Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7298 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7298 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 22536/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, in qualità di mandataria, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore , dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche a ll’ indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
–
Ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 2459/2019, depositata in data 25/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12 /2025 dal AVV_NOTAIO .
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE cedeva il proprio credito vantato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (debitrice ceduta) in data 7/3/2007 in favore della banca RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata per fusione in banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE), portato dalla fattura n. 7 del 31/1/2007.
La cessione veniva notificata alla debitrice ceduta RAGIONE_SOCIALE il 16/3/2007.
L’istituto di credito otteneva decreto ingiuntivo nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE in data 29/6/2010 per la somma di euro 148.541,74.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione a decreto ingiuntivo con atto notificato il 30/9/2010, stante l’inopponibilità nei suoi confronti della cessione del credito, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, deducendo la regolarità della cessione, notificata da RAGIONE_SOCIALE il 16/3/2007, sicché «non poteva riconoscersi efficacia liberatoria al successivo pagamento eseguito dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in favore della cedente Cogein in luogo della cessionaria RAGIONE_SOCIALE».
Il tribunale di Bari, con sentenza n. 4688/2016, depositata il 20/9/2016, rigettava l’opposizione.
In particolare, il tribunale reputava inapplicabile l’art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, in ragione della disciplina transitoria di cui all’art. 257 del medesimo d.lgs.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, rilevando che, in realtà, il contratto d’appalto doveva essere disciplinato dall’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999, successivamente abrogato dall’art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito evidenziando che l’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999 prevedeva che la cessione del credito da corrispettivo di appalto era efficace e opponibile alla pubblica amministrazione, qualora questa non la rifiutasse con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2459/2019, depositata il 25/11/2019, accoglieva l’appello, revocando il decreto ingiuntivo.
Condannava la banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione di quanto pagato dall’RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza impugnata.
In particolare, la Corte territoriale reputava inapplicabile il d.lgs. n. 163 2006, le cui disposizioni erano entrate in vigore, ex art. 257, decorsi 60 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 2/5/2006, e dunque l’1/7/2006.
Il contratto di cessione del credito era stato invece stipulato prima di tale data (l’1/6/2006).
8.1. Il tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile l’art. 1264 c.c.; sicché la cessione aveva effetto nei confronti del debitore ceduto (RAGIONE_SOCIALE) quando questi l’aveva accettata o gli era stata notificata.
Nella specie, all’RAGIONE_SOCIALE era stata comunicata l’avvenuta cessione con raccomandata del 16/3/2007, sicché al successivo pagamento eseguito dall’RAGIONE_SOCIALE (debitore ceduto) in favore della cedente RAGIONE_SOCIALE, successivamente all’invio della comunicazione, non poteva riconoscersi efficacia liberatoria.
Doveva, invece, trovare applicazione l’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999, a mente del quale, già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, i contratti di cessione di RAGIONE_SOCIALE, ai fini della opponibilità alle stazioni appaltanti (debitrice ceduta), dovevano avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovevano essere notificati all’amministrazione debitrice.
Tuttavia, ad avviso del tribunale, la cessione del credito non era stata stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sicché «doveva essere considerata inopponibile all’amministrazione appellante per difetto di forma».
8.2. Per la Corte d’appello, dunque, era fondata la tesi della società opponente, dovendo rivestire le cessioni di RAGIONE_SOCIALE vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a titolo di corrispettivo di appalto, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Nella specie, invece, l’atto di cessione era stato stipulato con scrittura privata non autenticata.
Tale requisito formale ara richiesto sia dall’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999, sia dall’art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006, non applicabile ratione temporis .
La locuzione utilizzata legislatore («deve essere stipulata ») esprimeva in maniera chiara l’intento del legislatore di subordinare l’efficacia della cessione alla stipulazione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, a salvaguardia dell’interesse pubblico sotteso alla regolarità e certezza degli atti di cessione dei RAGIONE_SOCIALE vantati enti pubblici.
Era errata, allora, la sentenza di prime cure che aveva applicato il regime generale della cessione dei RAGIONE_SOCIALE di cui al codice civile, in luogo della disciplina speciale dettata dal legislatore per le cessioni di RAGIONE_SOCIALE vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, in forza del contratto di cessione di RAGIONE_SOCIALE stipulato il 22/12/2017.
È rimasta intimata NOME.
CONSIDERATO CHE
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 3, l’art. 3 e art. 26, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 allegato E legge n. 2248/1865, in relazione alla omessa disapplicazione dell’art. 115, d.P.R. n. 554 del 1999».
La Corte d’appello ha statuito l’inopponibilità alla debitrice ceduta RAGIONE_SOCIALE della cessione del credito del 7/3/2007, intercorsa fra RAGIONE_SOCIALE (creditore cedente) e RAGIONE_SOCIALE (creditrice cessionaria), avendo riscontrato, in ordine alla cessione, «la carenza dei requisiti di forma prescritti dall’art. 115, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554».
È però, ad avviso della ricorrente, l’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999 sarebbe «non conforme» alla legge 11/2/1994, n. 109 ed ai limiti di delegificazione analiticamente dettagliate all’art. 3.
Per la ricorrente, l’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999, effettivamente, prevede che la cessione del credito debba essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debba essere notificata all’amministrazione debitrice.
Tale disposizione troverebbe conferma nell’art. 3 della legge n. 109 del 1994.
Per la ricorrente, dunque, l’art. 3 citato, al comma 2, stabilisce che, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il governo deve adottare apposito regolamento che, insieme alla presente legge, «costituisce l’ordinamento generale in materia di
lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6».
Il successivo comma 6 dell’art. 3 dispone che il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla legge n. 109 del 1994, «definisce in particolare p) l’ammontare delle penali di cui all’art. 26, comma 6, secondo l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative».
Pertanto, a giudizio della ricorrente, l’art. 3, comma 6, della legge n. 109 del 1994, rimanda esclusivamente all’art. 26, comma 6, «in relazione alla disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici (art. 26) – ivi compresa la cessione dei RAGIONE_SOCIALE d’appalto», ma nei limiti della «determinazione delle penali e delle relative modalità applicative (comma 6)».
Per la ricorrente, invece, in aperto contrasto con i limiti sopra indicati «e travalicando i confini tracciati» il Governo avrebbe integrato «indebitamente, non essendone all’uopo autorizzato – non solo il citato comma 6, ma, altresì, il comma 5 dell’art. 26 cit., andando a introdurre nel sistema requisiti di forma essenziali per il perfezionamento degli atti di cessione del credito nei confronti della PA».
Verrebbe apportata, dunque, «una significativa deroga alla normativa di stampo privatistico in assoluta e totale carenza di potere, non essendovi alcuna previsione nella Legge quadro atta a giustificare detta innovazione».
Si verrebbe a creare una vera e propria antinomia, in quanto l’art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, estende il perimetro della legge n. 52 del 1991, e quindi la disciplina della cessione dei RAGIONE_SOCIALE d’impresa, ai RAGIONE_SOCIALE verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici.
Pertanto, l’art. 26, comma 5, richiama anche l’art. 5 della legge n. 52 del 1991, il quale fa salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile nei modi previsti dal codice civile, nonché l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore secondo le norme del codice civile.
Di qui, l’evidente contrasto fra l’art. 26 della legge quadro, n. 109 del 1994, e quanto successivamente previsto dall’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999.
Sarebbe del tutto incomprensibile predisporre un sistema che, al tempo dei fatti di causa, da un lato imponga, in materia di cessione del credito nei confronti della PA, l’applicazione della disciplina civilistica (art. 26, comma 5, legge n. 109 del 1994 che richiama anche l’art. 5 della legge n. 52 del 1991) e, al contempo, dall’altro, prevede l’applicazione di una disciplina derogatoria attraverso la norma di attuazione, di rango inferiore.
L’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999 introdurrebbe disposizioni altamente innovative, involgenti l’essenza dei contratti di cessione dei corrispettivi di appalto, stabilendo anche requisiti di validità, pur dove il Governo non ne avrebbe avuto la potestà.
La Corte d’appello, dunque, avrebbe dovuto disapplicare l’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999, «con conseguente reviviscenza della disciplina di stampo privatistico» pure richiamata dall’art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994.
Il motivo è inammissibile.
2.1. In primo luogo, infatti, la questione della illegittimità dell’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999, rispetto alla legge quadro n. 109 del 1994, non menzionata in alcun modo nella motivazione della sentenza della Corte d’appello, non risulta essere stata mai prospettata nelle fasi di merito, con obbligo della ricorrente di
riprodurre il luogo processuale in cui la questione è stata per la prima volta sollevata.
2.2. In secondo luogo, va chiarito, sul punto, che il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l’atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio – e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale – e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione (Cass. Sez.U., 25/5/RAGIONE_SOCIALE, n. 13193; Cass., Sez.U., 6/8/1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263; 9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; di recente Cass., sez. 1, 14/3/2025, n. 6834).
Tuttavia, ai fini della disapplicazione è necessario che ricorrano due condizioni oggettive: a) il provvedimento amministrativo non può costituire l’oggetto diretto della controversia, cioè non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (Cass., n. 13193 del RAGIONE_SOCIALE; Cass., Sez.U., n. 2987 del 1975; n. 2244 del 2015; Cass., nn. 22/2/2002, n. 2588; 13/9/2006, n. 19659; 10/1/2017, n. 276; di recente in materia tributaria Cass., sez. 5, 2/10/2024, n. 25935 in ordine al potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’imposizione, quale espressione di un principio generale dell’ordinamento, fissato dall’art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E ); b) il
provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, mentre il sindacato del giudice è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione (Cass., sez. U., n. 13193 del RAGIONE_SOCIALE; Cass., Sez.U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007).
Non è stato, invece, ritenuto applicabile il potere di disapplicazione del giudice ordinario nelle controversie relative ai canoni dovuti alla PA per l’occupazione di spazi pubblici in ordine alle delibere comunali che fissano i criteri di determinazione di tali canoni (Cass., Sez.U., 10/12/2001, n. 15603; può invece operare la disapplicazione per gli atti amministrativi strumentali rispetto all’accertamento di violazioni amministrative: Cass., 20/4/RAGIONE_SOCIALE, n. 8796).
2.1. Nella specie, però, l’art. 115 del d.P .R. n. 554 del 1999, laddove disciplina la cessione del corrispettivo dell’appalto che prevede, al comma 2, che «la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice», viene in rilievo nella fattispecie in esame proprio come fondamento del diritto dedotto in giudizio.
Il diritto della cessionaria del credito viene escluso proprio in ragione della sussistenza dell’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999, in quanto, nella specie, la cessione del credito derivante all’appalto è stato stipulato, non in forma pubblica o con scrittura privata autenticata, ma con scrittura privata non autenticata.
Il motivo è inammissibile anche perché si è in presenza di un regolamento di delegificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (Delegificazione), a mente del quale «è demandata alla potestà regolamentare del governo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di
cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento ».
Per la dottrina, la legge n. 109 del 1994 ha attuato un’ampia delegificazione, demandando allo strumento regolamentare la definizione della disciplina compiuta e dettagliata del settore.
Sono stati quindi fissati principi di carattere generale, stabilendo specifiche norme su taluni aspetti della materia.
Del resto, nella relazione del Presidente della commissione per la predisposizione del regolamento sui lavori pubblici, come osserva la dottrina, si è ritenuto che il regolamento potesse contenere norme attinenti a materie diverse da quelle specificamente elencate dalla legge, in base alla generale potestà normativa del governo di cui all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il motivo è anche infondato.
4.1. Deve muoversi dalla considerazione che i regolamenti sono atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi.
La natura amministrativa è conseguenza del fatto che i regolamenti sono adottati da pubbliche amministrazioni; la natura normativa è conseguenza dell’attitudine dei regolamenti a contenere, salvo ipotesi eccezionali, norme giuridiche generali e astratte e non precetti puntuali e concreti.
Il fondamento del potere regolamentare è, ovviamente, rinvenibile esclusivamente nella legge, operando il principio di legalità.
Quanto ai regolamenti di delegificazione, come quello in esame, la disciplina si rinviene nel comma 2 dell’art. 17 della legge 23/8/1988, n. 400, a mente del quale «on decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari».
Il meccanismo si basa dunque: sul concetto di norme generali regolatrici, che presuppone una predeterminazione delle modalità di svolgimento della funzione regolamentare, in grado di soddisfare la legalità sostanziale, con un sufficiente livello di precisione; effetto abrogativo di leggi precedenti, che però opera dal momento dell’entrata in vigore del regolamento, ma è pur sempre riconducibile all’autorizzazione contenuta nella legge.
4.2. Per la Corte costituzionale (Corte cost., n. 138 del 2023; Corte cost. n. 130 del 2016), dunque, in tema di delegificazione, le norme generali regolatrici della materia hanno, tendenzialmente, una funzione più stringente rispetto ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 76 Cost.
Esse, quindi, devono costituire le scelte fondanti l’assetto normativo dell’oggetto della delegificazione, sul quale il regolamento si innesta non per completare o integrare queste ultime, ma per svilupparle ulteriormente. Tale requisito va, tuttavia, assunto con un certo grado di flessibilità quando la materia delegificata riguarda oggetti che si prestano ad una regolamentazione legislativa meno analitica, per la loro natura organizzativa, tecnica o procedimentale.
In questa prospettiva non può escludersi che anche norme di scopo possano integrare le norme generali regolatrici, ma è necessario che l’obiettivo enunciato non abbia tratti di genericità tali da svuotarlo di ogni profilo prescrittivo e, quindi, della precipua
funzione non solo di orientare la potestà regolamentare, ma anche di costituire uno standard valutativo di essa delineato in autonomia dal legislatore della delegificazione.
In tema di delegificazione, pur restando fermo che non deve esserci sovrapposizione tra criteri enunciati per indirizzare la potestà regolamentare e delimitazione del tessuto normativo da abrogare, in quanto tali profili esprimono garanzie distinte – la prima volta all’osservanza del principio di legalità sostanziale nella disciplina normativa e la seconda intesa a sottrarre al potere esecutivo la scelta di quali norme primarie abrogare, e quali no -, è altrettanto chiaro che la norma generale regolatrice è tale solo se è pertinente rispetto all’oggetto da delegificare.
La legge di autorizzazione alla delegificazione fissa i criteri e i limiti entro i quali il regolamento può legittimamente operare, affinché quest’ultimo definisca semplicemente il termine iniziale della abrogazione, i cui effetti sono, invece, da imputare esclusivamente alla fonte primaria.
La censura relativa alla (in)sufficiente analiticità dei criteri che devono orientare l’esercizio della potestà regolamentare, in tema di delegificazione, si basa sul corretto presupposto che una simile carenza si traduca in vizio di legittimità costituzionale della norma primaria, non equivalendo affatto ad un inammissibile sindacato sulle scelte del legislatore regionale in ordine all’ampiezza e al grado di puntualità delle indicazioni generali all’organo esecutivo.
Anche in dottrina si è osservato che la mancanza di norme generali regolatrici della materia pone un problema di conformità delle leggi a costituzione, per violazione del principio di legalità sostanziale.
4.3. Ove, però, non si deduca la mancanza di analiticità dei criteri contenuti nella legge delega, l’impugnazione dei regolamenti di
delegificazione è rimessa alla cognizione del giudice comune (Corte cost. n. 200 del RAGIONE_SOCIALE; Corte cost., n. 427 del 2000; Cons. Stato, sez.,IV, 10/7/2013, n 3675).
4.3. Anche in dottrina si è osservato che, nella prassi, ci si discosta dai principi di cui alla legge n. 400 del 1988, nelle ipotesi in cui l’abrogazione delle norme esistenti è disposta non già dalla legge, ma dallo stesso regolamento di delegificazione.
In genere, si prevede, in modo generico che, dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essa incompatibili. Si trasferisce, insomma, sul regolamento il compito che dovrebbe essere proprio della legge.
Si fa riferimento all’art. 3, comma 4, della legge n. 109 del 1994, il quale stabilisce che «sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia».
Tuttavia, la legge non contiene alcuna indicazione degli atti normativi che saranno abrogati, a seguito della delegificazione.
Nella specie, però, l’art. 3 comma 6, lettera p), si riferisce espressamente, per l’ammontare delle penali, all’art. 26, comma 6, della legge n. 109 del 1994.
L’art. 26, comma 6, poi, si sofferma sulle penali da ritardo, stabilendo che «l’entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento», ma l’art. 26, comma 5, tratta proprio il tema della cessione dei RAGIONE_SOCIALE relativi al contratto d’appalto; sicché, la legge delega, in tema di delegificazione, assegna al governo il compito di delineare in concreto la disciplina della cessione dei RAGIONE_SOCIALE relativi ai contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione.
Peraltro, la giurisprudenza costante di questa Corte ha ritenuto che, una volta entrato in vigore il D.M. n. 554 del 1999, la cessione dei RAGIONE_SOCIALE relativi a contratti di appalto debba essere stipulata necessariamente per atto pubblico o scrittura privata autenticata (Cass., sez. 3, 12/2/2015, n. 2760; Cass., sez. 6-1, 15/10/2020, n. 22315).
Solo prima del d.P.R. n. 554 del 1999, l’art. 69, comma 3, del regio decreto n. 2440 del 1923, richiedeva la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e notificazione alla p.a. della cessione del credito, ma esclusivamente con riferimento alla amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell’ordinamento degli enti locali (Cass., sez. 1, 31/10/2014, n. 23273; Cass., sez. 1, 14/10/2015, n. 20739).
Pertanto, per gli enti non statali la cessione del credito si svolgeva con le forme del codice civile.
La forma pubblica operava per le amministrazioni statali.
6. Tra l’altro, l’interpretazione proposta dalla ricorrente, in ordine al richiamo effettuato dall’art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, alle disposizioni di cui alla legge 21/2/1991, n. 52, non è corretta.
Per la ricorrente, infatti, tale rinvio espresso alla legge sul factoring avrebbe comportato l’applicabilità, anche i contratti di cessione di RAGIONE_SOCIALE relativi ad appalti pubblici, della disciplina ordinaria di diritto comune sulla cessione dei RAGIONE_SOCIALE ex art. 1264 c.c.
Questa Corte, invece, ha ritenuto che la disciplina concernente la cessione dei RAGIONE_SOCIALE nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei RAGIONE_SOCIALE prevista dal codice civile (Cass., sez. 1, 24/9/2007, n. 19571).
A sua volta, la disciplina della cessione dei RAGIONE_SOCIALE di impresa di cui alla legge n. 52 del 1991 costituisce una normativa derogatoria rispetto alla disciplina comune in tema di cessione di RAGIONE_SOCIALE, quale risultante dal codice civile.
Da ciò la conseguenza per cui l’art. 26, comma 5, della legge n. 109 del 1994, nel rendere applicabile ai contratti di appalto di lavori pubblici la disciplina della legge n. 52 del 1991, ha inteso «rendere operante la disciplina derogatoria posta da tale legge per i RAGIONE_SOCIALE impresa, ma non anche procedere all’abrogazione delle norme speciali che regolavano in precedenza la cessione dei RAGIONE_SOCIALE nei confronti della PA, rendendo applicabile, per le cessioni non rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge n. 52 del 1991, la disciplina codicistica» (Cass. n. 19571 del 2007).
Resta dunque applicabile la normativa speciale di cui all’art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, nonché, trattandosi di contratto della pubblica amministrazione, quella di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 (Cass. n. 19571 del 2007).
Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 4 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME