Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34545 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12302/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ; -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1485/2020, depositata il 3/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ottenne un decreto che aveva ingiunto a NOME e NOME COGNOME il pagamento di euro 11.169,70, a titolo di residuo del credito vantato in relazione al contratto di finanziamento erogato per l’acquisto di una autovettura da parte di NOME COGNOME. Tale credito, nella prospettazione della ricorrente, era stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che aveva appunto finanziato l’acquisto dell’autovettura da parte di NOME COGNOME ed era stato garantito con fideiussione dal padre NOME COGNOME. In relazione al finanziamento NOME COGNOME aveva stipulato una polizza assicurativa presso la RAGIONE_SOCIALE, volta a garantire il pagamento delle rate del finanziamento in caso di sopravvenuta impossibilità di adempimento a causa di una serie di eventi, tra i quali la perdita del lavoro a seguito di licenziamento.
NOME e NOME COGNOME proposero opposizione avverso il citato decreto, contestando l’avvenuta estinzione del credito in base alla polizza assicurativa, la mancata comunicazione di cessione del credito da parte di RAGIONE_SOCIALE e la mancanza agli atti della prova della cessione.
Con la sentenza n. 134/2020 il Tribunale di Chieti accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
La sentenza veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE Con la sentenza n. 1485/2020 la Corte d’appello di L’Aquila acco glieva il gravame, revocando il decreto ingiuntivo (nel frattempo i COGNOME avevano effettuato versamenti) e condannando i COGNOME al pagamento della somma di euro 8.257,40, oltre interessi, a titolo di residuo dovuto.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME e NOME COGNOME.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c.
I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio, depositano anche memoria prima dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., in relazione alla carenza della titolarità del rapporto dedotto, ed error in procedendo di cui al capo 5.4.6. della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito escluso che, per effetto dell’assicurazione accessoria al finanziamento, il debito residuo fosse stato estinto, nonostante la parte opposta non avesse contestato le circostanze addotte dalle parti opponenti in merito all’estinzione del debito da parte dell’assicurazione. Il motivo è infondato.
Come ha sottolineato la Corte d’appello, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare l’effettiva estinzione del debito residuo da parte di RAGIONE_SOCIALE a seguito della denuncia di sinistro. In realtà, NOME COGNOME aveva sì provato di avere provveduto a denunciare alla compagnia assicurativa l’avvenuta perdita dell’impiego e a veva prodotto in giudizio la comunicazione da parte della RAGIONE_SOCIALE di ‘accettazione domanda liquidazione sinistro del 21 giugno 2015’, ma non aveva provato che la compagnia di assicurazione avesse pagato il credito residuo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE relativamente alla sua posizione. L’avvenuta estinzione del credito fatto valere con la domanda monitoria costituiva, infatti, fatto estintivo della domanda medesima e la prova del medesimo spettava pertanto, in base all’art. 2697 c.c., agli opponenti, oggi ricorrenti.
2) Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1325, 1326 c.c., 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, per avere la Corte distrettuale ritenuto raggiunta la prova della cessione del credito e della sua pronta notificazione ai debitori ceduti.
Anche questo motivo è infondato.
Quanto alla prova della cessione del credito la Corte d’appello ha considerato la produzione del contratto di finanziamento e la nota del 10 gennaio 2017, sottoscritta da RAGIONE_SOCIALE, di comunicazione al debitore ceduto dell’avvenuta cessione pro soluto del credito a RAGIONE_SOCIALE, nota nella quale si comunicava che ‘ogni vostro pagamento successivo alla data di cessione dovrà essere eseguito esclusivamente a favore di RAGIONE_SOCIALE‘, nonché la nota a firma del legale di RAGIONE_SOCIALE del 15 giugno 2018, inviata al debitore e al suo fideiussore con raccomandata ricevuta il 19 giugno 2018, con la quale, precisato di essere divenuta titolare della posizione creditoria come da allegata comunicazione di cessione, si sollecitava il pagamento.
L’opposta, a fronte delle contestazioni mosse dai ricorrenti, ha poi prodotto ulteriore documentazione, ossia copia della proposta di contratto quadro di cessione di crediti tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE; copia dell’accettazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’acquisto di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui è causa; l’elenco sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE dei crediti ceduti, tra i quali il credito vantato nei confronti dei ricorrenti. La Corte d’appello, ritenuta quindi raggiunta la prova della cessione in favore di RAGIONE_SOCIALE del credito in esame, ha poi osservato come i rilievi dei ricorrenti, in ordine alla mancata dimostrazione della ricezione da parte loro della nota del 10 gennaio 2017 contenente comunicazione della cessione del credito, andassero disattesi.
Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, l’art. 1264 c.c. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, cosicché la
notificazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (v. al riguardo Cass. n. 5869/2014) e può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità del rapporto (cfr., da ultimo, Cass. n. 25317/2025).
Nel caso in esame -ad avviso del giudice d’appello pur non risultando dimostrati l’invio tramite raccomandata e la relativa ricezione della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito di cui alla nota del 10 gennaio 2017, è pacifico che i ricorrenti ebbero entro il successivo mese di agosto 2017 comunicazione della cessione del credito da parte della cessionaria RAGIONE_SOCIALE, come si evince dalla nota di risposta inviata da NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, alla quale spettava l’accertamento della prova della cessione del credito e della sua notificazione, ha ampiamente motivato il proprio convincimento, convincimento supportato da plurimi argomenti confermativi che è, pertanto insindacabile, da parte di questa Corte di legittimità.
II. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta per la decisione accelerata del ricorso , trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. , al riguardo, l ‘ordinanza delle Sezioni unite n. 28540/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME