Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30536 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30536 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19682/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1992/2019 depositata il 25/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1992/2019, depositata il 25.3.2019, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 22650/2012 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta dalla predetta società avverso il decreto ingiuntivo n. 6276/2011, emesso a suo carico, su istanza della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a. -cessionaria del credito originariamente vantato nei confronti dell’opponente dalla RAGIONE_SOCIALE – con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 620.000,00, oltre accessori.
La Corte d’Appello ha ritenuto che la circostanza che, in altro giudizio, la RAGIONE_SOCIALE avesse impugnato di falso il documento in cui era stata perfezionata la cessione del credito dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun rilievo fino a quando la falsità non fosse stata accertata con sentenza passata in giudicato (evento, allo stato, non ancora verificatosi, dato che il diverso procedimento si era concluso solo in primo grado, né vi era prova che il relativo provvedimento fosse già passato in giudicato). Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
RAGIONE_SOCIALE affidandolo a tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stato dedotto : ‘ Errore in procedendo; travisamento della domanda (sub specie di causa petendi); mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.’.
Lamenta la ricorrente che, difformemente da quanto ricostruito dalla sentenza impugnata, non era vero che nell’atto di appello non aveva censurato l’affermazione del Tribunale secondo cui, anche ove la scrittura privata di cessione fosse risultata falsa, il pagamento in favore della banca sarebbe stato comunque ben eseguito, essendo tale affermazione stata specificamente contestata alle pagg. 4,5 e 6 dell’atto di appello.
2. Il motivo è fondato.
La ricorrente ha documentato, trascrivendo nel ricorso alcuni estratti del proprio atto di appello, che l’affermazione del giudice di primo grado, secondo cui il pagamento da parte del debitore ceduto sarebbe comunque stato ben eseguito, a prescindere dalla falsità o meno della cessione di credito, è stata specificamente censurata dalla stessa ricorrente.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264 e 1421 cod. civ.
La ricorrente censura l’affermazione con cui la Corte d’Appello avrebbe valutato che il debitore ceduto non aveva interesse alla veridicità ed esistenza della scrittura di cessione di credito, in quanto lo stesso, comunque avesse pagato al cessionario, avrebbe pagato con effetto per lui liberatorio.
Tale affermazione non poteva essere condivisa, sul rilievo che il debitore ceduto non può essere liberato ove, con l’ordinaria
diligenza avrebbe dovuto dubitare della validità dell’atto di cessione (nel caso di specie RAGIONE_SOCIALE era parte del giudizio per querela di falso).
4. Il motivo è fondato.
Va, in primo luogo, osservato che, difformemente da quanto affermato dai giudici di merito, la nullità (o l’inesistenza) del contratto di cessione di crediti può essere eccepita anche dal debitore ceduto, in relazione all’interesse che egli ha a non ‘pagar male’, e quindi ad effettuare il pagamento in favore di chi è effettivamente legittimato a riceverlo (cfr. Cass., 11 marzo 1996, n. 2001 e Cass., 25 maggio 2007, n. 12322), e ciò in relazione all’interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, potendo quello già eseguito, una volta accertata l’invalidità del negozio di cessione (della quale, come nel caso di specie, il debitore era pienamente consapevole) non essere riconosciuto come liberatorio.
Erroneamente, quindi, la Corte d’Appello ha condiviso l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui il pagamento eseguito dal debitore ceduto sarebbe stato comunque liberatorio.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 278, 279 comma 2° n. 4 e 340 , 282,336, 337, 295 cod. proc. civ.
Ad avviso della ricorrente, alla luce delle sentenze delle SS.UU. di questa Corte nn. 10027/2012 e 14060/2004, e tenuto conto che la pregiudizialità tra il giudizio di querela di falso della scrittura contenente la cessione di credito e la presente causa è stata valutata dalla stessa Corte d’Appello, l’art. 337 comma 2° cod. proc. civ. impone di tenere immediatamente conto dell’autorità di qualsiasi sentenza, e quindi anche di quella soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari. Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza pronunciata in primo grado nel giudizio che ha accertato la falsità della scrittura ha travolto il decreto ingiuntivo e le
sentenze pronunciate in primo ed in secondo grado nel relativo giudizio di opposizione.
In ogni caso, ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto comunque sospendere il giudizio ‘pregiudicato’ ai sensi dell’art. 295 cod. proc. (come concluso dalla stessa ricorrente, allora appellante, nel giudizio di appello, vedi pag. 2 sentenza impugnata).
6. Il motivo è fondato.
Va preliminarmente osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 14576/2011) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui ‘ Ai fini della sospensione necessaria del processo, nel quale sia stato prodotto il medesimo documento, impugnato con querela di falso in via principale in altro giudizio, occorre stabilire se l’eventuale dichiarazione di falsità del documento costituisca non già soltanto uno dei tanti elementi di valutazione, dei quali il giudice della causa asseritamente pregiudicata deve tenere conto nella formazione del proprio convincimento (ciò che implicherebbe, tutt’al più, un rapporto di pregiudizialità logica, ma non giuridica), bensì se tale dichiarazione costituisca il passaggio necessario della decisione in ordine ad un elemento costitutivo della pretesa dell’attore o di un’eccezione decisiva del convenuto in tale causa’.
Nel caso di specie, dall’esame della sentenza impugnata emerge che la prospettazione della parte ricorrente, secondo cui il documento impugnato di falso rappresentasse l’unico elemento su cui era fondata la pretesa della banca, e quindi costituisse un elemento costitutivo di tale pretesa, non è stata confutata dalla Corte d’Appello, la quale ha, tuttavia, ritenuto irrilevante tale circostanza, per essere comunque valida la scrittura ‘ fintantoché la sua falsità non venga accertata con sentenza passata in giudicato’ (vedi pag. 6 sentenza impugnata).
Dunque, da un lato, la Corte d’Appello non ha disconosciuto che la scrittura impugnata di falso fosse un elemento costitutivo della pretesa della RAGIONE_SOCIALE, e non quindi uno dei tanti elementi di valutazione di cui il giudice doveva tener conto nella formazione del suo convincimento, dall’altro, non ha, erroneamente, ritenuto che la causa in cui è stata accertata in primo grado la falsità della cessione di credito avesse natura pregiudiziale rispetto alla presente causa.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale si