Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6582 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
Oggetto: Responsabilità patrimoniale -Revocatoria ordinaria –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18235/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rappresentanti legali pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e COGNOME NOME, giuste procure speciali in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio di quest’ultimo ( EMAIL; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata
all’atto di controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ( ;
EMAIL);
-resistente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimate- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 330/2022 depositata il 24/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 330/2022, in accoglimento del l’appello della RAGIONE_SOCIALE e in totale riforma della sentenza di prime cure, ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato l’inefficacia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dell’atto a rogito AVV_NOTAIO del 31 /07/2013 con cui si costituiva la RAGIONE_SOCIALE di NOME e COGNOME NOME (attualmente RAGIONE_SOCIALE), nella parte in cui prevede il conferimento nella costituita società dei seguenti ai beni immobili di proprietà della RAGIONE_SOCIALE:
a) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Frabosa Sottana (CN), censito al NCEU al Foglio 27, part. 65, sub. 42, A/2, 3 vani,
Frazione Artesina -Località Ceresole, int. 60, p. 2; b) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Frabosa Sottana (CN), censito al NCEU al Foglio 27, part. 65, sub. 209, C/6, 14 mq. Frazione Artesina -Località Ceresole, int. 45, p. S2; c) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 288, sub. 2, C/3, 158 mq., INDIRIZZO, INDIRIZZO; d) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 288, sub. 3, C/2, 321 mq., INDIRIZZO, piano T; e) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 1600, sub. 5, C/6, 87 mq., INDIRIZZO, piano T; f) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 1600, sub. 3, A/2, 2 vani, INDIRIZZO, piano T; g) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 1600, sub. 4, A/2, 1,5 vani, INDIRIZZO, piano T;
e dei seguenti immobili di proprietà di COGNOME NOME (in proprio o comunque nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa individuale ):
h) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 1600, sub. 7, A/2, 5 vani, INDIRIZZO, piano 1; i) piena proprietà dell’immobile sito nel Comune di Diano D’Alba (CN), censito al NCEU al Foglio 18, part. 1600, sub. 9, C/2, 108 mq., INDIRIZZO, piano 2;
con ordine ai Conservatori dei Registri Immobiliari competenti della trascrizione ed annotazione a margine dell’atto impugnato della sentenza e con condanna degli appellati, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali di primo e di secondo grado a favore dell’appellante .
Per quanto ancora di interesse, con atto di citazione del 5/07/2015, RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto avanti al Tribunale di
Asti, la società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOME), -premettendo: di essere creditrice nei confronti di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 135.732,64 (credito portato da decreto ingiuntivo n. 1344/2014 del Tribunale di Biella in data 17.12.2014, oggetto di opposizione nel giudizio R.G. 303/2015 pendente avanti detto Tribunale); che i debitori con atto di conferimento del 31.07.2013 avevano trasferito alla RAGIONE_SOCIALE le intere loro consistenze immobiliari, in tale modo pregiudicando la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. spettante a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. – , per sentire dichiarare la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c. nei suoi confronti del conferimento immobiliare effettuato con l’atto costitutivo della RAGIONE_SOCIALE del 31.07.2013, limitatamente a quei beni provenienti dai patrimoni dei debitori NOME COGNOME e COGNOME NOME di RAGIONE_SOCIALE
I convenuti NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE si costituivano in giudizio contestando la domanda. RAGIONE_SOCIALE si costituiva, eccependo dalla sua parte, il difetto di prova dell’elemento soggettivo ed evidenziando il pregiudizio che dalla revoca sarebbe derivato alla costituzione della società, una volta che fossero risultati vanificati i conferimenti in oggetto; rilevavano la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, resisi acquirenti in data 9 aprile 2014 dai Sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME delle quote partecipative della RAGIONE_SOCIALE
In data 6.04.2017 RAGIONE_SOCIALE interveniva in giudizio ad adiuvandum dal lato della parte attrice.
In data 17.12.2018 RAGIONE_SOCIALE (quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE) interveniva nel giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c. dando atto d’essere divenuta titolare, per effetto di cessione da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., del credito a tutela del quale questa aveva proposto azione revocatoria; concludeva chiedendo l’accoglimento di tale azione a proprio favore.
2.1. Con sentenza n. 493/2019 il Tribunale di Asti aveva dichiarato inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE; respinto le domande della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE; ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle domande giudiziali e compensato integralmente le spese di lite del grado.
Avverso la decisione della Corte d ‘ appello hanno proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, fondato su un unico motivo; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; sebbene intimate, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 c.c. e 111 c.p.c, anche in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. ‘; in particolare, censura la sentenza impugnata, che nell’affermare dapprima che « è inammissibile l’intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso – non è il diritto di credito, ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto che si
assume pregiudizievole», ha poi concluso che «il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso : la successione non è automatica, ma pur sempre possibile» incorrendo in una contraddizione. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe inoltre affermato: «nel presente giudizio, invece, dall’Avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale emerge che ‘Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. RAGIONE_SOCIALErio, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti ‘» e che «ad interpretare diversamente infatti il richiamo alle azioni sarebbe privo di significato aggiuntivo rispetto ai normali diritti che ineriscono il credito trasferito» e che ancora che «Né può esigersi che nella cessione in blocco di crediti ai sensi dell’art. 58 T UB siano singolarmente indicati i crediti e le rispettive azioni (ove già in corso), proprio perché si tratta di operazioni di cessione di crediti considerati non singolarmente, ma in quanto facenti parte di un ‘blocco’ definito mediante specificazione delle caratteristiche che li qualificano».
2. Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, la Corte d’appello torinese ha correttamente ritenuto che, sebbene non automatico, sia tuttavia possibile il subingresso del cessionario del credito nel giudizio revocatorio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., a condizione che si verifichi la presenza di una espressa volontà negoziale delle parti di trasferire, con il credito, anche il ‘diritto alla revoca’ ad esso funzionale. Ed in tale senso ha adottato una lettura esattamente opposta della
clausola contrattuale in esame, rispetto a quella fatta dal Tribunale astigiano, riconoscendo in essa il riferimento ad azioni, pretese necessariamente differenti da quelle il cui trasferimento è già insito ex lege negli effetti della cessione di credito, dunque la riferibilità di detta clausola all’azione revocatoria ordinaria , nella specie discussa, per tale modo facendo prevalere un’interpretazione conservativa del contratto ai sensi dell’art. 1367 c.c. proprio sull’assunto di dover ritenere preferita ta le lettura laddove, nel caso opposto, ‘il richiamo alle azioni sarebbe privo di significato aggiuntivo rispetto ai normali diritti che ineriscono il credito trasferito’, ovverosia si incorrerebbe in una ‘clausola di stile’.
In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che «Nel presente giudizio, invece, dall’Avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale emerge che ‘Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. RAGIONE_SOCIALErio, tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti ‘ » (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
Il Giudice d’appello ha aggiunto in proposito che « La specifica menzione delle ‘azioni’ sia sostanziali sia processuali induce a ritenere che RAGIONE_SOCIALE sia subentrata anche nei profili processuali inerenti al credito ceduto, secondo quanto richiesto dalla Suprema Corte per ritenere ammissibile l’intervento del cessionario nelle azioni revocatorie intentate dal cedente: ad interpretare diversamente, infatti, il richiamo alle azioni sarebbe privo di significato aggiuntivo rispetto ai normali diritti
C.C. 22.11.2023
n. r.g. 18235/2022
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE che ineriscono il credito trasferito.» (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).
La puntuale argomentazione della Corte d’appello si pone del tutto in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità che, chiarendo l’orientamento , facente capo all’arresto di questa Corte (Cass. Sez. 3, 12/12/2017 n. 29637), pure richiamato dalla sentenza impugnata, ha affermato il principio, che qui va condiviso e ribadito, secondo cui in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore – che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell’azione esercitata) -di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3, 23/02/2023 n. 5649).
3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, seguono la soccombenza. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore delle altre intimate, non avendo le medesime svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
C.C. 22.11.2023
n. r.g. 18235/2022
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza