Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35285 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35285 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25805/2022 R.G. proposto da :
COGNOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1629/2022 depositata il 21/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La questione ha origine nel 2019, quando RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti della Banca popolare dell’Emilia Romagna ex legge n° 130/1999, otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Modena contro Romano, NOME e NOME COGNOME, fideiussori della fallita società RAGIONE_SOCIALE, di pagamento alla mandante RAGIONE_SOCIALE di euro 1.602.426,56.
I garanti proponevano due distinte opposizioni.
Con sentenza n° 487 del 28 marzo 2019, il Tribunale di Modena, riunite le opposizioni, revocava il decreto ingiuntivo, ravvisando l’infondatezza della domanda di annullamento delle fideiussioni per violenza morale, e affermando che nulla era dovuto alla RAGIONE_SOCIALE per le anticipazioni insolute e per i finanziamenti dell’importazione e nulla era dovuto agli opponenti, in quanto legittimata a richiedere il saldo attivo era la sola società correntista e non anche i garanti.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Modena proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, divenuta cessionaria in blocco dei crediti di RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi.
I garanti eccepivano carenza di legittimazione ad impugnare e carenza di interesse della Bper Credit Management S.p.a.
Nel merito, contestavano l’impugnazione e proponevano appello incidentale condizionato in base ad unico motivo.
2.1. Con la sentenza n. 1629 del 21 luglio 2022 la Corte d’ Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME a pagare, in solido, a Bper Credit RAGIONE_SOCIALE
mandataria di Bper Banca spa, euro 1.213.587,49, oltre agli interessi legali dal 15 marzo 2013.
La Corte d’Appello, con riferimento alla determinazione del saldo del c/c n. 1164120, riteneva che gli estratti conto trimestrali non fossero stati contestati dalla debitrice principale, comportando così la loro approvazione ai sensi dell’art. 1832 cod. civ. Applicando il principio secondo cui tale approvazione non preclude al correntista di contestare la validità e l’efficacia delle singole operazioni annotate, la Corte statuiva, tuttavia, che essa impedisce di negare la veridicità storica dei dati riportati nel conto e l’esistenza degli ordini e delle disposizioni impartiti dal correntista.
Inoltre, si osservava che i fideiussori non avevano mai messo in dubbio il fatto storico dell’avvenuta erogazione delle anticipazioni su ricevute bancarie, né l’adempimento del debitore cui le singole ricevute si riferivano. Infine, non veniva contestato l’ammontare del credito.
Con riferimento ai finanziamenti all’esportazione, il giudice del gravame rilevava che i relativi documenti non erano mai stati oggetto di specifica contestazione. In particolare, nella citazione introduttiva, gli opponenti avevano concentrato le loro difese sulla questione della competenza territoriale del Giudice adito, sulla annullabilità delle fideiussioni per violenza e sulla esistenza di usura ed anatocismo, senza, tuttavia, contestare il merito della pretesa creditoria.
La Corte d’ Appello di Modena dichiarava altresì inammissibile, in quanto privo del requisito di specificità ex art. 342 cod. proc. civ., l’appello incidentale condizionato proposto dai garanti con cui chiedevano il rigetto della domanda di annullamento delle fideiussioni per violenza morale.
3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il COGNOME e il COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano <> dell’art. 100 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Lamentano l’erronea individuazione della convenuta opposta tra il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3522/2013 Rep. -n. 8539/2013 R.G. e il secondo grado del giudizio.
In particolare, la convenuta era inizialmente indicata come ‘RAGIONE_SOCIALE con unico socio, in nome e per conto della RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria dei crediti cartolarizzati in blocco dalla Bper Banca soc. coop.
Tuttavia, nella sentenza resa dal giudice di primo grado, la convenuta risultava identificata semplicemente come RAGIONE_SOCIALE
Il rapporto processuale era stato instaurato nel 2013 (data di proposizione del decreto di esecuzione) tra i COGNOME, da un lato, e la società RAGIONE_SOCIALE, dall’altro, con esclusione della Bper Banca.
I COGNOME lamentano, quindi, da un lato, la carenza di titolarità del diritto sostanziale da parte della convenuta, e, dall’altro, la carenza di legittimazione ad impugnare da parte di Bper Credit Management.
6. Il motivo è fondato e nei termini di cui in motivazione.
In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall’art.
1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Si è da questa Corte tuttavia limitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l’art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024).
Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto
avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277).
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come detto- limitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell’indicazione dell’oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario.
Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
6.1. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Orbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo accertato dalla corte d’appello né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel ‘blocco’ dei rapporti ceduti.
In violazione dei principi sopra espressi la corte territoriale si è limitata ad affermare che i due avvisi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale contengono sufficienti elementi per individuare il perimetro dei crediti ceduti, senza peraltro senza indicare quali.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE non parte del rapporto processuale originario, non può pertanto legittimamente intervenire in sede di gravame senza dimostrare di aver acquisito la titolarità del diritto né la posizione processuale necessaria per proporre l’impugnazione.
7. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbiti il 2° e il 3° , s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il 2° e 3° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza