Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27690 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27690 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23955/2017 R.G . proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione 180/2021, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 3574/2017 depositata il 29.5.2017
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del ll’8.6. 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE in data 12.6.2001 dinanzi al Tribunale di Roma, assumendo che la società ancora in bonis aveva stipulato un contratto di appalto il 27.7.1986 e che la RAGIONE_SOCIALE, dopo il fallimento, intervenuto il 5.4.1995, si era dichiarata disposta a completare i lavori previo accordo con le imprese subappaltatrici (RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE), che di fatto avevano eseguito anche le opere precedenti sino a quel momento con il consenso RAGIONE_SOCIALE committente, e dolendosi del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE, pur più volte sollecitata, non aveva provveduto a consegnare i lavori. Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni per il mancato utile conseguibile e per l’immobilizzo delle a ttrezzature e degli impianti
rimasti in cantiere e ha reiterato la richiesta di pagamento per le somme iscritte a riserva per £ 276.770.000.
Si è costituita in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto delle domande e assumendo di non aver consegnato il cantie re per l’impossibilità di provvedere al collaudo delle opere fino allora eseguite per la mancata messa in tensione dei tiranti.
È intervenuta volontariamente nel giudizio la RAGIONE_SOCIALE NOME acquirente del credito in forza di contratto di cessione del 2.3.1994, affermando il proprio subentro nei crediti spettanti alla RAGIONE_SOCIALE in bonis, alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, fermo il proprio obbligo di riversare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 15% di quanto avrebbe incassato.
Il Tribunale ha respinto tutte le domande, ritenendo che le riserve non fossero state tempestivamente esplicitate e che comunque non fosse provato il maggior costo; inoltre, secondo il Tribunale, il rapporto conseguente al contratto di appalto si era estinto per il fallimento, poiché la curatela RAGIONE_SOCIALE COGNOME non aveva manifestato tempestivamente la volontà di proseguire il rapporto.
Avverso la predetta sentenza di primo grado del 21.12.2007 hanno proposto appello la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello di Roma con sentenza del 29.5.2017 ha parzialmente accolto il gravame e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma di € 117.446,61 in favore del RAGIONE_SOCIALE, nonché il 50% delle spese processuali del doppio grado, per il resto compensate, e ha compensato le spese quanto alla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello ha confermato le statuizioni di primo grado quanto alle riserve, ma ha ritenuto fondato l’appello relativamente all’applicazione, giudicata erronea, dell’art.81 l .f. e alla sussistenza di un impegno contrattuale assunto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rimasto inadempiuto; ha liquidato i danni con riferimento alla permanenza in cantiere di strumenti e attrezzature;
ha escluso che nel contratto di cessione del credito potesse ritenersi compreso quello riveniente dal risarcimento per inadempimento.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 5.10.2017 ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, svolgendo due motivi (ma in realtà tre perché il primo si compone di due sotto-motivi).
Con atto notificato il 14.11.2017 ha proposto controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Con atto notificato il 14.11.2017 ha proposto controricorso e ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado.
Con controricorso notificato il 6.12.2017 la RAGIONE_SOCIALE ha resistito al ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui ha chiesto il rigetto.
Intervenuta la dichiarazione di fallimento anche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si è costituita in giudizio la relativa RAGIONE_SOCIALE fallimentare, presentando inoltre istanza di sollecita fissazione di udienza.
Il RAGIONE_SOCIALE NOME ha presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, rubricato I a) e inerente il mancato riconoscimento del danno per mancato utile, la ricorrente NOME ha denunciato violazione dell’art.34, comma 2, lettera d), del d.p.r. 554/1999 e dell’art.1266 ( rectius : 1226) cod.civ., nonché irragionevolezza per contrarietà a nozioni di comune esperienza.
Con il secondo motivo di ricorso principale, rubricato I b), proposto ex art.360, comma 1, n.3 e n.5, cod.proc.civ., in tema di attribuzione del risarcimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non alla RAGIONE_SOCIALEla ricorrente NOME ha denunciato violazione degli artt.1262 e 1263 ( rectius : 1362 e 1363) cod.civ. e omesso esame di fatto accertato con riferimento alle espressioni « a qualsiasi titolo » e a quelle di cui all’art.6 dell’Accordo.
Con il terzo motivo di ricorso principale, rubricato II), inerente la sospensione parziale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente principale ha denunciato violazione o falsa applicazione del d.p.r. 16.7.1962 n.1063 e del r.d. 25.5.1895 n.350.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n. 3 e 5, cod.proc.civ., il RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.1223, 1226, 2056 cod.civ., dell’art.115 cod.proc.civ., dell’art .345 RAGIONE_SOCIALE legge n.2248 del 1865 e degli artt.34 e 122 del d.p.r. 554/1999, nonché mancanza di motivazione.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia assoluta carenza di motivazione con riferimento alle riserve di appalto.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 54 del r.d. 25.5.1895 n.350 con riferimento alle riserve di appalto.
Quanto al ricorso principale si impone in via prioritaria, dal punto di vista logico e giuridico, l’esame del secondo motivo, etichettato I b), che attiene alla legittimazione di RAGIONE_SOCIALE per ché solo il suo accoglimento eviterebbe l’assorbimento per carenza di legittimazione ed interesse del primo e del terzo che attengono all’entità RAGIONE_SOCIALE pretesa fatta valere dalla ricorrente.
La Corte romana nel § 1, pag.3, RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ha ritenuto che la NOME fosse legittimata a far valere la domanda sub b), riguardante le riserve, e non la domanda sub a) riguardante la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE.
La legittimazione di NOME a far valere la domanda sub c), riguardante il risarcimento del danno per la mancata prosecuzione del rapporto è invece stata trattata nel § 9.5 a pag.23-24, ove è stato affermato che il contratto di cessione non riguardava il credito risarcitorio scaturente da inadempimento contrattuale.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il secondo contratto di cessione del 26.4.1994 prevalesse sul primo del 4.3.1994; che il tenore letterale di questo secondo e prevalente contratto concernesse solo le pretese nascenti dal contratto e non dall’inadempimento RAGIONE_SOCIALE controparte; che tale conclusione fosse rafforzata dalla comparazione a contrario fra i due testi contrattuali; che NOME avesse agito NOME cessionaria del credito e non jure proprio NOME subappaltatrice ed esecutrice; che l’Accordo del 15.9.1996 non fosse soggettivamente novativo.
Giova puntualizzare che i primi due contratti di cessione sono intervenuti a marzo e ad aprile del 1994, prima del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e prima RAGIONE_SOCIALE prosecuzione dell’appalto con l’Accordo del 1996 con l’intervento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle imprese subappaltatrici.
Tuttavia è ben noto che la cessione di credito può riguardare anche crediti futuri, purché determinati o determinabili, come conferma il disposto dell’art.3 d ella legge 21.2.1991 n.52, in tema di factoring , secondo cui i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno, purché da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
Inoltre la cessione di crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere – quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile – senza che rilevi la probabilità RAGIONE_SOCIALE venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia RAGIONE_SOCIALE cessione, ma non di validità (Sez. 1, n. 31896 del 10.12.2018).
Nessun dubbio nutre poi la giurisprudenza circa la cedibilità dei crediti risarcitori, nascenti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale (Sez. 6 – 3, n. 8869 del 31.3.2021; Sez. 3, n. 22726 del 12.9.2019).
La ricorrente NOME denuncia violazione degli artt.1362 e 1363 cod.civ. e omesso esame di fatto accertato con riferimento alle espressioni « a qualsiasi titolo » e a quelle di cui all’art.6 dell’Accordo.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha mostrato di volersi attenere all’inte rpretazione letterale del testo dei due contratti, puntualmente trascritti alle pagine 4-6 del ricorso e allegati ad esso, e di ritenere prevalente il secondo testo, perché successivo, ma entrambi i testi utilizzano la stessa formula, ampia e onnicomprensiva « tutti i crediti che le spettano e le verranno a spettare a qualunque titolo » quanto alla cessione effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE.
Il riferimento, peraltro specificativo, ai crediti risarcitori è contenuto nella prima scrittura ma riguarda la cessione a NOME, posta a
monte, dei crediti delle due altre imprese subappaltatrici (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) da esse vantati verso la COGNOME, ove si parla di « tutti i crediti presenti e futuri, compresi i danni subit i» (punto 2 RAGIONE_SOCIALE scrittura 2.3.1994).
Il canone di interpretazione letterale risulta così violato, non essendoci alcuna ragione per espungere dall’espressione « a qualunque titolo » il titolo risarcitorio da inadempimento contrattuale, mentre l’unico argomento addotto è del tu tto inconsistente, visto che la frase considerata dalla Corte capitolina si riferisce ad un’altra cessione e comunque ha una portata meramente specificativa (tutti i crediti e quindi anche i crediti risarcitori, e non tutti i crediti più quelli risarcitori).
Inoltre con la Convenzione del 15.9.1996 tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le tre imprese subappaltatrici, fra cui NOME, fu pienamente confermata la cessione dei crediti, con indicazione delle modalità di riscossione, con la previsione che sarebbe stata appunto NOME a incassare i crediti, trattenendo l’85% e girando il residuo 15% (corrispondente all’utile dell’appaltatore principale) al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Deve poi considerarsi come la stessa Corte di appello abbia ritenuto l’esistenza del collegamento funzionale fra l’Accordo, e cioè la convenzione del 1996 e il contratto di appalto originario e la compenetrazione reciproca tra i due negozi (cfr sentenza impugnata § 7 e 8), al punto da indursi a ravvisare l’inadempimento di NOME agli obblighi assunti in forza dell’Accordo a cui non è stata ritenuta estranea.
Con il primo motivo di ricorso principale, rubricato Ia) e inerente il mancato riconoscimento del danno per mancato utile, la ricorrente NOME ha denunciato violazione dell’art.34, c omma 2, lettera d), del d.p.r. 554/1999 e dell’art.1226 cod.civ., nonché irragionevolezza per contrarietà a nozioni di comune esperienza.
La censura corrisponde a quella proposta dal RAGIONE_SOCIALE con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n. 3 e 5, cod.proc.civ., per denunciare violazione o falsa applicazione degli artt.1223, 1226, 2056 cod.civ., dell’art.115 cod.proc.civ., dell’art.345 RAGIONE_SOCIALE legge n.2248 del 1865 e degli artt.34 e 122 del d.p.r. 554/1999, nonché mancanza di motivazione, come pure con il secondo motivo di ricorso incidentale che denuncia assoluta carenza di motivazione.
Secondo la Corte capitolina non spettava al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quindi neppure alla RAGIONE_SOCIALE, ove ritenuta legittimata, il risarcimento del danno per il mancato utile conseguibile se i lavori fossero stati completati come pattuito, in assenza dell’accerta to inadempimento contrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE, perché tale danno non poteva essere quantificato come indicato e parametrato al ricavo in £ 1.230.000.000, mentre bisognava avere riguardo alla differenza fra il ricavo e la spesa per il completamento delle opere, non determinabile in base a circostanze concrete, sicché la domanda doveva essere respinta per difetto di prova sul quantum.
L’errore commesso dalla Corte , e stigmatizzato da entrambi i soggetti che si contendono il risarcimento (ormai, le Curatele fallimentari delle due imprese NOME e NOME), è evidente.
A parte il fatto che la valutazione del valore delle spese per le opere ancora da eseguire avrebbe potuto essere basata sui risultati di una eventuale consulenza tecnica, la legge forniva elem enti sufficienti per la determinazione dell’utile d’impresa, anche in via equitativa ex art.1226 cod.civ., visto che il danno non poteva essere provato nel suo preciso ammontare e non per colpa RAGIONE_SOCIALE parte danneggiata perché gli elementi mancanti ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione riguardavano delle spese che non erano state sostenute a causa dell’inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE.
L’art.34 del d.p.r. 21.12.199 9 n.554, recante il Regolamento di attuazione RAGIONE_SOCIALE legge quadro in materia di lavori pubblici
11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, in tema di « Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo » al comma 4 indica nella percentuale del 10% l’utile dell’appaltatore da conteggiare a tali fini.
Nello stesso senso depone la giurisprudenza di questa Corte in tema di risarcimento del danno con riferimento al tema delle spese generali (Sez.1 n. 14779 del 10.7.2020; Sez. 1, 2.3.2009, n. 5010; Sez. 1, 22.12.2011, n. 28429), allorché afferma che le spese generali, mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invece dovute a quest’ultimo a titolo risarcitorio ove il committente con il proprio comportamento ne abbia determinato un aggravio, essendo inerenti all’azienda e allo stesso impianto del cantiere, il che avviene segnatamente in caso di illegittima sospensione di lavori, di modo che il relativo rimborso costituisce componente ineluttabile del risarcimento del danno patito dall’appaltatore in conseguenza dell’allungamento dei tempi di lavorazione.
Da ciò la Corte di Cassazione ha tratto ragione per affermare, quindi, che fin dall’entrata in vigore del d.m. 29.5.1895, n. 257 (art. 20), e poi, in epoca recente, la normativa ha fornito analitica disciplina di determinazione di tale voce di spesa, prevedendo un ammontare percentuale rispetto al prezzo dell’appalto, inducendo una presunzione di danno, a tale titolo, per l’illegittimo protrarsi dei lavori.
Non diversamente ha ragionato questa Corte nell’applicare l’art. 345 RAGIONE_SOCIALE l. n. 2248 del 1865, all. F), con riferimento al caso del recesso ad nutum del committente, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio può avere luogo in qualsiasi momento e non richiede particolari presupposti o motivi, restando tuttavia
l’amministrazione tenuta a pagare i lavori già eseguiti in base all’appalto, e avendo l’appaltatore il diritto di ottenere, in aggiunta, il risarcimento del danno calcolato sull’ammontare dell’utile conseguibile secondo il criterio presuntivo previsto da detta norma (Sez. 1, n. 26009 del 17.10.2018).
Tale norma attribuiva all’Amministrazione la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Tale principio è stato ribadito dall’art.122 del d.p.r. 554 del 21.12.1999, come pure dall’art.134 del d.lgs. 21.4.2006 n.163, dall’art.109 del d.lgs. 18.4.2016 n.50 ed ora dall’art.123 del d.lgs 36 del 31.3.2023.
In tema di appalto di opere pubbliche, l’art. 345 RAGIONE_SOCIALE legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all’impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE committente RAGIONE_SOCIALE facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell’Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi RAGIONE_SOCIALE responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato NOME parametro per la determinazione del lucro cessante dell’appaltatore, ma non incide sulla natura di credito di valore del corrispondente diritto del danneggiato, implicante la computabilità, in sede di liquidazione, del sopravvenuto deprezzamento RAGIONE_SOCIALE moneta. (Sez. 1, n. 1114 del 1.2.1995, richiamata anche di recente da Sez.1, n.11361 del 2.5.2023).
Merita quindi accoglimento il primo motivo di ricorso principale; deve invece essere rigettato il primo motivo del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non legittimato, alla luce di quanto esposto con riferimento al secondo motivo di ricorso principale di NOME.
Con il terzo motivo di ricorso principale, rubricato II), inerente alla sospensione parziale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente principale NOME ha denunciato violazione o falsa applicazione del d.p.r. 16.7.1962 n.1063 e del r.d. 25.5.1895 n.350.
La ricorrente contesta la valutazione di tardività dell’iscrizione delle riserve e argomenta essenzialmente con riferimento alla riserva n.3, per osservare che nella specie non era intervenuto un provvedimento di sospensione ma era stata emessa una serie di ordini di servizio con cui si disponeva l’interruzione di alcune categorie di lavori e la prosecuzione di altre, con andamento alternativo.
La Corte di appello, per ritenere tard iva l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE riserva, ha fatto leva sul fatto che essa avrebbe dovuto avvenire nel momento in cui emergeva la mera potenzialità dannosa, senza che fosse a tal fine necessaria anche la piena consapevolezza di entità e connotazione degli oneri conseguenti.
Viceversa, osserva NOME, non era stato considerato che non vi era stata alcuna sospensione in senso tecnicogiuridico e l’istituto RAGIONE_SOCIALE sospensione parziale era stato introdotto solo con l’art.133 del d.p.r. 554 del 1999, non applicabile ratione temporis.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia assoluta carenza di motivazione con riferimento alle riserve di appalto.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dichiarando di condividere il motivo di NOME, denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 54 del r.d. 25.5.1895 n.350.
Solo in data 18.10.1993, secondo la ricorrente, erano insorte le condizioni per l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE contezza RAGIONE_SOCIALE potenzialità lesiva
delle «interruzioni» disposte dalla committente, in assenza di una sospensione totale delle opere.
I predetti motivi, anche in questo caso proposti dai due soggetti che si contendono il risarcimento nei confronti di NOME, si sovrappongono integralmente nel loro contenuto.
I motivi proposti dal RAGIONE_SOCIALE appaiono tuttavia inammissibili poiché la sentenza impugnata ha ritenuto che con riferimento alla domanda di pagamento delle riserve svolte durante l’esecuzio ne dell’appalto sussistesse la legittimazio ne attiva di NOMENOME NOME cessionaria del credito (cfr sentenza impugnata, pag.3, §1).
Il motivo proposto da NOME appare complessivamente infondato, pur presentando anche profili di inammissibilità.
Il fatto che l’art.133 del d.p.r. 554/1999 abbia espressamente considerato la natura parziale del provvedimento di sospensione dei lavori da parte RAGIONE_SOCIALE stazione appaltante non significa affatto che prima di tale espressa regolamentazione non potessero essere emessi provvedimenti parziali di sospensione, come nel caso è avvenuto secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito e non messa in discussione dal motivo, attraverso l’alternata disposizione selettiva mediante ordini di servizio di alcune lavorazioni e il blocco delle altre .
Nulla esclude, quindi, che anche a tali ordini di lavorazione parziale, comportanti altrettanti ordini di sospensione parziale, quali fatti potenzialmente dannosi per l’appaltatore, dovess e applicarsi l’istituto RAGIONE_SOCIALE riserva codificato dall’art.54 del r.d. 25.5.1895 n.350, recante il Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del RAGIONE_SOCIALE lavori pubblici.
L’attuazione dell’opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l’appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l’onere, reso evidente dal riferimento operato dall’art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l’appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la NOME sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l’esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell’interesse pubblico di consentire all’Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità RAGIONE_SOCIALE continua evidenza RAGIONE_SOCIALE spesa dell’opera in funzione RAGIONE_SOCIALE corretta utilizzazione e RAGIONE_SOCIALE eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione. (Sez. 1, n. 9518 del 4.4.2019; Sez. 1, n. 4718 del 28.2.2018).
Nei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo. (Sez. 1, n. 28801 del 9.11.2018).
In tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore, il NOME pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’amministrazione, ha l’onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile ratione temporis ), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato (Sez. 1 , n. 7479 del 23.3.2017).
23. V’è da aggiungere che la Corte territoriale (a pag.6, sub § 3.1.) ha formulato un preciso accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, circ a l’evidenza RAGIONE_SOCIALE specifica potenzialità dannosa di ciascun ordine di lavorazione parziale e correlativa sospensione, per esempio con riferimento all’utilizzo del personale presente in cantiere, percepibile dall’impresa a prescindere dalla concreta incidenza quantitativa sui costi.
nell’appalto di opere pubbliche, l’onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all’esecuzione dell’opera, che l’appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti
continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri RAGIONE_SOCIALE diligenza e RAGIONE_SOCIALE buona fede, da parte dell’appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l’entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale. L’accertamento del giudice di merito circa la tempestività in concreto delle riserve, in rapporto alla specifica natura dei fatti oggetto delle medesime ed al manifestarsi dei loro effetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. (Sez. 1, n. 2599 del 12.4.1986; Sez. 1, n. 2102 del 6.4.1982; Sez. 1, 19.5.1989, n. 2395).
Si è già detto che il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono inammissibili perché rivolti avverso un capo RAGIONE_SOCIALE decisione in tema di riserve d’appalto sul NOME è stata ravvisata la legittimazione di NOME già dalla Corte di appello
È quindi superfluo aggiungere che la censura proposta per vizio motivazionale di omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. è erroneamente qualificata perché in realtà il ricorrente si duole di una mancanza assoluta di motivazione che rileva ai sensi dell’ar t,.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. come vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ.; inoltre nessun fatto decisivo storico risulta omesso o indicato dalla parte ricorrente.
Per altro verso, anche volendo riqualificare il motivo come vizio di nullità per error in procedendo alla stregua del principio iura novit curia, il denunciato vizio assoluto di motivazione non sussiste, poiché la Corte di appello ha affrontato le deduzioni del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e ha dato conto a pagina 4, § 2.1. e 2.2., delle ragioni del ritenuto carattere pacifico o irrilevante dei fatti che i capitoli formulati intendevano dimostrare.
Infine, per costante giurisprudenza, il vizio di motivazione per omessa ammissione RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Sez. 6 – 1, n. 16214 del 17.6.2019; Sez. 3, n. 18285 del 25.6.2021).
Inoltre in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale – non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Sez. 3, n. 22883 del 13.9.2019).
25. Infine la Corte di appello ha ritenuto che le prove dedotte fossero attinenti a fatti pacifici (fra cui le varie sospensioni lavori) o irrilevanti ai fini del decidere; che alcuni capitoli quelli rubricati c), d), f) e r) fossero generici per il mancato riferimento teleologico; che i capitoli o) e p) attenessero a fatti pacifici.
La ricorrente non si confronta con tali esistenti e specifiche motivazioni, insiste sull’ammissione di capitoli giudicati pacifici (e quindi non bisognosi di prova), ovvero generici, senza dimostrarne la specificità e la loro disconosciuta preordinazione teleologica, o infine irrilevanti, senza dimostrarne in modo specifico e puntuale la rilevanza, specie in riferimento a quanto argomentato in sentenza nel § 2.2. di pag.4.
Per i motivi esposti occorre accogliere il primo e il secondo motivo di ricorso principale, respinto il terzo, e rigettare il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle