Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28198 Anno 2023
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 28198 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 23726/2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-controricorrente – avverso la sentenza n. 825 del 25/07/2017, della Corte di Appello di Messina;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 27/6/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
2 La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 25/07/2017, ha rigettato il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE (di seguito denominato « RAGIONE_SOCIALE»), avverso la sentenza del Tribunale di Patti che, pronunciando sulla domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (breviter «CAS»): a) dichiarava il difetto di legittimazione attiva della Curatela con riferimento alla domanda di condanna del CAS convenuto al pagamento della quota del 50% dell’importo liquidato a titolo di saldo per i lavori eseguiti; b) dichiarava che il credito della RAGIONE_SOCIALE in relazione alle riserve iscritte nella contabilità dell’appalto ammontava, per la quota ad essa spettante, ad € 402.055,09; c) dichiarava che la penale per la ritardata ultimazione dei lavori andava determinata nella complessiva somma di € 2.262.948,26; d) rigettava la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE.
2.1 La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha rilevato che: 1) la cessione pro solvendo dei crediti derivanti dalla esecuzione del contratto di appalto a Credito Popolare di Siracusa (oggi Banca Unipol) era opponibile al RAGIONE_SOCIALE in quanto stipulata con scrittura privata autenticata e regolarmente notificata alla stazione appaltante; 2) il giudice di primo grado aveva ben valutato le riserve, da ritenersi estranee all’accordo bonario del 9/4/2003, ed aveva escluso il danno laddove questo non era stato provato o il suo esame era riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo o erano state provate inadempienze da parte dell’appaltatore.
3 Il RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria. CAS ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo viene dedotta violazione degli artt. 1472, 1260, 1264 1665 e 2914 nr 2 cc, in relazione all’art . 360 comma 1
nr. 3 cpc, per avere la Corte di merito errato nel ritenere opponibile al fallimento la cessione di crediti futuri dell’appaltatore per il compenso non ancora liquidi ed esigibili al momento dell’atto trasl ativo e dell’apertura della procedura. Evidenzia il r icorrente che in ogni caso l’opponibilità della cessione alla curatela sarebbe ipotizzabile, ai sensi dell’art 2918 cc, limitatamente ad un periodo di tre anni dalla data della cessione (avvenuta nel 2000). Rileva, infine, il ricorrente, che non poteva ritenersi prodotto alcun effetto traslativo della cessione del credito dal momento che l’apertura del credito per € 9.000.000, costituente il corrispettivo dell’atto di disposizione del credito, non era mai avvenuta.
2 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinchè la cessione di un debito futuro (quale è indiscutibilmente quello dell’appaltatore -cedente per il pagamento dei lavori eseguiti in relazione al contratto di costruzione del Lotto 30/1°) sia opponibile al fallimento (del cedente) è necessario, oltre al requisito della certezza della cessione e della notifica al debitore ceduto, che i crediti siano indentificati in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili.
2.2 L’anteriorità alla dichiarazione di fallimento della sopravvenuta esistenza dei crediti – fatti oggetto di cessione in quanto all’epoca futuri – è un’ulteriore condizione necessaria per il “AVV_NOTAIOolidamento” del trasferimento a vantaggio del cessionario: chè, altrimenti, i crediti e le relative loro utilità rimangono senz’altro acquisiti alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 44, comma 1, posto che il previsto effetto traslativo non potrebbe comunque verificarsi prima dell’effettivo sorgere del credito (cfr. Cass. 5616/2020, 31896/2018 15141/2002 )
2.3 In altre parole, è stato chiarito che «la natura AVV_NOTAIOensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo AVV_NOTAIOenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma
non anche che dal perfezionamento del contratto AVV_NOTAIOegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cc, non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l’effetto traslativo della cessione» (Cass. 17590/2005 e 551/2012).
2.4 La Corte distrettuale, nel ritenere opponibili al RAGIONE_SOCIALE le scritture private autenticate del 2.11.2000 con cui il RTI ( di cui faceva parte RAGIONE_SOCIALE) ha ceduto alla Banca di Credito Popolare di Siracusa (oggi Unipol Banca) i crediti spettanti alle imprese per la esecuzione del contratto di appalto, ha fatto buon governo dei suesposti principi.
2.5 Si è infatti accertato che la cessione pro solvendo è stata regolarmente comunicata alla stazione appaltante, debitore ceduto anteriormente al fallimento e, sempre prima della procedura concorsuale, è maturato il credito al saldo lavori.
2.6 E’ lo stesso RAGIONE_SOCIALE a dare atto della liquidazione finale dei lavori al 6/4/2006 con dichiarazione sottoscritta in data 3/7/2008 prima della pronuncia del fallimento del 25/7/2008.
2.7 Afferma conclusivamente l’impugnata sentenza che « l’opponibilità alla curatela non può essere revocata in dubbio trattandosi di cessione del credito futuro ma perfettamente identificabile nel titolo e nel contenuto e sorto prima del fallimento del tutto assimilabile alla cessione di un credito attuale tanto da dover prevalere sul pignoramento (e, quindi, sulla procedura concorsuale )».
2.8 Per quanto concerne il profilo della dedotta inefficacia della cessione del credito per mancanza del pagamento del corrispettivo costituito dall’apertura del credito, di tale questione non vi è traccia nella sentenza oggi impugnata. Va qui ricordato, allora, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 25909 del 2021), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d’inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).
2.8 Nulla di tutto ciò è stato indicato o allegato dal ricorrente.
3 Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 31 bis l. 109/1994 e 149 Dpr 554/99 in relazione all’art 360 comma 1 nr. 3 cpc per avere la Corte, a dire
del ricorrente, riconosciuto l’efficacia preclusiva dell’accordo bonario, sottoscritto in data 9/4/2003, con il quale l’impresa aveva rinunciato ad avanzare pretese risarcitorie per tutto il tempo contrattuale in contrasto con la normativa di settore che limita l’efficacia dell’accordo bonario alla definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta. I giudici di merito avrebbero, dunque, dovuto esaminare e riconoscere le ragioni creditorie con riferimento alle riserve nr. 1, 5, 6 e 11.
3.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
3.2 Va rilevato che in materia di appalto di opere pubbliche, deve ritenersi valida ed efficace – in assenza di un divieto di legge e rientrandosi in materia di diritti disponibili – la rinuncia preventiva effettuata dall’appaltatore al diritto, futuro ed eventuale, all’indennizzo degli oneri derivanti dalla sospensione dei lavori, purché al momento della rinuncia siano prevedibili la durata della sospensione e la sua incidenza economica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la clausola con la quale la società mandataria di un’associazione temporanea di imprese aveva pattuito con la P.A. committente il termine massimo entro il quale il protrarsi della sospensione dei lavori non avrebbe dato luogo a riconoscimento di compensi o indennizzi in favore delle imprese appaltatrici) (cfr. Cass. 16265/2014)
3.2 L’impugnata sentenza ha recepito le risultanze e gli elementi valutati dal giudice di primo grado, che ha selezionato le riserve riconducibili all’accordo bonario (ricomprendendovi le riserve 1, 5 e 6, mentre la riserva nr. 11 è stata ritenuta sfornita di prova) da quelle estranee.
3.3 Secondo il ricorrente, l’accordo preclude tutte le pretese derivanti da fatti anteriori alla stipulazione, ai sensi dell’art. 149 del d.P.R. n. 554 del 1999: altrimenti, deve AVV_NOTAIOiderarsi contrario a tale disposizione ed all’art. 31bis della legge n. 109 del 1994.
3.4 Non viene tuttavia specificato quale fosse l’oggetto delle pretese rinunciate con l’accordo, quindi non è possibile stabilire se le stesse riguardassero oneri non prevedibili al momento della stipulazione.
4 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all’art 360 comma 1 nr. 3 cpc; la Corte non avrebbe correttamente valutato le prove indiziarie non tenendo conto della mancata contestazione e discostandosi dalle valutazioni espresse dal CTU.
4.1 Anche tale motivo non supera il vaglio di legittimità in quanto, oltre che genericamente formulato, si risolve in una contestazione dell’apprezzamento delle fonti di prova compiuto dal giudice di merito, che ha dato atto della esistenza della contestazione di CAS alle pretese del RAGIONE_SOCIALE.
4.2 Orbene secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, “per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di AVV_NOTAIOiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa AVV_NOTAIOentita dall’art. 116 c.p.c..” (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2016).
4.3 Il presupposto della violazione dell’art. 116 c.p.c. è invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova
legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui è ancora AVV_NOTAIOentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474 del 2019, n. 20867 del 2020). 4 Conclusivamente il ricorso è infondato.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000 per compensi oltre ad € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2023