SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 52 2026 – N. R.G. 00000134 2024 DEPOSITO MINUTA 24 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
N. 134/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
pagina 1 di 45 domiciliati presso lo studio del difensore in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, giusta
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione seconda civile, composta da:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 134/2024 R.G. posta in decisione all’udienza del
21.01.2026, promossa
DA
( C.F.
), quale erede di
, in proprio, accettante con beneficio di inventario, e
( C.F.
),
( C.F.
),
( c.f.
, quali eredi accettanti con beneficio di inventario di
, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
ed elettivamente
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
OGGETTO:
Responsabilità
professionale
delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
( C.F. ), con sede in AVV_NOTAIO, in persona del suo procuratore AVV_NOTAIO in forza dei poteri conferitigli con atto in data 22.10.2008, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. di AVV_NOTAIO, rep. 57207, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura generale alle liti in autentica AVV_NOTAIO. di AVV_NOTAIO in data 27.04.2017 Rep. 81955/Racc. 38076 in atti; P.
APPELLATA
a cui era riunita la causa iscritta al N. 140/2024 R.G. promossa
DA
(C.F.
, rappresentato e difeso
C.F.
dall ‘AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F.
, con sede in Rovato (BS),
P.
in persona dell’amministratore unico rappresentato e difeso dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata in presso lo studio dei difensori in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
Gabriele Rosa n. 71, giusta delega in atti;
APPELLATA
E CONTRO
C.F. ), incorporante di con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, giusta delega in atti; P.
APPELLATA
E CONTRO
( C.F. ), con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, giusta delega in atti; P.
APPELLATA
E CONTRO
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
Saffi n. INDIRIZZO, giusta delega in atti;
APPELLATI
E CONTRO
( C.F. ), con sede in AVV_NOTAIO, in persona del suo procuratore AVV_NOTAIO in forza dei poteri conferitigli con atto in data 22.10.2008, AVV_NOTAIO. di AVV_NOTAIO, rep. 57207, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura generale alle liti in autentica AVV_NOTAIO. di AVV_NOTAIO in data 27.04.2017 Rep. 81955/Racc. in atti; P. P.
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
( C.F. ), con sede in Palermo, in persona P.
del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Quarta Civile, n. 1772/2023 pubblicata in data 10/07/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Nel Proc. 134/2024
Voglia la Corte d’Appello adita, previa ogni opportuna declaratoria nel merito e di legge, contrariis reiectis
, così giudicare:
In via principale: in accoglimento del primo motivo di impugnazione e in parziale riforma della sentenza n. 1772/23 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarare
tenuta a rifondere dall’assicurato
le spese sostenute per resistere in giudizio all’azione di ex art. 1917, comma terzo, c.c., e per l’effetto condannare la predetta Compagnia al pagamento in favore degli appellanti, nella loro qualità di eredi con beneficio d’inventario di , della complessiva somma di € 27.804,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, e quindi del complessivo importo di € 33.253,58, ovvero della diversa somma da liquidarsi ex D.M. 55/2014, ovvero accertata in corso di causa o comunque ritenuta di Giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo.
In ogni caso: dichiarata la soccombenza virtuale di nel rapporto processuale con l’assicurato AVV_NOTAIO nel giudizio di primo grado per l’accertata fondatezza della domanda di garanzia dal medesimo proposta nei confronti della Compagnia, condannare quest’ultima a rifondere agli appellanti, nella loro qualità di eredi con beneficio d’inventario di , le spese di chiamata in causa con il pagamento della somma da liquidarsi ex D.M. 55/2014 a titolo di onorari, nonché della somma di € 1.686,00 a titolo di anticipazioni per contributo unificato, oltre interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nel Proc. 140/2024
Piaccia alla Corte d’Appello adita, disattese le contrarie istanze e previa ogni opportuna declaratoria nel merito e di legge, così giudicare:
In via principale: respingere qualsivoglia pretesa nei confronti del AVV_NOTAIO e oggi dei suoi eredi con beneficio d’inventario, siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata: nella davvero denegata ipotesi di accoglimento anche soltanto parziale delle pretese svolte dal sig. nei confronti del AVV_NOTAIO e oggi dei suoi eredi con beneficio d’inventario, previa liquidazione del danno secondo il giusto e il provato, condannarsi
in forza del titolo e per i motivi dedotti in atti a tenere manlevati
e/o indenni i predetti eredi con beneficio d’inventario del AVV_NOTAIO
da quanto fossero tenuti a risarcire all’attore sig.
. Spese rifuse.
In ogni caso: con condanna di al rimborso delle spese sostenute dagli eredi con beneficio d’inventario dell’assicurato AVV_NOTAIO
per resistere nel presente giudizio all’azione del danneggiato ex art. 1917 c.c.
Per parte appellata
Nel Proc. 134/2024
Voglia la Corte d’Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda,
rigettare, per i motivi tutti in atti, l’appello proposto dai signori
, e e, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1772/2023; – rigettare, comunque, per i motivi tutti in atti, tutte le domande formulate da , da da e da in appello nei confronti di – con vittoria di competenze professionali e rimborso spese, incluso il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge. Nel proc. 140/2024: Voglia la Corte d’Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, In via pregiudiziale : rigettare, per i motivi tutti in atti, la richiesta dell’appellante di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1772/2023 relativamente alla statuizione del regolamento delle spese di lite liquidate a carico dell’odierno appellante e in favore, per quanto di pertinenza dell’esponente, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Nel merito: -rigettare, per i motivi tutti in atti, l’appello proposto da e, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1772/2023; – rigettare, comunque, per i motivi tutti in atti, tutte le domande formulate da Per
in appello, anche in punto di spese e competenze di lite; In ogni caso: con vittoria di competenze professionali e rimborso spese, incluso il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, anche del presente grado di appello.
Per parte appellata
Respingersi ogni domanda nei confronti del
.
Spese rifuse.
Per parte appellata
Quanto all’appello proposto dagli eredi del AVV_NOTAIO
pronunciarsi
secondo giustizia.
Respingersi l’appello proposto da in quanto inammissibile e/o comunque infondato per tutte le ragioni esposte in atti.
Per quanto possa occorrere ai fini che precedono:
revocarsi l’ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori 29.4.22 per inammissibilità e irrilevanza dei medesimi;
dichiararsi l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dell’AVV_NOTAIO, dell’AVV_NOTAIO, del AVV_NOTAIO NOME COGNOME e del AVV_NOTAIO NOME COGNOME e, per l’effetto, dichiararsi la nullità della prova orale assunta all’udienza del 13.9.22.
Spese del grado integralmente rifuse, con ogni accessorio di legge.
Per parte appellata
Quanto all’appello proposto dagli eredi del AVV_NOTAIO pronunciarsi secondo giustizia.
Respingersi l’appello proposto da in quanto inammissibile e/o comunque infondato per tutte le ragioni esposte in atti.
Per quanto possa occorrere ai fini che precedono:
-revocarsi l’ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori 29.4.22 per inammissibilità e irrilevanza dei medesimi;
-dichiararsi l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dell’AVV_NOTAIO, dell’AVV_NOTAIO, del AVV_NOTAIO NOME COGNOME e del AVV_NOTAIO NOME COGNOME e, per l’effetto, dichiararsi la nullità della prova orale assunta all’udienza del 13.9.22.
Spese del grado integralmente rifuse, con ogni accessorio di legge.
Per parte appellata :
Voglia la Corte d’Appello adita, in parziale riforma della sentenza n° 1772/2023 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in esito al procedimento n. 14338/20 R.G., e con integrale rifusione di spese e competenze di lite sia del primo che del presente grado di giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario:
In via principale:
dichiarare inefficaci e/o inopponibili all’attore ai sensi dell’art. 2901 cc., con ogni consequenziale pronuncia: l’atto di cessione del credito del 18.12.2015 tra
e
la successiva integrazione del
11.4.2017 e l’atto di cessione del credito tra
e
del 31.7.2018.
In via subordinata dichiarare la lettera del 11.4.2017 di nulla, inefficace e/o inidonea a trasferire il 35% del credito a titolo gratuito a
Accertare e dichiarare la responsabilità del AVV_NOTAIO perché, in qualità di professionista e curatore del fallimento del RAGIONE_SOCIALE, in data 30.7.2019 pagava la somma di €. 2.150.000 a soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 115 L.F.;
Accertare e dichiarare l’inadempimento di incorporante assuntore del per del 43% del credito di € 5.000.000 o, in subordine, sul residuo credito di € 1.750.000 (35% del credito) o, in ulteriore subordine, del 6% del credito che con il concordato si è obbligata a corrispondere a tutti i creditori RAGIONE_SOCIALEr
l’omesso pagamento a ammesso al passivo del chirografari ammessi al passivo fallimentare;
Condannare i convenuti tutti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di della somma di €. 650.000,00 oltre rivalutazione ed interessi ovvero quella maggiore o minore somma risultante all’esito dell’istruttoria;
Condannare i convenuti, in via tra loro solidale, a rifondere le spese e competenze di lite del primo e del presente grado di giudizio all’odierno appellante, distratte in favore del procuratore antistatario;
Dichiarare la compensazione, totale o parziale e, in ogni caso la riduzione,
NOME, , , e erano comparsi innanzi al AVV_NOTAIO e avevano sottoscritto un articolato atto di transazione in forza del quale, a definizione di numerosi procedimenti, veniva garantito a il pagamento del credito di € 750.000 vantato verso il comparente (portato da un decreto ingiuntivo opposto) e veniva regolamentata la destinazione delle ulteriori somme eventualmente versate dal fallimento;
che più in dettaglio le somme versate dalla curatela nei riparti sarebbero state destinate: i) in primis , al pagamento di eventuali oneri tributari; ii) in secondo luogo al pagamento di € 750.000 a saldo delle prestazioni fornite da alcuni professionisti (AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO); iii) di seguito avrebbe trattenuto € 750.000 a soddisfazione del proprio credito; iv) infine, ogni somma eccedente sarebbe stata restituita al cedente;
che in pari data, aveva stipulato, sempre avanti il AVV_NOTAIO con sia l’atto di cessione del suddetto credito sia un mandato speciale in favore di quest’ultima a versare le somme eventualmente riscosse dal ai professionisti indicati nell’atto di transazione sopra menzionato;
che, con decreto del 17.06.2016, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva omologato il concordato fallimentare per il proposto da
la quale si era impegnata a riconoscere ai creditori
ammessi al passivo un ulteriore 6% oltre al 37% già ripartito dal (indi complessivamente il 43%);
che in data 25.02.2019, in seguito alla definitiva ammissione del credito al passivo con la pronuncia della Cassazione, aveva chiesto, a mezzo del proprio difensore, al curatore del , il pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione (da questi promosso) e la corresponsione delle somme accantonate;
che il curatore fallimentare aveva risposto negativamente comunicando che erano intervenute plurime cessioni del credito ammesso al passivo, una in data 18.12.2015 da a per il 65 % del credito ammesso al passivo, poi rettificato al 100% con la successiva integrazione dell’11.04.2017, e l’altra in data 31.07.2018 da quest’ultima a
che in data 09.05.2019 il comparente aveva depositato le proprie osservazioni al rendiconto del curatore del , chiedendone la revisione laddove era stata attribuita la titolarità del credito insinuato a ma con decreto del 19.06.2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto le sue richieste ed aveva approvato il rendiconto;
che, infine, era eseguito il riparto finale con la corresponsione a della somma di € 2.150.000 (43% del credito ammesso) e disposta la chiusura del Fallimento con consegna nelle mani dell’assuntore
Tanto premesso, l’attore sosteneva che la convenuta era inadempiente agli obblighi assunti per effetto dell’unico negozio giuridico intercorso tra le parti, costituito dall’atto di transazione, la cessione di credito e il mandato speciale in rem propriam ex art. 1723 c.c., in forza dei quali era stata trasferita a solo la legittimazione all’incasso del credito, e non anche la titolarità; aggiungeva che le successive cessioni del credito a e erano revocabili ex art. 2901 c.c. perché poste in essere in frode al titolare del credito; sosteneva altresì la responsabilità del curatore per aver ritenuto le cesisoni opponibili al , seppure prive dei requisiti previsti dall’art. 115 della legge fallimentare (ossia la sottoscrizione autenticata di cedente e cessionario) e quella di quale assuntore, per l’avvenuta corresponsione da parte del in sede di riparto finale della somma di € 2.150.000 al terzo non legittimato
