Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 997/2024 r.g. nell’interesse di
RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche ‘ISP’), con sede legale in Torino, INDIRIZZO codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino P_IVA e P. IVA P_IVA, in persona del procuratore speciale dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Treviso, giusta procura alle liti versata in atti.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ), (C.F. e P. Iva: P_IVA, con sede legale in Gattico – Varuno (NO) alla INDIRIZZO iscritta nel registro delle imprese al n. NO -183887 dal 20.09.1976, in persona del legale rappresentante e amministratore p.t. NOME COGNOME rappresentata e
difesa nel presente giudizio dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Locri , giusta procura speciale congiunta al controricorso.
– controricorrente –
nonché nei confronti
Veneto Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa, di seguito anche ‘LCA’ .
-intimata – avverso la sentenza n. 1283/2020 resa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 13.06.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/6/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato a Veneto Banca s.c.p.a. in data 22.09.2016 – avente ad oggetto il rapporto di conto corrente, con annessa linea di apertura credito e s.b.f., intrattenuto dal 19.09.2000 all’aprile 2016 presso Banca Popolare di Intra s.p.a. (fusa, poi, per incorporazione in Veneto Banca) RAGIONE_SOCIALE APM RAGIONE_SOCIALE.r.l. asseriva come viziato il predetto contratto, in relazione alle commissioni di massimo scoperto, alle clausole di affidamento e di fuori fido, ed afflitto, inoltre, in relazione ai tassi di interesse pattuiti in misura superiore al tasso soglia, con conseguente domanda di ricalcolo del saldo di detto conto e restituzione delle maggiori somme indebitamente annotate e pagate da APM per l’importo di € 56.733,39 o per quella diversa somma risultante dall’istruttoria. Nel giudizio, così radicato innanzi al Tribunale di Treviso, si costituiva tempestivamente Veneto Banca S.p.a., insistendo per il rigetto della domanda attorea, in quanto prescritta ed infondata.
Nelle more della celebrazione del giudizio, veniva approvato il D.L. 25 giugno 2017 n. 99, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 121, che disponeva la scissione di Veneto Banca e Banca di Vicenza, con messa in liquidazione coatta amministrativa e contestuale cessione di ramo d’azienda a Intesa San Paolo.
Con provvedimento del 02.03.2018 il Tribunale dichiarava l’interruzione del giudizio e, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice istruttore, la parte attrice notificava tempestivamente gli atti di riassunzione alla ISP. Alla successiva udienza del 05.07.2018, si costituiva ISP, a mezzo dello stesso difensore di Veneto Banca, e contestava ogni richiesta attorea, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio . Integrato il contraddittorio anche verso Veneto Banca in LCA, il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 462/2020, pubblicata in data 05.03.2020, in accoglimento della domanda di APM e, dunque tra l’altro – riconoscendo nella specie la legittimazione passiva sostanziale di ISP, condannava la banca al pagamento a favore di APM della somma di € 61.377,04 , oltre spese di lite, dichiarando, invece, improcedibili le domande verso Veneto Banca in l.c.a.
Avverso la predetta sentenza di primo grado, ISP proponeva appello avanti alla Corte di Venezia; si costituiva APM, chiedendo il rigetto dell’appello avversario e la conferma della sentenza di prime cure.
La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 1283/23, pubblicata in data 13.06.2023, rigettava integralmente l’appello promosso da ISP confermando la sentenza di primo grado e ribadendo, pertanto, la sussistenza della legittimazione passiva sostanziale nella specie di ISP.
La sentenza, pubblicata il 13.06.2023, è stata impugnata da Intesa Sanpaolo S.p.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE s.r.l. ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE Banca RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. in Liquidazione Coatta Amministrativa, intimata, non ha svolto difese.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e violazione dell’art. 111 cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., sul rilievo dell’erronea affermazione della legittimazione e titolarità, dal lato passivo, di ISP del rapporto contrattuale sopra ricordato. Si evidenzia la violazione o falsa applicazione
delle sopra citate disposizioni di legge, laddove nella suddetta sentenza si era affermato che il contratto di cessione stipulato il 26 giugno 2017 tra Veneto Banca in LCA e ISP avrebbe indicato il criterio temporale della pendenza della lite, quale unico discrimine fra i contenziosi ceduti a ISP e quelli non ceduti a ISP, non attribuendo invece rilevanza anche al fatto che tali contenziosi fossero riferibili a rapporti ceduti o non ceduti.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2 e 3 del d.l. 99/17 e violazione dell’art. 111 , anche in relazione all’art. 360 , comma 1 n. 4, cod. proc. civ.. Sostiene la banca ricorrente, sempre ai fini dell ‘ individuazione della legittimazione passiva sostanziale, la violazione o falsa applicazione delle sopra citate disposizioni legislative laddove nel provvedimento impugnato non sarebbe stato dato rilievo al fatto che, a mente del D.L.99/17, ISP avrebbe dovuto rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione, nel cui ambito sarebbero rientrati – sempre secondo la prospettiva della ricorrente – solo i rapporti negoziali ancora esistenti al momento della cessione stessa e non anche quelli estinti.
Il primo e il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati.
3.1 Le censure intercettano la problematica, connaturata alla disciplina della successione di Intesa San Paolo alle cc.dd. “Banche Venete’, del trasferimento da Veneto Banca spa in l.c.a. a Intesa Sanpaolo spa, per effetto del contratto di cessione d’aziend a stipulato dai commissari, in data 26/6/2017, tra i liquidatori dell’istituto di credito sottoposto a procedura concorsuale e la Banca controricorrente, in virtù di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), dei rapporti bancari già estinti alla data della stipula dell’accordo.
3.2 Si tratta di un profilo avente potenziale effetto dirimente per la decisione della controversia in quanto è di tutta evidenza che l’esclusione del contratto bancario dal quale deriva la pretesa creditoria azionata dall’operazione negoziale di cessione d ell’azienda azienda non può che riverberarsi in negativo sulla legittimazione passiva della cessionaria Intesa Sanpaolo spa.
3.3 Si impone riportare, per quanto qui di interesse, le norme di legge che hanno previsto la cessione di azienda dagli istituti bancari in l.c.a., a seguito del cosiddetto ‘crack delle Banche Venete’, alla Banca Intesa San Paolo spa e le disposizioni di fonte negoziale che hanno regolamentato la sorte dei rapporti contrattuali che, sino all’apertura della procedura concorsuale, erano in capo alle cedenti.
3 .4 L’art. 3 del d.lgs n. 99/17, recante « disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a .», così recita: ‘ I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all’articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all’articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività ».
In forza di dette disposizioni normative è stato stipulato tre le Banche Venete in l.c.a. ed Intesa Sanpaolo spa in data 26/6/2017 il contratto di cessione di azienda, che, per quel che qui rileva, prevede, all’ art. 1.1.1., che il contratto « viene perfezionato per l’acquisto da parte di ISP di certe attività, passività e rapporti giuridici’ di Veneto Banca, come meglio precisati al punto 3 del medesimo contratto, definiti nel complesso, ai fini dell’accordo, come
‘Insieme Aggregato » composto, come specificato dall’art. 3, dalle « attività incluse…..e passività incluse »; l’art. 3.1.2 lett b) espone che per « ‘ Passività Incluse’, si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi e VB che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D , tra cui, in particolare: vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione » (tranne esclusioni che non riguardano il caso di specie) che vengono definiti come il Contenzioso Pregresso ;il successivo art. 3.1.4. lett. a) prevede che « Restano in ogni caso esclusi dall’oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno parte né faranno parte né dell’Insieme Aggregato e non sono né potranno essere acquisite da (né trasferite a) ISP le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di BPVi sia di VB »; l’art 3.1.4.lett.b) individua, invece, le Passività Escluse dall’Insieme Aggregato. Esse consistono in qualsiasi debito, obbligazione, impegno che « sia sorta o possa sorgere a carico di ISP per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse , in conseguenza dell’attività di BPVi e/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione »; segue un’elencazione esemplificativa che vede, tra l’altro, « qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad attività Incluse e/o a Passività Incluse diverso dal Contenzioso Pregresso ».
Da ultimo va menzionato il Secondo Accordo Ricognitivo stipulato in data 17 gennaio 2018, che, al punto 4 dell’allegato 1.1., sancisce l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti.
3.5 Così ricostruita la disciplina normativa e quella contrattuale, diversi sono stati gli orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di merito : per un primo indirizzo rimarrebbero esclusi dalla passività cedute i soli rapporti estinti, anche se ogge tto di contenzioso al momento della stipula dell’accordo, in ragione della carenza del requisito dell’inerenza e funzionalità all’attività bancaria che devono intendersi riferite non già all’attività bancaria
considerata in astratto, ma alla sua concreta proiezione nella successiva attività della banca cessionaria.
Altre pronunce hanno individuato il criterio discretivo volto a circoscrivere il perimetro della cessione al solo dato temporale della pendenza della lite alla data di essa avendo l’atto di cessione d’azienda concluso tra Veneto Banca s.p.a. in l.c.a e Intesa Sanpaolo s.p.a. non solo trasferito il diritto controverso, ma anche espressamente incluso nella cessione il “contenzioso pregresso”, così definito dall’art. 3.1.2.b.VIII del contratto di cessione. Il requisito di inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria è stato inteso come riferito non alla concreta attività destinata ad essere svolta dalla banca cessionaria, ma l’astratta riferibilità all’attività dell’impresa bancaria, sì da distinguerla dall’ambito di quei rapporti (contratti di utenza, di fornitura ecc.) che ad essa andrebbero reputati estranei.
3.6 La controversa questione è stata oggetto di recenti interventi di questa Corte; in particolare la Terza Sezione con ordinanza n.2785/2025, nel solco della sentenza n.17834/2023, ha affermato che «In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, dal disposto di cui all’art. 3 comma primo del D.L. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 121 del 2017 (che delimita il perimetro della cessione dell’azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione delle controversie indicate alla lett c)” relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e relative passività”) discende, a contrario, che le ragioni di credito (e di debito) oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione».
Si tratta di precedenti che non hanno analizzato a fondo i profili essenziali della questione. Profili costituiti: a) dall’interpretazione della disciplina della cessione posta all’art. 3 del d.l. n. 99/2017 e dallo spazio da essa riservato alla fonte autonoma costituita dall’ivi previsto, successivo contratto di cessione concluso dai stipulato dai commissari liquidatori di Veneto Banca spa e Banca Popolare di Vicenza Spa con Intesa Sanpaolo spa; b) dall’interpretazione del contratto di cessione stipulato fra Veneto Banca in l.RAGIONE_SOCIALE e Intesa Sanpaolo spa con riferimento alla inerenza e funzionalità
all’esercizio dell’impresa bancaria dei rapporti bancari; c) dalla rilevanza giuridica del Secondo Accordo ricognitivo del gennaio 2018, stipulato dagli organi della procedura e la cessionaria dopo la cessione.
3.7 A diverse conclusioni è approdata questa Prima Sezione che con l’ordinanza n.15083/2025 (cui sono seguite le ordinanze nn. 15670, 15671, 15673,15675 ,15682 e 15689 rese a conclusione della stessa camera di consiglio) ha affermato il seguente principio : «In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca Spa o Banca Popolare di Vicenza Spa, poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo Spa nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo Spa, giusta il D.L. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. “Contenzioso escluso” previsto nel menzionato contratto».
3 .8 Queste le argomentazioni poste a sostegno dell’opzione interpretativa seguita dalla suindicate pronunce della Prima Sezione: (i) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 220/2021 ha fornito utili elementi nella definizione dell’interazione tra il de creto-legge e il contratto di cessione evidenziando che l’atto normativo rimette la disciplina della cessione ad un successivo contratto le cui disposizioni, ai sensi del comma 2° dello stesso art. 3, « hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti … » e puntualizzando che « l’art. 3 del D.L. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare l’oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l’azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare “in ogni caso esclusi” dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). ». Ancora, sempre
nell’intento di chiarire i rapporti tra la fonte legale e quella negoziale, la pronuncia della Corte costituzionale rileva che « il contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 fra le due Banche venete in liquidazione e Intesa Sanpaolo Spa… richiamava in premessa la manifestazione di interesse di quest’ultima… del 21 giugno 2017, limitata all’acquisto “di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a BP Vicenza e Veneto Banca”… in ragione dell’aspettativa della banca cessionaria di non caricarsi di passività non gradite… Le disposizioni dettate dal D.L. n. 99 del 2017… possono, pertanto, essere qualificate come “norme-provvedimento”: esse si occupano di un singolo contratto, in quanto incidono sulla sola convenzione di cessione tra i commissari liquidatori delle due Banche venete in LCA e il soggetto individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze, ponendo per tale singolo evento regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente ». Dunque la delimitazione del perimetro delle attività e passività oggetto di cessione è demandato agli accordi negoziali nel rispetto dei paletti fissati dalla norma; (ii) alla luce del descritto intreccio tra il dato normativo e quello negoziale, per stabilire la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa occorre fare riferimento non al decreto-legge, ma al contratto che ha attribuito alle parti il potere di determinare l’ambito della cessione, entro limiti normativamente fissati, riconoscendo che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione »; (iii) è da escludere che la previsione secondo cui non rientrano nell’ambito della cessione, ai sensi del cit. art. 3, «le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività » possa essere intesa nel senso che, a contrario , sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente ad essa: questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit , se si fosse trattato di interpretare l’art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa, ma il decreto-legge si limita ad individuare con efficacia cogente taluni rapporti, « i quali restano in ogni caso esclusi dalla cessione», ma rimette invece ai contraenti, la cui volontà va
invece interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l’individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione; (iv) corollario dell’articolato congegno che vede il decreto legge impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, è la possibilità di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione delle clausole contrattuali. Ciò in quanto il contratto stipulato tra i commissari liquidatori delle menzionate Banche Venete ed Intesa Sanpaolo Spa, pur avendo natura negoziale e non normativa, si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi ed incide sulla regolamentazione di un’ampia pluralità di rapporti con conseguente esigenza – al pari di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell’articolo 360, comma 1, cod. proc. civ. dell’adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti; (vi) dal tenore letterale dell’art. 3.1.4., lett. b), si evince inequivocabilmente che, ai fini dell’inclusione delle passività nell’Insieme Aggregato ceduto ad Intesa Sanpaolo Spa, non è sufficiente il mero dato temporale della sola pendenza della corrispondente lite al momento (26 giugno 2017) della stipulazione del contratto di cessione, ma è necessario « che si tratti di debiti che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria», ciò in quanto le Passività Incluse di cui al punto vii) dell’art. 3.1.2. (b) – e cioè i contenziosi pendenti diversi da quelli promossi da azionisti e/o obbligazionisti subordinati delle Banche Venete – costituiscono solo una esemplificazione (“tra cui”) delle passività cedute ad Intesa Sanpaolo spa, le quali devono tutte, in ogni caso ed a monte, presentare le caratteristiche definite dall’incipit della disposizione in questione: e cioè, le “passività… che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria” della cessionaria; (vii) l’espressione « rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria» va intesa non con riferimento alla categoria generale e astratta dei rapporti bancari, come relativa all’esercizio del credito e alla raccolta del risparmio, ma avendo riguardo al singolo rapporto contrattuale,
valorizzandosi la funzionalità del rapporto stesso rispetto all’attività bancaria che il cessionario è chiamato a svolgere in ragione del trasferimento in blocco. Tale soluzione interpretativa trova conferma nel dato testuale della disposizione che non ut ilizza l’espressione “attività bancaria’, e cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma la diversa locuzione di ‘impresa bancaria’ che si identifica, sul piano oggettivo, con l’azienda (in quella parte dell’azienda) oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all’impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria. Le parti hanno inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che, cioè, le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria di Intesa Sanpaolo spa; (viii) tale conclusione è coerente con l’interesse manifestato da Intesa Sanpaolo nei confronti dell’operazione di « salvataggio » delle Banche Venete: interesse consistente nel suo rafforzamento quale realtà operativa sul mercato creditizio, come si desume dalle premesse del contratto di cessione, ove è spiegato che l’obiettivo della cessionaria è quello di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio e di « estrarre valore dall’acquisizione attraverso l’applicazione delle best practice del Gruppo ISP in tutti gli ambiti di attività, anche recuperando la fiducia nella clientela nei confronti della ‘nuova’ realtà bancaria operativa », contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali; (ix) avvalora l’esclusione dalla cessione di qualsiasi contenzioso avente ad oggetto rapporti estinti il comportamento delle parti successivo al contratto di cessione costituito dalla stipula tra le parti del Secondo Accordo Ricognitivo in data 17 gennaio 2018, che si è ritenuto valutabile ai sensi dell’art. 1362 ,comma 2°, c.c..
3.9 Al principio di diritto affermato dalle serie di pronunce della Prima Sezione va data continuità condividendosi le argomentazioni sopra esposte, ferma la precisazione che il Secondo Accordo Ricognitivo, stipulato in data 17 gennaio
2018, al punto 4 dell’allegato 1.1. sancisce esplicitamente l’esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. E in questo senso tale Accordo, più che valutabile ai sensi dell’art. 1362 c.c., integra esso stesso, e conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo, secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare rafforza alla streg ua dell’elemento testuale di ulteriore un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad Intesa Sanpaolo s.p.a.
3.10 La sentenza impugnata, che ha considerato decisivo, sul piano interpretativo, il dato della pendenza della lite alla data del 26/6/2017 senza valutare le conseguenze dell’anteriorità dell’estinzione del rapporto di conto corrente dedotto in lite rispetto alla cessione, si rivela non in linea con l’interpretazione del menzionato contratto di cessione oggi fornita da questa Corte relativamente ai rapporti bancari già estinti alla data di quest’ultimo. Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato per una nuova rilettura da parte del giudice a quo della intera vicenda processuale alla luce dei principi qui sopra riportati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2025