Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7395 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4990/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrenti –
e
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME e dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), (EMAIL), che la
rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al controricorso.
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
contro
ricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
–
intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma depositata il 29/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
n. 6736/2020 08/01/2024
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, quali ricorrenti principali stante la priorità della notifica del ricorso, nonché NOME COGNOME, da qualificare come ricorrente
incidentale avendo proposto ricorso successivo, propongono ricorso per cassazione, rispettivamente affidato a quattro e due motivi di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6736/2020, pubblicata in data 29 dicembre 2020 e notificata il successivo 30 dicembre, con la quale venivano rigettati gli appelli promossi sia da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, sia da NOME COGNOME, ed integralmente confermata la sentenza del 17 settembre 2015, con cui il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, e con la sopravvenuta costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di cessionaria del credito, accoglieva la domanda di revocatoria (onde ottenere la declaratoria di inefficacia di atti pubblici di costituzione di fondo patrimoniale, di cessione di quote di immobile e di conferimento di beni immobili) proposta nei loro confronti da RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE
Sia i ricorrenti principali che la ricorrente incidentale resistono con controricorso, in cui, rispettivamente, i ricorrenti principali riproducono il contenuto del loro ricorso, mentre la ricorrente incidentale aderisce al primo motivo del ricorso principale.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME restano intimati.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
I ricorrenti principali, la ricorrente incidentale e la resistente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ‘ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. error in procedendo et in iudicando ; violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99 e 111 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2901, 2902, 2903 e seguenti cod. civ. e 2907 cod. civ. anche in relazione agli artt. 24, 25 e 111 Cost.’.
Lamentano che la corte d’appello ha ricollegato, alla circostanza dell’avere la banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pacificamente ceduto i suoi crediti, conseguenze del tutto errate sul piano giuridico, senza tenere conto che oggetto dell’azione revocatoria non è il credito in sé considerato, ma piuttosto l’inopponibilità, al creditore che agisce, di un determinato atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore; pertanto la cessione del credito avvenuta in corso di causa, non determina, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Erroneamente la corte territoriale ha dunque, per un verso, reputato persistere l’interesse e la legittimazione delle banche cedenti all’azione esperita, mentre, per altro verso, ha erroneamente ritenuto la cessionaria quale successore a titolo particolare, legittimato all’intervento ed alla prosecuzione del giudizio.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ‘ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. violazione, falsa applicazione ed omessa valutazione dell’art. 2901 cod. civ.’.
Deducono che, erroneamente, la corte d’appello non ha attribuito rilevanza alla data della cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, società di diritto lussemburghese, cessione avvenuta molto tempo dopo la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, per
cui, al momento dell’instaurazione del giudizio, le quote della società non erano ancora state cedute, e quindi non sussistevano i presupposti dell’azione revocatoria, che il primo giudice avrebbe pertanto dovuto dichiarare inammissibile.
Deducono inoltre che con la suddetta cessione di quote, i signori COGNOME hanno soltanto trasformato il loro patrimonio, senza dismetterlo e tantomeno depauperarlo, e dunque senza attentare alla garanzia dei creditori, per cui non sussisterebbe il presupposto della revocatoria dato dalla diminuita consistenza del patrimonio del debitore.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ‘ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. errata o omessa valutazione dell’art. 2471 cod. civ.’
Lamentano, invero criticando la sentenza del tribunale piuttosto che quella di appello, che il giudice del merito non ha tenuto conto della riforma introdotta dall’articolo citato in rubrica (che consentirebbe la espropriazione della partecipazione con estrema facilità da parte del creditore, dunque assicurandogli piena tutela), ai fini della valutazione della effettiva sussistenza o meno dei presupposti per l’azione revocatoria.
Lamentano inoltre che la corte d’appello ha omesso la valutazione circa la qualità del terzo acquirente, società di capitali e dunque persona giuridica, rispetto alla quale non sarebbe ravvisabile l’atteggiamento psichico della partecipazione alla lesione degli interessi dei creditori, cioè della cd. partecipatio fraudis , che è condizione essenziale per l’accoglimento della revocatoria.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ‘ex art. 360, n. 5 omessa ed erronea valutazione circa la qualità del terzo acquirente’.
Lamentano che entrambi i precedenti i giudici del merito si sono limitati ad affermare che tutti i soggetti coinvolti negli atti e
nelle operazioni oggetto dell’azione revocatoria appartengono all o stesso nucleo familiare.
Lamentano che con questa sbrigativa motivazione la corte d’appello non ha distinto i debitori principali dai garanti e non ha svolto riflessioni sulla configurabilità dell’elemento soggettivo, essenziale per l’accoglimento della revocatoria, in ambito societario.
5. Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha di recente avuto modo di affermare, con orientamento al quale si intende dare continuità, che l’art. 111 cod. proc. civ. trova applicazione anche qualora, in pendenza di revocatoria, venga ceduto il credito legittimante all’azione , poiché con la domanda ex art. 2901 cod. civ., si esplica la facoltà del creditore -che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell’azione esercitata)di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass., 12/07/2023, n. 19865).
La precedente soluzione negativa, adottata da questa Corte ma ora superata, si dimostra infatti pregiudizievole non solo per gli interessi del cedente e del cessionario (costretti a perdere l’investimento di un processo già iniziato), ma anche sicuramente per l’economia processuale in generale e, probabilmente, anche per il terzo ed il debitore, costretti a dover fronteggiare nuovamente lo stesso e identico processo su iniziativa -questa volta- del cessionario.
La corte di merito ha appunto richiamato i suindicati insegnamenti di questa Corte ed ha pertanto correttamente ritenuto ammissibile la costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, come pure la persistente presenza nel processo delle cedenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, posto non solo che le stesse non risultano aver
mai chiesto di essere estromesse, ma anche perché la cessionaria mai si è opposta alla loro perdurante presenza nel processo.
6. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.
Anzitutto, in quanto sollecitano questa Corte ad un riesame del merito e delle risultanze processuali, su cui la corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato, per cui ogni ulteriore sindacato è precluso nella presente sede di legittimità ( ex permultis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229).
Per altro verso, poi, il secondo motivo è inammissibile perché fondato sulla censura della omessa considerazione del mancato depauperamento del patrimonio, in violazione del costante orientamento di questa Corte secondo cui, sotto il profilo de ll’ eventus damni , non è richiesta la totale compromissione della garanzia patrimoniale, ma è sufficiente anche solo il compimento di atti che rendano più difficoltoso il soddisfacimento del credito (Cass., 04/12/2019, n. 31654; Cass., 19/07/RAGIONE_SOCIALE, n. 19207; Cass., 10/02/2015, n. 2530).
6.1. Ancora, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili nelle ulteriori censure che li compongono, perché criticano la sentenza impugnata in relazione ad isolati passaggi motivazionali, senza tenere conto del costante orientamento di questa Corte, espressamente richiamato dalla corte d’appello e
dal tribunale in prime cure, per cui la valutazione dei presupposti, oggettivi e soggettivi dell’azione revocatoria, mediante ragionamento presuntivo, deve essere svolta mediante una lettura unitaria e non parcellizzata delle risultanze processuali, dalla quale è complessivamente possibile evincere il pregiudizio a danno della garanzia patrimoniale del creditore (Cass., 13/03/2014, n. 5787; Cass., 16/07/RAGIONE_SOCIALE, n. 18822; Cass., 11/04/2019, n. 1221).
Il quarto motivo è inammissibile, in quanto sollecita un riesame di questa Corte su questioni di fatto, precluso in sede di legittimità.
8 . Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia ‘art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1344 e 1345 cod. civ.’.
Lamenta che la corte territoriale è incorsa nella violazione e falsa applicazione delle norme tutte indicate in rubrica, in quanto il mutuo fondiario posto alla base della richiesta dell’istituto di credito è una fictio iuris , strutturalmente idonea a realizzare la funzione fraudolenta dell’operazione, cioè quella di rendere contestuale una ipoteca per un credito che era preesistente, e conseguentemente ne doveva essere dichiarata la nullità.
8.1. Il motivo è inammissibile sotto molteplici profili.
Anzitutto, perché, lungi dal contenere una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata, si limita a riproporre nella presente sede quello che era già un motivo dedotto in appello.
I motivi di ricorso in cassazione, invece, non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ma devono contenere la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo, tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c od. proc. civ. è proposto, nonché l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione impugnata e l’analitica
precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato in rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. tra le tante, Cass., n. 14578/RAGIONE_SOCIALE).
In secondo luogo, perché lamenta che la corte d’appello non ha ravvisato nel caso in esame un mutuo di scopo, affetto da nullità, ed ha omesso conseguentemente di dedurre da tale nullità l’inesistenza di debiti dell’esponente verso gli istituti bancari, ma in tal modo censura soltanto una ragione del decidere, mentre l’impugnata sentenza ha altresì affermato che la COGNOME NOME era debitrice verso le banche anche per altri titoli, analiticamente indicati in motivazione: avverso tale ratio decidendi non è stata formulata alcuna censura, per la cui la motivazione della sentenza impugnata su di essa si consolida (l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa: Cass., 06/07/2020, n. 13880; Cass., 14/08/2020, n. 17182; Cass., 24/10/2019, n. 27339; Cass., 14/10/2020, n. 22183; Cass., 13/06/RAGIONE_SOCIALE, n. 15399).
Infine, perché la corte d’appello ha applicato al caso di specie, facendone dunque buon governo, gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, (così p. 18 della sentenza impugnata; v. Cass., 14/04/2021, n. 9838; Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12) né la ricorrente è stata in grado di indicare le ragioni per cui tale orientamento dovrebbe essere disatteso, con conseguente violazione dell’art. 360 bis cod. proc. civ.
9. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1418 cod. civ., primo e secondo comma, e del d.lgs. 385/93, art. 38 (cd. TUB) per la stipula del mutuo oltre il limite di finanziabilità (nullità del contratto in oggetto)’.
Deduce che la corte territoriale ha omesso di considerare che il valore dei beni ipotecati al momento della concessione del cosiddetto mutuo fondiario era di gran lunga inferiore al mutuo concesso e non rispettava il limite della finanziabilità; di qui un ulteriore profilo di nullità, come tale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, di cui invece il giudice di appello non ha tenuto conto.
Il motivo è inammissibile.
Anzitutto, perché, anche con la produzione di documenti per la prima volta nella presente sede di legittimità, introduce una questione per nulla menzionata nella sentenza impugnata, e dunque nuova.
In secondo luogo, perché nell’introdurre tale nuova questione argomenta in fatto, dunque sollecitando questa Corte ad un giudizio di merito che le è precluso.
9.1. In ogni caso il ricorso è anche infondato, perché le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 16/11/2022, n. 33719) hanno di recente enunciato il seguente principio di diritto: ‘In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione -qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) -la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del
travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito’.
In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale vanno rigettati.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.
Condanna, in solido, i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza