Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31623 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31623 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5047/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 339/2017 depositata il 07/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti e ragioni della decisione
RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Tribunale di Campobasso l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE relativo a crediti ceduti dalla società RAGIONE_SOCIALE relativi a corrispettivi maturati in relazione ai contratti di appalto di servizi conclusi in epoca anteriore al 1° luglio 2006 con la RAGIONE_SOCIALE, ente pubblico.
Il Tribunale di Campobasso, in accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, revocava l’ingiunzione con sentenza impugnata innanzi alla Corte di appello di Campobasso dalla RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello anzidetta, con sentenza n. 339/2017, pubblicata il 7 settembre 2017, accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e in riforma della pronunzia impugnata rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la Corte di appello, pur applicandosi ratione temporis alla cessione del credito la disciplina normativa di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 in relazione all’epoca di conclusione dei contratti di appalto, anteriore all’1.7.2006, doveva ritenersi correttamente avvenuta la comunicazione dell’atto di cessione dei crediti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contenendo l’atto notarile l’indicazione specifica delle fatture oggetto della cessione dei crediti, allegate all’atto notarile e contenenti a loro volta la specifica indicazione dei contratti di appalto di servizi intercorsi fra la cedente NOME ed la debitrice ceduta RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello evidenziava, inoltre, che la cessione era stata effettuata alla debitrice ceduta in data 11-12.10.2016 a mezzo del
servizio postale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 69 R.D. n.2440/1923, inoltre aggiungendo che la cessione era stata accettata dalla RAGIONE_SOCIALE con atto avente data certa, risultante dal documento n. 8 allegato al fascicolo monitorio, recante sul retro la data del 28.9.2006 con il sistema della c.d. autoprestazione postale, ivi risultando la volontà espressa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di assenso espresso alla cessione del credito relativo alle fatture sottoindicate emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, alcune delle quali poi direttamente saldate dalla RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, al quale ha resistito la RAGIONE_SOCIALE con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 5 ottobre 2023.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, anche in relazione all’art.9 della l. n. 2248/1865, all. E., la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere configurati gli elementi per una valida cessione dei crediti accettata dalla RAGIONE_SOCIALE, essendo mancata la notifica dei contratti di appalto ai quali si riferivano solo alcune delle fatture allegate all’atto di cessione. Mancavano infatti gli stati di avanzamento lavori che non erano stati debitamente accettati e che gli stessi contratti di appalto avevano individuato come elementi capaci di determinare il pagamento dei corrispettivi dovuti dalla RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, anche in relazione all’art. 9 della l. n. 2248/1865, all. E e dell’art. 1360 c.c. La Corte di appello avrebbe ritenuto integrata l’adesione del debitore ceduto alla cessione dei crediti da una nota che non avrebbe recato alcun riferimento
specifico all’avvenuta cessione già conclusa tra cedente e cessionario.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 69 e 70 R.D. n.2440/1923, anche in relazione all’art.9 della l. n. 2248/1865, all. E, art. 69 e dell’art. 2704 c.c.. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere provata la certezza della data di adesione alla cessione sulla base dell’apposizione sul retro del documento di una ‘autoprestazione’ dell’addetto alle poste, ciò non integrando la prova della certezza della data del documento che non recava il timbro in calce allo stesso ma sul retro, né una completa dichiarazione di adesione come richiesta dal quadro normativo di riferimento richiamato.
Con il quarto motivo si deduce la violazione delle disposizioni già indicate nei precedenti motivi oltre che dell’art. 1260 c.c. e 2697 c.c. La Corte di appello avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione di esistenza del credito eccepita fin dal primo grado di giudizio e ribadita in appello.
Giova premettere che la Corte di appello, muovendo dalla considerazione che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 163/2006 sulle cessioni dei crediti relativi ad appalti non fosse applicabile ratione temporis in relazione all’anteriorità dei contratti di appalto conclusi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore e pertanto ininfluente rispetto ai bandi pubblicati anteriormente, ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dal R.D. n. 2440/1923 e segnatamente quella di cui agli artt. 69 e 70.
In particolare, l’art. 69 ult. cit., per le disposizioni che qui rilevano, prevede che le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono
essere notificate all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all’ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all’art. 54, lettera a). Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.
Il successivo art. 70 ha poi modo di chiarire che gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l’oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.
Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell’art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima. Quanto all’art. 9 L. 2248/1865, allegato E (Legge abolitiva del contenzioso) esso prevede che ‘ sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l’amministrazione interessata ‘, aggiungendosi poi che l’art. 339 della medesima normativa allegato F ribadiva che ‘ è vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute ‘.
Ora, la circostanza che non sia stata oggetto di impugnazione da parte di RAGIONE_SOCIALE la statuizione concernente
l’applicazione alla cessione dei crediti di cui si discute del regime normativo di cui al R.D. n. 2440/1923 in favore di quello, indicato dalla controricorrente nel controricorso -d.lgs. 554/1999- non consente a questa Corte di fare applicazione del principio ” iura novit curia ” in base al quale il giudice di legittimità può individuare d’ufficio i profili di diritto rilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione, proprio perché la decisione impugnata risulta coperta sul punto da giudicato interno cfr. arg., Cass. n. 4272/2021-.
Ciò posto, i primi tre motivi meritano un esame congiunto e sono tutti infondati.
La tesi della ricorrente muove dal convincimento che l’art. 70 R.D. n. 2440/1924 imporrebbe, ai fini della validità della cessione dei crediti relativi ad un contratto di durata quale sarebbe quello di appalto dai quali originarono i crediti ceduti alla RAGIONE_SOCIALE -che l’atto di cessione contenga la specificazione del titolo e dell’oggetto dei crediti al suo interno. Per converso, la Corte di appello, partendo dal quadro normativo di riferimento sopra ricordato, ha ritenuto integrata l’indicazione del titolo e dell’oggetto della cessione dalla circostanza che l’atto notarile comunicato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conteneva l’indicazione delle fatture relative ai crediti ceduti e che le stesse fatture erano state allegate a tale atto, precisando che nelle fatture stesse risultavano specificati il contratto di appalto al quale si riferivano i crediti.
Ora, appare evidente che la censura non prospetta una violazione di legge, piuttosto mettendo in discussione le valutazioni operate dalla Corte di appello in ordine alla ritenuta ricorrenza dell’indicazione del titolo e dell’oggetto del credito che il giudice di appello non ha affatto negato ed ha invece ritenuto esistente, accertando in via di fatto che l’atto notarile recava la indicazione
dei crediti portati dalle fatture e le fatture medesime ove era specificata la fonte dei crediti stessi.
In tale procedere la prospettata censura di violazione di legge cela, in realtà, la contestazione delle valutazioni meritali operate dalla Corte di appello in punto di ricorrenza della indicazione dell’oggetto e del titolo dei crediti all’interno dell’atto. Valutazione che sfugge all’esame della Corte, come anche quella relativa alla mancata indicazione del contratto di appalto in alcune delle fatture. Questione, quest’ultima, peraltro per la prima volta dedotta nel primo motivo di ricorso per cassazione e come tale ulteriormente inammissibile, non risultando che la stessa fosse stata esposta nel corso del giudizio di merito, in assenza di elementi sul punto dedotti dalla ricorrente nel ricorso per cassazione, come tale privo del requisito di autosufficienza.
Per altro verso, non può ravvisarsi alcuna violazione di legge di quelle prospettate dalla ricorrente, avendo il giudice di appello fatto piena e corretta applicazione del ricordato art. 70 cit., una volta acclarato che l’atto comunicato alla RAGIONE_SOCIALE aveva indicato i crediti ceduti, le fatture che gli stessi si riferivano allegate all’atto e il titolo negoziale dal quale i crediti erano sorti in quanto risultante dalle fatture allegate; in tal modo ritenendo pienamente assolti i presupposti per l’operatività del meccanismo della comunicazione dell’atto di cessione al debitore ceduto. Non può dunque condividersi il ragionamento della ricorrente secondo il quale la Corte di appello avrebbe interpretato il quadro normativo di riferimento nel senso di ritenere possibile l’indicazione del titolo e dell’oggetto per relationem , appunto avendo indicato che l’atto notarile di cessione costituiva un unicum composto dall’atto e dalle fatture indicate nell’atto ed allegate allo stesso.
Né miglior sorte può avere la censura relativa alla dedotta illegittimità della sentenza della Corte di appello per avere tralasciato di considerare che la prova del credito da allegare all’atto di cessione doveva consistere nello stato di avanzamento dei lavori e non nella singola fattura.
A ben considerare, anche tale censura impinge con le valutazioni di natura meritale operate dalla Corte di appello in ordine alla compiuta indicazione, all’interno dell’atto di cessione, del titolo e dell’oggetto del credito che la Corte di appello ha desunto dalla indicazione nell’atto di cessione dei crediti ceduti riportati dalle fatture allegate all’atto contenenti, come già riferito, le indicazioni dei contratti di appalto dai quali erano sorti.
Ogni questione relativa alla esistenza del credito che la ricorrente vorrebbe introdurre ai fini della operatività della cessione -per questo inserendo la mancata allegazione degli stati di avanzamento -è dunque totalmente estranea al tema della valida opponibilità della cessione dei crediti disciplinata dagli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 che la Corte di appello ha specificamente scrutinato, conformandosi al quadro normativo di riferimento senza che le valutazioni dalla stessa operate in ordine alla concreta esistenza degli elementi richiesti dagli artt. 69 e 70 possano in questa sede essere poste in discussione.
Parimenti infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, nel quale la ricorrente muove dal presupposto che ai fini dell’operatività della cessione dei crediti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse necessaria l’adesione del debitore ceduto e che tale adesione, in quanto non avvenuta contestualmente al negozio di cessione, avrebbe dovuto contenere l’indicazione specifica del negozio concluso fra le parti e la fonte del credito, non risultando sufficiente l’indicazione dell’assenso alla cessione del credito.
Orbene, tale censura ancora una volta intende contestare non già la corretta applicazione della legge, ma la valutazione meritale operata dalla Corte di appello in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l’operatività dell’adesione alla cessione dei crediti che il giudice del merito ha individuato e desunto dalla accettazione formale ed espressa delle cessioni operata specificamente con riferimento alle fatture oggetto dell’atto di cessione. La censura proposta non può dunque superare lo sbarramento imposto dal divieto del giudice di legittimità di rivalutare il materiale probatorio posto a base delle valutazioni operate dal giudice di appello.
Per altro verso ancora, la prospettata interpretazione del dato normativo di cui all’art. 9 l. n. 2248/1865, all. E nel senso che l’adesione del debitore ceduto non contestuale all’atto di cessione richiederebbe un contenuto specifico rispetto all’adesione contestuale quanto al titolo ed all’oggetto della cessione si risolve anch’essa nel tentativo di inammissibile rivisitazione dell’operato del giudice di appello che ha riscontrato i presupposti per ritenere che l’accettazione operata da RAGIONE_SOCIALE avesse appunto avuto riguardo alla cessione dei crediti portati dalle fatture, riconosciuti pure nel quantum dal debitore ceduto e non può, per l’effetto, trovare spazio in sede di legittimità.
Quanto alla questione della data certa dell’accettazione, giova ricordare il fermo orientamento di questa Corte, a cui tenore il timbro postale deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto, poiché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; e ciò anche nell’ipotesi che il timbro postale di annullo del francobollo sia quello contemplato dall’art. 41, lettera b), d.P.R. n.
156 del 1973 (abrogato dal d.lgs. n. 261 del 1999), riferito, come nella specie, alla corrispondenza cosiddetta “a corso particolare”, giacché l’una e l’altra timbratura provengono da dipendenti dell’amministrazione postale, con pari garanzia di autenticità. Da ciò consegue che spetta eventualmente al terzo, il quale contesti la certezza della data, l’onere di fornire la prova specifica del fatto anomalo della redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso dalla data così accertata. In ogni caso, l’apprezzamento se un fatto o un atto possa essere considerato equipollente di quei fatti tipici indicati dall’art. 2704 cod. civ., come idonei ad offrire certezza sull’anteriorità della formazione del documento è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata – Cass. n. 5561/2004 con riferimento a fattispecie relativa a timbratura apposta a tergo di una scrittura contenente un contratto, Cass. n. 21814 del 11/10/2006, Cass. n. 13912 del 14/06/2007, Cass. n. 23281/2017; cfr., altresì, Cass. n. 5346/2017, ove si è specificamente ritenuto che in tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso-.
Sulla base di tali principi, ormai consolidati, la censura sul punto spiegata dalla ricorrente in ordine all’inidoneità della data risultante dal timbro rilasciato dall’ufficio postale sul foglio a tergo della cessione è infondata in diritto e involge, per altro verso, valutazioni
meritali che non sono passibili di revisione in questa sede, tenuto conto del tenore della censura che prospetta unicamente profili di violazione di legge.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto prospetta un omesso esame di una censura relativa alla non inerenza del credito al titolo al quale si riferiva la cessione in effetti proposta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al giudice di primo grado, tuttavia non riproposta dalla parte vittoriosa innanzi alla Corte di appello.
Il ricorso va quindi rigettato.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE in euro 9.200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023 dalla prima sezione civile