Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31573 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Oggetto
Obbligazioni -Cessione del credito -Interpretazione del contratto -Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2269/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL) con domicilio eletto in
Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, n. 1485/2020, pubblicata il 5 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 633 del 2006 il Tribunale di Crotone condannò la RAGIONE_SOCIALE e i suoi soci garanti per fideiussione, tra i quali ─ per quel che interessa in questa sede ─ NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, al pagamento, in solido tra loro, in favore della Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.a., della complessiva somma di € 83.967,23 , oltre interessi al tasso del 13,50%.
Dopo vicende intermedie (che saranno appresso descritte), in data 30 luglio 2012, NOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, estinsero l’obbligazione solidale rendendosi cessionari dalla RAGIONE_SOCIALE del credito nei confronti degli altri coobbligati fino all’importo di € 56.320,94 , pari alla parte del debito estinto eccedente la propria quota.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., adirono il Tribunale di Vibo Valentia chiedendo accertarsi che, tenuto conto di quanto già versato, nulla da essi era ancora dovuto e che, comunque, non potessero essere applicati gli interessi convenzionali in origine pretesi dalla banca nella misura del 13,50%.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale emise ordinanza in data 12 ottobre 2016 con la quale, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò i ricorrenti tenuti ancora a pagare la somma di euro 12.230,94, oltre interessi legali a decorrere dal 13 marzo 2015
fino al saldo; dichiarò invece non dovuti interessi al tasso del 13,50%.
Con sentenza n. 1485/2020, pubblicata il 5 novembre 2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato tale decisione rigettando l’appello interposto da NOME e NOME COGNOME.
Questi i passaggi salienti della motivazione:
─ « dopo la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone vi erano state due successive transazioni tra l’istituto di credito ed i coobbligati che hanno superato le statuizioni della sentenza»;
─ nel settembre del 2008 si raggiungeva tra le parti un accordo transattivo che prevedeva il pagamento, in via immediata e per contanti, della complessiva somma di euro 120.000,00; ma tale accordo veniva parzialmente onorato, con il pagamento di soli 25.000,00 euro»;
─ l a Banca intraprese allora azioni esecutive per il recupero dell’intera somma dovuta nei confronti di alcuni coobbligati, tra i quali il COGNOME e la COGNOME, ottenendone ulteriore ma solo parziale soddisfazione del credito;
─ i n data 24 maggio 2011 i coobbligati solidali e la RAGIONE_SOCIALE giunsero ad un secondo accordo transattivo, che prevedeva il pagamento rateale della somma di Euro 105.000,00 (cioè di quanto, dell’importo pattuito con il primo accordo, maggiorato delle spese successive, era rimasto non onorato);
─ con ciò, secondo la Corte, «le parti concordemente hanno mutato l’importo e le modalità di pagamento dell’obbligazione riportata in sentenza, concludendo un nuovo accordo», avente natura di transazione novativa;
─ «la disponibilità di NOME e NOME COGNOME ad assumere in proprio l’adempimento della (seconda, n.d.r.) transazione era subordinata alla cessione del credito nei confronti degli altri condebitori e limitata a quanto pagato in più dai Sig.ri COGNOME
COGNOME NOME e COGNOME NOME rispetto alla quota su di loro gravante, pari ad 1/6 di Euro 106.052,35»;
─ «i Sig.ri COGNOME hanno rispettato l’accordo raggiunto con la seconda transazione effettuando l’intero pagamento»;
─ « il rogito di cessione del credito ripropone il contenuto della lettera inviata dalla banca in data 24 maggio 2011 con cui si stabiliscono le modalità di pagamento, l’importo da corrispondere senza fare alcuna menzione del tasso di interesse»;
─ «i noltre il rogito notarile, con cui è stato ceduto il credito indica in Euro 56.320,94 la somma che i cessionari possono recuperare dagli altri obbligati in solido»;
─ «i l titolo dal quale deriva il credito non è più la sentenza del Tribunale di Crotone ma i successivi accordi transattivi stipulati tra le parti»;
─ «n elle transazioni del 2008 e del 2011, non viene indicato il tasso di interesse del 13,50% riportato nella sentenza di Crotone, per cui in considerazione della novazione posta in essere con le transazioni non è possibile applicare il tasso concordato con la Banca al momento della fideiussione».
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, dichiarando di agire quale titolare dell’intero credito vantato assieme ad NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui resistono NOME COGNOME e NOME COGNOME depositando controricorso.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente solleva «Eccezione di
incostituzionalità degli artt. 62-72 della legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha convertito con modifiche il decreto-legge del 21 giugno 2013 n. 69, riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello, in relazione agli articoli 3, 25, 106, comma 2, e 111 Cost., rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con riferimento al vizio di costituzione del giudice e di nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 158 c.p.c.».
1.1 . L’eccezione è infondata.
Sulla questione è, come noto, intervenuta la Corte costituzionale che, che, con sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, «nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57)».
Fino ad allora, la stessa sentenza ha riconosciuto la «temporanea tollerabilità costituzionale» dell’attuale assetto, stante l’esigenza di evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e di non privare immediatamente le corti d’appello dell’apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell’arretrato nelle cause civili; rimane di conseguenza legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario.
Per tali ragioni è dunque da escludere che la sentenza impugnata
possa ritenersi affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. per essere stata resa da Collegio composto anche da giudice ausiliario, quale relatore.
Dato il tenore della motivazione della Corte delle leggi, che prescinde del tutto dal ruolo che all’interno del Collegio è assegnato al giudice ausiliario, non si ravvisa margine alcuno per riproporre, come sollecitato in memoria dal ricorrente, la q.l.c. in relazione alla specifica circostanza che nella specie il giudice ausiliario abbia svolto compiti di relatore ed estensore.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. … con connessa violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.».
Lamenta che, ritenendo che quella conclusa con la banca fosse una cessione pura e semplice e non una cessione con funzione transattiva, la Corte d’appello ha violato il giudicato interno medio tempore formatosi circa la qualificazione come cessione con funzione transattiva dell’atto notarile del 30 luglio 2012; denuncia sul punto, comunque, anche vizio di ultrapetizione dal momento che «nemmeno i resistenti avevano mai allegato che le transazioni del 2008 e del 2011 avessero un effetto novativo e fossero ancora efficaci, sebbene pacificamente rimaste inadempiute».
2.1. Il motivo è inammissibile, con riferimento ad entrambe le censure.
Quanto alla prima appare dirimente il rilievo che non si vede, né è spiegato il rilievo che, rispetto all’esito decisorio, dovrebbe assumere l’asserito giudicato interno sullo scopo della cessione, visto che anche l’asserita diversa lettura di tale scopo da parte del giudice di primo grado lo ha comunque condotto al medesimo convincimento, poi confermato in appello, circa la non spettanza degli interessi convenzionali.
Non è comunque nemmeno individuato il passaggio motivazionale nel quale, nella sentenza d’appello, dovrebbe collocarsi la dedotta violazione e/o il vizio di ultrapetizione.
In ogni caso va ricordato che l’ impugnazione della sentenza di primo grado da parte dei soccombenti aveva l’effetto di devolvere la questione decisa, nella sua interezza, alla valutazione del giudice di secondo grado. Ciò va detto quale corollario di due convergenti principi, pacificamente acquisiti e che vanno qui ribaditi:
-da un lato, quello secondo cui «il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame» (v. ex multis Cass. n. 12202 del 16/05/2017);
-dall’altro, quello secondo cui «in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum , non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi , confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non
considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice» (v. ex aliis Cass. n. 27266 del 16/09/2022; 11/01/2019, n. 513; 25/09/2009, n. 20652; 12/05/2006, n. 11039).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in subordine, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1260, 1362 ss., 1967 e 2697 c.c., nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c.», per avere la Corte d’appello la C.d.A. attribuito efficacia e carattere novativo alle transazioni del 2008 e del 2011.
Rileva che, là dove si è basata sulla transazione del 2008, la Corte d’appello ha violato gli artt. 116 cod. proc. civ. (circa il buon governo delle prove), 1967 cod. civ. (che richiede la forma scritta ad probationem per la dimostrazione della intervenuta transazione) e 2697 cod. civ. (sul riparto dell’onere della prova) , dal momento che quella transazione non era mai stata prodotta in giudizio.
Con riferimento poi alla transazione del 2011 sostiene che il testo è chiarissimo nel senso che la rinuncia della Banca al credito originario era sospensivamente condizionata all’integrale e tempestivo pagamento o, se si preferisce, assoggettata ad una condizione risolutiva che faceva rivivere il credito originario nella sua interezza, accessori inclusi, in caso di non integrale e tempestivo pagamento, come dimostra anche il fatto che la conclusione di quell’accordo non portò affatto all’estinzione delle procedure esecutive in corso anzi, nemmeno alla loro sospensione -le quali furono invece proseguite dai cessionari, a riprova dell’assenza di ogni volontà abdicativa della Banca circa il credito originario .
3.1. Il motivo è inammissibile , ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..
Le censure che con esso sono svolte non si confrontano con il tenore della motivazione e, non cogliendone la ratio , prospettano l’esistenza di errores in iudicando e/o in procedendo senza indicare in
quale parte e con quale affermazione la Corte vi sia incorsa.
Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione.
Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.
In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 5/8/2016, n. 16598; Id. 3/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 5/7/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 4/3/2005, n. 4741).
In tal senso non può non rilevarsi come la dedotta violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. (in disparte la loro prospettazione, già in astratto, in termini che non rispettano i criteri di deduzione indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, per i quali
si rimanda, quanto all’art. 116 cod. proc. civ., a Cass. n. 11892 del 2016; Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016; Id. n. 20867 del 2020; e, quanto all’art. 2697 cod. civ., a Cass. Sez. U. 5/8/2016, n. 16598), così come la violazione dell’art. 1967 cod. civ. (il cui precetto normativo non si vede come e dove possa dirsi violato dalla sentenza impugnata), presuppongano nella argomentazione censoria l’attribuzione all’accordo del 2008 di valore fondante della decisione : valore che non è invece dato ravvisare, dal momento che, al contrario, la Corte catanzarese espressamente rileva che quell’accordo non ebbe poi attuazione essendo stato solo parzialmente onorato.
Analogamente, quanto al successivo accordo del 2011, da un lato non è dato ravvisare in sentenza alcuna affermazione con la quale si neghi che esso era risolutivamente condizionato al tempestivo pagamento, seppure rateale, dell’importo ivi stabilito, dall’altro, è piuttosto il ricorrente ad omettere di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si rimarca che l’offerta poi fatta dagli eredi COGNOME alla banca e da questa accettata fu comunque quella di dare «adempimento» al (secondo) accordo transattivo, ciò significando che la banca, accettando quella offerta, rinunciò ad avvalersi dell’effetto risolutivo del mancato tempestivo pagamento delle rate ivi previste ed accettò quel pagamento considerandolo estintivo nei termini in cui tale effetto era stato previsto nell’accordo medesimo.
Questa essendo la ratio decidendi è certamente fuori segno la censura di erronea interpretazione del secondo accordo transattivo, quanto in particolare agli effetti del mancato tempestivo pagamento dei ratei ivi concordati.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. cod. civ..
Sostiene che l ‘art. 1 del contratto di cessione «è cristallino nello stabilire che il credito ceduto è quello derivante dalla sentenza del Tribunale di Crotone e quando afferma che esso è stato ‘integralmente soddisfatto’ si riferisce al fatto che ciò è avvenuto per la sola Banca per via dell’integrale pagamento del corrispettivo previsto, non che il credito si sia estinto, tanto è vero che esso viene alienato ai cessionari», con la conseguenza che gli «accessori» a cui nell’atto medesimo si fa riferimento non potevano che essere gli interessi convenzionali del 13,50%.
4.1. Anche tale motivo è inammissibile.
Le censure ─ svolte peraltro attraverso un faticoso e poco lineare percorso argomentativo ─ eccedono dai limiti e dal paradigma in cui è consentito, in sede di legittimità, il sindacato circa la interpretazione degli atti negoziali, riservata al giudice del merito;
Occorre al riguardo rammentare che l’interpretazione del contratto costituisce questione riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (ove si indichino non solo i canoni asseritamente violati ma anche in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato) ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; v. ex multis Cass. 20/08/2015, n. 17049; 9/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539), restando esclusa l’ammissibilità di motivi che si risolvano, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).
Ciò è quanto nella specie accade, atteso che non è in alcun modo illustrato in quale parte e per quale motivo l’interpretazione data dalla Corte di merito all’atto negoziale debba considerarsi in contrasto con ciascuno dei criteri legali d’interpretazione di cui genericamente si
assume, in rubrica, la violazione.
Va peraltro ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. con riferimento al vizio di omessa pronuncia con riferimento alla richiesta di accertare e dichiarare che gli interessi convenzionali erano comunque dovuti ex art. 1224 c.c. … , con connessa violazione e falsa applicazione di tale norma e dell’art. 1219 c.c.».
Rileva che, come ribadito sia nell’atto di appello sia nella comparsa conclusionale, i cessionari avevano messo per iscritto in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. tutti i debitori ceduti al momento della notifica della cessione, accompagnata dalla diffida del 27 novembre 2012 con cui veniva richiesto il pagamento, entro venti giorni, della somma ceduta, pari a € 56.320,94, oltre gli interessi al tasso del 13,50% previsti dalla citata Sentenza del Tribunale di Crotone.
Sulla base di tale premessa sostiene che gli interessi nella detta misura del 13.50% avrebbero comunque dovuto essere riconosciuti in virtù del disposto di cui all’art. 1224 cod. civ..
5.1. La censura è inammissibile, per l’evidente sovrapposizione di censure incompatibili: da un lato, quella di omessa pronuncia, dall’altro quella, che invece l’esistenza di una pronuncia presuppone, di error iuris per violazione degli artt. 1219 e 1224 cod. civ.
L’una e l’altra peraltro, pur isolatamente considerate, dovrebbero dirsi comunque inammissibili, atteso che:
─ il vizio di omessa pronuncia non è configurabile dal momento
che quella che si dice non espressamente considerata in sentenza appare essere, alla stregua di quanto dedotto, non un motivo di gravame ma una mera argomentazione posta a sostegno del primo motivo, con il quale si criticava la sentenza di primo grado per il mancato riconoscimento degli interessi convenzionali; quello che manca in sentenza è dunque l’esame di una mera argomentazione difensiva, non la decisione sul motivo di gravame;
─ quanto all’ error iuris , deve rilevarsi che non è indicata, né è ravvisabile in sentenza, alcuna affermazione che postuli una regola di giudizio che violi le norme evocate; quel che si richiede è, anche in questo caso, una mera diversa ricognizione della quaestio facti ; è bensì vero che, a norma dell’art. 1224, prim o comma, cod. civ., «se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura», ma nel caso in esame quel che si nega in sentenza, sulla scorta di motivazione congrua e come visto tale da resistere alle censure mosse, è il presupposto fattuale della dovutezza, prima della mora, di interessi nella misura ultralegale pretesa.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, restando assorbito l’esame di ogni altra eccezione opposta nel controricorso.
Ne discende la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore di controparte, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.400 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza