Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1427 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1427 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15804/2021 R.G. proposto da
COGNOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO
-controricorrente – nonché contro RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
Contratti
bancari
–
Mutuo
–
Interessi
–
Indebito
–
Ripetizione
–
Cessione
credito
–
Titolarità
lato
passivo obbligazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 13/01/2026 CC
RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1235/2021 depositata il 30/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1235/2021, pubblicata in data 30 marzo 2021, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellata COGNOME, nella contumacia delle appellate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e con l’intervento di RAGIONE_SOCIALE, e per essa, quale mandataria, di RAGIONE_SOCIALE, ha parzialmente accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7992/2014, pubblicata in data 28 maggio 2014.
COGNOME COGNOME aveva convenuto RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, riferendo in fatto di avere concluso con la prima un contratto di mutuo fondiario che, a causa della indeterminatezza del tasso di interesse e dell’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, aveva comportato la restituzione di un importo superiore a quello dovuto.
Dopo aver ulteriormente premesso che RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto il proprio credito a RAGIONE_SOCIALE, la quale lo aveva poi ulteriormente ceduto a RAGIONE_SOCIALE, l’odierna ricorrente aveva chiesto la declaratoria di nullità totale o parziale del mutuo e la condanna delle convenute, anche in solido, alla ripetizione delle somme corrisposte in eccesso.
Rimasta contumace RAGIONE_SOCIALE e costituitesi le sole RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Napoli aveva definito la controversia dichiarando il difetto di legittimazione passiva di queste ultime e condannando, previa declaratoria della nullità parziale del mutuo, la sola RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 355.291,45.
Proposto appello da parte di RAGIONE_SOCIALE, rimaste contumaci RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed intervenuta in giudizio RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Napoli ha accolto i motivi di gravame con i quali l’appellante era venuta a contestare sia la propria legittimazione passiva sia la propria titolarità del lato passivo dell’obbligazione.
La Corte territoriale ha preso le mosse dalla ricostruzione complessiva della fase di estinzione del mutuo, evidenziando che RAGIONE_SOCIALE, dopo avere ricevuto la restituzione di € 117.575,04, aveva ceduto con atto del 6 dicembre 2000 il proprio credito alla RAGIONE_SOCIALE, e che, a partire da quel momento, gli ulteriori pagamenti a restituzione del mutuo erano stati percepiti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e dai successivi cessionari del credito.
Dopo tale premessa in fatto, la Corte d’appello dopo una ricostruzione generale delle operazioni di cartolarizzazione -ha ritenuto non applicabile alla fattispecie il principio enunciato da questa Corte con la pronuncia n. 21843/2019, in quanto nella specie a venire in rilievo, in virtù della pregressa estinzione del mutuo, era unicamente una pretesa restitutoria a titolo di ripetizione di indebito.
La Corte territoriale ha quindi concluso che RAGIONE_SOCIALE poteva ritenersi titolare del lato passivo dell’obbligazione solo in relazione alla somma percepita prima della cessione, mentre in relazione al periodo successivo alla cessione la titolarità del lato passivo dell’obbligazione era da ravvisarsi nei soggetti che si erano resi progressivamente cessionari del credito da mutuo, in relazione alle somme da ciascuno incassate.
La Corte d’appello ha quindi ulteriormente esaminato le ulteriori censure mosse da RAGIONE_SOCIALE, stabilendo, in sintesi, che:
-infondato era il motivo di gravame riferito alla statuizione di nullità della clausola che determinava il tasso di interesse, facendo quest’ultima riferimento al tasso Libor che, per le modalità di determinazione, risultava caratterizzato da assoluta incertezza ed indeterminatezza, risultando quindi la clausola nulla ex art. 1346 c.c.;
-fondato era il motivo di gravame riferito alla declaratoria di nullità della clausola che contemplava la capitalizzazione degli interessi, trattandosi di mutuo fondiario, stipulato sotto la vigenza dell’art. 14, d.P.R. n. 7/76;
-fondato era altresì il motivo di gravame riferito alla statuizione di condanna dell’appellante al risarcimento del danno non patrimoniale assunta dal primo giudice, avendo
anche quest’ultimo affermato l’assenza di prova dell’ an del danno, procedendo tuttavia ad una liquidazione equitativa che doveva ritenersi essere avvenuta in assenza del presupposto necessario dell’accertata sussistenza di un danno.
In riforma della decisione impugnata, quindi, la Corte d’appello ha rideterminato in € 25.022,61, oltre interessi legali, la somma dovuta a titolo di ripetizione da RAGIONE_SOCIALE in favore di COGNOME.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre COGNOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Sono rimaste intimate RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1 266 c.c.
Il motivo censura la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha ravvisato la titolarità del lato passivo dell’obbligazione solo in relazione alle somme concretamente ricevute in restituzione del mutuo, sottoponendo a critica anche l’orientamento da questa Corte
con la decisione Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 21843 del 30/08/2019 e deducendo che la decisione impugnata si pone in contrasto con il dettato di cui all’art. 1 266 c.c.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1347, 1418, secondo comma, 1284 c.c.
Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso la illegittimità della capitalizzazione degli interessi, in quanto la stessa si sarebbe venuta a basare sulle conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di appello.
La ricorrente, nel criticare tale approdo, richiama le diverse conclusioni cui sarebbe pervenuto il consulente tecnico d’ufficio nella consulenza svolta nel giudizio di primo grado, da cui sarebbe emersa una illegittima capitalizzazione e quindi la nullità della relativa clausola e l’obbligo violato dalla decisione impugnata -di applicare l’art. 1284 c.c.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c.
La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha riformato la decisione di prime cure nella parte in cui aveva riconosciuto all’odierna ricorrente il danno non patrimoniale.
La ricorrente deduce l’effettiva sussistenza di tale danno, individuando i profili dai quali detto danno verrebbe ad emergere.
Il ricorso è, nel complesso dei suoi motivi, inammissibile.
2.1. Il primo motivo omette radicalmente di individuare e criticare l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il ricorso, infatti, viene a censurare la decisione della Corte partenopea attraverso una critica al precedente di questa Corte Cass.
Sez. 3 – Sentenza n. 21843 del 30/08/2019, laddove la sentenza impugnata, ben lungi dal conformarsi a tale precedente, ha ritenuto lo stesso non pertinente rispetto alla fattispecie concreta e lo ha quindi disatteso.
Evidente, quindi, che l’articolazione del motivo viene a muoversi in modo esattamente conforme -anziché contrario, come sarebbe logico -a quanto opinato dalla Corte d’appello di Napoli , fallendo, pertanto, nel formulare una concreta e coerente censura nei confronti di quest’ultima .
Né -evidentemente -può tenersi conto della ben diversa impostazione assunta dalla ricorrente nella memoria ex art. 380bis .1 c.p.c., nella quale si constata un vero e proprio ribaltamento del registro argomentativo il quale, da una valutazione della precedente pronuncia di questa Corte come ‘ingiusta’ (pag. 9 ricorso), passa -tardivamente ed inammissibilmente, attesi i limiti normativi al contenuto della memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. -ad una valutazione della medesima pronuncia come ‘fondamentale’ (pag. 2 memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.)
Privi di pertinenza risultano anche i riferimenti operati dal ricorso al disposto di cui all’art. 1 266 c.c., essendo sufficiente osservare, al riguardo, che tale previsione -come puntualmente rilevato dalla controricorrente -viene a disciplinare il rapporto tra cedente e cessionario del credito e non il rapporto ceduto – cedente.
2.2. L’inammissibilità del secondo motivo si concretizza su un duplice piano.
Da un lato, il motivo non viene minimamente a rispettare la regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., limitandosi ad un generico richiamo agli esiti delle consulenze tecniche svolte nei due gradi di giudizio di merito, senza tuttavia né riprodurre i passaggi
fondamentali delle medesime né procedere alla loro adeguata localizzazione ne ll’ambito de gli atti di causa.
Dall’altro lato, la censura ancora una volta non coglie la ratio della decisione, in quanto viene ad impugnare quest’ultima sotto il profilo dell’applicazione dell’interesse legale in luogo di quello convenzionale anziché sotto il profilo della legittimità o meno dell’applicazione dell’ anatocismo legale , e cioè sul piano dell’effettivo fondamento argomentativo della decisione della Corte territoriale.
2.3. Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità del medesimo discende dal fatto che lo stesso, non solo viene a censurare la prima ratio decidendi della sentenza impugnata -l’impossibilità di procedere alla liquidazione in via equitativa di un danno di cui non sia stata provata l’esistenza, in piena conformità, peraltro, all’orientamento reiteratamente espresso da questa Corte (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 21607 del 28/07/2025; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 9744 del 12/04/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022) – in via di mero fatto – sindacando il merito di una decisione che si viene a basare su una diretta affermazione contenuta nella sentenza di prime cure, riformandola sul solo piano dell’affermazione in diritto -ma anche omette radicalmente di censurare la seconda ratio decidendi parimenti espressa dalla Corte partenopea, nel momento in cui quest’ultima ha osservato che la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto comunque formulata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in sede di opposizione all’esecuzione .
Anche in questo caso si impone di rilevare la tardività -e quindi inammissibilità -delle deduzioni che la ricorrente viene a svolgere sul tale ultimo punto in memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. – evidentemente a ciò indotta dai giusti rilievi del Pubblico Ministero nelle proprie
conclusioni scritte -peraltro diffondendosi ancora una volta in deduzioni in via di mero fatto le quali non valgono ad obliterare una circostanza fondamentale, e cioè che lo stesso giudice di prime cure aveva ritenuto assente la prova dell’ an del danno, senza che tale affermazione -poi neutralizzata dall’ingiustificata applicazione del criterio equitativo correttamente stigmatizzata dalla Corte territoriale -risulti essere mai stata censurata.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME