SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1678 2025 – N. R.G. 00000600 2023 DEPOSITO MINUTA 30 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
R.G. 600/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
TABLE
appellante
e
P.
NOME (
C.F.
(C.F.
),
), con il patrocinio dell’avv.
VERONA
appellato e appellante incidentale
Conclusioni per « Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, riformare la sentenza n. 89/2023 emessa dal Tribunale Civile di Lucca, Giudice dott. NOME COGNOME nell’ambito del
giudizio N.R.G. 1031/2019, pubblicata il 27.1.2023 e notificata il 14.2.2023 e, conseguentemente, disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dal in primo grado, dichiarare la titolare del diritto fatto valere in giudizio.
Nel merito, Voglia l’Ecc.ma Corte accogliere la domanda proposta dalla nel giudizio di primo grado in quanto fondata sia in fatto che in diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che, a norma di quanto pattuito nel contratto di appalto del 1.10.2003 o comunque inter partes, il non ha provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto in esecuzione dell’appalto, a favore dell’attrice appellante e, conseguentemente, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento di € 74.541,45 oltre IVA a titolo di compenso maturato su quanto accertato o, comunque, a titolo di risarcimento del danno per mancato guadagno, e il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. ovvero al diverso importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di compenso/risarcimento, o ritenuto di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria, a norma di legge e di contratto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio »;
per il « Si chiede che l’Ecc.ma Corte d’Appello di Firenze:
A) Dichiari l’appello avversario inammissibile per violazione dell’art. 342 CPC per i motivi esposti al capitolo A della premessa della ‘comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato’ del 05/06/2023; in ipotesi lo respinga come totalmente infondato;
B) Dichiari inammissibili le nuove domande ed eccezioni formulate dall’appellante per i motivi esposti al capitolo B della premessa della
‘comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato’ del 05/06/2023 per violazione dell’art. 345/2 CPC e riconosca il passaggio in giudicato della sentenza in data 16.03.2023; in ipotesi le respinga come totalmente infondate;
in ipotesi ed in accoglimento dell’appello incidentale condizionato esposto al capitolo C della premessa della ‘comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato’ del 05/06/2023, accogliere la conclusione n. 2 seconda parte già precisata in primo grado: ‘dichiarare in tesi il difetto di legittimazione attiva ed in ipotesi la non titolarità del rapporto contrattuale da parte della società attrice ed appellante per nullità delle cessioni del contratto di appalto pubblico comunque avvenute in violazione dell’art. 10 del contratto 1.10.2003 e comunque dell’art. 18/2 L.55/1990;
in ulteriore ipotesi respinga la domanda di merito avversaria come totalmente infondata ed in accoglimento della riproposizione delle difese ed eccezioni di merito tutte formulate in primo grado anche in accoglimento dell’appello incidentale condizionato di cui al capitolo D della premessa della ‘comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato’ del 05/06/2023, accogliere le seguenti conclusioni già precisate in primo grado:
‘1) per i motivi tutti esposti dalla convenuta all’udienza del 20.11.2019 e nella 1^ memoria del 20.12.2019 rigettarsi le eccezioni di incompetenza ed arbitrato tardivamente sollevate da parte attrice alla stessa udienza del 20.11.19, e quindi dopo la prima udienza del 14.06.19, avverso le eccezioni anche riconvenzionali di parte convenuta già formulate con comparsa di costituzione e risposta 20.05.2019;
in ulteriore ipotesi riconoscere validamente opposte le eccezioni di inadempimento sollevate dal per omessa consegna dell’impianto ecografico e delle altre prestazioni di cui all’art. 2 della scrittura integrativa del 1.10.2003 reg. 840/2 e per i contestati ritardi omissioni ed inadempimenti del contratto di appalto ICI del 01.10.2003 reg.
840/1, con conseguente infondatezza in fatto e diritto ed inammissibilità delle domande azionate sia in termini di capitale sia di interessi;
in ulterior ipotesi ed in accoglimento della sollevata eccezione riconvenzionale di intervenuta risoluzione per inadempimento dell’appaltatrice ex 1453 CC dei suddetti contratti 01.10.2003 per i motivi indicati in premessa della comparsa di costituzione 20.05.2019 e della comparsa integrativa 14.10.2019 nonché della presente comparsa di costituzione e risposta in appello respingere comunque ogni domanda dell’appellante principale;
in ulteriore denegata e finale ipotesi voglia la Corte comunque compensare ogni eventuale pretesa, contenuta entro i reali parametri contabili contrattuali, con i crediti da detrazioni e risarcimento dei danni derivati dagli eccepiti inadempimenti per i motivi indicati in premessa della comparsa di costituzione 20.05.2019 e della comparsa integrativa 14.10.2019 fino all’importo di €. 335.020,09 oltre interessi legali dal 31.01.2007, come quantificato al punto L) della comparsa di costituzione 14/10/2019′.
Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del giudizio ».
Rilevato
(già e in prosieguo ha proposto appello avverso la sentenza n. 89 del 2023 del Tribunale di Lucca, con cui è stata respinta la domanda da essa avanzata nei confronti del ed essa attrice è stata condannata alla refusione della metà delle spese di lite, compensato il residuo 1/2.
-assumendo di essere «subentrata» ad (in prosieguo ), già (in prosieguo ) -aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento di quanto a Part
suo dire ancora dovutole dal in ragione del contratto d’appalto stipulato il 1° ottobre 2003 per l’espletamento del servizio di accertamento e liquidazione dell’ICI per le annualità dal 1998 al 2004.
Il Tribunale, accogliendo l’eccezione in tal senso sollevata dal ha rilevato il difetto di legittimazione attiva di
L’impugnazione di quest’ultima è affidata a un unico motivo, come di seguito sintetizzabile:
Il Tribunale avrebbe errato nel negare la sussistenza in capo a essa appellante della legittimazione attiva -più correttamente, della titolarità attiva del rapporto, già riconosciuta all’esito del parallelo procedimento arbitrale instaurato in relazione ad altro rapporto d’appalto intercorso con il -atteso il conferimento dell’azienda di RAGIONE_SOCIALE, peraltro avvenuta in epoca successiva all’esecuzione del contratto.
Si è costituito in giudizio il protestando l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame, e proponendo appello incidentale condizionato affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
«appello incidentale condizionato al mancato rigetto per nullità del conferimento di ramo d’azienda per violazione dell’art. 10 contratto ICI 1.10.2003»;
«appello incidentale condizionato per l’accoglimento gradato delle medesime conclusioni 1 3 4 5 precisate all’udienza del 26.11.2021».
Assegnati i termini di cui all’art. 352 c.p.c. nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis -precisate le conclusioni come in esergo, all’esito di alcuni rinvii e dell’udienza del 9 settembre 2025 sostituita ai sensi dell’art. 127 -ter c.p.c. -la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 16 settembre.
Considerato
L’eccezione d’inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dal è infondata, avendo l’atto d’appello consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell’impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni indicate dal Tribunale.
Ricostruito l’andamento dei rapporti intercorsi tra le parti e menzionato il contenzioso arbitrale afferente a una porzione di essi -ossia, il pagamento del dovuto in esecuzione del contratto d’appalto, come integrato, afferente alle attività di riscossione della TARSU di spettanza del -con l’unico motivo d’impugnazione l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per averne negato la legittimazione attiva -rectius , la titolarità attiva del rapporto -viceversa fondata sul subentro di Riscossioni ad , in quanto «il conferimento del ramo di azienda ha comportato anche il subentro della conferitaria nei contratti di appalto sottoscritti con il Part
».
Il motivo non può essere accolto, sebbene la motivazione della sentenza debba essere parzialmente corretta.
L’oggetto del presente contenzioso è il contratto d’appalto stipulato il 1° ottobre 2003 per l’espletamento del servizio di accertamento e liquidazione dell’ICI per le annualità dal 1998 al 2004 (doc. 5 fasc. .
Tale contratto era nuovo e autonomo rispetto al precedente intercorso tra le parti -così come affermato da nella propria prima memoria ex art. 183 c.p.c. (pag. 6) e corroborato dalla delibera della giunta comunale dell’11 settembre 2003, n. 84, e dall’allegata relazione (con la prima ha approvato e inteso portare a definizione) dove, appunto, si faceva riferimento a un «nuovo contratto d’appalto» (doc. 10 fasc. -ed è stato stipulato dal Comune con «subentrata nell’interesse aziendale della (punto D) parte
del(l’originario ma diverso) contratto d’appalto concluso nel 1999 (doc. 1 fasc. Riscossioni) e successivamente integrato con coeva scrittura del 1° ottobre 2003.
Successivamente, (divenuta RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE: doc. 23 fasc. pag. 15) ha conferito alla costituenda RAGIONE_SOCIALE il «ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale» (doc. 17 fasc. Riscossioni, punto 3); nella perizia di stima allegata all’atto di costituzione si afferma (a pag. 2) che il ramo d’azienda comprende anche «tutti i contratti in essere con la clientela» e «tutti crediti verso clienti». Part
Tanto necessariamente premesso in fatto, occorre rilevare che l’art. 35 (Fusioni e conferimenti), comma 1, della legge n. 109 del 1994 prevede che «e cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge».
A sua volta, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.m. stabilisce che «e società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all’amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l’esis tenza
di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni ‘con diritto di voto’ sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto ».
Parte appellante non contesta la riconducibilità del contratto d’appalto da essa stipulato e per cui è causa all’ambito applicativo della legge n. 109 del 1994; anzi, al contrario, ritiene che il citato art. 35 -di cui ha sostanzialmente fatto applicazione il Tribunale, evocandolo unitamente ad altre disposizioni e ravvisando la mancata comunicazione da esso prevista a pena d’inefficacia consenta il subentro di Riscossioni ad , originaria contraente, avendo aperto alla cessione rispetto al più stringente regime precedente, individuato nell’art. 18, comma 2, della legge n. 55 del 1990. Part
Mantenendo dunque ferma la qualificazione giuridica contrattuale che consente l’applicabilità della normativa speciale citata ciò che, si ripete, ha ritenuto il giudice di prime cure e condiviso l’appellante non può non rilevarsi come essa, secondo l’insuperabile tenore letterale, subordini l’efficacia degli atti presi in considerazione -afferenti alle vicende deambulatorie dell’azienda, non direttamente al contratto o al credito da esso derivante -alla citata comunicazione, senza la quale, pertanto, non potrà prodursi né la successione nel contratto, ex art. 2558 c.c., né quella nel credito eventualmente maturato a seguito di integrale esecuzione negoziale, ex art. 2559 c.c., la disposizione non distinguendo tra l’uno e l’altro effetto del trasferimento aziendale.
Non v’è poi dubbio che nel fuoco applicativo della norma citata rientri anche il conferimento di ramo d’azienda in una società di nuova costituzione -quanto è occorso nella fattispecie -come emerge chiaramente dalla rubrica della disposizione («Fusioni e conferimenti ») ed è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità: «poiché il trasferimento di ramo d’azienda,
anche mediante conferimento, configura una successione a titolo particolare riconducibile al ‘genus’ della cessione d’azienda , la prova della avvenuta successione deve riguardare, oltre che il conferimento del ramo d’azienda e l’inclusione in questo del suddetto contratto, anche l’avvenuta effettuazione della comunicazione di cui all’art. 35, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187 (applicabili ‘ratione temporis’) attesa l’indefettibilità di tale adempimento per l’efficacia della cessione nei confronti dell’Amministrazione»(Cass. n. 792 del 2010, in massima).
In altri termini, la norma condiziona alla citata comunicazione la produzione degli effetti del conferimento aziendale nei confronti dell’amministrazione appaltante, con la conseguenza che, in mancanza di essa, non si verifica il subentro né nel contratto né nel credito, ossia non si producono le conseguenze fisiologicamente correlate al trasferimento aziendale secondo il generale regime codicistico, rendendo così irrilevante l’integrale esecuzione o meno del contratto.
Se può effettivamente condividersi quanto sostenuto da circa il fatto che il Tribunale abbia impropriamente ravvisato un difetto di legittimazione attiva -«ggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione » (Cass., sez. un., n. 2951 del 2016, in motivazione), che, nella fattispecie, ha visto assumere di essere titolare della pretesa azionata in ragione del subentro ad (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 1) -deve tuttavia escludersi la titolarità attiva del rapporto in capo all’appellante così come pure eccepito dal fin dalla comparsa di costituzione in primo grado -non risultando avvenuta la necessaria comunicazione. Part
Né può attribuirsi rilievo alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che, anche a prescindere dalla completezza contenutistica da esso rivestita, come affermato dalla Corte di cassazione, «ai sensi dell’art. 35, comma 1, della l. n. 109 del 1994, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alle imprese che eseguono dette opere, non hanno effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice finché il cessionario non abbia proceduto alle comunicazioni di cui all’art. 1 del d.P.C.M. n. 187 del 1991, non potendo tali adempimenti essere surrogati da comportamenti diversi anche se idonei, attesa la natura inderogabile di dette prescrizioni in ragione degli interessi coinvolti » (Cass. 835 del 2018, in massima).
Non conduce ad altrimenti opinare la differente valutazione operata dal lodo arbitrale non definitivo -il quale, dopo aver rilevato che il aveva accettato il subentro di a (problematica che nella specie nemmeno si pone, il contratto essendo stato direttamente stipulato dalla prima), ha motivato il successivo subentro di limitandosi ad affermare che la conclusione «va estesa anche al successivo conferimento di ramo di azienda da ad (ora » -valutazione che, oltre a non essere condivisibile per le ragioni già illustrate, in nessun caso può ritenersi influente (e, tantomeno, vincolante) nella disamina dell’odierna fattispecie, essendo stata espressa con riferimento a un diverso rapporto -e, quindi, a una domanda connotata da diversi petitum e causa petendi -come la stessa pronuncia arbitrale non ha mancato di evidenziare, esplicitamente escludendo la possibilità di un conflitto tra decisioni. Part
Alla luce di quanto precede, l’appello proposto da deve, dunque, essere respinto e la sentenza gravata va confermata, nei sensi di cui alle motivazioni fin qui esposte.
È assorbito l’appello incidentale condizionato spiegato dal
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione (euro 52.001,00 -euro 260.000,00) individuato alla stregua dell’importo oggetto di domanda (euro 74.541,45, oltre i.v.a. e accessori), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi in appello.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.
P.Q.M.
L’intestata Corte d’appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza n. 89 del 2023 del Tribunale di Lucca, che per l’effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
condanna a rifondere al le spese di lite afferenti al presente grado di giudizio, liquidate in euro 4.997,00, oltre euro 1.138,5 per spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 26 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME