Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32142 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32142 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
OGGETTO:
cessione d’azienda bancaria – revoca dell’autorizzazione alla cedente – irrilevanza accordo sindacale derogatorio dell’art. 2112 c.c. -condizioni -mancanza – conseguenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26810/2021 r.g., proposto
da
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME, elett. dom.ti in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
contro
ricorrenti -ricorrenti incidentali
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Bologna n. 329/2021 pubblicata in data 04/05/2021, n.r.g. 207/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto le domande degli originari ricorrenti-lavoratori di declaratoria RAGIONE_SOCIALE irrilevanza degli accordi individuali di cessione del contratto, stipulati ai sensi dell’art. 1406 c.c. il 23/6/2015, a fronte del passaggio dalla RAGIONE_SOCIALE Romagna Cooperativa (in prosieguo BRC) alla RAGIONE_SOCIALE per lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (in prosieguo BSC) ai sensi dell’art. 2112 c.c. a far data dal 18/7/2015.
La Corte territoriale – premesso che non poteva applicarsi il termine decadenziale di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) o d), RAGIONE_SOCIALE legge n. 132 del 2010 a fattispecie, come quella in esame, ove il lavoratore vuole accertare la continuità formale del rapporto con l’impresa cessionaria – ha richiamato due propri precedenti (sentenze nn. 745 e 1073 del 2018), aderendo alla medesima ricostruzione dei fatti ivi rappresentata, in base alla quale il subentro di BSC doveva ritenersi aver realizzato un vero e proprio trasferimento di azienda regolato dall’art. 2112 c.c., non vi era stata alcuna valida deroga contrattuale alle garanzie previste dall’art. 47 RAGIONE_SOCIALE legge n. 428 del 1990, l’accordo del 6/6/2015 non poteva ritenersi equivalente in quanto accordo bilaterale sulla crisi di azienda ai sensi dell’art. 22, parte terza, del c.c.n.l. settore del credito del 21/12/2012, e, conseguentemente, i rapporti di lavoro e le condizioni economiconormative dovevano restare immutate.
H a, infine, aggiunto che le previsioni dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 148 /2011 non consentivano di apportare deroghe alla tutela dettata dall’art. 2112 c.c., non ricadendo, la materia del trasferimento di azienda, nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE suddetta disposizione normativa.
L a Corte territoriale ha concluso per l’irrilevanza dei verbali di conciliazione individuale sottoscritti dai lavoratori in quanto detti accordi muovevano da un presupposto erroneo, ossia la insussistenza di un
trasferimento di azienda regolato dall’art. 2112 c.c., ed inoltre, prevedevano la rinunzia a diritti futuri.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive (integralmente accolta dal Tribunale, che aveva ritenuto non specificamente contestati i conteggi elaborati dai lavoratori e prodotti in giudizio), la Corte territoriale accoglieva parzialmente il gravame RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che in primo grado la banca avesse contestato non solo l’ an , ma pure il quantum ed evidenziando che la stessa banca aveva altresì chiesto la nomina di un consulente tecnico d’ufficio di tipo contabile. Pertanto, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, riduceva la condanna alle somme pari ai minori importi ammessi dalla banca come dovuti -e quindi incontestati -nel ricorso d’appello alle pagine 24 e 25.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE per lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (BSC) con sei motivi.
COGNOME NOME e gli altri hanno resistito con controricorso ed hanno altresì proposto ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
I lavoratori hanno depositato memoria.
Al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
A) RICORSO PRINCIPALE.
Con il primo motivo si deduce ‘ violazione e falsa applicazione ‘ dell’art. 32, comma 4, lett. c) e d), RAGIONE_SOCIALE legge n 183 /2010, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente, la Corte territoriale, circoscritto l’applicazione del termine decadenz iale alle ipotesi in cui il lavoratore contesti la successione di azienda e la cessione del proprio contratto, in mancanza di un chiaro riferimento di detta limitazione nella norma, idonea, dunque, a ricomprendere anche le ipotesi in cui il lavoratore intenda reclamare il diritto essere ricompreso nella platea dei dipendenti ceduti.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la ‘ violazione e falsa applicazione ‘ degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2112 c.c., ex art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente, la Corte territoriale, attribuito alla RAGIONE_SOCIALE la realizzazione di condotte fraudolenti, in assenza di elementi probatori, e per aver ritenuto realizzato, nel caso in esame, un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione ‘ dell’art. 2112 c.c. ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente, la Corte territoriale, ravvisato nelle operazioni poste in essere dalle due Banche, un trasferimento d’azienda nonostante la cedente fosse priva, al momento del passaggio, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; applicando, invero, il principio (più volte affermato dalla Suprema Corte) secondo cui elemento costitutivo di un trasferimento d’azienda è l’autonomia funzionale del ramo ceduto, la sentenza impugnata ha erroneamente ravvisato un trasferimento d’azienda nonostante BRC fosse in liquidazione coatta amministrativa ed era stata pacificamente privata dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria (titolo, invece, in possesso di BSC), con conseguente impossibilità del ramo ceduto di perseguire lo scopo economico a cui era deputata.
4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ‘ violazione e falsa applicazione ‘ degli artt. 47 RAGIONE_SOCIALE legge n. 428/1990, 22 del c.c.n.l. 21.12.2012 per i dipendenti delle BCC/CRA, 70 e ss. e 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sussistendo i presupposti per la deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c., ricorrendo una situazione di crisi RAGIONE_SOCIALE società cedente (essendo pacifico che BRC al momento dell’avvio delle procedure di informazione e consultazione versava in stato di amministrazione straordinaria sin dal 13/11/2013 e che al momento RAGIONE_SOCIALE cessione versava in stato di liquidazione coatta amministrativa), essendo la procedura avviata con le organizzazioni sindacali chiaramente volta a rinvenire misure di intervento finalizzate a tentare il mantenimento dei livelli occupazionali e, infine, essendo stata attuata la procedura di informazione e consultazione contrattuale prevista dall’art. 22, parte terza nonché parte seconda (dichiarazione a verbale) del c.c.n.l. per il personale delle BCC/CRA (procedure che contiene nel proprio ambito addirittura delle previsioni maggiormente cautelative del
trattamento dei lavoratori coinvolti rispetto alle previsioni dell’art. 47 RAGIONE_SOCIALE legge n. 428/1990).
Con il quinto motivo di ricorso si deduce ‘ violazione e falsa applicazione ‘ dell’art. 8, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 148 del 2011, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuta esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 8 cit. la materia dei trasferimenti di azienda, nonostante l’accordo del 6/6/2015 avesse proprio la finalità di gestire una crisi aziendale e occupazionale (che rappresenta uno dei presupposti fissati dall’art. 8 cit.).
Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1406 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuta intervenuta una cessione di ramo di azienda, ex art. 2112 c.c. (piuttosto che una cessione di attività e passività) nonché incompatibile la cessione ex art. 1406 c.c. con l’art. 2112 c.c., posto che i lavoratori si erano comunque garantiti -con la sottoscrizione di individuali accordi di conciliazione – il passaggio alle dipendenze di BSC.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
7.1. Il Collegio ritiene di dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte la quale ha affermato che, nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, la domanda del lavoratore volta all’accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l’avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183/2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità; né, in tali casi, risulta applicabile la legge n. 183/2010, art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l’invocazione RAGIONE_SOCIALE illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all’art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (cfr. Cass. n. 9469/2019, Cass. n. 13648/2019; Cass. n.
28750/2019; Cass. n. 4883/2020; Cass. n. 19589/2021; Cass. n. 41463/2021; Cass. n. 35497/2022).
7.2. In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, nn. 5994 e 10615 del 2003).
Tutti gli altri motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
8.1. Va premesso che motivi del medesimo tenore sono, in parte, già stati esaminati da questa Corte con le sentenze n. 28838 del 2022 e n. 25020 del 2023 (alle quali si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.): è stato condivisibilmente rilevato, da una parte, che le censure -ove sottolineano una intervenuta cessione di passività e di attività da una banca all’altra piuttosto che un vero e proprio trasferimento di ramo di azienda – non si sostanziano in violazione o falsa applicazione delle disposizioni denunciate bensì tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito RAGIONE_SOCIALE vicenda, non consentita in sede di legittimità.
Questa Corte ha, invece, sottolineato che il giudice del merito, con un accertamento adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (accertamento di merito che è il medesimo di quello impugnato in questa sede, avendo, la sentenza impugnata, riportato tutta la ricostruzione dei fatti come svolta nella sentenza n. 745 del 2018, confermata da Cass. 28838 del 2022), ha ritenuto che era stato perfezionato un trasferimento di azienda (riguardante tutti i beni, mobili e immobili, che costituivano il patrimonio RAGIONE_SOCIALE società cedente, tutti rapporti giuridici con esclusione solo dei crediti deteriorati e tutti i rapporti di lavoro), e non una mera cessione di attività e passività da BRC a BSC, e che la procedura dettata dall’art. 47 RAGIONE_SOCIALE legge n. 428 /1990 non era stata rispettata (essendosi svolti incontri, e poi accordi, in specie l’accordo del 6/6/2015,
esclusivamente tra RAGIONE_SOCIALE e i sindacati, senza coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE BSC, ai sensi dell’art. 22, parte terza, del c.c.n.l. di settore).
8.2. Questa Corte ha, inoltre, già ritenuto infondata la prospettata derogabilità dell’art. 2112 c.c. rilevando che la irregolarità RAGIONE_SOCIALE procedura ha determinato l’invalidità RAGIONE_SOCIALE cessione effettuata in termini derogatori rispetto a quanto previsto dall’art. 2112 c.c. e le deroghe, previste dall’art. 47, quinto comma, RAGIONE_SOCIALE legge n. 428 /1990 (funzionali allo scopo di conservare i livelli occupazionali ove venga traferita l’azienda di un’impresa insolvente) non potevano operare a fronte di un accordo collettivo che, a monte, non era stato validamente concluso (sulla necessità di un accordo collettivo validamente stipulato con le organizzazioni sindacali ai fini RAGIONE_SOCIALE operatività delle deroghe, cfr. Cass. n. 24691/2021 e Cass. 10414/2020, che -con riguardo alla operatività delle deroghe – hanno, rispettivamente, approfondito il profilo RAGIONE_SOCIALE eventuale necessità RAGIONE_SOCIALE cessazione dell’attività da parte del cedente dichiarato fallito e l’estensione delle suddette deroghe).
Il motivo per il resto è inammissibile, in quanto volto a sollecitare a questa Corte una diversa interpretazione dell’accordo sindacale del 06/06/2015 (pur a prescindere dalla sua anteriorità rispetto al decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa RAGIONE_SOCIALE cedente, intervenuto soltanto in data 15/07/2015). Trattasi di attività riservata al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità laddove adeguatamente motivata, come nella specie. Restano ovviamente salvi eventuali vizi di violazione delle norme che regolano l’ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c.), che tuttavia nella specie non sono stati prospettati.
8.3. Va condivisa la valutazione, già effettuata da questa Corte (sentenza n. 25020 cit.), circa l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALE ricostruzione di fatto effettuata dalla Corte di merito, con l’applicazione dell’art.8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 148/2011 nonché con la denunciata violazione degli artt. 1406 e 2112 c.c. In particolare, va precisato che la censura non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata perché la ricorrente insiste sulla errata interpretazione dell’accordo del 6.6.2015 ma nulla deduce sull’esegesi, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE normativa europea, dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE
legge n. 148/2011 richiamata a fondamento RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata e sulla esclusione dell’istituto del trasferimento di azienda dalle specifiche materie oggetto dei contratti, aziendali o territoriali, derogatori di legge e di contratti nazionali di lavoro (c.d. contratti di prossimità).
Con particolare riguardo all’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria e più in generale creditizia, va, poi, osservato che la stessa non attiene al profilo dell’autonomia aziendale, rilevante ex art. 2112 c.c., atteso che -come tutte le autorizzazioni amministrative -non può essere oggetto di cessione o di trasferimento. Il soggetto che acquista il compendio da un istituto di credito, infatti, non acquista (né può acquistare) anche la relativa autorizzazione, in quanto deve munirsene di una propria, ai sensi dell’art. 14 t.u.b. (d.lgs. n. 385 /1993).
9.1. La funzione del procedimento autorizzatorio -che, in materia bancaria, è ampiamente conformativa RAGIONE_SOCIALE situazione giuridica soggettiva preesistente, di cui il soggetto interessato è titolare solo in termini di generica libertà di iniziativa economica privata -è infatti quella di permettere alla RAGIONE_SOCIALE Centrale Europea, di concerto con la RAGIONE_SOCIALE d’Italia, di verificare sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni richiesti per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE predetta attività, nonché di imporre specifiche prescrizioni tecnicofinanziarie, a tutela di tutti coloro che verranno in contatto con l’impresa bancaria (correntisti, risparmiatori, investitori, azionisti, obbligazionisti, creditori etc.).
9.2. Dunque, in ragione di questa articolazione e di questa complessa funzione del procedimento autorizzatorio, il relativo titolo abilitante (che ne costituisce il provvedimento amministrativo conclusivo) non è suscettibile di trasferimento. Ne consegue che -contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALE ricorrente esso non può essere considerato un ‘bene imma teriale’ necessario per la configurabilità di un’azienda bancaria, né un elemento costitutivo dell’entità autonoma economicamente organizzata. Dunque esattamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza dell’avvenuta revoca di quell’autorizzazione in capo alla cedente (RAGIONE_SOCIALE Romagna Cooperativa, posta in liquidazione
coatta amministrativa), non idonea ad escludere la sussistenza di un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.
Alla luce di tali considerazioni va rigettato pure il motivo relativo alla prospettata ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2113 e 1406 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuti nulli gli accordi individuali di conciliazione.
Infatti, una volta affermata la sussistenza di un trasferimento d’azienda, imperativamente disciplinato dall’art. 2112 c.c., e una volta esclusa la sussistenza di un accordo derogatorio ai sensi dell’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990, la inevitabile conseguenza è la nullità degli accordi individuali, anche se stipulati in sede ‘protetta’, in quanto aventi ad oggetto diritti futuri e un contenuto contrario alla norma imperativa dell’art. 2112 c.c.
B) RICORSO INCIDENTALE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamentano la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello per violazione degli artt. 342, 433 e 434 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione di inammissibilità del motivo di appello formulato dalla banca in punto di quantum debeatur .
Il motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto che il motivo di gravame -relativo all’asserita non contestazione dei conteggi elaborati e prodotti in primo grado dai lavoratori -fosse sufficientemente specifico. In tal senso milita il richiamo, da parte dei giudici di appello, ad alcune sentenze di questa Corte, nelle quali si è affermato l’inapplicabilità dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione ivi codificato alla parte normativo-contabile dei conteggi prodotti dalla controparte. E tale convincimento è conforme a diritto, considerato che il grado di specificità del motivo di gravame va ancorato alla persistente natura dell’appello come impugnazione a critica pur sempre libera (e non vincolata come invece il ricorso per cassazione).
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamentano una nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sull’eccezione da loro sollevata
-di inammissibilità di un documento tardivamente prodotto dalla banca per la prima volta in appello.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamenta no la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 345 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale ammesso un documento tardivamente prodotto dalla banca per la prima volta in appello.
I due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro connessione -sono infondati.
L’asserito documento è, in realtà, il conteggio alternativo elaborato dalla RAGIONE_SOCIALE con il ricorso d’appello. Esso non è un documento formatosi prima del gravame, per il quale opererebbe la preclusione del novum in appello ai sensi dell’art. 437 c.p.c., bensì è la spiegazione contabile delle somme che la banca ammetteva di dover pagare alle pagine 24 e 25 del suo ricorso d’appello. Dunque non si tratta di un documento avente rilevanza probatoria ed efficacia rappresentativa dei fatti di causa, bensì solo di un atto esplicativo delle modalità di calcolo seguite per pervenire alle somme indicate come dovute nell’atto di gravame.
Il fatto che la Corte territoriale abbia condiviso quel conteggio, riducendo in tal misura la condanna RAGIONE_SOCIALE banca a pagare le differenze retributive, implica il rigetto tacito di quell’eccezione, che rappresenta pur sempre una pronunzia, la quale pertanto non può dirsi omessa.
Ne consegue, altresì, l’inapplicabilità dell’art. 437 c.p.c., di cui, pertanto, non può logicamente ravvisarsi una ‘violazione’ né ‘falsa applicazione’.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamentano la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per assenza di motivazione, in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. , per avere la Corte territoriale condiviso i conteggi elaborati dalla banca senza darne alcuna spiegazione.
Il motivo è fondato.
Dopo aver esattamente ritenuto inapplicabile ai conteggi il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., la Corte territoriale ha concluso per l’esattezza dei conteggi alternativi elaborati dalla banca appellante senza darne alcuna motivazione, se non richiamando una ‘ammissione’ (da parte
RAGIONE_SOCIALE banca) di quei minori importi come dovuti. In realtà, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare il credito vantato dagli appellati, eventualmente anche alla luce dei conteggi proposti dalla banca, ma dando adeguata motivazione del proprio convincimento, nella specie del tutto mancata.
Si impone pertanto la cassazione di questo capo con rinvio.
Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. i ricorrenti incidentali lamenta no l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, relativo alla quantificazione del credito, ossia l’istanza di nomina di un consulente tecnico d’ufficio di tipo contabile, da loro avanzata sia nel ricorso introduttivo del giudizio, sia nella memoria difensiva di appello.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale, accoglie il quarto e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per l’esatta quantificazione del credito dei lavoratori, nonché per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale proposto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/10/2023.