Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10742 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22289/2021 R.G. proposto da : BERGAMO COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA MAGNAGRECIA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè
contro
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRENTO n. 124/2021 depositata il 25/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con atto di citazione in data 18/10/2017 la RAGIONE_SOCIALE in persona della procuratrice RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, affermandosi cessionaria, in blocco, di una serie di crediti deteriorati facenti capo ad Unicredit Banca, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Trento, NOME COGNOME COGNOME, in proprio e quale erede del padre NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, quale erede del marito NOME COGNOME, e la Società RAGIONE_SOCIALE per ivi sentir dichiarare inefficaci nei propri confronti, ex-art. 2901 c.c., i contratti di compravendita immobiliare in data 29/10/2012, intervenuti tra il convenuto NOME COGNOME ed il padre NOME COGNOME ed il successivo in data 13/12/2013, intervenuto fra NOME Bergamo e la RAGIONE_SOCIALE rappresentata nella stipula dal socio e legale rappresentante NOME COGNOME COGNOME.
Ha dedotto che Unicredit era creditrice di NOME COGNOME COGNOME in forza di due decreti ingiuntivi emessi in data 28/12/2010 (l’uno per € 53:194,32, l’altro per € 131.119,20); tali crediti trovavano ragione in fideiussioni rilasciate dal NOME RAGIONE_SOCIALE a favore della società RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo fallita) e della impresa individuale agricola COGNOME NOME, in relazione a
mutui chirografari concessi dalla banca alle due predette imprese.
2.- Oggetto della compravendita erano numerosi beni di rilevante valore e la vendita aveva reso assai più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell’attrice.
Venditore ed acquirente erano indubbiamente consapevoli del pregiudizio arrecato alla creditrice, attesi gli stretti legami di parentela correnti tra loro (NOME COGNOME COGNOME era figlio di NOME COGNOME e nipote di NOME COGNOME, sorella di NOME COGNOME, madre del Bergamo Dal Piaz).
Anche la successiva compravendita del 13/12/2013 era stata caratterizzata da anomale modalità di pagamento ed era intervenuta sempre in ambito familiare, ovvero tra Vigilio Bergamo e la Società RAGIONE_SOCIALE, costituita il 2/9/2013 tra NOME COGNOME la di lui madre NOME COGNOME e la zia NOME COGNOME; alla stipula della compravendita aveva partecipato NOME COGNOME COGNOME quale legale rappresentante della Società acquirente.
Nel frattempo, NOME COGNOME era deceduto, sicché la domanda veniva proposta nei confronti dei suoi eredi, e cioè lo stesso NOME COGNOME COGNOME, figlio, e NOME COGNOME, coniuge.
La Società RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME COGNOME rimanevano contumaci.
3.-Il Tribunale ha accolto le domande proposte dall ‘ attrice, dichiarando inefficaci nei suoi confronti i contratti di compravendita.
La Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione del giudice di prime cure.
4.- Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME con due motivi e memoria.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, che ha
prodotto anche memoria.
Si dà atto che, all’esito della discussione in camera di consiglio, visti gli artt. 276, ult. co., c.p.c. e 118, ult. co., disp. att. c.p.c., il Presidente ha designato quale estensore della motivazione il Consigliere NOME COGNOME
Ragioni della decisione .
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58 e l. n. 130 del 1999, artt. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3; violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4: motivazione mancante e/o meramente apparente e/o manifestamente illogica con riguardo alla ritenuta prova del rapporto oggetto di cessione del credito e alla legittimazione sostanziale in capo a RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il ricorrente, infatti, risulta evidente che la produzione del solo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB -la cui dicitura risulta a tal punto vaga dal ridursi ad un generico riferimento a crediti relativi ad ‘attività finanziarie deteriorate’ circoscritte ad un lasso temporale di vari decenni- non può ritenersi idoneo ad individuare in modo preciso e specifico i crediti ceduti e soprattutto non risulta idoneo ad assolvere all’onere probatorio gravante sulla stessa parte attrice.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 e n.5; violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4;
In particolare, contesta la correttezza del ragionamento presuntivo in base al quale sono stati dalla corte di merito considerati sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria
in argomento.
Lamenta non essersi considerato che il contratto di compravendita del 29.10.2012 è stato stipulato in adempimento del contratto preliminare del 15.9.2010, con il quale il ricorrente aveva promesso in vendita a Dalpiaz Maria Rosa gli immobili poi trasferiti con il contratto definitivo. E che pertanto la compravendita costituiva adempimento dell’obbligo precedentemente assunto dalle parti e, come tale, non assoggettabile a revocatoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 2901 c.c.
Il primo dei due motivi è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
La questione riguarda la prova del fatto che Unicredit abbia ceduto a RAGIONE_SOCIALE il credito vantato verso il ricorrente.
La cessionaria sostiene che il credito in questione è stato ceduto insieme ad una molteplicità di altri crediti, mediante dunque una cessione in blocco, e che tale cessione è stata notificata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I giudici di appello hanno ritenuto potersi presumere che in detto blocco di crediti vi fosse anche quello oggetto di controversia, in quanto la cessione ha riguardato tutti i crediti in sofferenza maturati in circa un quarantennio, sulla base del rilievo che quello per cui è causa era, per l’appunto, maturato nel corso di quel periodo.
Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco non è invero sufficiente a far presumere che anche il credito in contestazione sia stato ceduto, occorrendo, quando come nella specie vi sia contestazione al riguardo, che il giudice di merito compia un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire valore
meramente indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 17944/ 2023).
Il giudice di merito può invero dedurre che quello oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco, purché risulti consentito individuarlo senza incertezze (Cass. 4277/ 2023).
Nella specie l’accertamento della corte di appello riposa sulla circostanza che il credito in argomento fosse deteriorato, e che sono stati dalla Banca ceduti all’odierna controricorrente tutti i crediti deteriorati insorti nel corso di oltre quaranta anni.
In particolare, la cessione in blocco ha avuto nel caso ad oggetto crediti maturati del 1975 al 2016, dunque per 41 anni, trattandosi pertanto di una vasta tipologia di crediti di numero evidentemente elevato.
Va d’altro canto considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco sostituisce la notifica dell’avvenuta cessione, è cioè una modalità equipollente a quest’ultima, sicché dimostrando di avere effettuato la pubblicazione si prova l’avvenuta notifica della cessione.
Altra e diversa questione è peraltro quella concernente la prova dell ‘ inclusione dello specifico credito contestato tra quelli ceduti in blocco, il che non discende dalla mera prova della notifica (Cass. 17944/ 2023; Cass. 22151/ 2019).
Allegando che la cessione in blocco è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale si dimostra che è stato posto in essere un equipollente della notificazione ai debitori ceduti, ma non anche che uno specifico credito rientri tra quelli oggetto della cessione.
In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale
ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri nella categoria di quelli ceduti in blocco.
E’ al riguardo peraltro necessario che l’indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientra per tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione in ragione delle relative comuni caratteristiche.
Orbene, nella specie siffatto accertamento non è stato invero dalla corte di merito compiutamente e correttamente effettuato.
L’ indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, oltre ad essere generica (tutti i finanziamenti dichiarati deteriorati ) è invero relativa a crediti maturati in un lunghissimo arco temporale, ben 41 anni.
A tale stregua una siffatta indicazione non legittima l’affermazione che la presunzione possa fondarsi sui necessari indizi gravi, precisi e concordanti.
In altri termini, la mera affermazione che nella specie sono stati dalla Banca ceduti in blocco crediti maturati in ben 41 anni e dichiarati ‘deteriorati’ (espressione tra l’altro a tecnica, che non consente di individuare una tipologia giuridica di crediti rispetto ad altre), non si appalesa idonea a fondare di per sé una raggiunta prova per presunzioni nella specie in ordine alla effettiva ricomprensione nella medesima anche del credito oggetto di causa.
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue assorbito il 2° motivol’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d ‘ Appello di Trento, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘ Appello di Trento, in diversa composizione.
Roma 14.2.2025
Il Presidente