Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33644 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME Dante, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Fabrizio , rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
Ricorrenti
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, in persona del direttore generale dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’indirizzo digitale pec del difensore .
Controricorrente-Ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 2498/2019 della Corte di appello di Bologna, depositata il 10. 9. 2019.
Udita la relazione della causa svolta dal cons. NOME COGNOME alla camera di consiglio del 27. 11. 2024.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 2498 del 10. 9. 2019 la Corte di appello di Bologna respinse l’appello proposto da COGNOME Dante, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Fabrizio, già soci della estinta RAGIONE_SOCIALE per la riforma della decisione di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla loro società nei confronti della AUSL di Ferrara per il pagamento dell’importo di euro 363.287,25, a titolo di interessi legali maturati per il ritardato pagamento delle fatture relative alle prestazioni eseguite dalla predetta società in favore della ingiunta nel corso di un rapporto di pubblico appalto.
La Corte di appello, dopo avere premesso in fatto che la società RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto alla Cassa di Risparmio di Ferrara tutti i crediti maturati e maturandi in relazione al menzionato contratto di appalto, confermò la decisione impugnata con diversa motivazione, affermando che gli appellanti, in mancanza di accordi con la cessionaria, non erano titolari del credito azionato in giudizio, in quanto, se da un lato risultava che la Carife, con lettera del 23. 5. 2007, aveva comunicato che la cessione ‘ deve intendersi non più operante ‘, tuttavia la somma ingiunta si riferiva ad accessori sui crediti maturati per prestazioni rese nel periodo dal marzo 2003 al marzo 2006, cioè su crediti già oggetto di cessione.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 12. 9. 2019, con atto notificato l’8. 11. 2019, ricorrono COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Fabrizio, sulla base di un unico motivo.
La AUSL di Ferrara ha notificato controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, articolato su tre motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
L’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1260 c.c. nonché dell’art. 1372 stesso codice, censura la sentenza impugnata per avere disconosciuto il credito vantato dalla opposta sulla base del rilievo che tra essa e la Carife, originaria cessionaria, non era intervenuto un atto negoziale di retrocessione, senza considerare che tale effetto discendeva automaticamente dalla risoluzione del negozio di cessione. In particolare, si assume che, a seguito della revoca della cessione dei crediti
R.G. N. 34621/2019.
operato dalla Carife, con la menzionata comunicazione del 23. 5. 2007, il negozio di cessione si era risolto consensualmente, sicché la società Fidi RAGIONE_SOCIALE aveva riacquistato la titolarità attiva del rapporto in ordine a tutti i crediti non riscossi dalla cessionaria.
Il motivo è inammissibile.
La ragione sta nel rilievo che, come dedotto dalla parte controricorrente, le censure sollevate dai ricorrenti principali non investono l’effettiva ratio della decisione impugnata.
La Corte di appello ha rigettato la domanda di riconoscimento del credito avanzata dalla società RAGIONE_SOCIALE e quindi, a seguito della sua estinzione, dai suoi soci per la considerazione che esso aveva ad oggetto gli interessi maturati per il ritardo di pagamenti effettuati dalla AUSL di Ferrara alla Carife, quale cessionaria dei crediti della RAGIONE_SOCIALE, sorti a seguito di prestazioni eseguite da quest’ultima tra il marzo 2003 e il marzo 2006. La Corte ha evidenziato che trattandosi di crediti accessori a quelli principali, che erano stati ceduti alla Carife e dalla stessa riscossi, essi, venuta meno l’operatività del rapporto di cessione, avrebbero potuto essere esercitati dalla originaria cedente solo in forza di un atto negoziale della Carife, vale a dire di un atto della stessa attributivo alla Fidi Service della relativa e specifica pretesa.
La motivazione giuridica della decisione della Corte di appello poggia sulla disposizione di cui all’art. 1263, comma 1, c.c., secondo cui la cessione del credito trasferisce al cessionario anche gli accessori, tra cui vanno annoverati, per i crediti aventi ad oggetto somme di denaro, gli interessi legali (Cass. n. 9479 del 2024; Cass. n. 2978 del 2016; Cass. n. 13 del 2012) . L’applicazione di questa disposizione nel caso di specie comporta che, attenendo gli interessi richiesti ai crediti ceduti e già riscossi dalla Carife, il diritto alla loro corresponsione era stato ormai definitivamente acquisito da quest’ultima. Nessun rilievo in contrario poteva esercitare l’intervenuta risoluzione del rapporto di cessione, atteso che, trattandosi di rapporto di durata, l’intervenuto recesso, per il principio generale desumibile dagli artt. 1373, comma 2, c.c., non poteva esercitare effetto rispetto alle prestazioni già svolte. Ne deriva che correttamente la Corte di appello ha argomentato il rigetto della domanda
R.G. N. 34621/2019.
anche sul rilievo che, ai fini del riconoscimento del credito esercitato, sarebbe stato necessario un atto dispositivo del diritto da parte della Carife in favore della RAGIONE_SOCIALE
In ogni caso, assorbente ai fini dello scrutinio del motivo è la considerazione che esso non censura affatto il ragionamento che la Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale avanzato dalla AUSL di Ferrara va dichiarato assorbito, essendo stato espressamente proposto in via condizionata all’eventuale accoglimento del ricorso principale.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale; condanna in solido i ricorrenti principali al pagamento delle spese di giudizio in favore della AUSL di Ferrara, che liquida in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.