In definitiva, l’originario attore chiedeva :
‘A) accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale della società nei confronti del sig. , condannandola al pagamento in suo favore della complessiva somma di €. 650.000, oltre interessi e rivalutazione per i motivi esposti nel presente atto, ovvero quella maggiore o minore somma risultante all’esito dell’istruttoria;
B) dichiarare inefficaci e/o inopponibili all’attore ai sensi dell’art. 2901 cc., con ogni consequenziale pronuncia: l’atto di cessione del credito del 18.12.2015 tra
non era più titolare del credito ammesso al passivo del poiché l’atto del 01.10.2012 costituiva contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice – una cessione del credito a osservavano che non aveva impugnato il decreto della sezione fallimentare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 19.06.2019 che ex art. 116 L.F. aveva respinto le sue osservazioni avverso il rendiconto presentato dal curatore, dichiarando la carenza di legittimazione in quanto non più titolare del credito in forza della cessione pro soluto in favore di e, pertanto, essendosi formato il giudicato era preclusa ogni contestazione; rilevavano l’infondatezza dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per carenza dei presupposti dell’ eventus damni e del consilium fraudis e per l’inappropriatezza del rimedio rispetto all’impossibilità giuridica di recuperare il bene trattandosi di un credito già estinto dal debitore ceduto.
Si costituiva che, in via preliminare, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE essendo competente in via esclusiva il RAGIONE_SOCIALE di Milano per effetto della clausola derogatoria inserita nel mandato speciale del 01.10.2012; nel merito, sosteneva che, per effetto dei tre atti inter partes del giorno 1.10.2012, era intervenuta una cessione del credito insinuato al passivo del , e non un mandato in rem propriam come affermato da parte attrice; affermava che l’azione revocatoria era carente del presupposto indefettibile per essere accolta, ossia la propria qualità di creditore nei confronti dell’attore, nonché dei requisiti oggettivi (pregiudizio) e soggettivi ( scientia
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damni e consilium fraudis ).
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto delle domande attoree; rilevava di essere estranea alla transazione intervenuta tra e e che parte attrice avrebbe dovuto far valere le proprie contestazioni avverso gli atti di cessione, in particolare l’inopponibilità della cessione al per violazione dell’art. 115 L.F.; sosteneva che l’azione revocatoria era carente dei presupposti poiché non era rivolta a garantire la conservazione del patrimonio del debitore; contestava il quantum della pretesa creditoria attorea in quanto ometteva di considerare che, in base all’atto transattivo del 01.01.2012, era obbligata anche al pagamento di oneri tributari e spese legali con le somme ripartite dal Fallimento.
Si costituiva
, già curatore del
che eccepiva il difetto di legittimazione ad agire nei propri confronti poiché non era più titolare del credito nei confronti del per averlo ceduto a con atto di cessione del 01.10.2012 notificato al curatore a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 04.10.2012; affermava la correttezza del proprio operato avendo ricevuto formale comunicazione delle cessioni di credito, di cui aveva dato puntuale informativa nel rendiconto inviato a tutti i creditori; chiedeva di essere manlevato dalle cessionarie
e , che gli avevano comunicato le intervenute cessioni del credito, e da con la quale aveva stipulato apposita polizza per la responsabilità professionale, chiedendo anche la
condanna della compagnia la condanna alle spese sostenute per resistere in giudizio all’azione del danneggiato ex art. 1917 c.c.
Differita l’udienza, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e si associava alle difese svolte dall’assicurato; eccepiva l’inoperatività della garanzia assicurativa in caso di dolo o colpa grave dell’assicurato, i limiti della polizza quanto a massimali, franchigie e scoperti ed escludeva l’indennizzo delle spese legali sostenute dall’assicurato per la difesa in giudizio avendo la compagnia offerto assistenza legale.
Il Tribunale, istruita la causa con prova testimoniale, rigettava l’eccezione di incompetenza e così disponeva:
‘accerta e dichiara l’inadempimento contrattuale di nei
confronti di e condanna
a versare a
a titolo di risarcimento del danno € 650.000,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 1.746,00 per anticipazioni e in € 27.804,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori di legge;
rigetta le domande svolte da
contro
e
incorporata in
condanna
a rifondere a
le spese di lite,
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I due gravami erano riuniti ex art. 335 c.p.c.; la difesa di rinunciava alla richiesta di sospensiva; veniva dichiarata la contumacia di e quindi la causa era differita all’udienza del 21.01.2026 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di cui alla causa N. 134/2024 R.G.
Con il primo motivo di appello , e lamentano l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna di alla rifusione delle spese di giudiziali sostenute dall’assicurato per resistere in giudizio alla pretesa attorea ex art. 1917 c.c.
Affermano che il primo giudice, pur avendo dichiarato assorbito l’esame dei rilievi di per avere escluso ogni responsabilità del curatore del , a fronte dell’espressa domanda attorea avrebbe comunque dovuto accertare la soccombenza virtuale della compagnia assicuratrice rispetto alla domanda di garanzia svolta nei suoi riguardi e condannarla al pagamento delle spese di resistenza ex art. 1917 c.c. Osservano che tali spese non erano superflue né eccessive e che, nel caso di specie, non erano tenuti a dimostrare di averle sostenute poiché la domanda di condanna era stata introdotta contestualmente alla domanda di garanzia nei riguardi della compagnia nell’ambito del giudizio promosso dall’assicurato.
Rilevano il loro interesse ad agire nonostante la condanna alle spese di lite a carico dell’attore, essendo quest’ultimo nullatenente come dimostra un precedente infruttuoso tentativo di recupero di un modesto credito che
vantava nei confronti di
Con il secondo motivo censurano la sentenza per l’omessa condanna alla rifusione delle spese per la chiamata in causa stante la soccombenza virtuale della compagnia in violazione dell’art. 91 c.p.c.
Appello di cui alla causa iscritta al N. 140NUMERO_DOCUMENTO R.G.
Con il primo motivo di appello censura la sentenza per l’omessa e contraddittoria qualificazione giuridica dei fatti in violazione d e ll’art. 112 c.p.c. Afferma che il giudice di prime cure ha motivato in modo contraddittorio allorché ha citato la tesi attorea che qualificava i tre atti sottoscritti in data 1.10.2012 avanti il AVV_NOTAIO come un mandato in rem propriam per rigettare l’azione revocatoria, mentre si è riportato alla tesi dei convenuti secondo cui tali atti andavano qualificati come una cessione del credito per respingere l’azione di responsabilità del curatore.
Con il secondo motivo censura il capo decisorio relativo al rigetto della domanda revocatoria deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la sopravvenuta generica incapienza del patrimonio di era provata dalla documentazione prodotta, ossia dalla visura storica della società, dal bilancio in cui emergeva un indebitamento di € 11.218.686 e la parziale gratuità dell’atto di cessione.
Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda revocatoria e per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria e/o restitutoria ritualmente proposta volta ad ottenere dalle convenute le somme indebitamente sottratte. Sostiene la fondatezza dell’azione revocatoria per averne provato i presupposti soggettivi della scientia damni e consilium fraudis sia a mezzo dei documenti prodotti (visure storiche delle società, cessioni del credito) che delle espletate prove orali. Deduce di avere formulato apposita domanda risarcitoria chiedendo di ‘condannare i convenuti tutti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del sig. della somma di € 650.000 oltre rivalutazione ed interessi ovvero quella maggiore o minore somma risultante all’esito dell’istruttoria’ sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi, pur avendone affermato la fondatezza laddove in sentenza è affermato che ‘… le circostanze allegate dall’attore avrebbero semmai potuto fondare una richiesta di condanna delle cessionarie al risarcimento del danno per concorso ex art. 2043 c.c. all’inadempimento di …’ e che ‘… non si spiegherebbero altrimenti le domande di revoca e di risarcimento del danno, che, nella prospettazione dell’attore, presuppongono l’appropriazione del credito da parte delle cessionarie …’. RAGIONE_SOCIALEr
Con il quarto motivo di appello lamenta l’omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità e invalidità delle cessioni di credito. Ripropone la tesi secondo cui il complesso rapporto negoziale intercorso con (costituito da atto di transazione, cessione del credito e mandato speciale) va qualificato come
mandato in rem propriam nell’interesse del terzo, e non una cessione del credito, rilevando l’illegittimità delle successiv e cessioni di credito da
che non ne era titolare, a e da questa a
Afferma che la lettera del 11.04.2017 di integrazione della cessione del credito tra e dal 65% al 100% è priva dei necessari requisiti di forma e sostanza, e pertanto va ritenuta nulla; per tale ragione deve parimenti nullo anche il successivo atto di cessione del credito da che non era titolare dell’intero credito ceduto, a .
Con il quinto motivo di appello l’appellante censura il capo decisorio relativo al rigetto della domanda nei confronti del curatore del , , per omessa valutazione delle prove, errata applicazione dell’art. 115 L.F. e contraddittorietà della motivazione. Deduce che la responsabilità del curatore per avere ritenuto opponibili al fallimento le cessioni di credito era provata in quanto emergeva dai documenti prodotti che:
le cessioni dei crediti presentavano irregolarità ed erano prive dei requisiti previsti dall’art. 115 L.F.;
ii) tali vizi erano stati contestati in varie occasioni e con vari atti al curatore che, pertanto, ne era a perfetta conoscenza.
Lamenta la contraddittorietà della motivazione laddove, ai fini del rigetto dell’azione revocatoria, il primo giudice pare aderire alla tesi attorea del
mandato in rem propriam affermando che l’attore avrebbe potuto chiedere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni e, al contrario, nel rigettare la domanda nei confronti del curatore afferma che ‘l’azione del si fonda al contrario, proprio sull’effettività di tali cessioni e dunque sulla produzione dell’effetto reale. Non si spiegherebbero altrimenti le domande di revoca e di risarcimento del danno che, nella prospettazione dell’attore, presuppongono l’appropriazione del credito da parte delle società cessionarie, complici dell’operazione fraudolenta’.
Con il sesto motivo di appello censura il capo decisorio relativo al rigetto della domanda nei confronti di ora che nella qualità di assuntore del , a fronte del pagamento del credito da parte del , ormai chiuso, a soggetti non legittimati, è tenuta al pagamento delle somme non corrisposte ai creditori ammessi al passivo.
Con il settimo motivo chiede, in caso di accoglimento dell’appello, la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Censura la sentenza impugnata per la mancata compensazione delle spese di lite a fronte delle complessità delle vicende trattate, delle molteplici possibili interpretazioni dei fatti e del rigetto delle eccezioni sollevate dalle convenute. Lamenta l’errata liquidazione delle spese in favore delle convenute per non avere il primo giudice tenuto conto della loro minore attività difensiva per avere un’unica controparte, ossia parte attrice che, invece, ne aveva ben sei. Da ultimo, quanto alle spese di lite liquidate in favore di e aventi il medesimo
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difensore e la medesima posizione processuale, lamenta la mancata liquidazione di un onorario unico.
Prima di esaminare i motivi di gravame, occorre dare sommaria contezza dei principali fatti di causa per come emergenti dagli atti e comunque già sintetizzati in modo efficace dal primo giudice.
In data 4.3.2010 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava il fallimento di
, nominando quale curatore il AVV_NOTAIO
chiedeva di essere ammesso al passivo al chirografo per un credito di € 5 milioni (acquistato precedentemente da RAGIONE_SOCIALE), ma con decreto del 28.06.2010 il g.d. escludeva il credito.
Il 25.07.2013 il T ribunale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’opposizione proposta da in surrogazione del proprio debitore ammetteva quest’ultimo al passivo come da domanda. La decisione del Tribunale veniva confermata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 27.9.2018.
Nel frattempo, in data 1.10.2012, tra e la sua creditrice (oltre che tra altri soggetti che in questa sede non rilevano) venivano stipulati tre atti:
1) Atto di transazione:
e il Sig.
concordano che il credito di
portato dal Decreto Ingiuntivo sarà estinto
mediante assegnazione dei crediti soggetti a pignoramento nel procedimento esecutivo ovve ro … mediante cessione pro soluto dei crediti di verso il Fallimento che non avrà affetti novativi, ma costituirà esecuzione della Transazione ‘;
-‘ dichiara che per effetto della assegnazione o della Cessione … non avrà più nulla a pretendere da in relazione al Decreto Ingiuntivo indipendentemente dall’esito dell’Opposizione al Passivo, dal fatto che vengano o meno distribuite somme dal e dal fatto che residuino o meno somme in favore di in sede di distribuzione, come di seguito pattuito, dell’eventuale importo riscosso dal ‘; RAGIONE_SOCIALE
-‘ , nel solo caso in cui riscuota il Credito (sia se ceduto, sia se assegnato) e con esclusione di ogni responsabilità o obbligazione per il caso in cui per qualsiasi ragione, il Credito non fosse incassato o lo fosse solo in parte, si impegna a disporre delle somme che saranno distribuite dal Fallimento come segue e nel seguente ordine, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione delle somme : (i) Le somme distribuite dal saranno in primo luogo impiegate per il pagamento di eventuali oneri tributari non soddisfatti e derivanti dal presente atto o dalla cessione del credito e delle spese dell’eventuale giudizio di impugnazione della sentenza che dovesse rigettare l’Opposizione al Passivo ; (ii) In secondo luogo, sempre a condizione dell’effettiva assegnazione o cessione del Credito ad e dell’effettivo
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incasso delle somme di cui al riparto del Fallimento, le ulteriori somme distribuite dal Fallimento per un importo di Euro 750.000.00 saranno versate da a liberi professionisti creditori del Sig. , professionisti che egli ha oggi indicato ; (iii) In terzo luogo, le ulteriori somme distribuite dal Fallimento saranno trattenute da fino all’importo di Euro 750.000,00 ; (iv) ogni eventuale ulteriore somma distribuita dal sarà distribuita a ;
-‘ si dichiara consapevole del fatto che il Credito non è stato ammesso al passivo del Fallimento e della pendenza dell’Opposizione al Passivo. non presta garanzie sull’esito dell’Opposizione al Passivo, né sull’entità del riparto in caso di ammissione al passivo del Credito’.
2) Cessione di crediti:
‘ Il Sig. cede pro soluto a che accetta la cessione, tutti i propri crediti verso il Fallimento ad estinzione dei propri debiti verso la società cessionaria .
3) Mandato speciale:
-‘ Io sottoscritto con riferimento alla transazione stipulata in data odierna con la presente, conferisco alla mandato irrevocabile di disporre delle somme riscosse versando dette somme per l’importo di € 750.000,00 ai seguenti professionisti miei creditori nell’ordine e graduazione di seguito indicata: le prime somme riscosse fino alla
concorrenza di € 250.000,00 dovranno essere versate all’AVV_NOTAIO ; in secondo luogo, qualsiasi ulteriore somma riscossa fino alla concorrenza di altri € 250.000,00 dovrà essere versata al AVV_NOTAIO NOME COGNOME ; in terzo luogo, eventuali importi residui sino alla concorrenza di ulteriori € 250.000,00 saranno versati all’AVV_NOTAIO;
-‘Il presente mandato viene conferito in via irrevocabile nell’interesse dei predetti professionisti beneficiari’;
-‘Il Mandatario eseguirà il mandato nei modi e alle condizioni esposte nella Transazione rispetto alla quale il presente atto non ha effetti novativi o modificativi ma ha il solo effetto di individuare i beneficiari di cui della Transazione ‘.
In data 4.9.2015 proponeva un concordato fallimentare per il con il quale si impegnava a riconoscere ai creditori chirografari ammessi al passivo un 6% ulteriore rispetto al 37% già distribuito dal fallimento (le somme di cui al ‘credito erano state nel frattempo accantonate dal curatore).
In data 21.06.2016 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE omologava il concordato e contro l’omologa proponeva impugnazione, cui nel novembre 2018 rinunciava.
Con mail inviata al curatore il 25.02.2019 il legale di sollecitava ‘ il pagamento del credito ammesso al passivo fallimentare nella percentuale già liquidata agli altri creditori chirografari ‘ (nonché le competenze legali liquidate
dalla Cassazione con l’ordinanza che aveva confermato l’ammissione del al passivo fallimentare)
Il legale del fallimento rispondeva con mail del 5.3.2019 segnalando che:
‘ – il Sig. risulta avere ceduto il credito suddetto (unitamente a tutti i propri crediti verso il ) alla soc. con atto in data 1.10.2012;
la soc. a sua volta, ha ceduto il predetto credito alla soc. in data 18.12.2015;
la soc. , infine, in data 31.7.2018, ha ceduto il credito in questione alla soc.
la soc. , lo scorso 27.2.2019 ha richiesto al Curatore del Fallimento l’accredito delle somme ammesse in via definitiva al passivo del fallimento per effetto della suddetta Ordinanza di Cassazione, ed il Curatore provvederà in tale senso ‘.
Il muoveva osservazioni contro il rendiconto del curatore ove erano state recepite le predette cessioni: nello specifico, secondo il curatore avrebbe dovuto riconoscere solo la cessione a ma non le successive. Il Tribunale, ritenendo non legittimato ad approvare o contestare il rendiconto, in quanto non più appartenente alla massa dei creditori, approvava il rendiconto del curatore con decreto del 19.06.2019.
Il 30.07.2019 il curatore effettuava il pagamento di € 2.150.000 (pari al 43% del credito ammesso: 37% pagato dal curatore agli altri chirografari in precedenti
riparti parziali + 6% come da proposta di a favore di
.
In data 3.10.2019 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava la chiusura del fallimento
e
in data 14.10.2019
incorporava
Tanto premesso in fatto, già il primo giudice ha ritenuto che fosse inadempiente ex art. 1218 c.c. alle obbligazioni assunte con con l’atto di transazione di cui sopra si è detto e ha condannato contumace in questo processo, a versare a l’importo di € 650.000, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dal 30.07.2019 al saldo recependo gli stessi conteggi formulati dall’originario attore ( ossia € 2.150.000 versata dal fallimento in favore di , a cui detrare l’importo di € 750.000 versato ai consulenti ed € 750.000 pari allo stesso credito di ) e sul punto non vi è stata impugnazione e si è formato il giudicato interno.
Vista la sostanziale incapienza di sin dalla
citazione introduttiva pretendeva dapprima la declaratoria di inefficacia ex art.
2901 c.c.
dell’atto di cessione del credito 18.12.2015 tra
con la successiva integrazione in data 11.04.2017 e declaratoria di inefficacia anche del l’atto di cessione del credito tra e . del 31.07.2018 (o che in via subordinata venisse dichiarata la nullità della lettera in data 11.04.2017 in quanto negozio a titolo gratuito); che venissero accertate la responsabilità del AVV_NOTAIO perché nella
qualità di curatore del aveva pagato la somma di € 2.150.000 a soggetto non legittimato, e quella dell’assuntore per omesso pagamento a del 43% del credito di € 5.000.000 e comunque la solidale responsabilità di tutti i convenuti.
In ordine logico va dapprima esaminato l’appello di .
Il primo motivo è infondato.
Con questo mezzo, lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di qualificare i fatti di causa adottando in via alternativa la tesi del mandato in rem propriam e quella del cessione del credito, ma la parte non spiega quali siano state le conseguenze pregiudizievoli alle sue ragioni.
Invero, dalla lettura complessiva dei tre atti di cui sono stati riportati i passaggi salienti si evince una complessa operazione negoziale finalizzata a porre termine a numerosi procedimenti civili e penali.
Premesso che si era reso cessionario di un credito di € 5.000.000 verso la curatela del -ammesso al passivo proprio a seguito di azione surrogatoria di e che quest’ultima aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di € 750.000 verso di cui nulla il debitore aveva pagato, nonostante l’avvio di alcune procedure esecutive -le parti concordavano la cessione pro soluto di questo credito verso il fallimento da a per saldare la posizione debitoria
dell’appellante.
Nella transazione era esplicitato che le somme eventualmente incassate da (la cui consistenza in astratto era superiore al credito portato dall’ingiunzione) sarebbero servite prima per pagare gli oneri fiscali e le spese processuali, poi per pagare indicati liberi professionisti creditori del cedente sino alla concorrenza di € 750.000, a seguire la cessionaria avrebbe trattenuto la somma necessaria per estinguere il suo credito e l ‘ eccedenza andava restituita al cedente. Proprio con riguardo a tale ultima obbligazione si rendeva inadempiente, cedendo a sua volta il credito e omettendo di restituire l’eccedenza , motivo per cui il Tribunale emetteva la condanna passata in giudicato.
È evidente che si sia in presenza di una cessione di credito vera e propria e il mandato era funzionale al pagamento dei professionisti indicati dallo stesso cedente (AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO).
Il secondo motivo è infondato.
Con questo mezzo, censura la decisione del Tribunale per aver rigettato la richiesta di revocazione ex art. 2901 c.c. degli atti di cessione avvenuti dapprima tra e in data 18.12.2015 e successivo atto di integrazione del giorno 11.04.2017 e poi tra
e
del 31.07.2018.
Con il primo negozio di acquistava pro soluto da tre crediti, di cui uno verso il per circa € 1.916.593 e si impegnava a d RAGIONE_SOCIALE
estinguere una serie di creditori della cedente (in detto atto la stessa cessionaria figura quale creditrice della cedente per € 1.636.042 ) per analogo importo; nella scrittura del 11.04.2017 dava atto che la cessione del credito verso il doveva intendersi al 100% del credito e tanto era funzionale ad una completa definizione della posizione debitoria della cedente verso la cessionaria RAGIONE_SOCIALE
La cessione del credito è di per sé operazione neutra, ma nel caso concreto nessuno dei due negozi era a titolo gratuito in quanto con dette cessioni andava a definire la sua posizione debitoria verso numerosi soggetti. RAGIONE_SOCIALE
Né stata dimostrata la presunta gratuità dell’accordo integrativo in data 11.04.2017: la parte interessata ha spiegato che detta integrazione si era resa necessaria per spiegare che l’indicazione del 65% indicata nella scrittura del 18.12.2015 non costituiva espressione di una percentuale del credito ceduto, ma il fatto che il credito ceduto verso il fallimento costituiva il 65% dell’ammontare complessivo dei crediti ceduti.
Trattandosi di negozi anteriori all’insorgenza del credito di era preciso onere dell’attore provare la dolosa preordinazione da parte del cessionario, prova inesistente nel caso concreto. In dette fattispecie, infatti, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque pregiudicare il
soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cfr. Cass. sezioni unite 27.01.2025 n. 1898).
L’elemento psicologico, al pari degli altri presupposti dell’ actio pauliana , va ovviamente valutato al momento del negozio in tesi pregiudizievole e non all’attualità.
Non può a fortiori essere revocata ex art. 2901 c.c. l’ ulteriore cessione di credito avvenuta in data 31.07.2018 con cui acquistava il credito di sempre pro soluto , ad un prezzo oscurato nei documenti in atti in quanto verso queste società non vantava alcuna aspettativa di credito. In ogni caso, va aggiunto che la declaratoria di inefficacia della prima cessione non potrebbe in ogni caso pregiudicare i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Il terzo motivo si compone di due censure tra di loro eterogenee: con la prima è ribadita la fondatezza dell’azione revocatoria dandosi atto dei rapporti esistenti tra le varie società cedenti e cessionarie e la seconda invece attiene alla allegata fondatezza della richiesta di danno ex art. 2043 c.c. in danno delle cessionarie per concorso nell’inadempimento di non esaminata nella gravata sentenza. Con riguardo al primo sub motivo, pur dando per veritiere le circostanze descritte in appello (ossia che e erano sorte da una ristrutturazione aziendale di da cui RAGIONE_SOCIALE
aveva acquistato il credito; che le due società erano partecipate da
RAGIONE_SOCIALE riferibile alla famiglia che era società partecipata da di proprietà della famiglia e da assuntore del fallimento) resta il dato fondamentale che queste cessioni sono avvenute prima che la Suprema Corte si pronunciasse in merito all’ammissione del credito chirografario di € 5.000.000 in capo a e che manca la prova di quella dolosa preordinazione di cui sopra si è detto. Non è sufficiente affermare che le varie cessionarie fossero a conoscenza delle obbligazioni assunte da in quell’accordo transattivo complesso di cui si è sopra per poter affermare che vi sia stato un meccanismo preordinato a pregiudicare l’odierno appellante , se si pone attenzione alla circostanza che la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di ammissione del credito di al passivo risale al 27.03.2013 ed è stata emessa a seguito di iniziativa in surrogatoria di .
Del tutto generica è poi la deduzione secondo cui le cessionarie avrebbero cooperato colposamente o dolosamente nell’ inadempimento di
A giudizio del collegio, per invocare siffatta forma di tutela, occorre che la parte interessata alleghi condotte dolose o colpose che abbiano pregiudicato il suo diritto di credito; tuttavia dette condotte non possono consistere negli stessi atti di cessione del credito, che, come visto, sono pienamente validi ed efficaci tra le parti, tanto che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 19.06.2019 non impugnato, approvava ex artt. 116 e 130 L.F. il rendiconto della gestione
presentato dal curatore AVV_NOTAIO respingendo le osservazioni di in quanto soggetto non più appartenente alla massa dei creditori e dunque non legittimato a partecipare al procedimento di approvazione del rendiconto depositato dal curatore.
Il quarto motivo è infondato.
La cessione dei crediti, così come la notifica al debitore ceduto prevista dall’art. 1264 c.c., è un negozio a forma libera e nella fattispecie è indubitabile che le varie cessioni sino state notificate alla curatela che ha provveduto a variare lo stato passivo e inserire via via i cessionari del credito.
La prima cessione tra e è avvenuta con scrittura privata autenticata e notificata alla curatela in ossequio ai dettami dell’art. 115 L.F previgente e da quel momento è uscito dalla massa dei creditori e dunque non ha più alcun interesse a lamentare l’eventuale invalidità delle altre due cessioni di credito, poiché da siffatta declaratoria non conseguirebbe alcun utile effetto, atteso il rigetto della domanda ex art. 2901 c.c.
In ogni caso, come già sostenuto dal primo giudice, i requisiti imposti dall’art . 115 L.F. sono finalizzati a fare in modo che il curatore paghi in modo corretto e che vi sia certezza della cessione. Non si tratta di requisito imposto a pena di nullità e in ogni caso va ancora una volta rammentato che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con decreto non impugnato, ha approvato rendiconto della gestione redatto dal curatore AVV_NOTAIO
Il quinto motivo è infondato.
Con questo mezzo, invoca la responsabilità del curatore AVV_NOTAIO per aver ritenuto valide delle cessioni di credito prive dei requisiti di cui all’art. 115 L.F. e dunque agito in modo negligente ed imperito.
Come sopra detto, la prima cessione tra l’appe llante e era perfettamente conforme ai dettami dell’art. 115 L.F. e quindi con questa cessione l’odierno appellante è definitivamente uscito dal ceto creditorio e le eventuali irregolarità commesse in epoca posteriore dal curatore sono del tutto indifferenti per la sua posizione. Ancora una volta va rammentato che l’odierno appellante aveva presentato osservazioni avverso in rendiconto finale del curatore, e il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 19.06.2019, riteneva che detta parte non fosse legittimata in quanto non più creditore ammesso al passivo per effetto della cessione pro soluto in favore di approvando il rendiconto della gestione presentato dal curatore.
Nel presente giudizio, al fine di individuare la responsabilità del curatore ciò che rileva, come correttamente ritenuto dal primo giudice, è se le cessioni del credito siano, o meno, effettivamente intervenute tra le parti in causa; difatti, solo in caso contrario, si delineerebbe un pagamento del credito da parte del curatore fallimentare ad un soggetto non legittimato, ossia , in danno dell’appellante.
non ha mai negato la validità e la piena efficacia della sua cessione verso e ha proposto azione revocatoria (e risarcitoria) al solo scopo di poter aggredire anche il patrimonio di soggetti terzi rispetto a
quello della sua debitrice, ma non si vede come un soggetto terzo possa dolersi dell’operato di un curatore allorquando in quella procedura fallimentare non rivesta più alcun interesse.
Il sesto motivo di appello, ai limiti dell’ammissibilità, è palesemente infondato. Per lo stesso ordine di ragioni, non si ravvisa alcuna dell’assuntrice del , ora
responsabilità Tale società è assolutamente estranea al pagamento effettuato dal curatore in favore della cessionaria .
Come emerge dal decreto di omologa del concordato del
emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 17.06.2016 ‘ trasferisce a i beni ed attività in possesso della curatela, i crediti da riscuotere, le azioni giudiziali -anche revocatorie- proposte dal curatore e tuttora non definite, fermo restando che le liquidità finanziarie attualmente a disposizione della procedura saranno gestite dal curatore, cosicché dette disponibilità verranno materialmente consegnate al proponente solo all’esito dei prelievi concernenti gli onere in prededuzione, quelli fiscali afferenti al presente procedimento ed i pagamenti ai creditori non soggetti ad accantonamenti’.
Il settimo motivo inerente alle spese di lite è parimenti infondato.
Il primo giudice ha correttamente condannato l’attore al pagamento
delle spese processuali in favore di di
e
in base la
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principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.
Con riguardo alla censura afferente alla mancata compensazione per il rigetto delle eccezioni sollevate dai convenuti, si osserva che la Suprema Corte ha affermato che ‘ il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito’ (Cass. del 02/09/2014 n.18503).
Nel caso di specie, l’ azione di verso soggetti diversi da era manifestamente infondata e correttamente non ricorre alcuna delle ipotesi tipiche per ricorrere alla compensazione delle spese (novità delle questioni, reciproca soccombenza o mutamenti giurisprudenziali), né sussistono analoghe ed eccezionali ragioni per come emergenti da Corte Cost. 77 del 19.04.2018.
La liquidazione delle spese operata dal primo giudice è coerente con il valore della causa (€ 650.000) e a nulla rileva che l’attore abbia dovuto fronteggiare più parti in quanto parti convenute in giudizio proprio dall’attore, ad eccezione di
chiamata in giudizio ad istanza del curatore AVV_NOTAIO
Quanto alla presunta duplicazione del compenso in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore di e di osserva la Corte che, in base a quanto previsto dall’art. 4 del D .M. 55/2014, può essere liquidato un
compenso unico, maggiorato fino al 30 per cento, all’avvocato che assiste più parti (o una parte contro più parti), nel caso in cui tali soggetti hanno una posizione giuridica, sostanziale e processuale comune, ma che nel caso concreto le due società sono state destinatarie di domande giudiziali aventi autonoma causa petendi .
In definitiva, la sentenza va confermata e parte appellante va condannata a rifondere a ciascuna parte costituita, ossia ,
.
le spese del grado che vanno liquidate sulla scorta del disputatum (vedi tra le molte Cass. 24.02.2016 n. 3541, Cass. 06.05.2022 n. 14470 e Cass. 24.07.2023 n. 22160), ossia € 650.000, in complessivi € 18.511 per compenso (di cui € 5.706 per la fase di studio, € 3.318 per la fase introduttiva, € 9.487 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Appello iscritto al N. 134/2024 R.G.
Il primo e il secondo motivo di appello di ,
e vanno valutati in via congiunta, attesa la loro stretta connessione, e sono nel loro complesso infondati.
Come sopra rammentato, in detto gravame, gli eredi del curatore del fallimento, tutti accettanti con beneficio di inventario, invocano il pagamento delle spese ex art. 1917 comma 3 c.c. dalla chiamata in causa
– mentre tutte le altre parti erano convenute ai soli fini della litis
denuntiatio .
Come noto, l’assicurato che, convenuto in giudizio dal danneggiato, chiama in causa il proprio assicuratore al fine di essere garantito, può far rilevare nei confronti dell’assicuratore tre distinte ragioni di credito:
il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l’iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l’assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.’ ( cfr. tra le molte Cass. 16.09.2025 n. 25442)
La Suprema Corte ha più volte chiarito che i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare e univocamente formulate, con specifica indicazione della causa petendi , e che le domande di condanna alla rifusione delle spese sub (a) e sub (b) hanno diversa natura e fondamento.
Nel caso in esame , l’assicurato nel giudizio di primo grado non ha effettuato una precisa distinzione e si è limitato a chiedere che
nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, venisse condannata
‘… a tenere garantito, manlevato e/o indenne il dr da quanto fosse tenuto a risarcire all’attore sig. ; con condanna altresì di al rimborso delle spese sostenute dall’assicurato dr. per resistere in giudizio all’azione del danneggiato ex art. 1917 c.c.. Spese Rifuse’.
Orbene, a giudizio della Corte, l’ assicurato si è limitato a richiedere le spese di soccombenza, cioè quelle che eventualmente fosse tenuto a corrispondere alla parte vittoriosa in conseguenza della condanna delle spese posta a suo carico e quelle di resistenza, ossia quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti per resistere alla pretesa attorea.
Nella fattispecie, come visto, la pretesa attorea è stata rigettata e quindi coerentemente è stato condannato a rifondere alle parti le spese di lite: di conseguenza non esistono spese di soccombenza da rifondere e già la parte soccombente è stata condannata a rifondere le spese di lite agli eredi e dunque le spese da corrispondere al legale per resistere all’inizia tiva del presunto terzo danneggiato, sicché riconoscere altre spese legali rappresenterebbe una duplicazione e quindi una indebita locupletazione.
Per giunta, sul tema, va osservato che le spese di resistenza ex art. 1917 comma 3 c.c. sono dovute all’assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (cfr. Cass. 15.09.2023 n. 26683), prova che nel caso concreto non è stata data.
Quanto, infine, alle spese di chiamata, che non risultano espressamente chieste dal soggetto assicurato, osserva la Corte che le stesse hanno come presupposto la soccombenza reale o virtuale della compagnia nei confronti dell’assicurato che nel caso concreto non esiste in quanto ha di fatto aderito alle difese del suo assicurato e dunque in astratto del tutto compensabili.
I motivi vanno disattesi e gli appellanti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite che vanno liquidate assumendo quale scaglione di riferimento quello del valore delle spese di lite richieste, che costituiscono il disputatum della controversia (Cass. del 05.03.2020 n. 6345), e quindi vengono liquidate in € 2.058 per la fase di studio e in € 1.418 per la fase introduttiva, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Posto che i due appelli sono stati riuniti dopo il deposito delle due comparse nei distinti gravami, la fase decisionale va accordata a una sola volta e va calcolata sul valore della causa di maggior valore, ossia € 9.487 , oltre accessori, come sopra detto.
Per la fase decisionale i soccombenti (eredi di e ) sono tenuti in solido, ma nei rapporti interni i primi sino alla concorrenza di € 3.470 che rappresenta il valore medio della fase per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000.
Ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. 115/2002 a carico delle parti appellanti ed eredi di
quater, D.P.R. 115/2002 a carico di e degli eredi di
.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 21.01.2026
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME