Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27915 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 27915  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18447/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME  NOME,  in  proprio  e  quale  legale  rappresentante  della società  RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo studio  dell’AVV_NOTAIO  COGNOME  AVV_NOTAIO  (CODICE_FISCALE)  che la  rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, intervenuta
e
Liquidazione Giudiziale della socRAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso  la  sentenza  della  Corte  d’Appello  di  Cagliari  n.  9/2024 depositata il 23/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 23/7/2024, in accoglimento del reclamo proposto, ex art.51 d.lvo 14/2019, proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME, revocava la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE e della socia illimitatamente responsabile COGNOME NOME su istanza di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1.La Corte rilevava la carenza di legittimazione attiva del creditore  in  quanto  non  era  stata  fornita  da  parte  dell’istante  la prova della titolarità del credito; in particolare, l’avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2017 conteneva soltanto il riferimento alla data del contratto di cessione intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
e l’indicazione che l’oggetto della cessione riguardava « un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative …», di seguito elencate in base a eventi temporali (sorti anteriormente al 31/12/2016) e/o giuridici (rapporti risolti o con intervenuta dichiarazione da beneficio del termine, privi di determinate garanzie) e/o classificati in base a criteri attinenti a qualità del credito (passati a sofferenza).
1.2 La descrizione, a giudizio della Corte, non era esaustiva rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti, visto che menzionava «un insieme di crediti» e non tutti i crediti aventi quelle caratteristiche ed, inoltre, non consentiva di trarre elementi inequivoci atti a riconoscere la legittimazione attiva del soggetto istante per l’apertura della procedura di liquidazione, non essendo stata documentata la data di insorgenza del credito della RAGIONE_SOCIALE dei Paschi spa, nè la sua derivazione da rapporti in sofferenza o risolti e comunque la sua inclusione in quell’insieme di crediti esposti nell’avviso.
1.3 La Corte territoriale evidenziava, infine, che, in mancanza di produzione del contratto di cessione, l’insieme dei crediti ceduti non poteva neppure essere ricostruito con sufficiente certezza attraverso una dichiarazione scritta resa a posteriori da un soggetto « che non sappiamo sia legittimato alla disposizione del credito in contesa e che comunque non può ‘testimoniare’ il contenuto del contratto di cessione, di cui non fornisce nemmeno gli elementi necessari a catalogare la tipologia dei crediti ceduti ».
2 RAGIONE_SOCIALE, così come sopra rappresentata, ha proposto ricorso  per  la  cassazione  della  sentenza  affidato  ad  un  unico motivo;  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE  e  COGNOME  NOME hanno  svolto difese con  controricorso mentre  la Liquidazione Giudiziale è rimasta intimata. È intervenuta, con «atto di intervento volontario ex art 111 c.p.c.», RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE, quale successore a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., di RAGIONE_SOCIALE.
Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in mancanza di un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio di cassazione, con facoltà di esplicarvi difese, deve ritenersi inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, cui tale facoltà deve però essere riconosciuta solo ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 25423/2019, 33444/RAGIONE_SOCIALE, 11638/2916) ovvero quando tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 6774/2022); condizioni, queste, che qui non ricorrono.
2.Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli  artt.  2697,  2727  e  2729  c.c.,115  e  116  c.p.c.,  in  relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 e 5, c.p.c. per aver e la Corte ritenuto che  la  cessionaria  non  avesse  provato  l’intervenuta  cessione  del credito azionato e per avere, conseguentemente, dichiarato la sua carenza di legittimazione attiva senza considerare che, al contrario, tale legittimazione era desumibile dai riscontri documentali in atti.
2.1 In particolare, a dire della ricorrente, l’impugnata sentenza, nel ritenere che  i criteri oggettivi indicati nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non consentissero di individuare con certezza i crediti ceduti, in considerazione della classificazione della tipologia dei crediti indicata come meramente ‘orientativa’, avrebbe violato le norme di legge che regolano la valutazione delle prove e il riparto degli oneri probatori.
2.2 Soggiunge l’istituto di credito che erano documentalmente provati, attraverso la produzione in atti: la data di insorgenza del credito della cedente, la risoluzione dei rapporti e loro classificazione a sofferenza, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d ‘ Appello che era, dunque, incorsa in un travisamento della prova; a fronte di tale corredo documentale era, piuttosto, onere dei resistenti offrire la prova contraria, dimostrando che il credito azionato non fosse ricompreso nel perimetro della cessione perché non individuabile in forza dei richiamati criteri.
2.3  Oltre  al  criterio  di  ripartizione  dell’onere  probatorio, la  Corte, secondo  quanto  prospettato  dalla  ricorrente,  si  sarebbe  posta  in contrasto  con  il  principio  di  non  contestazione,  non  avendo  il debitore  indicato  le  specifiche  ragioni  per  quali  il  credito  non potesse  dirsi  ceduto,  in  quanto  non  rientrante  nei  criteri  di  cui all’avviso di cessione.
2.4 Infine, il Collegio cagliaritano, avrebbe errato nel non attribuire alcuna  valenza  probatoria  alla  specifica  dichiarazione  resa  dalla cedente che confermava l’inclusione del credito nel perimetro della cessione.
3 La complessa censura è inammissibile in ogni sua articolazione.
3.1 In caso di cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del d.lvo 385/1993, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall’art. 1264 c.c e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes .
3.2 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo la consolidata  giurisprudenza  di  legittimità spetta  alla  parte  che agisce  affermandosi  successore  a  titolo  particolare  del  creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la
disciplina  di  cui  all’art.  58  d.lvo  385/1993,  l’onere  di  dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale  salvo  che  il  resistente  non  l’abbia  esplicitamente  o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020 e 4116/2016).
Al riguardo questa Corte ha affermato che «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, oltre alle più recenti Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025).
E’, quindi, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, solo allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass.13289/2024), restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. 4277/2023).
3.3.Orbene, nel caso di specie la Corte d’Appello, come sopra si è dato conto, ha  in primo luogo escluso la produzione in giudizio del
contratto di cessione dei credito e, in secondo luogo, ha verificato come non sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti sulla scorta di plurimi elementi (non esaustività del riferimento ai crediti aventi determinate caratteristiche, mancata individuazione dell’esatto momento di insorgenza dei crediti e di passaggio a sofferenza con conseguente incertezza sulla inclusione di tale credito nell’insieme dei crediti così criticamente titolati, irrilevanza delle dichiarazioni del cedente).
3.4  Si  tratta  allora,  in  tutta  evidenza,  di  accertamenti  di  fatto, devoluti  tipicamente  al  prudente  apprezzamento  degli  elementi istruttori  ad  opera  del  giudice  di  merito:  valutazione,  dunque, incensurabile in sede di legittimità attraverso vizi di legittimità.
3.5 In particolare giova ricordare che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto circa le prove proposte dalle parti ( ex multis , Cass. 7919/2020, 13395/ RAGIONE_SOCIALE e 15107/2013); mentre, del pari, non ricorre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sol perché il giudice del merito abbia compiuto una data valutazione, invece che un’altra, delle risultanze di causa.
3.6 Inammissibile è, inoltre, la critica alla valutazione degli elementi  probatori  compiuta  dalla  corte  territoriale  sulla  scorta dell’erroneo  apprezzamento  di  elementi  presuntivi  posti  al  suo vaglio  o  del  travisamento  della  prova  in  quanto  tale  censura  si traduce  nella  prospettazione  di  una  diversa  ricostruzione  della stessa quaestio facti .
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
4  Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  si  liquidano  come  da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna  la  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  del  presente giudizio che si liquidano in € 10.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93, comma 1°, c.p.c.
Dà  atto,  ai  sensi  dell’art.13,  comma  1  quater  del  d.P.R.  del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  per  il  ricorso,  se  dovuto,  a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 settembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME