME COGNOME ha domandato la decisione della causa. La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ La proposta ha il tenore che segue:
« denunciata l’ omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, e quindi violazione dell’art. 112 c.p.c. ; è pure dedotta violazione dell’ art. 24 Cost.; il motivo è riassunto come segue: ‘ la Corte di a ppello di Roma, sull’assunto che difettava la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE, riteneva non opponibili a questa la dedotta nullità delle clausole contrattuali, ritenendo superfluo l’esame d el primo, del terzo e del quarto motivo di appello ‘ ;
« l’impugnazione investe il passaggio della sentenza della Corte di Roma in cui si è affermato che RAGIONE_SOCIALE era priva della titolarità di una posizione debitoria con gli odierni ricorrenti; questo il tenore della motivazione della pronuncia, per la parte che interessa: ‘ ifettando la titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso in
capo a RAGIONE_SOCIALE, la quale non si è sostituita alla banca cedente (RAGIONE_SOCIALE) nella sua qualità di parte del contratto di mutuo, ne deriva che la dedotta nullità delle clausole contrattuali riguardanti la corresponsione degli interessi non può essere opposta alla cessionaria, nei cui confronti non può essere esercitata la correlata azione di ripetizione. Ad analoga conclusione si perviene con riguardo alle ulteriori censure afferenti alla legittimità del contratto di mutuo, nonché alla domanda di condanna al risarcimento del danno»; secondo la Corte di merito era pertanto « superfluo l’esame del primo, del terzo e del quarto motivo di appello, finalizzati ad accertare l’usurarietà della clausola di pattuizione degli interessi e a dichiarare che il mutuo è gratuito, con conseguente compensazione delle somme e determinazione della somma da ripetere, nonché, in subordine, sempre per l’usurarietà della clausola, a dichiarare dovuta la minor somma, anche previa decurtazione delle somme richieste a titolo di interessi, competenze, spese e penali, nonché di quelle riconosciute a titolo di danno per aver la banca illegittimamente convenuto o applicato tassi di interesse usurari e per aver violato le regole che tutelano la buona fede e la correttezza contrattuale ‘ ;
«il motivo è infondato;
«infatti, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311); in particolare, il vizio di
omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (Cass. 16 gennaio 2016, n. 1360; cfr. pure: Cass. 2 luglio 2021, n. 18832; Cass. 3 febbraio 2020, n. 2334);
«nel caso in esame la Corte distrettuale ha spiegato che RAGIONE_SOCIALE non rispondeva delle posizioni debitorie facenti capo alla sua dante causa e che tanto giustificava l’assorbimento dei motivi di gravame vertenti sull’asserita illegittimità del criterio di determinazione degli interessi e sull’usurarietà dei medesimi;
«deve pertanto escludersi che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di cui all’art. 112 c.p.c.;
« è poi inammissibile la censura afferente la violazione dell’art. 24 Cost.: infatti, la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. solo quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (Cass. Sez. U. 6 aprile 2022, n. 11167): nel caso in esame non viene prospettata alcuna operatività immediata della norma costituzionale sopra indicata
2 . ─ Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, cui la parte richiedente la decisione nulla ha opposto.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è dunque dichiarato inammissibile.
– Nei confronti degli altri ricorrenti , che non hanno formulato istanza di decisione del ricorso, il giudizio va dichiarato estinto.
Le spese di giudizio gravano sui ricorrenti: tre di loro sono infatti da considerarsi rinuncianti, una è soccombente.
6. – Nei confronti di NOME COGNOME t rovano applicazione le statuizioni di cui all’art.9 6, comma 3 e comma 4, c.p.c. , giusta l’art. 380bis , comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso proposto da NOME COGNOME dichiara estinto il ricorso degli altri ricorrenti; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la ricorrente COGNOME al pagamento, in favore della controricorrente, delle ulteriore somme di euro 4.000,00, in favore della controricorrente, e di euro 2.500,00, in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente COGNOME , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione