Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32159 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32159 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2473/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec:EMAIL;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3405/2019 depositata in data 02/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE, con due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3405/2019 della Corte d’Appello di Milano, resa pubblica in data 2 agosto 2019, che ha accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1543/2017 del Tribunale di Pavia che lo aveva condannato a pagare la somma di euro 108.000,00, comprensiva della restituzione di euro 78.000,00 e del danno, liquidato equitativamente in euro 30.000,00, a favore di RAGIONE_SOCIALE, accogliendone la domanda di risoluzione del contratto di cessione d’azienda per grave inadempimento del cedente, soprattutto per mancanza delle qualità essenziali del bene oggetto di cessione;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
la trattazione del ricorso è stata fissata ex art. 380bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato memoria.
Considerato che
1) con il primo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. per violazione o falsa applicazione: a) degli artt. 2555 e 2556 cod.civ., in relazione all’art. 1362 cod.civ., alla l. 1971/426, all’art. 7 della l. 1991/287, all’art. 1366 e 1175 cod.civ.; b) degli artt. 1453, 1455 e 1497 cod.civ. in relazione all’art. 2697 cod.civ.; c) della l. reg. 2010/6 in relazione all’art. 69, comma VIII (TU delle leggi regionali in materia di commercio e fiere); d) di Cass. 30/10/2001, n. 13533 in materia di risoluzione del contratto e onere della prova;
raggiunta dalle censure del ricorrente è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha escluso che il contratto di cessione d’azienda
prevedesse il subentro di RAGIONE_SOCIALE, cessionario acquirente, anche nel contratto di locazione che il controricorrente aveva stipulato, prima della cessione, con la proprietaria dell’immobile nel quale veniva esercitata l’attività commerciale di somministrazione di bevande e alimenti, concludendo che tutte le irregolarità riscontrate dalla polizia del Comune di Gaggiano nel giugno 2014 non erano imputabili all’inadempimento di NOME COGNOME e che comunque la società RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato di avere accertato che l’immobile era idoneo allo svolgimento dell’attività contrattualmente prevista;
secondo il ricorrente, l’alienazione dell’azienda comportava il trasferimento dell’ unicum costituito dal complesso dei beni organizzati, con conseguente trasferimento (anche) delle autorizzazioni amministrative, le quali non possono essere oggetto di autonoma cessione, in quanto l’autorizzazione è trasferibile unitamente all’azienda cui inerisce, come sarebbe confermato dall’art. 7 della l. 287/1991, a mente del quale il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita comporta di diritto il trasferimento, al subentrante nello svolgimento della medesima attività, delle relative autorizzazioni, nonché dal TU delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, per il quale le attività di somministrazione devono rispettare il Regolamento di Igiene;
considerando che il cessionario intendeva subentrare nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’immobile facente parte dell’azienda ceduta, in mancanza di patto contrario, erano da ritenersi trasferite al cessionario le autorizzazioni amministrative; quindi, il cedente non avrebbe esattamente adempiuto le sue obbligazioni ed avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, perché non poteva non essere consapevole che la revoca delle autorizzazioni (la cui presenza era stata, invece, dichiarata in contratto), per inosservanza delle prescrizioni di legge (mancava il vespaio areato,
il bagno per i portatori di handicap , l’immobile non consentiva la circolazione alla sedia a rotelle, le dimensioni effettive dei bagni erano diverse da quelle indicate nel progetto, le finestre avevano una dimensioni inferiore quella minima, la cucina non aveva l’illuminazione richiesta, i portoni non rispettavano le norme di sicurezza), avrebbe irrimediabilmente viziato il contratto, giustificandone la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1497, 2557 cod.civ.;
a nulla rilevando il fatto che l’immobile non appartenesse al cedente, atteso che: a) la cessione d’azienda presuppone la sussistenza di organizzazione dei beni ceduti, di modo che, una volta entrati nella disponibilità del cessionario, possano essere utilizzati per l’esercizio di un’impresa; b) il contratto di cessione d’azienda coinvolge solo il cedente e il cessionario;
il motivo non ha pregio;
la sentenza impugnata ha chiarito che la cessione d’azienda non aveva determinato il trasferimento del contratto di locazione, il quale era stato stipulato separatamente direttamente dall’odierna società ricorrente con la proprietaria dell’immobile; per tale ha ragione ha ritenuto non potesse imputarsi al cedente alcun inadempimento trovante causa nella inidoneità del locale locato per lo svolgimento dell’attività di somministrazione e bevande;
detta statuizione è corretta in iure , atteso che ‘Nella disciplina di cui all’art. 36 della l. n. 392 del 1978, in caso di affitto di azienda relativo ad attività svolta in un immobile condotto in locazione, non si produce l’automatica successione nel contratto di locazione dell’immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell’azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito negozio di sublocazione o di cessione del contratto di locazione, la cui esistenza peraltro si presume fino a prova contraria, alla stregua dei principi di cui all’art. 2558 c.c., salvo che le parti, nello
stipulare il contratto di affitto di azienda, non abbiano espressamente disciplinato le sorti di quello di locazione dell’immobile, nel qual caso la predetta presunzione non opera’ (Cass. 16/05/2017, n. 12016);
parimenti non merita accoglimento la censura mossa alla Corte d’appello per non avere ritenuto i vizi dell’immobile locato occulti e non facilmente riconoscibili;
è evidente che insistendo sulla natura occulta dei vizi dell’immobili, parte ricorrente pretende un diverso accertamento dei fatti di causa, atteso che dalla sentenza impugnata si evince che la Corte d’Appello ha ritenuto che i vizi dell’immobile erano, al contrario, facilmente riconoscibili;
con il secondo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione e interpretazione degli artt. 1490, 1491 e 1497 cod.civ. in relazione agli artt. 1337, 1375 e 1175 cod.civ.;
muovendo dall’assunto di aver confidato nella veridicità e conformità alla normativa igienico-sanitaria e urbanistica vigente, atteso che il cedente aveva garantito la volturazione delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’azienda ceduta, e di non essere stato nelle condizioni di avvedersi dei vizi dell’immobile, perché ciò avrebbe richiesto specifiche competenze di diritto amministrativo, il ricorrente sostiene che i vizi erano da considerare occulti e non ragionevolmente prevedibili e che della loro presenza era, pertanto, tenuto a rispondere il cedente;
l’affermazione secondo cui il cedente avrebbe garantito la volturazione delle autorizzazioni amministrative è del tutto assertiva e dedotta in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.;
in ogni caso, va considerato che già sotto la vigenza dall’art. 29 della l. 11 giugno 1971, n. 426 -oggi abrogata – il trasferimento della gestione della titolarità di un esercizio commerciale
comportava la trasferibilità dell’autorizzazione amministrativa come effetto del trasferimento, ma ciò non significava che il subentrante fosse esonerato dall’attivare il procedimento di volturazione della licenza a suo nome; gli artt. 29 della l. 11 giugno 1971 n 426, sulla disciplina del commercio, e 58 del relativo regolamento, di cui al dm 14 gennaio 1972, prevedevano con immediata operatività la trasferibilità della licenza di commercio come effetto del trasferimento, anche inter vivos , dell’esercizio commerciale cui si riferiva nonché la facoltà del subentrante di esercitare la relativa attività in pendenza del procedimento diretto a conseguire in proprio la prescritta autorizzazione amministrativa; sicché, in forza e nel concorso delle condizioni fissate dalle citate norme, a chi avesse acquistato un esercizio commerciale doveva riconoscersi il diritto di detenere e così di fruire solo interinalmente del documento contenente la licenza di commercio concessa al suo dante causa, per il periodo necessario a conseguire la nuova autorizzazione amministrativa a proprio nome (Cass. 30/12/2004, n. 24184); in altri termini, quand’anche le parti si fossero accordate -come sostiene la società ricorrente -per la volturazione della licenza a favore del cessionario la relativa pattuizione sarebbe stata nulla, non potendo la licenza essere ceduta in virtù di un semplice accordo tra le parti (Cass. 21/07/2021, n. 27770);
il ricorso va pertanto rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a a carico della ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13/10/2023 dalla Terza