Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20552 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20552 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3465/2023 R.G. proposto da:
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in NOLA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
-intimati- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3436/2022 depositata il 21/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
-La società RAGIONE_SOCIALE in quanto creditrice dei sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Li ha citati in giudizio per ottenere la revocatoria di un fondo patrimoniale da costoro disposto, dopo essere diventati debitori della banca.
Nelle more del giudizio, la società RAGIONE_SOCIALE ha ceduto il credito alla società RAGIONE_SOCIALE, che è intervenuta nel giudizio, per tramite della sua mandataria società RAGIONE_SOCIALE
-Il Tribunale di Napoli ha accolto la revocatoria, ma, su impugnazione dei convenuti, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’intervento di Fino 2, o meglio ha ritenuto quest’ultima non legittimata in quanto succeduta nel credito ma non anche nell’azione volta a cautelarlo mediante revocatoria.
Avverso la sentenza della corte di merito propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, la società RAGIONE_SOCIALE
Resistono con controricorso i sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ragioni della decisione
-La ratio decidendi è la seguente: ‘.. nell’azione revocatoria il diritto controverso è quello all’inefficacia dell’atto e il diritto controverso è quello all’inefficacia dell’atto e non il diritto di credito, sicché il cessionario del credito non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l’art. 111 cod. proc. civ …’
-Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente censura detta ratio denunziando la violazione degli articoli 2901 e 1264 c.c. nonché 111 cpc.
La tesi è che ‘ il cessionario di un credito è legittimato non solo a proporre l’azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto ‘portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante ‘.
Il motivo è fondato.
Chi subentra nel credito, subentra altresì nell’azione revocatoria volta a difendere quel credito, o meglio a tutelarlo da atti di diminuzione della garanzia patrimoniale.
Ed è questo un principio di diritto ormai consolidato ( v. Cass. 6130/2018, e, conformemente, Cass. 20315/2022; Cass. 5649/2023 ).
Si è al riguardo altresì precisato che <> (Cass. 7395/2024; Cass. 5649/2023).
Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell’impugnata sentenza.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, l’ 11/4/2025