Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7635 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto:
Trasporto
aereo
–
Cancellazione volo
–
Compensazione ex
reg. CE n.261/04
–
Cessione del credito.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14072/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE (PEC EMAIL; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, domiciliata elettivamente in INDIRIZZO, presso il suo studio (PEC EMAIL);
-controricorrente, ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO n. 1733 depositata il 4/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE, odierna resistente, aveva convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di pace di Busto Arsizio per sentirla condannare, ai sensi del Regolamento Ce 261/2004, al pagamento dell’importo di Euro 1200,00 a titolo di compensazione dovuta in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME -i quali le avevano ceduto il credito – per la cancellazione del volo NO TARGA_VEICOLO da Zanzibar a Roma Fiumicino del 3.8.2016; costituitasi in giudizio RAGIONE_SOCIALE, aveva eccepito la nullità dell’atto di cessione e il conseguente difetto di legittimazione attiva dell’attrice e domandato il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace con sentenza n.175 del 2019 rigettò la domanda svolta da RAGIONE_SOCIALE in accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da RAGIONE_SOCIALE derivante dalla violazione dell’art. 106 TUB .
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE, originaria attrice, propose appello e il Tribunale di BUSTO ARSIZIO, in accoglimento del gravame e in integrale riforma della decisione del Giudice di pace, condannò RAGIONE_SOCIALE a pagare in suo favore la somma di euro 1200,00 e le spese del doppio grado di giudizio.
Per quanto ancora qui rileva, la sentenza del Tribunale in funzione di giudice d’appello escluse che la cessione in esame fosse stata posta in violazione dell’art. 106 TUB e ritenne cedibile da parte del passeggero il credito derivante dal diritto di compensazione per la cancellazione del volo.
Avverso la decisione di appello resa dal Tribunale di Busto Arsizio, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.
Ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c. .
le parti hanno depositato rispettive memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente principale lamenta con il primo motivo di ricorso l ‘ ‘ Error in iudicando: in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. : violazione dell’art. 1362, comma 1, cod. civ. nell’interpretazione del contratto «cessione di credito / assignment form» del 2 maggio 2016 stipulato tra i Sig.ri NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ. ‘ e contesta che quella che viene definita cessione di credito dal giudice di appello risulta in realtà essere un mandato oneroso all’incasso ovverossia integra il conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività di recupero del credito che non consente al mandatario di agire in nome proprio, donde il difetto di legittimazione ad causam di RAGIONE_SOCIALE, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio .
In altri termini la sentenza di appello, ha ritenuto la legittimazione attiva in capo ad RAGIONE_SOCIALE in quanto questa farebbe valere in nome proprio un diritto di credito del quale si afferma titolare in forza di cessione a titolo oneroso, la cui causa il Giudice d’appello ha assimilato alla vendita (pag. 7, rigo 3, Sentenza); viceversa, quella che viene definita cessione di credito risulta in realtà essere un mandato oneroso all’incasso ovvero integra il conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività di recupero del credito che non consente al mandatario di agire in nome proprio, donde il difetto di legittimazione ad causam di RAGIONE_SOCIALE, che, come noto, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ( richiama, in proposito, la decisione di legittimità: Cass. Sez. U. n. 2951/2016 e il contenuto dei documenti da 7 a 9 allegati al ricorso per cassazione).
La ricorrente principale denuncia, inoltre, con un secondo motivo di ricorso l’ ‘Error in iudicando: in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ.
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE violazione e/o falsa applicazione dell’art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n°385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia TUB), dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n°53 ‘ ; in particolare, contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità del contratto di cessione del credito intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE ed i cedenti, non pronunciando sull’insussistenza dell’azionato dirit to di credito in capo ad RAGIONE_SOCIALE; a parere della ricorrente, a tutto concedere, il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la predetta cessione del credito quale acquisto a titolo oneroso di crediti soggetta alla disciplina dell’art. 106 TUB e del DM del MEF 2 aprile 2015 n°53, che impone l’iscrizione del soggetto cessionario a titolo o neroso all’apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia; in difetto, la cessione del credito è nulla per violazione di norme imperative, quali pacificamente sono quelle di cui al TUB e contesta che il giudice di appello, erroneamente, non ha tuttavia ritenuto che la cessione del credito intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE ed i Cedenti integrasse la fattispecie di concessione di finanziamento prevista dall’art. 106, co.1, Tub come definita dal successivo art. 2 del DM 53/2015. Contesta inoltre le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata circa l’impossibilità di qualificare l’acquisto del credito effettuato da RAGIONE_SOCIALE quale finanziamento ai sensi dell’art. 2 del DM 53/2015 perchè viziate da ‘ un eccesso di costruttivismo interpretativo privo di base legale ‘ ( cfr. pag. 19 ricorso). Aggiunge, infine, che l’attività di credito risarcitorio verrebbe in tal guisa finanziata dal cessionario e rappresenterebbe un’utilità economica immediata e valutabile economicamente in favore del cedente.
Con il terzo motivo di ricorso principale, contesta l ‘ ‘ Error in proceden do: in relazione all’art. 360, n. 4), cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. recante principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato nonché degli artt. 24 e 114 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 TULPS’ ; in
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Pres. L.NOME COGNOME
AVV_NOTAIO particolare, deduce che una volta qualificato il negozio de quo come mandato esso è senz’altro nullo per difetto in capo alla RAGIONE_SOCIALE dell’autorizzazione del questore ex art. 115 TULPS al recupero di crediti per conto terzi.
La parte ricorrente lamenta con il quarto motivo di ricorso principale l’ ‘ Error in iudicando: in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353, 1418 e 1470 cod. civ. ; in particolare, contesta il rigetto della eccezione di nullità della cessione del credito per difetto di un elemento essenziale (il prezzo), per avere il Tribunale ritenuto il medesimo ricavabile per relationem dal richiamato Listino Prezzi.
Con il quinto e ultimo motivo, denuncia l’ ‘ Error in iudicando: in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 1260, comma 2, cod. civ. in quanto il giudice d’appello sarebbe incorso in un ulteriore errore in violazione dell’art. 115, comma 1, cod. proc. civ. ‘ perché non ha ritenuto provata la conoscenza in capo ad RAGIONE_SOCIALE del divieto di cessione del credito indennitario ex Reg. (CE) 260/2004, contenuto nell’art. 16.3 delle condizioni generali di contratto tra RAGIONE_SOCIALE e i passeggeri cedenti il credito.
La ricorrente incidentale con un unico motivo di ricorso condizionato ha, a sua volta, impugnato la decisione ‘ in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ‘ perchè ‘ non si è pronunciata sulla vessatorietà e dunque inefficacia della clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto di RAGIONE_SOCIALE al punto 16.3 ‘ .
Va esaminato con priorità, in considerazione della formulazione del ricorso incidentale come condizionato, il ricorso principale.
7.1. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile in ragione di un duplice profilo.
7.1.1. In primo luogo, la ricorrente non conforma le proprie deduzioni al principio posto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., che prescrive di specificare in quale sede siano state dispiegate le relative contestazioni e allegate le
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO relative prove davanti al giudice di appello, che si lamenta avere ignorato le circostanze oggi solo dedotte, secondo cui la cessione di credito de qua risulterebbe essere in realtà un mandato oneroso all’incasso; in particolare, la ricorrente si limita a trascrivere il contenuto dei documenti che indica come depositati sub doc. nn. 7, 8 e 9 come allegati al ricorso per cassazione (v. pagg. 9-13 del ricorso), senza che essi siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti (v. tra tante, di recente, Cass. Sez. 1, 19/04/2022 n. 12481).
7.1.2. In secondo luogo, nonostante la sua formale intestazione, il motivo, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, è volto a richiedere a questa Corte, inammissibilmente, una diversa lettura delle risultanze probatorie; invero, la società ricorrente propone una sua interpretazione sul punto, in contrapposizione a quella accolta dalla sentenza impugnata; questa Corte ha già più volte chiarito che, traducendosi l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (da ultimo, tra tante, Cass. Sez. 1, 09/04/2021 n. 9461).
In definitiva, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dal Tribunale e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete
non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Parimenti inammissibile il secondo motivo del ricorso principale.
Con esso nuovamente parte ricorrente, lungi dall’introdurre un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, insiste nel richiedere a questa Corte, inammissibilmente, un diverso accertamento di fatto, contrapposto ed alternativo rispetto a quello già compiuto dal giudice di merito.
Il Tribunale in proposito, con piana e adeguata motivazione, ha escluso sulla base di alcuni condivisibili passaggi argomentativi che la fattispecie in esame fosse riconducibile al finanziamento al pubblico di cui all’art. 106 T UB secondo cui ‘l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia’ . Ha in particolare esaminato il D.M. Economia e Finanze n. 53/2015, emanato proprio per meglio determinare l’ambito applicativo cui si riferisce il citato art. 106, che, all’art. 2, comma 1, stabilisce che ‘ Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma», e che «Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanzia mento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ai consumatori, così come definito dall’articolo 121, t.u.b.; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma ‘ .
Il Tribunale, al fine di addivenire alla corretta perimetrazione dell’ambito di applicazione del regime autorizzativo di cui all’art. 106 TUB, ha sottolineato
che «Come è noto, la cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento, garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito oppure oneroso e al quale si applica il principio della cosiddetta “presunzione di causa”, che può anche non essere indicata nello stesso negozio. In particolare, stante la neutralità della causa sottesa al negozio de quo , particolarmente attenta dovrà essere l’indagine circa la funzione eco nomicoindividuale perseguita attraverso di esso dalle parti, quale sintesi reali degli interessi in concreto divisati (c.d. causa in concreto -si veda, per tutte, Cass. 10490/2006)» (pag. 4 della sentenza impugnata).
Pertanto, lo stesso Giudice ha ritenuto che «dal tenore letterale delle disposizioni in esame emerge chiaramente come, per aversi attività di finanziamento esercitata nei confronti del pubblico ai sensi dell’art. 106 TUB, non è sufficiente che vi sia una cessione di credito di cui sia parte un soggetto che operi nei confronti dei terzi con carattere di professionalità, ma è altresì necessario che tale cessione (onerosa) integri la erogazione di un finanziamento. Ebbene, la causa di finanziamento non può che ravvisarsi nella messa a disposizione di denaro o altra utilità, senza che assuma rilevanza il modello di volta in volta utilizzato, che può consistere nell’erogazione di una somma di denaro o nella messa a disposizione del beneficiario di un bene. Ciò che rileva, quindi, per poter qualificare un contratto come avente (anche) causa di finanziamento, è l’anticipazione in favore di un determinato soggetto (finanziato) di una somma di denaro o altro bene successivamente da restituirsi» (pag. 4 della sentenza impugnata).
P rocedendo all’esame del regolamento negoziale de quo, il Tribunale ha escluso la causa di finanziamento. Nello specifico, ha evidenziato che «il contratto stipulato tra i cedenti e RAGIONE_SOCIALE così prevede: ‘La parte cedente è titolare del diritto alla compensazione pecuniaria (credito) previsto nei confronti della compagnia aerea sopra indicata in conformità a quanto previsto
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE I. COGNOME dal Regolamento n. 261/2004 in relazione al volo sopra specificato. La parte cedente trasferisce e assegna a RAGIONE_SOCIALE (…) il credito di cui al paragrafo precedente. Il prezzo indicato per tale assegnazione è quello di cui al Listino prezzi e ai Termini e condizioni da considerarsi parte del presente accordo per relationem, e sarà corrisposto dopo che RAGIONE_SOCIALE avrà ricevuto la compensazione pecuniaria (il credito) da parte della compagnia aerea. RAGIONE_SOCIALE adotta tutte le appropriate misure legali-giudiziali ed extragiudiziali- volte all’ottenimento della compensazione pecuniaria (credito). A far data da oggi, la parte cedente non potrà accettare alcun pagamento da parte della compagnia aerea’. ».
Ha concluso dunque che «Dal chiaro contenuto del regolamento negoziale in esame emerge, infatti, come il cedente non riceva da RAGIONE_SOCIALE alcuna anticipazione del credito ceduto (e, per l’effetto, non si obblighi ad alcuna restituzione), essendo espressamente pattuito che egli riceva tale somma di denaro -ancorché decurtata – soltanto se e quando la cessionaria avrà ottenuto il pagamento della compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea debitrice.» ( pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha pure sottolineato da un lato, che «non si assiste ad alcuna preventiva messa a disposizione in favore del cedente e da parte del cessionario delle somme oggetto del futuro ed eventuale pagamento del debitore ceduto e, dall’altro, lo stesso corrispettivo della cessione del credito è merament e eventuale, posto che esso ‘sarà corrisposto dopo che RAGIONE_SOCIALE avrà ricevuto la compensazione pecuniaria (il credito) da parte della compagnia aerea’, dal che discende che, laddove l’azione di recupero del credito esercitata dalla cessionaria nei confronti del debitore ceduto abbia esito infruttuoso, il passeggero-cedente nulla avrà diritto di ricevere a titolo di corrispettivo della cessione medesima, venendo meno, in tal modo, la stessa configurabilità di una causa di finanziamento.».
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Pertanto, il Tribunale ha escluso che il contratto di cessione del credito stipulato tra il passeggero e l’odierna resistente «sia atto a realizzare una causa di finanziamento, integrando semmai una compravendita (la cui onerosità è data dal pagamento del corrispettivo dovuto alla cessionaria per il compimento di tutte le attività poste in essere per il recupero del credito ceduto , corrispettivo che viene decurtato dalla somma di denaro di cui all’esito beneficerà il cedente).» (pag. 5 della sentenza impugnata).
A fronte di tali argomentazioni, insussistenti si rilevano le doglianze di parte ricorrente ed in particolare, risultano meramente suggestive le censure di falsa applicazione delle norme indicate laddove RAGIONE_SOCIALE deduce che ‘l’attività di credito risarcitorio verrebbe in tal guisa finanziata dal cessionario e rappresenterebbe un’utilità economica immediata e valutabile economicamente in favore del cedente ‘ (pag. 21 del ricorso), tenuto conto che anche con tale deduzione la parte ricorrente tende a offrire una sua particolare ricostruzione del rapporto in esame, come tale inammissibile e non idonea a scalfire la debita qualificazione del rapporto quale compravendita compiuta dal giudice di merito.
Infine, il Tribunale ha mostrato, nella specie, di conformarsi a quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare nella diversa ipotesi di cessione del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale e cioè che detto credito è suscettibile di cessione ai sensi dell’artt. 1260 e ss. cod. civ.; e che la cessione di detto credito, intervenuta tra il danneggiato/cedente e la carrozzeria/cessionaria, consente a quest’ultima di agire in giudizio nei confronti della compagnia assicurativa in quanto la cessionaria può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio (v. Cass. Sez. 3, 14/02/2019 n. 4300; Cass. Sez. 3, 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52; Cass. Sez. 3,
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3/10/2013, n. 22601) e neppure implicando detta operazione alcuna attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art. 106 d.lgs. n. 385 del 1992.
9. Il terzo motivo del ricorso principale è manifestamente inammissibile. N eppure sussiste l’asserita violazione evocata dell’art. 115 TULPS (per non essere munita la società odierna resisten te dell’autorizzazione del questore per l’attività di recupero del credito conto terzi) atteso che la qualificazione del rapporto come compravendita presuppone che la RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio per il recupero di un credito proprio.
10. Parimenti inammissibile il quarto motivo del ricorso principale.
Anche con esso parte ricorrente, nonostante la formale denuncia di un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme indicate, insiste nel richiedere a questa Corte, inammissibilmente, un diverso accertamento di fatto, contrapposto ed alternativo rispetto a quello già compiuto dal giudice di merito.
Asserisce infatti che a fronte dell’accordo tra RAGIONE_SOCIALE e i passeggeri come compravendita, ne denunzia la nullità poiché la corresponsione del prezzo sarebbe sottoposta a condizione.
In proposito, il Tribunale ha adeguatamente osservato «come nel contratto stipulato con entrambi i cedenti sia espressamente previsto che il passeggero ‘ è titolare del diritto alla compensazione pecuniaria (credito) nei confronti della compagnia aerea sopra indicata in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) No. 261/2004 in relazione al volo (i) sopra specificato (i)…Il prezzo pagato per tale assegnazione è quello di cui al Listino Prezzi e ai Termini e condizioni da considerarsi parte del presente accordo per relationem’. Orbene, la circostanza che risulti indicato attraverso il richiamo al Regolamento CE 261/2004 (si veda l’art. 7) che oggetto della cessione è un credito derivante da compensazione pecuniaria e che il prezzo della cessione è determinato attraverso il rinvio al ‘Listino Prezzi’ e ai ‘Termini e condizioni’ previsti sul sito internet della cessionaria consente di ritenere
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RAGIONE_SOCIALE l’oggetto del contratto in esame sufficientemente determinato o, quantomeno, determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c. » (pag. 6 della sentenza impugnata).
11. Del tutto inammissibile anche il quinto motivo del ricorso principale tenuto conto che, come affermato da tempo da questa Corte, con il ricorso per cassazione non è possibile dedurre una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra tante, di recente, Cass. Sez. 1, 01/03/2022 n. 6774); pretesa violazione che, nella specie, oltre che risultare insussistente, è pure generica e resta sostanzialmente inammissibile perché non adeguatamente spiegata da parte ricorrente che – come correttamente rilevato dalla controparte (pag. 21 controricorso) – si era limitata a dedurre che dette condizioni generali fossero pubblicate sul proprio sito web, da ciò deducendo che fossero conosciute dalla cessionaria.
In definitiva, dal rigetto del ricorso principale discende l’assorbimento di quello incidentale condizionato .
Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente in favore della controricorrente e liquidate come da dispositivo.
L’inammissibilità del ricorso nei termini sopra esposti legittima la condanna della parte ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, 3° co. c.p.c., nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
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Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente in via principale al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge; nonché al pagamento della somma di euro 1.400,00 ex art. 96, comma 3 cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza